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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 22/01/2025, nella causa R.G. n. 39750/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
«««»»»
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pica Pt_1
Marco, per procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maione Fabrizio, per procura in atti;
RESISTENTE
E
(già Controparte_2 Controparte_3
), in persona del Capo dell' , che si costituisce a mezzo del Responsabile
[...] CP_2 dell'Ufficio legale e contenzioso, avv Floridia Monforte, che lo rappresenta e difende unitamente ai seguenti funzionari della predetta Direzione: avv. De Rosa Donato, avv. Ceccarelli Sandra, avv. Intorcia Giovanna, avv. Dell'Aversana Giuseppe, avv. CP_4
, avv. Matteo Geron, avv. Laura Sarno, e avv. Anna Napoli, per procura in atti;
[...]
RESISTENTE
«««»»»
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza: 1) rigetta il ricorso e per l'effetto e conferma integralmente la cartella esattoriale n. 097 2024 0231273327 001; 2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in Controparte_2 complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
3) restano integralmente compensate le spese processuali nei confronti dell
[...]
ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.; Controparte_1
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
5) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 22/01/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
«««»»»
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la proponeva opposizione alla cartella Parte_1 esattoriale n. 097 2024 0231273327 001, avente ad oggetto crediti a favore dell' (oggi CP_5
, con specifico riferimento all'Ordinanza di Ingiunzione n. 667/2020 emessa in data CP_6
09/04/2020. Parte ricorrente eccepisce la nullità dell'azione esecutiva in quanto l'atto presupposto alla cartella esattoriale (ovvero l'ordinanza di ingiunzione sopra menzionata) è stata oggetto di ricorso e, pertanto, a parere di parte ricorrente, la sentenza emessa (che per l'inciso ha rigettato il ricorso) sarebbe dovuta diventare il titolo esecutivo in sostituzione dell'ordinanza ingiuntiva. Con Instauratosi ritualmente il contraddittorio sia l' che l' si Controparte_7 opponevano all'accoglimento del ricorso, concludendo per il rigetto dello stesso. La causa veniva poi discussa e decisa secondo le modalità di cui all'art. 429, comma 3 cod. proc. civ., come da separato dispositivo.
«««»»»
Il ricorso si palesa infondato e va pertanto rigettato. Parte ricorrente richiama erroneamente una giurisprudenza che non si attaglia al caso di specie. Innanzitutto, la sentenza n. 3307/2022 emessa inter-partes dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 11/04/2022, rigetta il ricorso in opposizione e conferma l'ordinanza ingiuntiva opposta. L'ordinanza della Suprema Corte n. 36429 del 13/12/2022, richiamata ex adverso, stabilisce che in tema di contenzioso tributario, anche qualora il ricorso sia accolto solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il contribuente non è tenuto a adempiere all'obbligazione in conformità a tali atti, ma ad ottemperare alla sentenza che, nel processo di "impugnazione-merito", li sostituisce. Parte ricorrente, viceversa, riformula tale concetto per addivenire all'interpretazione contraria. In ogni caso, qualora ad essere opposta sia una ordinanza ingiunzione, ed il ricorso venga rigettato, il titolo esecutivo è costituito dalla medesima ordinanza ingiunzione e non dalla sentenza. Infatti, nel caso in cui si intenda impugnare detto atto amministrativo, trova applicazione la disciplina prevista dalla L.n. 689/1981, ed in caso di rigetto dell'opposizione, costituisce l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva del credito. Le differenze emergono dalle previsioni degli artt. 18, ultimo comma e 23 della legge n. 689 del 1981 (oggi, dell'art. 6, comma dodici, del d.lgs. n. 150 del 2011). In sostanza, l'ordinanza- ingiunzione, nell'ipotesi di reiezione del ricorso, esplica comunque efficacia esecutiva. Inoltre, l'ordinanza ingiunzione è considerata dalla L.n. 689/1981 (art. 18) ex se un titolo esecutivo in tutto e per tutto assimilabile, quanto alla natura ed agli effetti, al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (cfr. Cass. 26.10.1991, n. 11421; Cass. 2.10.1991, n. 10269). Laddove la sentenza rigetti l'opposizione al decreto ingiuntivo, è questi ex art. 653, comma 1 c.p.c. – e non certo la sentenza di rigetto – a costituire un valido titolo per procedere esecutivamente nel recupero delle somme in linea capitale. Stesso discorso dicasi per l'ordinanza-ingiunzione. Le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente nei confronti dell' e si liquidano come in dispositivo alla stregua Controparte_2 dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. Invece, le spese di lite restano integralmente compensate nei confronti dell ai sensi Controparte_1 dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
(come in dispositivo) Roma, 22/01/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 22/01/2025, nella causa R.G. n. 39750/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
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TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pica Pt_1
Marco, per procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maione Fabrizio, per procura in atti;
RESISTENTE
E
(già Controparte_2 Controparte_3
), in persona del Capo dell' , che si costituisce a mezzo del Responsabile
[...] CP_2 dell'Ufficio legale e contenzioso, avv Floridia Monforte, che lo rappresenta e difende unitamente ai seguenti funzionari della predetta Direzione: avv. De Rosa Donato, avv. Ceccarelli Sandra, avv. Intorcia Giovanna, avv. Dell'Aversana Giuseppe, avv. CP_4
, avv. Matteo Geron, avv. Laura Sarno, e avv. Anna Napoli, per procura in atti;
[...]
RESISTENTE
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza: 1) rigetta il ricorso e per l'effetto e conferma integralmente la cartella esattoriale n. 097 2024 0231273327 001; 2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in Controparte_2 complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
3) restano integralmente compensate le spese processuali nei confronti dell
[...]
ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.; Controparte_1
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
5) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 22/01/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
«««»»»
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la proponeva opposizione alla cartella Parte_1 esattoriale n. 097 2024 0231273327 001, avente ad oggetto crediti a favore dell' (oggi CP_5
, con specifico riferimento all'Ordinanza di Ingiunzione n. 667/2020 emessa in data CP_6
09/04/2020. Parte ricorrente eccepisce la nullità dell'azione esecutiva in quanto l'atto presupposto alla cartella esattoriale (ovvero l'ordinanza di ingiunzione sopra menzionata) è stata oggetto di ricorso e, pertanto, a parere di parte ricorrente, la sentenza emessa (che per l'inciso ha rigettato il ricorso) sarebbe dovuta diventare il titolo esecutivo in sostituzione dell'ordinanza ingiuntiva. Con Instauratosi ritualmente il contraddittorio sia l' che l' si Controparte_7 opponevano all'accoglimento del ricorso, concludendo per il rigetto dello stesso. La causa veniva poi discussa e decisa secondo le modalità di cui all'art. 429, comma 3 cod. proc. civ., come da separato dispositivo.
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Il ricorso si palesa infondato e va pertanto rigettato. Parte ricorrente richiama erroneamente una giurisprudenza che non si attaglia al caso di specie. Innanzitutto, la sentenza n. 3307/2022 emessa inter-partes dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 11/04/2022, rigetta il ricorso in opposizione e conferma l'ordinanza ingiuntiva opposta. L'ordinanza della Suprema Corte n. 36429 del 13/12/2022, richiamata ex adverso, stabilisce che in tema di contenzioso tributario, anche qualora il ricorso sia accolto solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il contribuente non è tenuto a adempiere all'obbligazione in conformità a tali atti, ma ad ottemperare alla sentenza che, nel processo di "impugnazione-merito", li sostituisce. Parte ricorrente, viceversa, riformula tale concetto per addivenire all'interpretazione contraria. In ogni caso, qualora ad essere opposta sia una ordinanza ingiunzione, ed il ricorso venga rigettato, il titolo esecutivo è costituito dalla medesima ordinanza ingiunzione e non dalla sentenza. Infatti, nel caso in cui si intenda impugnare detto atto amministrativo, trova applicazione la disciplina prevista dalla L.n. 689/1981, ed in caso di rigetto dell'opposizione, costituisce l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva del credito. Le differenze emergono dalle previsioni degli artt. 18, ultimo comma e 23 della legge n. 689 del 1981 (oggi, dell'art. 6, comma dodici, del d.lgs. n. 150 del 2011). In sostanza, l'ordinanza- ingiunzione, nell'ipotesi di reiezione del ricorso, esplica comunque efficacia esecutiva. Inoltre, l'ordinanza ingiunzione è considerata dalla L.n. 689/1981 (art. 18) ex se un titolo esecutivo in tutto e per tutto assimilabile, quanto alla natura ed agli effetti, al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (cfr. Cass. 26.10.1991, n. 11421; Cass. 2.10.1991, n. 10269). Laddove la sentenza rigetti l'opposizione al decreto ingiuntivo, è questi ex art. 653, comma 1 c.p.c. – e non certo la sentenza di rigetto – a costituire un valido titolo per procedere esecutivamente nel recupero delle somme in linea capitale. Stesso discorso dicasi per l'ordinanza-ingiunzione. Le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente nei confronti dell' e si liquidano come in dispositivo alla stregua Controparte_2 dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. Invece, le spese di lite restano integralmente compensate nei confronti dell ai sensi Controparte_1 dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
(come in dispositivo) Roma, 22/01/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile