Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/05/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Sezione - Volontaria riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella proc. n. 258 / 2024 R.VG. promossa da rapp. e dif. dall'Avv.to ANDREICICH VIPSANIA presso il cui Parte_1 studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE RECLAMANTE nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to GIULIANI NICOLETTA presso il cui Controparte_1 studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE RESISTENTE
e Con l'intervento del Procuratore Generale
CONCLUSIONI delle PARTI
Parte reclamante:
Per tutte le ragioni di cui in premessa e in accoglimento dei motivi di gravame, respinta ogni diversa domanda ed eccezione:
- annullare e/o revocare o con qualsiasi altra statuizione privare di effetti giuridici la sentenza n.
55/2024 pubblicata in data 2 ottobre 2024 e comunicata in data 4 ottobre 2024 con la quale il
Tribunale di La Spezia ha omologato il piano di ristrutturazione promosso dalla Sig.ra CP_1
;
[...]
- accertare e dichiarare che non sussistono in capo alla Signora i presupposti Controparte_1 previsti dal D.Lgs 14/2019 e per l'effetto rigettare e/o dichiarare inammissibile la proposta del piano di ristrutturazione formulata dall'odierna istante;
- accertare e dichiarare che non intende aderire alla proposta di piano di Parte_1 ristrutturazione proposto dall'istante e per l'effetto, non omologare il piano de quo;
- accertare e dichiarare la violazione dell'art 71 comma 4 CCII per prevedere il piano il preventivo pagamento dell'OCC e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità del piano;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse sussistere in capo all'istante i presupposti di cui al D.Lgs. 14/2019, accertando e dichiarando accoglibile la proposta formulata dalla ricorrente, incaricare l'OCC di effettuare nuovamente i conteggi prevedendo (i) una durata del Piano superiore e una rata mensile maggiore in favore dei creditori
1
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge.
Procuratore Generale :Si rimette;
Parte reclamata
“ Per tutto quanto sopra esposto e premesso, si conclude chiedendo in via principale il rigetto del reclamo ex adverso proposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del reclamo, l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, con concessione di termine per una migliore formulazione della relativa domanda, secondo le conclusioni già formulate in primo grado nella memoria 26 giugno 2024.
Con vittoria di spese e onorari del presente grado, da liquidare in distrazione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Fatto e diritto
Il Tribunale della Spezia con sentenza nr. 55/2024 omologava il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nella persona di . Controparte_1
Avverso tale decisione proponeva reclamo già IBL family Spa sostenendo Parte_1 che quando la consumatrice sottoscrisse il contratto di finanziamento in data 17.4.2022 ella era
“ben consapevole di non essere in grado di far fronte alle obbligazioni assunte” ( reclamo pag. 3), in quanto già ampiamente indebitata ( tot. 5 95.442,65).
Per questo motivo difettava il requisito della meritevolezza della debitrice e comunque sussisteva la colpa grave nell'assunzione del debito.
Si costituiva la debitrice. Instaurato il contraddittorio era fissata udienza per la discussione al
37.03.2025. Entrambe le parti depositavano tempestivamente note di udienza.
1. Sui motivi di RECLAMO
1. 1 sulla meritevolezza e la colpa grave
La parte reclamante deduce la mancanza del requisito della meritevolezza atteso che quanto la consumatrice assunse il debito nel 2022 ella era già gravemente indebitata e sottoscrivendo il contratto di finanziamento non comunicò la sussistenza di altri finanziamenti in corso per l'importo mensile di € 360,00 a fronte di uno stipendio di € 1.700,00=.
Pertanto la consumatrice avrebbe peggiorato la sua situazione finanziaria con colpa grave: avendo assunto obbligazioni con la consapevolezza dell'impossibilità di assolverle.
Deduce altresì la mancanza della prova e della carenza documentale circa la sussistenza della
“meritevolezza” come ritenuta sussistente dal Tribunale atteso che tutti i finanziamenti attengono all'acquisto di beni voluttuari e che la situazione di debolezza psicologica della consumatrice è documentata fino al gennaio 2022, ovvero risale ad epoca antecedente al credito erogato da Banco di sconto.
Allega la scorrettezza del piano ove il pagamento dell'OCC è previsto con le prime rate anziché ai sensi dell'art. 71 comma 4 cc.ii.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Dalla relazione dell'OCC si rileva:
“Per quanto concerne la concessione dei finanziamenti più volte rinegoziati, in assenza di ulteriori indicazioni temporali da parte dei creditori, l'ordine cronologico dei finanziamenti in essere, risulta il seguente:
2 1) Banca IFIS SPA – dal 18/03/2019 cessionaria pro-soluto – Parte_2 finanziamento rinegoziato più volte dal 2004 al 2013 – debito residuo alla data del decreto ingiuntivo del 29/03/2021 € 25.204,78 – rata mensile € 250,00;
2) (già ) Finanziamento (cessione quinto) del 22/05/2020 di € CP_2 CP_3
17.340,00 – Rata mensile € 289,00;
3) : Controparte_4
Finanziamento per il quale è intervenuta decadenza dal beneficio del termine in data
15/10/2020. A fronte della posizione in data 25/11/2020 sono stati rilasciati dal debitore nr 107 effetti cambiari da € 60,00 cadauno con scadenza mensile a partire dal 10/03/2021;
Carta di credito, per la quale è intervenuta decadenza dal beneficio del termine in data
31/05/2020.A fronte della posizione in data 02/07/2020 sono stati rilasciati dal debitore nr 92 effetti cambiari da € 50,00 cadauno con scadenza mensile a partire dal 10/10/2020;
4) (già IBL Family SPA) (cessione quinto) di € Parte_1 Controparte_5
34.560,00 richiesto in data 17/01/2022 avente decorrenza 17/05/2022, con una trattenuta mensile di € 288,00.” ( rel. OCC). E' stato proposto il seguente progetto di pagamento:
OCC (prededuttivi) 3.331,25 100,00% 3.331,25 entro 18 mesi
Spese legali (prededuttivi) 1.903,20 100,00% 1.903,20 entro 18 mesi
2.036,18 100,00% 2 .036,18 entro 30 mesi Parte_3
BANCA IFIS SPA 25.204,78 11,125% 2.804,03 entro 60 mesi
IBL BANCA 29.664,00 11,125% 3.300,12 entro 60 mesi
6.091,87 11,125% 677,72 entro 60 mesi CP_2
5.004,20 11,125% 556,72 entro 60 mesi Controparte_4
3.184,17 11,125% 354,24 entro 60 mesi Controparte_4
Ag. Entrate Riscossione 5.800,33 11,125% 645,29 entro 60 mesi
7.641,92 11,125% 850,16 Controparte_6
13.851,38 11,125% 1.540,97 entro 60 mesi Controparte_7
totale 103.713,28 pagamenti 17.999,87 -
Ciò posto occorre premettere che nell'ipotesi in cui il creditore che ha proposto opposizione all'omologa non abbia provveduto, al momento della concessione dei finanziamenti, alla corretta verifica del merito creditizio del debitore, tanto da risultare palesemente inadeguato il rapporto rata/reddito indicato con riferimento alla data di concessione di ciascun finanziamento, deve essere applicato il dettato normativo del secondo comma dell'articolo 69 CCII che non consente al creditore medesimo di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del consumatore/debitore stesso.
Nel caso in esame la debitrice al momento della sottoscrizione del finanziamento non aveva indicato le pendenze in corso, ma il creditore avrebbe potuto, con l'ordinari diligenza, accorgersi delle trattenute già in corso sullo stipendio con la semplice lettura della busta paga.
Infatti secondo il disposto dell'art. 124 bis del DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n.
385 introdotto dall'art. 1 del d.lvo 141/2010:“1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
3 2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo”.
Ciò premesso in applicazione dei principi espressi in tema di crisi di impresa potrà ravvisarsi in capo all'ente finanziatore responsabilità per concessione abusiva del credito non tanto e non solo in quanto la concessione sia stata fatta in presenza di uno stato di insolvenza e/o crisi esistente in capo al soggetto richiedente al momento della richiesta concessione, ma soprattutto ed anche se l'ente finanziatore non avrà svolto correttamente la verifica ex ante rispetto le fondate prospettive di superamento della crisi in ragione del finanziamento da concedersi.
La parte reclamante non ha dato prova di avere adempiuto all'onere sulla stessa gravante al momento della stipula del finanziamento, facilmente eseguibile con l'esame della busta paga e tenuto conto che il finanziamento di cui al reclamo era la rinegoziazione di un precedente finanziamento.
Per questi motivi
ai sensi dell'art. 69 4 comma cc.ii. il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento delle ulteriori doglianze della parte reclamante.
2 . sulle spese del reclamo
Seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte reclamante.Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/20\4, e succ. mod. in ragione del valore, nei medi.E precisamente: valore indeterminato basso: inferiore ad € 26.000,01.
1.Studio controversia: € 1134,00=
2. Fase introduttiva : € 921,00=
3. Fase trattazione: € 1.843,00= 3. Fase decisionale: € 1.911,00=totale per compensi avvocato:€ 3.966,00=
Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che il reclamo è dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il reclamo;
2) Dichiara tenuta e condanna la parte reclamante al pagamento delle spese processuali della parte resistente, e per questa al difensore che si dichiara antistatario, che liquida in € 3.966,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
3) dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che il reclamo è dichiarato inammissibile
Così deciso in camera di consiglio in Genova alli 09/04/2025
Il Presidente est. dott.ssa Rosella Silvestri
4