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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/10/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 250/2021 promossa da:
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. BECHINI IVAN, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
(C.F.: ), in persona del Direttore regionale per la Toscana Controparte_1 P.IVA_2 l.r. p.t., con il patrocinio dell'avv. GRIECO GIACINTO elettivamente domiciliato come in atti presso la sede di , in Piazza Dante n. 24 CP_1 CP_1 Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ricorrente ha convenuto in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“- Accertata e dichiarata l'estraneità ai fatti della in quanto il sinistro è avvenuto in data 20 Parte_1 gennaio 2017 presso il locali della a causa della condotta di un dipendente della stessa Controparte_2 [...]
accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa e in narrativa, l'inesistenza e/o nullità CP_2 e/o illegittimità e comunque l'infondatezza in fatto e in diritto: a) del provvedimento del 21 ottobre 2020, comunicato a in pari data, pratica n. 50888095, con il quale è stato rideterminato il tasso medio Parte_1 per andamento infortunistico per le annualità 2019 e 2020; b) del relativo certificato di variazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, pratica n. 50888095; c) del provvedimento del 3 dicembre 2020, comunicato a in data 18 dicembre 2020, con il quale è stato comunicato il Parte_1 tasso medio per andamento infortunistico per l'annualità 2021; d) del provvedimento del 16 febbraio 2021, con cui – sede di ha rigettato il ricorso in opposizione presentato il 17 novembre 2020; e) del CP_1 CP_1 provvedimento del 18 marzo 2021, con cui – sede di ha rigettato il ricorso in opposizione CP_1 CP_1 presentato in data 14 gennaio 2021. - Per l'effetto di tale accertamento e della conseguente declaratoria, provvedere all'accoglimento del presente ricorso, ristabilendo il tasso per andamento infortunistico, per gli anni 2019, 2020 e 2021, nella misura di cui ai modelli 20SM comunicati in data 12 aprile 2019 e 4 dicembre 2019 – dunque nella misura del 4,75 per la voce di tariffa n. 0722 e nella misura del 23,28 per la voce di tariffa n. 8121 – e, conseguentemente, annullare e revocare la domanda di pagamento pari a € 8.053,16.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento, nonché eventuali spese per CTU e CTP, ove richieste e ammesse”. Costituitosi in giudizio, l' ha concluso come segue: CP_1
1 “a) in via preliminare, dichiarare la nullità o l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso;
b) Nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, confermando i provvedimenti e le richieste , con tutte le conseguenze di legge;
CP_1 c) In subordine, condannare la società ricorrente, come qualificata e domiciliata in atti, al pagamento della somma richiesta o a quella comunque dovuta all'esito del giudizio;
d) Condannare il ricorrente e chi di ragione al pagamento di spese diritti ed onorari di giudizio”. La causa, istruita anche a mezzo di prove orali, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. In particolare, a seguito di trattative intercorse, con le note per l'udienza del 23 ottobre 2025 le parti hanno dato atto che la controversia è stata definita in via amministrativa. Hanno dunque concordemente concluso perché sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Pertanto, occorre dichiarare cessata la materia del contendere;
come affermato da Cass. civ., S.U., 9 luglio 1997, n. 6226 (conf., ex multis, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2012, n. 8448; Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478), quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia tra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunciare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronuncia, e sorge per converso quello di chiudere il giudizio.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, come concordemente richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 24 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 250/2021 promossa da:
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. BECHINI IVAN, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
(C.F.: ), in persona del Direttore regionale per la Toscana Controparte_1 P.IVA_2 l.r. p.t., con il patrocinio dell'avv. GRIECO GIACINTO elettivamente domiciliato come in atti presso la sede di , in Piazza Dante n. 24 CP_1 CP_1 Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ricorrente ha convenuto in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“- Accertata e dichiarata l'estraneità ai fatti della in quanto il sinistro è avvenuto in data 20 Parte_1 gennaio 2017 presso il locali della a causa della condotta di un dipendente della stessa Controparte_2 [...]
accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa e in narrativa, l'inesistenza e/o nullità CP_2 e/o illegittimità e comunque l'infondatezza in fatto e in diritto: a) del provvedimento del 21 ottobre 2020, comunicato a in pari data, pratica n. 50888095, con il quale è stato rideterminato il tasso medio Parte_1 per andamento infortunistico per le annualità 2019 e 2020; b) del relativo certificato di variazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, pratica n. 50888095; c) del provvedimento del 3 dicembre 2020, comunicato a in data 18 dicembre 2020, con il quale è stato comunicato il Parte_1 tasso medio per andamento infortunistico per l'annualità 2021; d) del provvedimento del 16 febbraio 2021, con cui – sede di ha rigettato il ricorso in opposizione presentato il 17 novembre 2020; e) del CP_1 CP_1 provvedimento del 18 marzo 2021, con cui – sede di ha rigettato il ricorso in opposizione CP_1 CP_1 presentato in data 14 gennaio 2021. - Per l'effetto di tale accertamento e della conseguente declaratoria, provvedere all'accoglimento del presente ricorso, ristabilendo il tasso per andamento infortunistico, per gli anni 2019, 2020 e 2021, nella misura di cui ai modelli 20SM comunicati in data 12 aprile 2019 e 4 dicembre 2019 – dunque nella misura del 4,75 per la voce di tariffa n. 0722 e nella misura del 23,28 per la voce di tariffa n. 8121 – e, conseguentemente, annullare e revocare la domanda di pagamento pari a € 8.053,16.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento, nonché eventuali spese per CTU e CTP, ove richieste e ammesse”. Costituitosi in giudizio, l' ha concluso come segue: CP_1
1 “a) in via preliminare, dichiarare la nullità o l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso;
b) Nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, confermando i provvedimenti e le richieste , con tutte le conseguenze di legge;
CP_1 c) In subordine, condannare la società ricorrente, come qualificata e domiciliata in atti, al pagamento della somma richiesta o a quella comunque dovuta all'esito del giudizio;
d) Condannare il ricorrente e chi di ragione al pagamento di spese diritti ed onorari di giudizio”. La causa, istruita anche a mezzo di prove orali, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. In particolare, a seguito di trattative intercorse, con le note per l'udienza del 23 ottobre 2025 le parti hanno dato atto che la controversia è stata definita in via amministrativa. Hanno dunque concordemente concluso perché sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Pertanto, occorre dichiarare cessata la materia del contendere;
come affermato da Cass. civ., S.U., 9 luglio 1997, n. 6226 (conf., ex multis, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2012, n. 8448; Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478), quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia tra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunciare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronuncia, e sorge per converso quello di chiudere il giudizio.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, come concordemente richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 24 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
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