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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/03/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33315/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. di r.g.33315/23 promossa da
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Valeri n.1, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Mauro Germani ( ), che lo rappresenta e difende per procura in calce C.F._2 all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. e P.I. ), in persona del Procuratore Avv. Davide Pelizzari, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliate presso il domicilio digitale dell'avv. Alessandra Cardini (CF
; pec: e dell'avv. Elisabetta Scotti C.F._3 Email_1
(CF ; pec: , del Foro di C.F._4 Email_2
Milano, che lo rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di costituzione
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Piaccia al Tribunale adito:
1) dichiarare la nullità, illegittimità, annullabilità del Decreto Ingiuntivo n.11857/2023 –NRG
25552/2023 notificato a mezzo PEC il 13 luglio 2023; pagina 1 di 7 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, voglia comunque rideterminare il saldo effettivo dovuto in virtù dei consumi realmente sostenuti dalla società opponente nel periodo in contestazione.
In ogni caso con vittoria di spese di lite.
Per il convenuto opposto:
Voglia il Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare:
a) in via preliminare: concedere la provvisoria esecutività, attesa la natura dilatoria della proposta opposizione, del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n.11857/2023 del 13.07.2023, RG
n.25552/2023 in ordine all'integralità dell'importo ingiunto.
b) in via principale nel merito: respingere l'opposizione e tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n.11857/2023 del 13.07.2023, RG
n.25552/2023 e, nella denegata ipotesi di revoca dello stesso, comunque condannare la Parte_1
c.f./p. i.v.a. , con sede legale in Roma (RM), Via Dei Mille n.13/A, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore e Amministratore IC SI , c.f.: Parte_2
, domiciliato in Roma (RM), Via Della Caffarelletta n.29, a pagare a favore di C.F._5
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 10.976,55, Controparte_1
oltre agli interessi, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, nella misura di cui al Tasso
Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) maggiorato del 3,5% come previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n.200/99.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21.09.2023, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n.11857/2023 del 13.07.2023, R.G. n. 25552/2023, con cui il Tribunale di Milano ha ingiunto alla debitrice di pagare in favore di la somma di euro 10.976,55, interessi Controparte_1
come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 800,00 per competenze e
145,50 per spese, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Le ragioni della presente opposizione possono riassumersi come di seguito.
A mente della difesa attorea, il credito vantato da parte opposta, derivante da una fornitura di energia elettrica così come documentata da quattro fatture versate nel fascicolo del monitorio e cioè la pagina 2 di 7 n.521004931475 del 17.12.2021, la n.522000742117 del 23.2.2022, la n.522005772179 del 30.11.2022
e la n.922000047585 del 02.11.2022 (doc.3 dell'attore), non sarebbe dovuto.
In particolare, l'opponente ha evidenziato che la prima fattura, arrivata alla società il Parte_1
17.12.2021, riporta i consumi dal 01.07.2021 al 30.11.2021, dunque accorpa cinque mensilità, senza alcuna ragione né accordo precedentemente preso in tal senso.
Inoltre, a mente dell'opponente, nella fattura predetta, avrebbe calcolato aumenti Controparte_1
alle tariffe convenute, senza previo accordo. ha evidenziato che, qualora l'invio delle fatture fosse stato mensile, la stessa avrebbe potuto Parte_1 verificare l'aumento delle tariffe e procedere sia alla contestazione che eventualmente al cambio di gestore. Il modus operandi della controparte avrebbe invece fatto sì che la accumulasse Parte_1
un debito senza poter contestare neanche gli importi addebitati, importi che successivamente sono stati contestati da dando avvio alla procedura di Conciliazione/Mediazione iscritta al Parte_1
n.73891/2022 del Servizio Conciliazione Arera, conclusasi con verbale di accordo non raggiunto, del
14.04.2022 (doc.2 dell'attore).
A mente della difesa attorea, avrebbe abusato delle sue posizioni di predominanza Controparte_1 contrattuale in danno del “più debole” contraente, dapprima aumentando a suo piacimento la tariffa prestabilita contrattualmente, per poi inoltrare il tutto al fruitore dopo cinque mesi. Con tali modalità,
l'opposto avrebbe impedito a di contestare, verificare e scegliere eventualmente di Parte_1
rescindere il contratto in favore di altro gestore.
Da ultimo, l'opponente ha affermato che, per i medesimi periodi sopra richiamati, la società opposta ha emesso nei confronti di altre fatture, riportanti importi e consumi diversi. Parte_1
Nel dettaglio si fa riferimento alla fattura n.521003099453 del 26.08.2021, riferita a consumi dal
01.07.2021 al 31.07.2021 (all.4); alla fattura n.522000296795 del 25.01.2022, riferita a consumi dal
01.12.2021 al 31.12.2021(all.5); alla fattura n.522001281769 del 23.3.2022, riferita a consumi dal
01.01.2022 al 28.02.2022 (all. 6).
Tali fatture si sovrapporrebbero, per periodo, a quelle afferenti ai consumi oggetto del decreto ingiuntivo opposto, rendendolo, anche per tale ragione, illegittimo.
Per le ragioni sopra esposte l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimamente emesso.
Costituitosi, con comparsa ritualmente depositata, il convenuto ha concluso Controparte_1
per il rigetto delle avverse pretese, chiedendo la conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la provvisoria esecutorietà dello stesso ex art.648 c.p.c.
In particolare, l'opposto ha allegato che il credito di vantato nei confronti di Controparte_1 Pt_1
pagina 3 di 7 13 e di cui alle fatture n.521004931475 del 17.12.2021, n.522000742117 del 23.02.2022, Pt_1
n.522005772179 del 30.11.2022 e n.922000047585 del 02.11.2022 (doc.1 dell'opposto), trova causa nella fornitura di energia elettrica n. 6034844313, resa in regime di tutele graduali, presso il POD
n.IT002E5069660A, sito in Roma (RM), Via Dei Mille n.13/A, ed usufruita da Parte_1
circostanza non contestata da controparte.
In ordine al presunto aumento illegittimo del costo della fornitura operato dalla società opposta ed emesso in fattura, circostanza che l'opposta stessa –secondo la prospettazione attorea –avrebbe cercato di celare mediante l'accorpamento in un'unica fattura (n.521004931475 del 17.12.2021 - doc.5), dei consumi relativi a ben cinque mensilità, ha osservato quanto segue. Controparte_1
Nello specifico, la ragione per cui l'opposta ha provveduto all'emissione di un'unica fattura, avente ad oggetto il consumo di cinque mesi, è dovuta alla mancata ricezione delle misurazioni da parte del distributore locale. Dunque, una volta attivata la fornitura, ha emesso la fattura Controparte_1
n.521003099453 del 26.08.2021 riferita a consumi stimati (pari a kWh 3487) dal 01.07.2021 al
31.07.2021 (doc.6), fattura che è stata pagata e non è oggetto del decreto opposto.
Una volta ricevute le misurazioni reali e i dati del consumo effettivo da parte del distributore locale, ha emesso un'unica fattura, la n.521004931475 del 17.12.2021, che conguaglia per Controparte_1
il periodo sino ad allora fatturato in stima (periodo 1.7.21–31.7.2021), detraendo quanto già pagato in acconto ed espone i consumi reali dal 1.8.2021 al 30.11.2021.
Con riguardo ai presunti aumenti sul tariffario non concordati, l'opposto ha osservato che le condizioni economiche riferibili all'erogazione di energia elettrica in regime di tutele graduali (doc.8 dell'attore) sono determinate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti, ai sensi dell'art.34 del
TIV, e non, in via unilaterale, dal soggetto che eroga la fornitura. Sulla base di quanto esposto l'opposta non ha tratto alcun vantaggio dall'emissione della fattura n.521004931475 del 17.12.2021, avendo applicato le condizioni economiche previste dall'Autorità di regolazione.
Per le ragioni esposte l'opposto ha chiesto il rigetto delle pretese attoree e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso.
***
In data 26.6.24, rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice e concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto sussistendone i requisiti ai sensi dell'art.648 c.p.c., la causa
è stata rinviata all'udienza del 26.2.25 per la rimessione in decisione ai sensi degli artt.281 quinquies e
189 c.p.c. All'udienza così fissata -sostituita, col consenso delle parti, dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. –il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
pagina 4 di 7 Premesso quanto sopra esposto, si ritiene che la domanda attorea sia infondata e debba, perciò, essere respinta sulla base delle ragioni che seguono.
È nota la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che
l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.” (di recente, Cassazione Civile, 23 gennaio 2023, n.1892).
Sulla base della documentazione prodotta dal creditore opposto e della totale assenza di contestazione
(art.115 c.p.c.) da parte dell'opponente in ordine alla conclusione del contratto di fornitura, nonché della generica, incompleta e comunque non puntuale contestazione da parte dell'opponente in ordine alle fatture emesse dal creditore regolarmente registrate nelle scritture contabili, risultano provati i fatti costitutivi del diritto di credito azionato dalla società opposta.
Invero, l'opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell'odierno opposto, formulando contestazioni solo in ordine ad una delle fatture oggetto dell'ingiunzione (quella datata 17.12.201), contestazioni che, per le ragioni che di seguito si diranno, non meritano di trovare accoglimento.
Per ciò che nello specifico riguarda le circostanze inerenti all'aumento del prezzo e all'emissione di una singola fattura comprensiva di cinque mensilità (la n.521004931475), si osserva che, a fronte delle specifiche contestazioni sul punto da parte dell'opposta, era onere dell'opponente fornire la prova contraria -prova, tuttavia, non fornita.
Infatti, l'opposto ha effettivamente documentato la debenza delle somme portate dalle fatture oggetto dell'ingiunzione opposta, anche integrando i documenti a sostegno della suddetta pretesa con la produzione -effettuata in sede di seconda memoria istruttoria -delle fatture del distributore locale Areti
S.p.a. e del prospetto riepilogativo delle letture fornite da Areti S.p.a. in relazione al POD oggetto di causa nel periodo oggetto delle fatture azionate;
ha, inoltre, illustrato la ragione per cui, in relazione al medesimo periodo di consumi, è stata emessa una fattura ulteriore e diversa rispetto a quelle azionate in monitorio, il cui quantum –essendo stato pagato -è stato detratto dall'oggetto dell'ingiunzione.
L'opposto ha, da ultimo, esplicitato la ragione per cui vi è stato l'accorpamento di cinque mensilità in un'unica fattura, individuandola nella mancata ricezione da parte di delle misurazioni da CP_1
parte del distributore locale. A sostegno ha richiamato l'art.5 del TIF (Testo Integrato Fatturazione) rubricato “Ordine di utilizzo dei dati di misura”, il quale stabilisce che “5.2. Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, il venditore è tenuto a utilizzare i dati di misura nel rispetto del seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di
pagina 5 di 7 distribuzione; b) autoletture comunicate dal cliente finale ai sensi dei successivi Articolo 7 e Articolo
8, validate dall'impresa di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 16 del TIVG e dall'Articolo 15 del TIME;
c) dati di misura stimati.
5.2. Nel caso di utilizzo dei dati di cui al comma
5.1, lettera c), il venditore ha facoltà di utilizzare il dato di misura stimato eventualmente messo a disposizione dall'impresa di distribuzione, ovvero di effettuare una propria stima”.
Il successivo art.6.2, rubricato “Criteri per la contabilizzazione dei consumi”, dispone inoltre che “nei casi di utilizzo di proprie stime ai sensi del comma 5.1, lettera c), il venditore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del cliente, come forniti dall'impresa di distribuzione ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del cliente finale”.
Orbene, come correttamente dalla stessa evidenziato e documentato, a fronte della Controparte_1 mancata ricezione dei dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione, ha emesso la fattura n.521003099453 del 26.8.2021 esponendo i consumi stimati dal 01.07.2021 al
31.07.2021 e, solo successivamente, una volta ricevute le misurazioni reali e i dati del consumo effettivo da parte del distributore locale ha emesso la fattura n.521004931475 del 17.12.2021, che conguaglia i consumi stimati per il periodo 1.7.2021–31.07.2021, detraendo quanto già pagato in acconto, ed espone i consumi reali dal 1.8.2021 al 30.11.2021.
Per ciò che attiene alla circostanza secondo cui, per il periodo di consumi di cui è causa, CP_1 avrebbe applicato aumenti alle tariffe convenute senza nulla concordare con l'altro contraente, si
[...] osserva che, come correttamente allegato dall'opposto nei suoi atti difensivi, le condizioni economiche delle forniture in regime di Tutele Graduali sono determinate dall'Autorità di Regolazione per Energia,
Reti e Ambienti, ai sensi dell'art.34 del TIV, e non dal soggetto che eroga la fornitura.
Anche su tale aspetto, correttamente allegato dall'attore sostanziale a comprova del suo credito,
l'opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione.
Concordemente con quanto affermato dalla giurisprudenza, si evidenzia che le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opposta, sono insufficienti a fondare l'opposizione e così è stato da ultimo ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza n.10629 del 19.04.2024 secondo cui “in tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che
pagina 6 di 7 essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte.”
Per le ragioni sopra esposte, va rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Quanto alle spese di lite, in base al principio della soccombenza l'opponente va condannato a rifondere le spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione corrispondente al credito riconosciuto all'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 21.9.2023, da nei confronti di avverso il decreto Parte_1 Controparte_1
ingiuntivo n.11857/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 10/7/2023 e notificato il 13/7/2023, nel contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite del presente Parte_1
giudizio di opposizione, liquidate in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 07 marzo 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
L'Ufficio dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della M.O.T. dott.ssa
Francesca Torlasco
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. di r.g.33315/23 promossa da
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Valeri n.1, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Mauro Germani ( ), che lo rappresenta e difende per procura in calce C.F._2 all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. e P.I. ), in persona del Procuratore Avv. Davide Pelizzari, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliate presso il domicilio digitale dell'avv. Alessandra Cardini (CF
; pec: e dell'avv. Elisabetta Scotti C.F._3 Email_1
(CF ; pec: , del Foro di C.F._4 Email_2
Milano, che lo rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di costituzione
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Piaccia al Tribunale adito:
1) dichiarare la nullità, illegittimità, annullabilità del Decreto Ingiuntivo n.11857/2023 –NRG
25552/2023 notificato a mezzo PEC il 13 luglio 2023; pagina 1 di 7 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, voglia comunque rideterminare il saldo effettivo dovuto in virtù dei consumi realmente sostenuti dalla società opponente nel periodo in contestazione.
In ogni caso con vittoria di spese di lite.
Per il convenuto opposto:
Voglia il Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare:
a) in via preliminare: concedere la provvisoria esecutività, attesa la natura dilatoria della proposta opposizione, del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n.11857/2023 del 13.07.2023, RG
n.25552/2023 in ordine all'integralità dell'importo ingiunto.
b) in via principale nel merito: respingere l'opposizione e tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n.11857/2023 del 13.07.2023, RG
n.25552/2023 e, nella denegata ipotesi di revoca dello stesso, comunque condannare la Parte_1
c.f./p. i.v.a. , con sede legale in Roma (RM), Via Dei Mille n.13/A, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore e Amministratore IC SI , c.f.: Parte_2
, domiciliato in Roma (RM), Via Della Caffarelletta n.29, a pagare a favore di C.F._5
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 10.976,55, Controparte_1
oltre agli interessi, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, nella misura di cui al Tasso
Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) maggiorato del 3,5% come previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n.200/99.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21.09.2023, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n.11857/2023 del 13.07.2023, R.G. n. 25552/2023, con cui il Tribunale di Milano ha ingiunto alla debitrice di pagare in favore di la somma di euro 10.976,55, interessi Controparte_1
come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 800,00 per competenze e
145,50 per spese, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Le ragioni della presente opposizione possono riassumersi come di seguito.
A mente della difesa attorea, il credito vantato da parte opposta, derivante da una fornitura di energia elettrica così come documentata da quattro fatture versate nel fascicolo del monitorio e cioè la pagina 2 di 7 n.521004931475 del 17.12.2021, la n.522000742117 del 23.2.2022, la n.522005772179 del 30.11.2022
e la n.922000047585 del 02.11.2022 (doc.3 dell'attore), non sarebbe dovuto.
In particolare, l'opponente ha evidenziato che la prima fattura, arrivata alla società il Parte_1
17.12.2021, riporta i consumi dal 01.07.2021 al 30.11.2021, dunque accorpa cinque mensilità, senza alcuna ragione né accordo precedentemente preso in tal senso.
Inoltre, a mente dell'opponente, nella fattura predetta, avrebbe calcolato aumenti Controparte_1
alle tariffe convenute, senza previo accordo. ha evidenziato che, qualora l'invio delle fatture fosse stato mensile, la stessa avrebbe potuto Parte_1 verificare l'aumento delle tariffe e procedere sia alla contestazione che eventualmente al cambio di gestore. Il modus operandi della controparte avrebbe invece fatto sì che la accumulasse Parte_1
un debito senza poter contestare neanche gli importi addebitati, importi che successivamente sono stati contestati da dando avvio alla procedura di Conciliazione/Mediazione iscritta al Parte_1
n.73891/2022 del Servizio Conciliazione Arera, conclusasi con verbale di accordo non raggiunto, del
14.04.2022 (doc.2 dell'attore).
A mente della difesa attorea, avrebbe abusato delle sue posizioni di predominanza Controparte_1 contrattuale in danno del “più debole” contraente, dapprima aumentando a suo piacimento la tariffa prestabilita contrattualmente, per poi inoltrare il tutto al fruitore dopo cinque mesi. Con tali modalità,
l'opposto avrebbe impedito a di contestare, verificare e scegliere eventualmente di Parte_1
rescindere il contratto in favore di altro gestore.
Da ultimo, l'opponente ha affermato che, per i medesimi periodi sopra richiamati, la società opposta ha emesso nei confronti di altre fatture, riportanti importi e consumi diversi. Parte_1
Nel dettaglio si fa riferimento alla fattura n.521003099453 del 26.08.2021, riferita a consumi dal
01.07.2021 al 31.07.2021 (all.4); alla fattura n.522000296795 del 25.01.2022, riferita a consumi dal
01.12.2021 al 31.12.2021(all.5); alla fattura n.522001281769 del 23.3.2022, riferita a consumi dal
01.01.2022 al 28.02.2022 (all. 6).
Tali fatture si sovrapporrebbero, per periodo, a quelle afferenti ai consumi oggetto del decreto ingiuntivo opposto, rendendolo, anche per tale ragione, illegittimo.
Per le ragioni sopra esposte l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimamente emesso.
Costituitosi, con comparsa ritualmente depositata, il convenuto ha concluso Controparte_1
per il rigetto delle avverse pretese, chiedendo la conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la provvisoria esecutorietà dello stesso ex art.648 c.p.c.
In particolare, l'opposto ha allegato che il credito di vantato nei confronti di Controparte_1 Pt_1
pagina 3 di 7 13 e di cui alle fatture n.521004931475 del 17.12.2021, n.522000742117 del 23.02.2022, Pt_1
n.522005772179 del 30.11.2022 e n.922000047585 del 02.11.2022 (doc.1 dell'opposto), trova causa nella fornitura di energia elettrica n. 6034844313, resa in regime di tutele graduali, presso il POD
n.IT002E5069660A, sito in Roma (RM), Via Dei Mille n.13/A, ed usufruita da Parte_1
circostanza non contestata da controparte.
In ordine al presunto aumento illegittimo del costo della fornitura operato dalla società opposta ed emesso in fattura, circostanza che l'opposta stessa –secondo la prospettazione attorea –avrebbe cercato di celare mediante l'accorpamento in un'unica fattura (n.521004931475 del 17.12.2021 - doc.5), dei consumi relativi a ben cinque mensilità, ha osservato quanto segue. Controparte_1
Nello specifico, la ragione per cui l'opposta ha provveduto all'emissione di un'unica fattura, avente ad oggetto il consumo di cinque mesi, è dovuta alla mancata ricezione delle misurazioni da parte del distributore locale. Dunque, una volta attivata la fornitura, ha emesso la fattura Controparte_1
n.521003099453 del 26.08.2021 riferita a consumi stimati (pari a kWh 3487) dal 01.07.2021 al
31.07.2021 (doc.6), fattura che è stata pagata e non è oggetto del decreto opposto.
Una volta ricevute le misurazioni reali e i dati del consumo effettivo da parte del distributore locale, ha emesso un'unica fattura, la n.521004931475 del 17.12.2021, che conguaglia per Controparte_1
il periodo sino ad allora fatturato in stima (periodo 1.7.21–31.7.2021), detraendo quanto già pagato in acconto ed espone i consumi reali dal 1.8.2021 al 30.11.2021.
Con riguardo ai presunti aumenti sul tariffario non concordati, l'opposto ha osservato che le condizioni economiche riferibili all'erogazione di energia elettrica in regime di tutele graduali (doc.8 dell'attore) sono determinate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti, ai sensi dell'art.34 del
TIV, e non, in via unilaterale, dal soggetto che eroga la fornitura. Sulla base di quanto esposto l'opposta non ha tratto alcun vantaggio dall'emissione della fattura n.521004931475 del 17.12.2021, avendo applicato le condizioni economiche previste dall'Autorità di regolazione.
Per le ragioni esposte l'opposto ha chiesto il rigetto delle pretese attoree e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso.
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In data 26.6.24, rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice e concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto sussistendone i requisiti ai sensi dell'art.648 c.p.c., la causa
è stata rinviata all'udienza del 26.2.25 per la rimessione in decisione ai sensi degli artt.281 quinquies e
189 c.p.c. All'udienza così fissata -sostituita, col consenso delle parti, dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. –il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
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pagina 4 di 7 Premesso quanto sopra esposto, si ritiene che la domanda attorea sia infondata e debba, perciò, essere respinta sulla base delle ragioni che seguono.
È nota la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che
l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.” (di recente, Cassazione Civile, 23 gennaio 2023, n.1892).
Sulla base della documentazione prodotta dal creditore opposto e della totale assenza di contestazione
(art.115 c.p.c.) da parte dell'opponente in ordine alla conclusione del contratto di fornitura, nonché della generica, incompleta e comunque non puntuale contestazione da parte dell'opponente in ordine alle fatture emesse dal creditore regolarmente registrate nelle scritture contabili, risultano provati i fatti costitutivi del diritto di credito azionato dalla società opposta.
Invero, l'opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell'odierno opposto, formulando contestazioni solo in ordine ad una delle fatture oggetto dell'ingiunzione (quella datata 17.12.201), contestazioni che, per le ragioni che di seguito si diranno, non meritano di trovare accoglimento.
Per ciò che nello specifico riguarda le circostanze inerenti all'aumento del prezzo e all'emissione di una singola fattura comprensiva di cinque mensilità (la n.521004931475), si osserva che, a fronte delle specifiche contestazioni sul punto da parte dell'opposta, era onere dell'opponente fornire la prova contraria -prova, tuttavia, non fornita.
Infatti, l'opposto ha effettivamente documentato la debenza delle somme portate dalle fatture oggetto dell'ingiunzione opposta, anche integrando i documenti a sostegno della suddetta pretesa con la produzione -effettuata in sede di seconda memoria istruttoria -delle fatture del distributore locale Areti
S.p.a. e del prospetto riepilogativo delle letture fornite da Areti S.p.a. in relazione al POD oggetto di causa nel periodo oggetto delle fatture azionate;
ha, inoltre, illustrato la ragione per cui, in relazione al medesimo periodo di consumi, è stata emessa una fattura ulteriore e diversa rispetto a quelle azionate in monitorio, il cui quantum –essendo stato pagato -è stato detratto dall'oggetto dell'ingiunzione.
L'opposto ha, da ultimo, esplicitato la ragione per cui vi è stato l'accorpamento di cinque mensilità in un'unica fattura, individuandola nella mancata ricezione da parte di delle misurazioni da CP_1
parte del distributore locale. A sostegno ha richiamato l'art.5 del TIF (Testo Integrato Fatturazione) rubricato “Ordine di utilizzo dei dati di misura”, il quale stabilisce che “5.2. Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, il venditore è tenuto a utilizzare i dati di misura nel rispetto del seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di
pagina 5 di 7 distribuzione; b) autoletture comunicate dal cliente finale ai sensi dei successivi Articolo 7 e Articolo
8, validate dall'impresa di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 16 del TIVG e dall'Articolo 15 del TIME;
c) dati di misura stimati.
5.2. Nel caso di utilizzo dei dati di cui al comma
5.1, lettera c), il venditore ha facoltà di utilizzare il dato di misura stimato eventualmente messo a disposizione dall'impresa di distribuzione, ovvero di effettuare una propria stima”.
Il successivo art.6.2, rubricato “Criteri per la contabilizzazione dei consumi”, dispone inoltre che “nei casi di utilizzo di proprie stime ai sensi del comma 5.1, lettera c), il venditore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del cliente, come forniti dall'impresa di distribuzione ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del cliente finale”.
Orbene, come correttamente dalla stessa evidenziato e documentato, a fronte della Controparte_1 mancata ricezione dei dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione, ha emesso la fattura n.521003099453 del 26.8.2021 esponendo i consumi stimati dal 01.07.2021 al
31.07.2021 e, solo successivamente, una volta ricevute le misurazioni reali e i dati del consumo effettivo da parte del distributore locale ha emesso la fattura n.521004931475 del 17.12.2021, che conguaglia i consumi stimati per il periodo 1.7.2021–31.07.2021, detraendo quanto già pagato in acconto, ed espone i consumi reali dal 1.8.2021 al 30.11.2021.
Per ciò che attiene alla circostanza secondo cui, per il periodo di consumi di cui è causa, CP_1 avrebbe applicato aumenti alle tariffe convenute senza nulla concordare con l'altro contraente, si
[...] osserva che, come correttamente allegato dall'opposto nei suoi atti difensivi, le condizioni economiche delle forniture in regime di Tutele Graduali sono determinate dall'Autorità di Regolazione per Energia,
Reti e Ambienti, ai sensi dell'art.34 del TIV, e non dal soggetto che eroga la fornitura.
Anche su tale aspetto, correttamente allegato dall'attore sostanziale a comprova del suo credito,
l'opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione.
Concordemente con quanto affermato dalla giurisprudenza, si evidenzia che le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opposta, sono insufficienti a fondare l'opposizione e così è stato da ultimo ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza n.10629 del 19.04.2024 secondo cui “in tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che
pagina 6 di 7 essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte.”
Per le ragioni sopra esposte, va rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Quanto alle spese di lite, in base al principio della soccombenza l'opponente va condannato a rifondere le spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione corrispondente al credito riconosciuto all'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 21.9.2023, da nei confronti di avverso il decreto Parte_1 Controparte_1
ingiuntivo n.11857/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 10/7/2023 e notificato il 13/7/2023, nel contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite del presente Parte_1
giudizio di opposizione, liquidate in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 07 marzo 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
L'Ufficio dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della M.O.T. dott.ssa
Francesca Torlasco
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