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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/08/2025, n. 4034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4034 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore
Dr. Roberto Notaro Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 18-21/4/2023, contraddistinta dal n.
4166/2023, iscritto al n. 2448/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(c.f. ), nato a [...] [...]; Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui agli artt. 83 comma 3° c.p.c. e 18 comma 5 d.m. 44/2011, dagli Avv.ti Giuseppe
Palladino (c.f. e Francesca Maria D'Avino (c.f. C.F._3
); C.F._4
APPELLANTI
E
(c.f. ), costituitasi in Controparte_1 P.IVA_1 persona della procuratrice, Dr.ssa (procura per notaio di Controparte_2 Persona_1
n. 2448/2023 R.G.A.C.C. +1 c. +1 Pag. 1 di 10 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Siena del 17/4/2023 rep. 42423, racc. 21712), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Francesca
Baldini (c.f. ); C.F._5
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
c.f. ), costituitasi in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_2
Dott. (procura per Notaio del 24 marzo 2023 rep. 55.007, Controparte_4 Persona_2 racc. 18.123), quale procuratrice speciale (in forza di procura speciale per notaio Per_3 del 3/11/2023 rep. 4487 racc. 2605) di .f.
[...] Controparte_5
), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le P.IVA_3 modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Renato Sardi (c.f.
); C.F._6
INTERVENTORE EX ART. 111 C.P.C.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21/5/2021, e evocavano Pt_1 Parte_2 in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, il esponendo che: Controparte_1
- avevano sottoscritto, in data 1/7/2011, fideiussioni omnibus in favore della banca convenuta a garanzia delle obbligazioni della fino alla concorrenza Parte_3 di € 60.000;
- l'importo massimo garantito era stato poi elevato ad € 270.000 il 23/8/2012 e ad
€ 630.000 il 23/12/2015;
- le fideiussioni erano nulle in quanto il contratto era conforme allo schema predisposto dall'ABI e distribuito agli associati con circolare del 5/5/2003 che, con provvedimento della Banca d'IA (che all'epoca svolgeva le funzioni di autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito) n. 55 del 2/5/2005, era stato riconosciuto contrario all'art. 2 comma 2 lett. a) l. 287/1990 perché frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
- in particolare, secondo tale provvedimento, le clausole contrarie alla disciplina a tutela della concorrenza erano quelle nn. 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale - riprodotte nei medesimi termini e con gli stessi numeri nelle fideiussioni oggetto del presente n. 2448/2023 R.G.A.C.C. +1 c. +1 Pag. 2 di 10 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
procedimento - che contenevano, rispettivamente, la cd. clausola di reviviscenza, quella di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. e quella di sopravvivenza (in deroga all'art. 1939 c.c.).
Rassegnavano pertanto le seguenti conclusioni:
1) in via principale, accertare e dichiarare la nullità totale dell'atto fideiussorio oggetto di causa, sottoscritto dai sigg.ri e il 01.07.2011 Parte_2 Parte_1 sino alla concorrenza di originari euro 60.000,00, in favore della banca Controparte_1
a garanzia di qualsiasi obbligazione della società per
[...] Parte_3 contrarietà dello schema alle norme bancarie uniformi e ai provvedimenti della Banca
d'IA, per violazione della normativa antitrust, in quanto le clausole di cui agli art. 2,
6 e 8 ricalcano le clausole della reviviscenza, di deroga all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza di cui allo schema contrattuale ABI, dichiarate lesive della concorrenza dall'antitrust di cui alla L. 287/90, con parere del 20.04.2005 nonché da Banca d'IA con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, per le causali di cui in narrativa;
2) per lo effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia della garanzia prestata dagli attori, in virtù di quanto eccepito anche in relazione alle lettere di aumento di fideiussione successive, in quanto rievocanti il contratto originario del
01.07.2011;
3) in via alternativa, qualora l'adito Tribunale ritenesse di dover conservare le clausole del contratto non viziate, accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione limitatamente alle clausole contenute negli artt. 2, 6 ed 8, per contrarietà alle norme bancarie uniformi e per violazione della L. 287/90, con conseguente loro disapplicazione;
4) in ogni caso e in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il diritto degli istanti al risarcimento del danno subito pari a euro 250.000,00 cadauno in favore dei sigg. e , o la somma maggiore o minore che l'adito Tribunale Pt_2 Parte_1 riterrà di giustizia e che sarà analiticamente dimostrata in corso di causa, con conseguente condanna della banca convenuta al versamento di tale danno in favore degli istanti, per quanto di ragione, oltre interessi dal fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria;
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5) in ogni caso, procedere ex art. 152 d.lgs. 196/2003 alla cancellazione della pregiudizievole segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'IA iscritta in danno degli attori;
6) in tutti i casi, condannare la convenuta banca al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre alle spese generali e contributo unificato, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva la convenuta, eccependo che, nel caso di specie, gli attori avevano sottoscritto dei contratti autonomi di garanzia e non delle fideiussioni;
in ogni caso, anche ove fossero stati qualificati come fideiussioni, non era ravvisabile la nullità neppure parziale, non essendo stata violata la disciplina a tutela della concorrenza.
Con sentenza n. 4166/2023 il Tribunale rigettava le domande e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite.
Osservava infatti che:
- in base al principio stabilito dalla S.C. a SS.UU. (Cass. SS.UU. 41994/2021) doveva ritenersi che l'intesa anticoncorrenziale producesse la nullità parziale del contratto limitatamente alle clausole individuate nel provvedimento della Banca d'IA;
- non ricorreva l'ipotesi di nullità totale ex art. 1419 comma 2° c.c., non risultando dagli atti che le parti, qualora avessero avuto conoscenza della nullità parziale, non avrebbero concluso il contratto;
- non era dimostrato, nel caso di specie, l'inserimento nel contratto delle clausole in questione in forza dell'intesa anticoncorrenziale, in quanto il valore di prova privilegiata attribuito al provvedimento della Banca d'IA secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 13846/2019), poteva riguardare esclusivamente il periodo nello stesso considerato (ottobre 2002 – maggio 2005) o quello immediatamente anteriore o successivo e non anche contratti stipulati a distanza di tempo;
- gli attori, quindi, avrebbero dovuto provare che l'introduzione nei contratti oggetto del presente giudizio delle clausole in questione fosse il frutto di un'intesa tra gli istituti di credito;
“tanto non risulta negli atti di causa, non avendo gli attori articolato mezzi di prova conferenti, difatti, non può ritenersi decisivo il mero deposito di documenti
e, nello specifico, contratti di fideiussione, peraltro in larga parte non relativi all'anno
2011, (…). A tale riguardo, questo Collegio non ritiene sufficiente ai fini della prova di un'intesa lesiva della concorrenza la mera produzione in giudizio di fideiussioni
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rilasciate in orizzonti temporali distinti da quello della causa oggetto dell'odierna controversia, non essendo siffatti documenti rappresentativi dell'effettivo consolidarsi di una pratica anticoncorrenziale uniforme a livello nazionale. Dalla documentazione prodotta in giudizio, dunque, non è possibile evincere l'applicazione uniforme di modelli contrattuali analoghi a quelli censurati nel 2005, non avendo l'attore dimostrato
l'effettiva incidenza che la presunta standardizzazione contrattuale attuata ha prodotto sul singolo contratto stipulato tra le parti contraddicenti. Ai fini dell'accoglimento della declaratoria di nullità parziale invocata nel presente giudizio, gli attori avrebbero dovuto provare la standardizzazione contrattuale originatasi dalla condotta anticoncorrenziale tenuta dagli istituti di credito nell'orizzonte temporale in cui si colloca il contratto di fideiussione di cui è lite, fornendo elementi specifici da cui evincere l'applicazione uniforme di modelli contrattuali analoghi a quelli censurati nel 2005”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , con atto Pt_1 Parte_2 di citazione notificato il 19/5/2023, deducendo che:
- la prova dell'intesa anticoncorrenziale poteva desumersi dal fatto che le fideiussioni riproducono le clausole riportate nel modulo ABI (come rilevato anche dal
Tribunale), nonché dal fatto che il modulo sottoscritto recava “nel margine di riferimento” l'indicazione “10/09” da cui poteva desumersi che lo stesso era in uso dal mese di settembre 2009;
- inoltre, avevano depositato oltre 250 modelli di fideiussioni omnibus sottoscritti sull'intero territorio nazionale da prima del 2005 fino ad oltre il 2011;
- il Tribunale del tutto immotivatamente aveva rigettato la richiesta di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla banca convenuta (nonché ad altri istituti di credito di primaria importanza) l'esibizione dei moduli utilizzati per le fideiussioni prima e dopo il provvedimento della Banca d'IA del 2005;
- come rilevato in alcune pronunce di merito, era onere della banca, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova, dimostrare quali elementi di novità aveva inserito nei contratti onde porre rimedio agli aspetti critici indicati nel provvedimento della Banca d'IA del 2005;
- andavano ammessi anche gli altri mezzi istruttori richiesti, tra i quali, in particolare, la prova per testi relativa ai danni subiti dagli odierni appellanti.
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Ha quindi concluso per la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente accoglimento delle conclusioni rassegnate innanzi al Tribunale.
Si è costituito, con comparsa depositata il 24/10/2023, il Controparte_1 che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. ed
[...] ha dedotto che:
- i documenti prodotti dalla controparte erano costituiti in larga parte da fideiussioni specifiche e, comunque, solo pochissime erano state sottoscritte nel 2011;
- correttamente il Tribunale aveva rigettato le richieste di emissione di ordini di esibizione, non essendo specificamente indicati i documenti che ne costituivano oggetto, in violazione dell'art. 94 disp. att. c.p.c.;
- in data 20/12/2019 era intervenuto atto di ricognizione del debito sottoscritto dai fideiussori che precludeva loro le contestazioni sollevate.
Ha quindi ribadito le argomentazioni già svolte nel giudizio di primo grado e, in caso di accoglimento dell'appello principale, ha proposto appello incidentale condizionato, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente qualificato le garanzie come fideiussioni mentre si trattava di contratti autonomi di garanzia.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa e/o alcune di esse, inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o 348 bis c.p.c.;
2) Nel merito, dichiarare inammissibili in rito ed infondate nel merito e, comunque, rigettare le eccezioni, domande e richieste istruttorie formulate dagli appellanti, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
In via incidentale condizionata
3) Nel subordinato caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, la Banca appellante chiede che, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di
Napoli n. 4166/2023, pubbl. il 21/04/2023 e notificata in pari data, l'Ecc.ma Corte voglia qualificare come autonome le garanzie prestate dai sig.ri e in Pt_1 Parte_2
Contr favore di e rigettare le avverse domande perché inammissibili ed infondate;
4) in ogni caso, condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Con comparsa depositata il 28/3/2024 è intervenuta, ai sensi dell'art. 111 comma
3° c.p.c., la quale procuratrice della che con contratto Controparte_3 Controparte_5
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di cessione dei crediti in blocco del 3/8/2023, ha acquistato dal Controparte_1 il credito oggetto della presente controversia, facendo proprie tutte le difese della cedente.
All'udienza dell'8/7/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi degli artt. 350 bis primo comma e 281 sexies c.p.c. (trova applicazione al presente processo di appello la disciplina successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022), era presente la sola parte appellante che si è riportata ai propri scritti. La Corte ha quindi introitato il processo in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che l'appello principale è ammissibile, essendo chiare le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, nonché le argomentazioni su cui le stesse si fondano come emerge dall'esposizione che precede.
2. L'impugnazione è tuttavia infondata e deve essere rigettata.
Come osservato da questa Corte in diverse pronunce già intervenute sul punto, la prova dell'intesa anticoncorrenziale deve essere senz'altro fornita dagli attori (odierni appellanti), secondo i normali principi di ripartizione dell'onere probatorio, e può fondarsi sul provvedimento della Banca d'IA n. 55 solo per il periodo dall'ottobre 2002
(momento nel quale venne predisposto il modulo ABI) al maggio 2005 o, al più, per il periodo immediatamente successivo all'adozione del provvedimento. Per le garanzie prestate successivamente sarebbe necessario dimostrare che le banche, in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza in danno dell'altra parte contraente, abbiano continuato ad inserire le clausole indicate nel predetto provvedimento in modo generalizzato nei loro contratti. In tal senso si è espressa recentemente anche la S.C., secondo la quale “detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass. 1170/2025, in motivazione).
Ed infatti, l'art. 2 comma 2 lettera a) l. 287/1990 colpisce “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua
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parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali (…)”.
È necessario, quindi, che i contratti di cui si voglia far dichiarare la nullità costituiscano esecuzione di intese tra imprese volte a limitare la concorrenza. Per tale motivo sarebbe necessario dimostrare che, anche a distanza di tempo dal provvedimento della Banca
d'IA, sia perdurata l'intesa tra istituti bancari che ne formava oggetto. Per quanto fin qui esposto, non può ritenersi sufficiente la produzione di un numero elevato di moduli per il rilascio di fideiussioni provenienti da diversi istituti bancari e da diverse parti d'IA, giacché è necessario dimostrare altresì che l'inserimento generalizzato di tali clausole sia frutto di un'intesa tra banche volta a limitare la concorrenza. Per tale motivo correttamente il Tribunale ha rigettato la richiesta di ordine di esibizione.
Né può condividersi quanto sostenuto dagli appellanti e cioè che la riproduzione delle clausole individuate nel provvedimento della Banca d'IA anche in periodi successivi all'accertamento sia la dimostrazione che tali contratti costituiscono applicazione dell'intesa anticoncorrenziale. Ed infatti, le clausole in questione sono di per sé valide, mentre la loro nullità può derivare solo dal fatto che costituiscono il frutto di intese volte a limitare la concorrenza e per questo vietate. Ed allora non è sufficiente dimostrare che il contratto oggetto della presente controversia, sottoscritto diversi anni dopo il 2005, riproduce le medesime clausole oggetto del provvedimento della Banca
d'IA, così come non è neppure rilevante accertare se tali clausole siano state abitualmente inserite nei moduli di fideiussione omnibus nel periodo successivo all'accertamento della Banca d'IA; l'unica circostanza rilevante sarebbe l'esistenza di un accordo tra le banche in tal senso, volto a limitare la concorrenza. Del resto,
l'utilizzazione da parte degli operatori di un medesimo mercato delle stesse clausole nei rispettivi contratti non è rara, ma non è necessariamente il frutto di un'intesa anticoncorrenziale, potendo semplicemente costituire la conseguenza di scelte di convenienza. È ben vero che la prova dell'intesa anticoncorrenziale può essere fornita per presunzioni, ma le stesse non possono essere fondate esclusivamente sull'uso generalizzato delle medesime clausole, giacché tale circostanza potrebbe essere dovuta a mere ragioni di convenienza (la mancata adozione delle clausole in questione da parte di una banca potrebbe porla in una posizione di inferiorità rispetto alle altre che invece sarebbero maggiormente garantite dalla loro adozione) e non essere frutto di intese;
tale n. 2448/2023 R.G.A.C.C. +1 c. +1 Pag. 8 di 10 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
circostanza sembra da escludere solo quando l'uso generalizzato riguarda aspetti differenti, quali le tariffe o i prezzi di un prodotto o servizio, essendo inverosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, che ciò possa accadere senza una preventiva intesa.
Dunque, dal solo uso generalizzato delle clausole in questione non può desumersi l'intesa anticoncorrenziale.
Non si comprende, infine, per quale ragione, ad avviso dell'appellante, la prova dell'inesistenza dell'intesa anticoncorrenziale dovrebbe essere fornita dalla banca. Tale affermazione urta contro i principi che normalmente regolano l'onere della prova, giacché
è il garante, che si vuole avvalere degli effetti che conseguono dall'accertamento dell'intesa (nullità totale o parziale della garanzia), che deve provare la circostanza dalla quale tali effetti derivano (come ritenuto anche dalla S.C. nella sentenza sopra richiamata). Del resto, ove si condividessero le considerazioni dell'appellante dovrebbe richiedersi alla banca la prova di un fatto negativo. Né può ritenersi che sarebbe impossibile da parte del garante la dimostrazione della nullità di tali clausole per violazione della disciplina sulla concorrenza, in quanto chiunque può denunciare i comportamenti che a suo avviso violano la predetta disciplina all'autorità garante che è dotata di notevoli poteri di accertamento.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
3. Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del e della delle spese Controparte_1 Controparte_5 relative anche al giudizio di appello. Il compenso va liquidato - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m.
147/2022) per le controversie di valore indeterminato - in complessivi € 5.100 per ciascuna delle parti vittoriose (fase di studio € 1.050; fase introduttiva € 750; fase istruttoria € 1.550; fase decisoria € 1.750).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
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La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, in data 18-21/4/2023, contraddistinta dal n. 4166/2023:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in Parte_1 Parte_2 favore del e della delle spese Controparte_1 Controparte_5 del processo d'appello che liquida, per ciascuna di loro, in € 5.100 per compenso professionale ed € 765 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 22 luglio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
n. 2448/2023 R.G.A.C.C. +1 c. +1 Pag. 10 di 10 Parte_1 Controparte_1