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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/07/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Maria Militello Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 713 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CACCIOTTO C.F._1
ALESSANDRO, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. VARRONE C.F._2
TOMMASO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 03/03/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e , nata Pt_1 Controparte_1
a ZA (MB) il 30/03/1972, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 28/10/1991, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1266, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nato a [...] Persona_1
il 27/05/1992, e nata a [...] il [...]; Persona_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 10617/2022 del 14/06/2022;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) La sig.ra si obbliga a trasferire al sig. Controparte_1 Parte_1
, che accetta, il diritto di proprietà della propria quota indivisa
[...]
dell'appartamento di cui è comproprietaria con lo stesso , Pt_1
individuata al Catasto Fabbricati del Comune di Messina, foglio 169, particelle aggraffate 1524 sub 14 e 1527, Zona Cens. 2, Categoria A/3,
Classe 6, consistenza 5 vani, rendita euro 175,60, indirizzo catastale Via
Comunale Piano T, appartamento ricadente nel Fabbricato per civile abitazione contraddistinto con la lettera “A”, facente parte del Complesso edilizio, denominato “ , ubicato nel Comune di Messina, Controparte_2
Villaggio Mili San Marco, località Pitrè o Giudeo, con accesso dalla strada
2 provinciale diramantesi dalla Strada Statale 114 ME – CT. 2) In forza del superiore trasferimento di cui al n.1) il sig. si obbliga a Parte_1
corrispondere alla sig.ra che accetta, la somma di euro Controparte_1
35.000,00 (euro trentacinquemila/00). 3) I ricorrenti dichiarano e si obbligano che l'atto notarile, con il quale si disporrà il trasferimento di cui sopra, sarà rogato entro e non oltre 60 giorni dal deposito della sentenza definitiva di divorzio e che il Notaio rogante sia scelto dal sig. Parte_1
con spese di trasferimento, oneri e costi anche del Notaio a carico
[...]
dello stesso sig. . 4) La sig.ra , unitamente alla figlia Pt_1 CP_1
trasferirà la residenza altrove entro 60 giorni dall'emissione della Per_2
sentenza di divorzio, residenza ancora oggi mantenuta presso la casa familiare solo formalmente. 5) La IG.ra ritirerà dalla casa familiare CP_1
unicamente il corredo ivi presente nonché gli oggetti ed indumenti personali, suoi e della figlia in un'unica soluzione entro 120 giorni dall'emissione della sentenza di divorzio. 6) Entrambi i figli dei ricorrenti sono maggiorenni e dunque si determineranno autonomamente, secondo le loro volontà, circa il rapporto coi genitori. 7) Il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
un assegno divorzile mensile dell'importo di euro 500,00 Controparte_1
entro l'ultimo giorno di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. 8) Il sig. corrisponderà inoltre alla sig.ra Parte_1
a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne Controparte_1
ad oggi priva di occupazione lavorativa ed Persona_2
economicamente non autosufficiente, sempre entro l'ultimo giorno di ogni mese, la somma di euro 125,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
3 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 12/05/2025.
Alla suddetta udienza del 09/07/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 10617/2022 del 14/06/2022, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 03/03/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 28/10/1991, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1266, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] Controparte_1
(MB) il 30/03/1972, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 10/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Maria Militello Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 713 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CACCIOTTO C.F._1
ALESSANDRO, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. VARRONE C.F._2
TOMMASO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 03/03/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e , nata Pt_1 Controparte_1
a ZA (MB) il 30/03/1972, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 28/10/1991, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1266, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nato a [...] Persona_1
il 27/05/1992, e nata a [...] il [...]; Persona_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 10617/2022 del 14/06/2022;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) La sig.ra si obbliga a trasferire al sig. Controparte_1 Parte_1
, che accetta, il diritto di proprietà della propria quota indivisa
[...]
dell'appartamento di cui è comproprietaria con lo stesso , Pt_1
individuata al Catasto Fabbricati del Comune di Messina, foglio 169, particelle aggraffate 1524 sub 14 e 1527, Zona Cens. 2, Categoria A/3,
Classe 6, consistenza 5 vani, rendita euro 175,60, indirizzo catastale Via
Comunale Piano T, appartamento ricadente nel Fabbricato per civile abitazione contraddistinto con la lettera “A”, facente parte del Complesso edilizio, denominato “ , ubicato nel Comune di Messina, Controparte_2
Villaggio Mili San Marco, località Pitrè o Giudeo, con accesso dalla strada
2 provinciale diramantesi dalla Strada Statale 114 ME – CT. 2) In forza del superiore trasferimento di cui al n.1) il sig. si obbliga a Parte_1
corrispondere alla sig.ra che accetta, la somma di euro Controparte_1
35.000,00 (euro trentacinquemila/00). 3) I ricorrenti dichiarano e si obbligano che l'atto notarile, con il quale si disporrà il trasferimento di cui sopra, sarà rogato entro e non oltre 60 giorni dal deposito della sentenza definitiva di divorzio e che il Notaio rogante sia scelto dal sig. Parte_1
con spese di trasferimento, oneri e costi anche del Notaio a carico
[...]
dello stesso sig. . 4) La sig.ra , unitamente alla figlia Pt_1 CP_1
trasferirà la residenza altrove entro 60 giorni dall'emissione della Per_2
sentenza di divorzio, residenza ancora oggi mantenuta presso la casa familiare solo formalmente. 5) La IG.ra ritirerà dalla casa familiare CP_1
unicamente il corredo ivi presente nonché gli oggetti ed indumenti personali, suoi e della figlia in un'unica soluzione entro 120 giorni dall'emissione della sentenza di divorzio. 6) Entrambi i figli dei ricorrenti sono maggiorenni e dunque si determineranno autonomamente, secondo le loro volontà, circa il rapporto coi genitori. 7) Il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
un assegno divorzile mensile dell'importo di euro 500,00 Controparte_1
entro l'ultimo giorno di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. 8) Il sig. corrisponderà inoltre alla sig.ra Parte_1
a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne Controparte_1
ad oggi priva di occupazione lavorativa ed Persona_2
economicamente non autosufficiente, sempre entro l'ultimo giorno di ogni mese, la somma di euro 125,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
3 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 12/05/2025.
Alla suddetta udienza del 09/07/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 10617/2022 del 14/06/2022, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 03/03/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 28/10/1991, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1266, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] Controparte_1
(MB) il 30/03/1972, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 10/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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