Trib. Palmi, sentenza 20/05/2025, n. 246
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Sentenza 20 maggio 2025

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Il Tribunale Ordinario Civile di Palmi, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza in merito a un'opposizione all'esecuzione promossa da una persona fisica (opponente) nei confronti di una società di fornitura di energia elettrica (opposta). L'opponente lamentava l'illegittimità di un pignoramento presso terzi, notificato in data 01.12.2023, a seguito di un precetto notificato l'08.11.2023, basato sul decreto ingiuntivo n. 526/2022 emesso dal Tribunale di Palmi. I motivi di opposizione sollevati dall'attore includevano l'inefficacia del pignoramento per invalidità della notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo presso la cancelleria del giudice, l'inesistenza del credito per mancanza di un contratto validamente stipulato, la mancata valutazione della vessatorietà delle clausole contrattuali da parte del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo, con conseguente onere di rimettere in termini per proporre opposizione tardiva, e la mancata comunicazione del pignoramento ai cointestatari del conto corrente. La società opposta, costituendosi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità per mancata proposizione della procedura conciliativa e, nel merito, contestava l'infondatezza dei motivi di opposizione, sostenendo la validità della notifica presso la cancelleria, l'inoppugnabilità del credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo non opposto, e la qualifica del debitore non come consumatore ma come soggetto operante a fini commerciali.

Il Tribunale ha rigettato preliminarmente l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ritenendo il giudizio di opposizione all'esecuzione non soggetto a tale condizione. Ha altresì rigettato l'eccezione di inefficacia del pignoramento per difetto di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo, confermando la validità della notifica presso la cancelleria del giudice, in assenza di elezione di domicilio da parte del debitore esecutato, in conformità con l'art. 492, secondo comma, e l'art. 543, quinto comma, c.p.c., e la giurisprudenza di legittimità. Parimenti, è stata rigettata l'eccezione relativa alla mancata comunicazione del pignoramento ai terzi cointestatari, considerata una mera irregolarità sanata dal provvedimento del Giudice dell'Esecuzione che aveva disposto la notifica a cura della società creditrice. Nel merito, il Tribunale ha accolto l'opposizione limitatamente al motivo relativo al mancato giudizio sulla vessatorietà delle clausole contrattuali. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 9479/2023) in materia di tutela del consumatore e di efficacia del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, il giudice ha ritenuto che, qualora il decreto ingiuntivo non contenga un esplicito giudizio sull'assenza di clausole abusive, la mancata opposizione non preclude il rilievo officioso della nullità di protezione in sede esecutiva. Poiché l'opponente ha espressamente sollevato la questione della vessatorietà e non è stato fornito il contratto originario, il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione, sospendendo la procedura esecutiva e assegnando all'opponente termine di quaranta giorni per proporre opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo. Le spese processuali sono state interamente compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palmi, sentenza 20/05/2025, n. 246
    Giurisdizione : Trib. Palmi
    Numero : 246
    Data del deposito : 20 maggio 2025

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