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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/07/2024, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
N. 32/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 5 gennaio 2024 da
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Sassari, Via Giovanni Amendola n°38, presso lo studio dell'Avv. Sabina
Useli (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso C.F._3
introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
FATTO
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 5 gennaio
2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. La figlia è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
1. La minore avrà residenza fino alla vendita presso l'immobile ubicato in IS (SS) via Pozzo Nuovo n.1 C, medio tempore assegnata a quale Parte_1
pagina 1 di 6 genitore collocatario, e successivamente presso la casa che la madre andrà ad abitare;
2. La bambina starà con la madre dal lunedì al venerdì e sabato e domenica con il padre, condizioni che potranno essere adeguate agli impegni reciproci;
3. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
4. Non è previsto alcun assegno di mantenimento I genitori provvederanno paritariamente alle spese ordinarie da sostenere nell'interesse della minore . Persona_1
Questi ultimi provvederanno in parti uguali anche alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, come di seguito indicate: “spese mediche(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
“spese mediche(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
spese scolastiche(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b)corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con o senza pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia(baby-sitter);c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) viaggi e vacanze.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c.
Per cui, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., i ricorrenti
CHIEDONO di rimettere la causa sul ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
C O N D I Z I O N I
pagina 2 di 6 1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. La figlia è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avra' residenza fino alla vendita presso l'immobile ubicato in IS (SS) via Pozzo Nuovo n.1 C e successivamente presso la madre quale genitore collocatario, nella casa che andrà ad abitare;
2. La bambina starà con la madre dal lunedì al venerdì e sabato e domenica con il padre, condizioni che potranno essere adeguate agli impegni reciproci;
3. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
4. Non è previsto alcun contributo di mantenimento;
I genitori provvederanno paritariamente alle spese ordinarie da sostenere nell'interesse della minore
Questi ultimi provvederanno in parti uguali anche alle spese straordinarie da Persona_1 sostenere nell'interesse della figlia, come di seguito indicate: “spese mediche(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
“spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
spese scolastiche(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b)corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con o senza pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese exstrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
spese exstrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia(baby- sitter);c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) viaggi e vacanze”.
Con note depositate in data 15 gennaio 2024 i coniugi hanno ritenuto di modificare il ricorso alle seguenti condizioni “stabilendo che la bambina trascorra con la madre i giorni di lunedì, giovedì, e la domenica;
la bambina trascorrerà invece con il padre, i giorni di martedì', mercoledì, venerdì e sabato. Nel periodo di permanenza presso un genitore dovrà essere garantito nei confronti dell'altro il pagina 3 di 6 contatto telefonico. Pertanto alla luce di quanto esposto, l'assegno di mantenimento di € 300, (essendo inoltre entrambi i coniugi d'accordo in questo senso), non deve essere corrisposto, (Tribunale di
Ravenna ordinanza del 21.01.2015), (Tribunale di Firenze, sentenza del 2 Novembre 2018 n.2945), ciò in quanto, il mantenimento diretto dei coniugi fa sì che si debbano sostenere e suddividere tra i genitori, solo le spese straordinarie. Tale ripartizione dei giorni è già in atto da oltre un anno, perché sostanzialmente i genitori vivono separati da oltre un anno ed ognuno di loro provvede con le proprie
Pt_ sostanze al mantenimento della bambina. Si precisa che per tale motivo, signori e hanno Per_1
chiesto di applicare nei loro confronti, il regime del mantenimento diretto con permanenza alternata presso ciascun genitore, e quindi affido condiviso paritario con collocamento alternato e mantenimento diretto nei confronti della minore, in quanto la medesima vive con entrambi nello stesso periodo temporale ma in diversi giorni ed ognuno provvede per suo conto. Tale soluzione sarebbe la più opportuna nell'interesse della minore, anche in ossequio alla Convenzione sui diritti dell'infanzia resa esecutiva in Italia con la Legge 176 del 1991, sempre tenendo conto delle esigenze più opportune per la minore. Per il resto, si conferma quanto già inserito nel ricorso precedentemente depositato”.
All'udienza del 21 maggio 2024, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni indicate nel ricorso con la modifica della previsione a carico del , a titolo di mantenimento della figlia minore, della somma mensile di Per_1
Pt_ euro 200,00 e della percezione dell'intero assegno unico da parte della (€ 200,00) la quale ha specificato che, poiché nelle giornate del martedì, mercoledì, venerdì e sabato lavora come cassiera in una pizzeria fino alle ore 23,30, in tali giorni la bambina dorme dal padre.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 11 aprile 2015, nel Comune di Sassari, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n.40, anno 2015, parte 1, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, dalla cui unione è nata a [...] il [...] la figlia minore . Persona_1
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 1 comma c.p.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole pagina 4 di 6 relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c..
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. ) nata Parte_1 C.F._1
a Sassari il 19.03.1984, cittadinanza italiana e (C.F. Parte_2
) nato in [...] il [...] di cittadinanza italiana, C.F._2
entrambi residenti in residenti in [...] che hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data 11 aprile 2015, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n.40, anno 2015, parte 1, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente pagina 5 di 6 trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza;
2. dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3. provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 6 giugno 2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 5 gennaio 2024 da
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Sassari, Via Giovanni Amendola n°38, presso lo studio dell'Avv. Sabina
Useli (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso C.F._3
introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
FATTO
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 5 gennaio
2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. La figlia è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
1. La minore avrà residenza fino alla vendita presso l'immobile ubicato in IS (SS) via Pozzo Nuovo n.1 C, medio tempore assegnata a quale Parte_1
pagina 1 di 6 genitore collocatario, e successivamente presso la casa che la madre andrà ad abitare;
2. La bambina starà con la madre dal lunedì al venerdì e sabato e domenica con il padre, condizioni che potranno essere adeguate agli impegni reciproci;
3. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
4. Non è previsto alcun assegno di mantenimento I genitori provvederanno paritariamente alle spese ordinarie da sostenere nell'interesse della minore . Persona_1
Questi ultimi provvederanno in parti uguali anche alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, come di seguito indicate: “spese mediche(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
“spese mediche(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
spese scolastiche(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b)corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con o senza pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia(baby-sitter);c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) viaggi e vacanze.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c.
Per cui, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., i ricorrenti
CHIEDONO di rimettere la causa sul ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
C O N D I Z I O N I
pagina 2 di 6 1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. La figlia è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avra' residenza fino alla vendita presso l'immobile ubicato in IS (SS) via Pozzo Nuovo n.1 C e successivamente presso la madre quale genitore collocatario, nella casa che andrà ad abitare;
2. La bambina starà con la madre dal lunedì al venerdì e sabato e domenica con il padre, condizioni che potranno essere adeguate agli impegni reciproci;
3. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
4. Non è previsto alcun contributo di mantenimento;
I genitori provvederanno paritariamente alle spese ordinarie da sostenere nell'interesse della minore
Questi ultimi provvederanno in parti uguali anche alle spese straordinarie da Persona_1 sostenere nell'interesse della figlia, come di seguito indicate: “spese mediche(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
“spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
spese scolastiche(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b)corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con o senza pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese exstrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
spese exstrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia(baby- sitter);c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) viaggi e vacanze”.
Con note depositate in data 15 gennaio 2024 i coniugi hanno ritenuto di modificare il ricorso alle seguenti condizioni “stabilendo che la bambina trascorra con la madre i giorni di lunedì, giovedì, e la domenica;
la bambina trascorrerà invece con il padre, i giorni di martedì', mercoledì, venerdì e sabato. Nel periodo di permanenza presso un genitore dovrà essere garantito nei confronti dell'altro il pagina 3 di 6 contatto telefonico. Pertanto alla luce di quanto esposto, l'assegno di mantenimento di € 300, (essendo inoltre entrambi i coniugi d'accordo in questo senso), non deve essere corrisposto, (Tribunale di
Ravenna ordinanza del 21.01.2015), (Tribunale di Firenze, sentenza del 2 Novembre 2018 n.2945), ciò in quanto, il mantenimento diretto dei coniugi fa sì che si debbano sostenere e suddividere tra i genitori, solo le spese straordinarie. Tale ripartizione dei giorni è già in atto da oltre un anno, perché sostanzialmente i genitori vivono separati da oltre un anno ed ognuno di loro provvede con le proprie
Pt_ sostanze al mantenimento della bambina. Si precisa che per tale motivo, signori e hanno Per_1
chiesto di applicare nei loro confronti, il regime del mantenimento diretto con permanenza alternata presso ciascun genitore, e quindi affido condiviso paritario con collocamento alternato e mantenimento diretto nei confronti della minore, in quanto la medesima vive con entrambi nello stesso periodo temporale ma in diversi giorni ed ognuno provvede per suo conto. Tale soluzione sarebbe la più opportuna nell'interesse della minore, anche in ossequio alla Convenzione sui diritti dell'infanzia resa esecutiva in Italia con la Legge 176 del 1991, sempre tenendo conto delle esigenze più opportune per la minore. Per il resto, si conferma quanto già inserito nel ricorso precedentemente depositato”.
All'udienza del 21 maggio 2024, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni indicate nel ricorso con la modifica della previsione a carico del , a titolo di mantenimento della figlia minore, della somma mensile di Per_1
Pt_ euro 200,00 e della percezione dell'intero assegno unico da parte della (€ 200,00) la quale ha specificato che, poiché nelle giornate del martedì, mercoledì, venerdì e sabato lavora come cassiera in una pizzeria fino alle ore 23,30, in tali giorni la bambina dorme dal padre.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 11 aprile 2015, nel Comune di Sassari, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n.40, anno 2015, parte 1, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, dalla cui unione è nata a [...] il [...] la figlia minore . Persona_1
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 1 comma c.p.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole pagina 4 di 6 relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c..
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. ) nata Parte_1 C.F._1
a Sassari il 19.03.1984, cittadinanza italiana e (C.F. Parte_2
) nato in [...] il [...] di cittadinanza italiana, C.F._2
entrambi residenti in residenti in [...] che hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data 11 aprile 2015, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n.40, anno 2015, parte 1, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente pagina 5 di 6 trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza;
2. dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3. provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 6 giugno 2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Dott.ssa Elisabetta Carta
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