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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1081/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato, dott.ssa Maria Elena
Giovannella , ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1081/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla c.da Abate Antonio, snc Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al giudizio di C.F._1 opposizione RG 59/2024, dall'avv. Antonio TRIPODI (cf.: ), del Foro di CodiceFiscale_2
Palmi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Rho (MI) alla Via Palmiro
Togliatti, 38 (il quale dichiara in atti di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax
02.36729281 ovvero all'indirizzo di P.E.C.: Email_1
-attore/opponente-
NEI CONFRONTI DI
(C.F. - P.I. ) con sede legale in Via Luigi Controparte_1 P.IVA_1
Boccherini 15, 00198 Roma, in persona del Legale rappresentante pro tempore Dott. CP_2
Rep. 67690, Racc. 35203, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
(C.F. - P.E.C. - FAX nr. C.F._3 Email_2
0248011624), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elettra Cortese (C.F.
- P.E.C. - FAX 0965 920285) in Via T. C.F._4 Email_3
Campanella n. 46, Reggio Calabria.
-convenuto/opposto-
AVENTE AD OGGETTO
OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE rg 59/2024 R. Es. M.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale di udienza del 13.05.2025 RAGIONI DELLA DECISIONE
adiva questo Tribunale lamentando l'illegittimità del pignoramento presso terzi Parte_1
promosso da deducendo in fatto che: Controparte_1
- “ In data 01.12.2023, ad istanza del , veniva notificato al sig. Controparte_1
in qualità di debitore l'atto di pignoramento presso terzi con il quale l'istante per Parte_1
soddisfare il proprio credito pignorava tutte le somme di denaro, titoli, obbligazioni, azioni e altri beni, a qualunque titolo detenuti o dovuti da Parte_2
al debitore sino alla concorrenza di € 44.426,09, aumentato della metà ex art. 546 c.p.c.,oltre
[...]
agli interessi e alle spese legali maturate successivamente al precetto;
- il summenzionato atto di pignoramento seguiva il prodromico Atto di Precetto notificato al sig. in data 08.11.2023 in virtù del titolo esecutivo, decreto ingiuntivo n. 526/2022 Parte_1
R.G. 1241/2022, emesso dal Tribunale di Palmi in data 28.07.2022 e notificato al debitore in data
24.10.2022;
- il credito vantato dal , riportato nelle fatture Controparte_1 oggetto del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, rappresenterebbe a dire dell'odierna opposta il saldo corrispettivo alle somministrazioni di energia elettrica in favore dei punti di consegna contraddistinti dai codici POD IT001E761849891 e IT001E792628656;
- avverso il pignoramento era stata proposta formale opposizione all'esecuzione dinnanzi al
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Palmi, il quale con provvedimento del 20.06.2024, a scioglimento della riserva assunta, rilevando che non vi fossero i presupposti, rigettava l'istanza di sospensione del processo esecutivo, condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali
e, visto l'art. 616 c.p.c., fissava termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito proponeva quindi in questo giudizio di merito, le stesse lagnanze sottoposte al Giudice dell'esecuzione, e precisamente:
- Inefficacia del pignoramento per invalidità della notifica presso la LE del Tribunale ex 489 co.2 c.p.c. dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo di cui all'art.543 cpc
- Inesistenza del credito vantato per mancanza di contratto validamente stipulato tra le parti da cui sarebbe sorto il credito azionato dalla società convenuta;
- Mancanza del giudizio sulla vessatorietà delle clausole contrattuali da parte del Giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo, costituente il titolo esecutivo legittimante l'esecuzione forzata opposta, con conseguente onere del giudice di rimettere nei termini la parte per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo;
- Mancata comunicazione del pignoramento ai cointestatari del conto corrente CP_3
e a cui, col pignoramento, venivano bloccate illegittimamente
[...] CP_4
“somme di loro spettanza”;
e concludeva chiedendo :
- Nel merito, accertare e dichiarare l'inefficacia del pignoramento (proc n. 59/2024 R.G.E) per mancata notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo da parte della creditrice istante;
- Accertare e dichiarare che il sig. nulla deve in forza del D.I. azionato per le ragioni Parte_1
espresse nel presente libello;
- Accertare e dichiarare la nullità e l'infondatezza della procedura esecutiva n. 59/2024 R.G.E. alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento di tutti i danni materiali derivanti dal comportamento posto in essere dal creditore istante, nonché di quelli morali che saranno quantificati nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio il deducendo la mancata proposizione della Controparte_1 procedura conciliativa, prevista a pena di improcedibilità a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera b, della legge 481/1995 e dell'articolo 141, comma 6 lettera c), del codice del consumo;
nel merito deduceva l'infondatezza dei motivi di opposizioni, e lo scopo dilatorio dell'opposizione.
In particolare sull'eccezione di inefficacia della notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento, rilevava, piuttosto, la validità ed efficacia della notifica presso la LE in ossequio a quanto previsto dall'art. 489 secondo comma cpc , nella specie mancando l'elezione di domicilio da parte del debitore esecutato.
In ordine alla pretesa creditoria rilevava che tutte le eccezioni formulate da parte opponente avrebbero dovuto essere proposta in sede monitoria e non potessero più formare oggetto di un giudizio di merito.
In ordine alla eccezione del mancato giudizio sulla vessatorietà delle clausole del contratto nel giudizio monitorio da parte del Giudice rilevava che “il debitore non assume le vesti di consumatore, in quanto la fornitura è stipulata a fini commerciali come si evince dalle fatture che indicano quale finalità d'uso “altri usi” (diversamente dall'uso domestico/residenziale).”
“Si precisa inoltre che il rapporto contrattuale fra le parti rientra nel novero del Servizio di Maggior
Tutela. Dal 1/07/2007, i clienti che non scelgono un contratto di energia elettrica nel mercato libero o che rimangono senza fornitore possono usufruire del e/o subentrare nel Servizio di Maggior Tutela, alle condizioni economiche e contrattuali regolate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente ARERA. Il rapporto contrattuale è validamente instaurato senza la sottoscrizione di un contratto scritto.”
Tale servizio è gestito dalla procedente, alle condizioni economiche predisposte e aggiornate su base trimestrale dall'ARERA, rinvenibili anche alla pagina web dell'ente www.arera.it.”
Infine, in merito alla eccezione sulla cointestazione delle somme con terzi estranei alla procedura esecutiva, la società creditrice rilevava che vi è una presunzione di contitolarità in parti uguali dei cointestatari di conti correnti , salvo prova contraria, e che, in nessun caso, detta circostanza potesse considerarsi causa di inefficacia del pignoramento.
L'opposizione è parzialmente fondata nei limiti di seguito meglio esplicati.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione sollevato da , non essendo il Controparte_1 presente giudizio di opposizione all'esecuzione soggetto a detta condizione di procedibilità.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di inefficacia del pignoramento per dedotto difetto della notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo presso la LE.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che con l'atto di pignoramento, ritualmente notificato al debitore, il creditore procedente ha avvisato il debitore, odierno opponente, di indicare la residenza o eleggere domicilio presso uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione e, nel contempo, lo ha avvisato che, in mancanza o in caso di irreperibilità, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette sarebbero state effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
Il debitore esecutato, nella specie, non ha indicato la residenza né ha eletto domicilio secondo la sollecitazione del creditore, sicchè le successive notifiche al , ed in particolare quella Pt_1 dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento, veniva eseguita presso la LE del Giudice dell'esecuzione competente per territorio, nel rispetto della previsione di cui all'art. 543, quinto comma, cod. proc. civ.
Nessuna violazione di legge e nessun pregiudizio, sia in astratto sia in concreto, è ravvisabile nella notifica eseguita presso la LE al debitore che non abbia indicato residenza o eletto domicilio nonostante l'invito a farlo contenuto nell'atto di pignoramento per due ordini di ragioni:
– l'art. 492, secondo comma, cod. proc. civ. – norma riguardante il pignoramento in generale, collocata tra le disposizioni sull'espropriazione forzata, priva di qualsivoglia specifico riferimento ad una delle diverse forme di esecuzione per espropriazione disciplinate nel prosieguo del libro III – è posta a tutela del debitore , impone al creditore di avvisare il debitore dell'onere di eleggere domicilio o di dichiarare la residenza in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione e, nel contempo, di avvertirlo che, in mancanza o in caso di irreperibilità, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice;
- la previsione normativa che consente la notifica presso la LE , secondo la giurisprudenza di legittimità, è volta a facilitare lo svolgimento della procedura di espropriazione forzata, in quanto tesa ad evitare alle parti creditrici e all'ufficio giudiziario
– in un processo caratterizzato da un contraddittorio qualitativamente attenuato (come hanno precisato Cass., Sez. III, 9 marzo 2017, n. 6015, e Cass., Sez. III, 9 gennaio 2024, n. 903) – una faticosa ricerca dell'esecutato per coinvolgerlo in una procedura della quale, comunque, ha avuto conoscenza sin dal suo esordio. (Significativa in questa direzione appare Cass., Sez.
VI-3, 9 agosto 2018, n. 20706, secondo cui l'invito ad eleggere domicilio o dichiarare la residenza è previsto solo a tutela del creditore e tende a garantire la speditezza del procedimento.)
Pertanto la superiore eccezione può essere rigettata.
Va altresì rigettata l'eccezione relativa alla mancata comunicazione del pignoramento ai terzi cointestatari del conto corrente pignorato, atteso si tratta di mera irregolarità sanata nel caso di specie dallo stesso provvedimento del Giudice dell'esecuzione del 20.06.2024, col quale disponeva la notifica dell'avviso ai cointestatari deli conti pignorati ai sensi dell'art. 599 cpc a cura della società creditrice.
Nel merito della pretesa creditoria, è vero che non si può prescindere dalla circostanza che il pignoramento presso terzi avviato dalla Società convenuta trova titolo in un provvedimento giudiziale, il decreto ingiuntivo n. 526/2022 emesso in data 13.10.2022, notificato in data 24.10.2022 e non opposto, e dichiarato esecutivo in data 27.09.2023 , e che ad esso è seguito atto di precetto, anch'esso regolarmente notificato al debitore in data 08.11.2023 e non opposto.
Sicuramente , in sede di opposizione all'esecuzione, quando l'esecuzione è già iniziata il debitore può solo eccepire una sopraggiunta causa di estinzione totale o parziale del credito, al fine di arrestare la procedura esecutiva a suo carico, essendo precluso un nuovo sindacato di merito sulla pretesa creditoria cristallizzata nel titolo giudiziale divenuto esecutivo.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto in diverse pronunce, che “il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico con riguardo alle sole questioni dedotte ed a quelle che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronunzia d'ingiunzione (Cass. Sez.
Civile ord. 25317 del 25.10.2017).” ed ancora che “Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile.”( Cass. 4 novembre 2021, n.
31636).
Tuttavia, le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 6 aprile 2023 n. 9479 hanno meglio definito e delimitato l'ambito di efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto allorchè venga in rilievo la necessità di riconoscere la necessaria tutela, sostanziale e giudiziale, dei diritti del consumatore dinanzi a clausole vessatorie.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione sono, infatti, intervenute al fine di dare concreta attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia UE del 17 maggio 2022, sulla tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE; secondo la Corte di Giustizia «L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come “consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo».
Al fine di dare attuazione ai principi dettati dalla CGEU in materia di abusività di clausole presenti in un contratto concluso con professionista, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento interno, le SS.UU. hanno ridimensionato l'effetto del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto,
a seconda che esso derivi o meno da mancata opposizione di un decreto ingiuntivo da parte di un consumatore, ed hanno affermato che la mancata opposizione del decreto ingiuntivo non preclude il rilievo officioso della nullità di protezione in sede esecutiva, qualora il giudice del monitorio non abbia esplicitamente motivato sull'assenza di clausole abusive nel contratto tra professionista e consumatore.
La mancata attivazione del giudice del monitorio – in termini di omesso rilievo e omessa motivazione sull'esistenza di clausole abusive – impedisce la formazione del giudicato, anche in mancanza di opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente necessità, in tal caso (e solo in tal caso) di affidare portata recessiva alle esigenze di certezza del diritto connesse all'incontrovertibilità della decisione, a favore dell'effettività della tutela del consumatore.
Secondo le SS.UU. della Corte di Cassazione “è proprio l'impedimento al contraddittorio, differito, sulla pregiudiziale dell'abusività delle clausole, conseguente all'omissione del giudice, che frustra il diritto di azione e difesa del consumatore, vulnerandone in modo insostenibile la tutela giurisdizionale effettiva, così da rendere vuota prescrizione anche quella, dettata dall'art. 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE (in ragione del 24° Considerando), che impone agli Stati membri di predisporre “mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori”.
Nel caso di specie parte opponente, in mancanza di prova contraria (tale non può essere lo scopo della fornitura indicata nelle fatture – “altri usi” dedotta dalla società opposta), può qualificarsi consumatore in quanto persona fisica, ed essendo il credito vantato da Controparte_1
sorto a causa del dedotto inadempimento di un contratto di fornitura di energia elettrica fra
[...] consumatore e “professionista”, consistente nel mancato pagamento di due fatture relative a due contratti contraddisti dai codici POD IT001E761849891 e IT001E792628656.
Il decreto ingiuntivo 526/2022, emesso in data anteriore alla pronuncia delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, non contiene alcun controllo, giudizio o valutazione sulla esistenza di clausole abusive dei contratti conclusi a monte delle fatture, pur essendo il credito fondato su un rapporto negoziale fra consumatore ( identificato con semplice codice fiscale sulle fatture) e il Parte_1 professionista ( ) dunque soggetto alla normativa consumeristica Controparte_1
nazionale e euro unitaria.
L'omesso sindacato del Giudice del monitorio sulla esistenza di clausole vessatorie nel contratto concluso tra consumatore e società, impedisce di fare acquisire al decreto ingiuntivo n. 526/2022, ancorchè non opposto, la forza di giudicato, ed impone all'odierno Giudice dell'opposizione all'esecuzione di rilevare l'omesso controllo;
secondo le linee guida dettate dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte: “Se, poi, sia, allo stato, già in corso un'opposizione esecutiva ed emerga un problema di abusività delle clausole del contratto concluso tra consumatore e professionista, il giudice dell'opposizione rileverà d'ufficio la questione e interpellerà il consumatore se intende avvalersi della nullità di protezione. Ove il consumatore voglia avvalersene, il giudice darà al consumatore termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e, nel frattempo, il G.E. si asterrà dal disporre la vendita o l'assegnazione del bene o del credito.”
Ora nel caso di specie il problema di abusività delle clausole del contratto stipulato a monte delle fatture emesse da e del credito azionato, è stato sollevato Controparte_1 espressamente dall'opponente/consumatore, per cui a fronte della fondatezza dell'eccezione del mancato giudizio d'ufficio sulla esistenza di clausole vessatorie da parte del giudice del monitorio, non può essere riconosciuta efficacia di giudicato al decreto ingiuntivo portato ad esecuzione.
non ha prodotto in sede monitoria il contratto che avrebbe originato Controparte_1
il proprio credito, per cui la stessa mancanza del contratto scritto e la specifica, chiara e intellegibile regolamentazione del rapporto contrattuale con sottoscrizione delle clausole da parte del consumatore, che costituiscono il necessario antecedente giuridico al sorgere del credito, solleva, prima facie, ragionevole sospetto di abusività delle clausole. Sicchè è necessario, da un lato, offrire al consumatore l'opportunità di accedere alla tutela giurisdizionale riconosciuta dal nostro ordinamento per far valere la nullità di protezione, ancorchè non sia stata promossa tempestivamente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo. Parallelamente, dall'altro lato, non può essere riconosciuta forza di giudicato al decreto ingiuntivo n. 526/2022, portato ad esecuzione, sino a quando al consumatore, che ha proposto l'odierna opposizione all'esecuzione, non viene data la possibilità di esercitare la tutela giurisdizionale che gli spetta, avendo espressamente manifestato l'esigenza di un controllo giudiziale sulla vessatorietà delle clausole contrattuali, ancorchè le stesse non siano state indicate precisamente, in sede di opposizione all'esecuzione, a causa della mancata esibizione dei contratti di fornitura da parte di . Controparte_1
Un giudizio sulla non abusività delle clausole contrattuali non è mai stato eseguito, come si deduce dalla mancata allegazione dello stesso nel fascicolo del monitorio, sicchè è stato precluso al consumatore/opponete qualsiasi forma di tutela in violazione dei principi ribaditi dalla CGUE.
LA stessa Corte di Cassazione ha sottolineato come ”l'inattività del giudice del procedimento monitorio, ove non rimediabile in una sede successiva (si veda anche la citata sentenza EOS KSI e, segnatamente, la sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco, del 17.5.2022), impedirebbe definitivamente di colmare proprio nel processo quel dislivello sostanziale esistente tra i contraenti, facendo gravare la violazione dell'obbligo del rilievo officioso della abusività della clausola negoziale sul consumatore, sebbene questi sia rimasto privo di tutte le “informazioni” che gli sono dovute per porlo in condizione di determinare la portata dei suoi diritti (cfr. le citate sentenze Banco Español de Crédito ed EOS KSI, nonché CGUE, sentenza 18.2.2016, in C-49/14, ) al fine di poter Persona_1
esercitare, per la prima volta, la propria difesa in sede di opposizione al decreto ingiuntivo “con piena cognizione di causa” (così la citata sentenza Ibercaja Banco).”
Pertanto, l'opposizione di va accolta, laddove lamenta il mancato controllo Parte_1
da parte del giudice del monitorio sulla esistenza di clausole vessatorie nei contratti da cui traggono origine i crediti di , e, pertanto, seguendo la soluzione tracciata dalle Controparte_1
Sezioni Unite nella sentenza richiamata , questo Tribunale, data la volontà espressa da parte opponente di avvalersi della nullità di protezione avverso le clausole vessatorie dei contratti di fornitura di energia elettrica, non può che sospendere la procedura esecutiva iscritta al n. 59/2024
R.Es.M., assegnando a parte opponente termine di giorni quaranta per proporre l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cpc avverso il decreto ingiuntivo n. 526/2022 emesso in data 13.10.2022.
Le spese di lite, considerati gli effetti della presente pronuncia sulla procedura esecutiva, possono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione proposta da Parte_1
- ACCOGLIE L'OPPOSIZIONE nella parte in cui è stato eccepito l'omesso giudizio d'ufficio da parte del giudice del monitorio sulla esistenza di clausole contrattuali vessatorie che hanno originato il credito vantato da;
Controparte_1
- ASSEGNA a parte opponente termine di quaranta giorni per introdurre il Parte_1
giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 cpc avverso il decreto ingiuntivo n. 526/2022; - SOSPENDE nelle more la procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al n. 59/2024 R.
Es. Mob.presso terzi;
- COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palmi, lì 20.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato, dott.ssa Maria Elena
Giovannella , ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1081/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla c.da Abate Antonio, snc Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al giudizio di C.F._1 opposizione RG 59/2024, dall'avv. Antonio TRIPODI (cf.: ), del Foro di CodiceFiscale_2
Palmi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Rho (MI) alla Via Palmiro
Togliatti, 38 (il quale dichiara in atti di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax
02.36729281 ovvero all'indirizzo di P.E.C.: Email_1
-attore/opponente-
NEI CONFRONTI DI
(C.F. - P.I. ) con sede legale in Via Luigi Controparte_1 P.IVA_1
Boccherini 15, 00198 Roma, in persona del Legale rappresentante pro tempore Dott. CP_2
Rep. 67690, Racc. 35203, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
(C.F. - P.E.C. - FAX nr. C.F._3 Email_2
0248011624), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elettra Cortese (C.F.
- P.E.C. - FAX 0965 920285) in Via T. C.F._4 Email_3
Campanella n. 46, Reggio Calabria.
-convenuto/opposto-
AVENTE AD OGGETTO
OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE rg 59/2024 R. Es. M.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale di udienza del 13.05.2025 RAGIONI DELLA DECISIONE
adiva questo Tribunale lamentando l'illegittimità del pignoramento presso terzi Parte_1
promosso da deducendo in fatto che: Controparte_1
- “ In data 01.12.2023, ad istanza del , veniva notificato al sig. Controparte_1
in qualità di debitore l'atto di pignoramento presso terzi con il quale l'istante per Parte_1
soddisfare il proprio credito pignorava tutte le somme di denaro, titoli, obbligazioni, azioni e altri beni, a qualunque titolo detenuti o dovuti da Parte_2
al debitore sino alla concorrenza di € 44.426,09, aumentato della metà ex art. 546 c.p.c.,oltre
[...]
agli interessi e alle spese legali maturate successivamente al precetto;
- il summenzionato atto di pignoramento seguiva il prodromico Atto di Precetto notificato al sig. in data 08.11.2023 in virtù del titolo esecutivo, decreto ingiuntivo n. 526/2022 Parte_1
R.G. 1241/2022, emesso dal Tribunale di Palmi in data 28.07.2022 e notificato al debitore in data
24.10.2022;
- il credito vantato dal , riportato nelle fatture Controparte_1 oggetto del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, rappresenterebbe a dire dell'odierna opposta il saldo corrispettivo alle somministrazioni di energia elettrica in favore dei punti di consegna contraddistinti dai codici POD IT001E761849891 e IT001E792628656;
- avverso il pignoramento era stata proposta formale opposizione all'esecuzione dinnanzi al
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Palmi, il quale con provvedimento del 20.06.2024, a scioglimento della riserva assunta, rilevando che non vi fossero i presupposti, rigettava l'istanza di sospensione del processo esecutivo, condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali
e, visto l'art. 616 c.p.c., fissava termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito proponeva quindi in questo giudizio di merito, le stesse lagnanze sottoposte al Giudice dell'esecuzione, e precisamente:
- Inefficacia del pignoramento per invalidità della notifica presso la LE del Tribunale ex 489 co.2 c.p.c. dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo di cui all'art.543 cpc
- Inesistenza del credito vantato per mancanza di contratto validamente stipulato tra le parti da cui sarebbe sorto il credito azionato dalla società convenuta;
- Mancanza del giudizio sulla vessatorietà delle clausole contrattuali da parte del Giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo, costituente il titolo esecutivo legittimante l'esecuzione forzata opposta, con conseguente onere del giudice di rimettere nei termini la parte per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo;
- Mancata comunicazione del pignoramento ai cointestatari del conto corrente CP_3
e a cui, col pignoramento, venivano bloccate illegittimamente
[...] CP_4
“somme di loro spettanza”;
e concludeva chiedendo :
- Nel merito, accertare e dichiarare l'inefficacia del pignoramento (proc n. 59/2024 R.G.E) per mancata notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo da parte della creditrice istante;
- Accertare e dichiarare che il sig. nulla deve in forza del D.I. azionato per le ragioni Parte_1
espresse nel presente libello;
- Accertare e dichiarare la nullità e l'infondatezza della procedura esecutiva n. 59/2024 R.G.E. alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento di tutti i danni materiali derivanti dal comportamento posto in essere dal creditore istante, nonché di quelli morali che saranno quantificati nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio il deducendo la mancata proposizione della Controparte_1 procedura conciliativa, prevista a pena di improcedibilità a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera b, della legge 481/1995 e dell'articolo 141, comma 6 lettera c), del codice del consumo;
nel merito deduceva l'infondatezza dei motivi di opposizioni, e lo scopo dilatorio dell'opposizione.
In particolare sull'eccezione di inefficacia della notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento, rilevava, piuttosto, la validità ed efficacia della notifica presso la LE in ossequio a quanto previsto dall'art. 489 secondo comma cpc , nella specie mancando l'elezione di domicilio da parte del debitore esecutato.
In ordine alla pretesa creditoria rilevava che tutte le eccezioni formulate da parte opponente avrebbero dovuto essere proposta in sede monitoria e non potessero più formare oggetto di un giudizio di merito.
In ordine alla eccezione del mancato giudizio sulla vessatorietà delle clausole del contratto nel giudizio monitorio da parte del Giudice rilevava che “il debitore non assume le vesti di consumatore, in quanto la fornitura è stipulata a fini commerciali come si evince dalle fatture che indicano quale finalità d'uso “altri usi” (diversamente dall'uso domestico/residenziale).”
“Si precisa inoltre che il rapporto contrattuale fra le parti rientra nel novero del Servizio di Maggior
Tutela. Dal 1/07/2007, i clienti che non scelgono un contratto di energia elettrica nel mercato libero o che rimangono senza fornitore possono usufruire del e/o subentrare nel Servizio di Maggior Tutela, alle condizioni economiche e contrattuali regolate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente ARERA. Il rapporto contrattuale è validamente instaurato senza la sottoscrizione di un contratto scritto.”
Tale servizio è gestito dalla procedente, alle condizioni economiche predisposte e aggiornate su base trimestrale dall'ARERA, rinvenibili anche alla pagina web dell'ente www.arera.it.”
Infine, in merito alla eccezione sulla cointestazione delle somme con terzi estranei alla procedura esecutiva, la società creditrice rilevava che vi è una presunzione di contitolarità in parti uguali dei cointestatari di conti correnti , salvo prova contraria, e che, in nessun caso, detta circostanza potesse considerarsi causa di inefficacia del pignoramento.
L'opposizione è parzialmente fondata nei limiti di seguito meglio esplicati.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione sollevato da , non essendo il Controparte_1 presente giudizio di opposizione all'esecuzione soggetto a detta condizione di procedibilità.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di inefficacia del pignoramento per dedotto difetto della notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo presso la LE.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che con l'atto di pignoramento, ritualmente notificato al debitore, il creditore procedente ha avvisato il debitore, odierno opponente, di indicare la residenza o eleggere domicilio presso uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione e, nel contempo, lo ha avvisato che, in mancanza o in caso di irreperibilità, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette sarebbero state effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
Il debitore esecutato, nella specie, non ha indicato la residenza né ha eletto domicilio secondo la sollecitazione del creditore, sicchè le successive notifiche al , ed in particolare quella Pt_1 dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento, veniva eseguita presso la LE del Giudice dell'esecuzione competente per territorio, nel rispetto della previsione di cui all'art. 543, quinto comma, cod. proc. civ.
Nessuna violazione di legge e nessun pregiudizio, sia in astratto sia in concreto, è ravvisabile nella notifica eseguita presso la LE al debitore che non abbia indicato residenza o eletto domicilio nonostante l'invito a farlo contenuto nell'atto di pignoramento per due ordini di ragioni:
– l'art. 492, secondo comma, cod. proc. civ. – norma riguardante il pignoramento in generale, collocata tra le disposizioni sull'espropriazione forzata, priva di qualsivoglia specifico riferimento ad una delle diverse forme di esecuzione per espropriazione disciplinate nel prosieguo del libro III – è posta a tutela del debitore , impone al creditore di avvisare il debitore dell'onere di eleggere domicilio o di dichiarare la residenza in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione e, nel contempo, di avvertirlo che, in mancanza o in caso di irreperibilità, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice;
- la previsione normativa che consente la notifica presso la LE , secondo la giurisprudenza di legittimità, è volta a facilitare lo svolgimento della procedura di espropriazione forzata, in quanto tesa ad evitare alle parti creditrici e all'ufficio giudiziario
– in un processo caratterizzato da un contraddittorio qualitativamente attenuato (come hanno precisato Cass., Sez. III, 9 marzo 2017, n. 6015, e Cass., Sez. III, 9 gennaio 2024, n. 903) – una faticosa ricerca dell'esecutato per coinvolgerlo in una procedura della quale, comunque, ha avuto conoscenza sin dal suo esordio. (Significativa in questa direzione appare Cass., Sez.
VI-3, 9 agosto 2018, n. 20706, secondo cui l'invito ad eleggere domicilio o dichiarare la residenza è previsto solo a tutela del creditore e tende a garantire la speditezza del procedimento.)
Pertanto la superiore eccezione può essere rigettata.
Va altresì rigettata l'eccezione relativa alla mancata comunicazione del pignoramento ai terzi cointestatari del conto corrente pignorato, atteso si tratta di mera irregolarità sanata nel caso di specie dallo stesso provvedimento del Giudice dell'esecuzione del 20.06.2024, col quale disponeva la notifica dell'avviso ai cointestatari deli conti pignorati ai sensi dell'art. 599 cpc a cura della società creditrice.
Nel merito della pretesa creditoria, è vero che non si può prescindere dalla circostanza che il pignoramento presso terzi avviato dalla Società convenuta trova titolo in un provvedimento giudiziale, il decreto ingiuntivo n. 526/2022 emesso in data 13.10.2022, notificato in data 24.10.2022 e non opposto, e dichiarato esecutivo in data 27.09.2023 , e che ad esso è seguito atto di precetto, anch'esso regolarmente notificato al debitore in data 08.11.2023 e non opposto.
Sicuramente , in sede di opposizione all'esecuzione, quando l'esecuzione è già iniziata il debitore può solo eccepire una sopraggiunta causa di estinzione totale o parziale del credito, al fine di arrestare la procedura esecutiva a suo carico, essendo precluso un nuovo sindacato di merito sulla pretesa creditoria cristallizzata nel titolo giudiziale divenuto esecutivo.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto in diverse pronunce, che “il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico con riguardo alle sole questioni dedotte ed a quelle che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronunzia d'ingiunzione (Cass. Sez.
Civile ord. 25317 del 25.10.2017).” ed ancora che “Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile.”( Cass. 4 novembre 2021, n.
31636).
Tuttavia, le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 6 aprile 2023 n. 9479 hanno meglio definito e delimitato l'ambito di efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto allorchè venga in rilievo la necessità di riconoscere la necessaria tutela, sostanziale e giudiziale, dei diritti del consumatore dinanzi a clausole vessatorie.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione sono, infatti, intervenute al fine di dare concreta attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia UE del 17 maggio 2022, sulla tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE; secondo la Corte di Giustizia «L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come “consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo».
Al fine di dare attuazione ai principi dettati dalla CGEU in materia di abusività di clausole presenti in un contratto concluso con professionista, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento interno, le SS.UU. hanno ridimensionato l'effetto del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto,
a seconda che esso derivi o meno da mancata opposizione di un decreto ingiuntivo da parte di un consumatore, ed hanno affermato che la mancata opposizione del decreto ingiuntivo non preclude il rilievo officioso della nullità di protezione in sede esecutiva, qualora il giudice del monitorio non abbia esplicitamente motivato sull'assenza di clausole abusive nel contratto tra professionista e consumatore.
La mancata attivazione del giudice del monitorio – in termini di omesso rilievo e omessa motivazione sull'esistenza di clausole abusive – impedisce la formazione del giudicato, anche in mancanza di opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente necessità, in tal caso (e solo in tal caso) di affidare portata recessiva alle esigenze di certezza del diritto connesse all'incontrovertibilità della decisione, a favore dell'effettività della tutela del consumatore.
Secondo le SS.UU. della Corte di Cassazione “è proprio l'impedimento al contraddittorio, differito, sulla pregiudiziale dell'abusività delle clausole, conseguente all'omissione del giudice, che frustra il diritto di azione e difesa del consumatore, vulnerandone in modo insostenibile la tutela giurisdizionale effettiva, così da rendere vuota prescrizione anche quella, dettata dall'art. 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE (in ragione del 24° Considerando), che impone agli Stati membri di predisporre “mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori”.
Nel caso di specie parte opponente, in mancanza di prova contraria (tale non può essere lo scopo della fornitura indicata nelle fatture – “altri usi” dedotta dalla società opposta), può qualificarsi consumatore in quanto persona fisica, ed essendo il credito vantato da Controparte_1
sorto a causa del dedotto inadempimento di un contratto di fornitura di energia elettrica fra
[...] consumatore e “professionista”, consistente nel mancato pagamento di due fatture relative a due contratti contraddisti dai codici POD IT001E761849891 e IT001E792628656.
Il decreto ingiuntivo 526/2022, emesso in data anteriore alla pronuncia delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, non contiene alcun controllo, giudizio o valutazione sulla esistenza di clausole abusive dei contratti conclusi a monte delle fatture, pur essendo il credito fondato su un rapporto negoziale fra consumatore ( identificato con semplice codice fiscale sulle fatture) e il Parte_1 professionista ( ) dunque soggetto alla normativa consumeristica Controparte_1
nazionale e euro unitaria.
L'omesso sindacato del Giudice del monitorio sulla esistenza di clausole vessatorie nel contratto concluso tra consumatore e società, impedisce di fare acquisire al decreto ingiuntivo n. 526/2022, ancorchè non opposto, la forza di giudicato, ed impone all'odierno Giudice dell'opposizione all'esecuzione di rilevare l'omesso controllo;
secondo le linee guida dettate dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte: “Se, poi, sia, allo stato, già in corso un'opposizione esecutiva ed emerga un problema di abusività delle clausole del contratto concluso tra consumatore e professionista, il giudice dell'opposizione rileverà d'ufficio la questione e interpellerà il consumatore se intende avvalersi della nullità di protezione. Ove il consumatore voglia avvalersene, il giudice darà al consumatore termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e, nel frattempo, il G.E. si asterrà dal disporre la vendita o l'assegnazione del bene o del credito.”
Ora nel caso di specie il problema di abusività delle clausole del contratto stipulato a monte delle fatture emesse da e del credito azionato, è stato sollevato Controparte_1 espressamente dall'opponente/consumatore, per cui a fronte della fondatezza dell'eccezione del mancato giudizio d'ufficio sulla esistenza di clausole vessatorie da parte del giudice del monitorio, non può essere riconosciuta efficacia di giudicato al decreto ingiuntivo portato ad esecuzione.
non ha prodotto in sede monitoria il contratto che avrebbe originato Controparte_1
il proprio credito, per cui la stessa mancanza del contratto scritto e la specifica, chiara e intellegibile regolamentazione del rapporto contrattuale con sottoscrizione delle clausole da parte del consumatore, che costituiscono il necessario antecedente giuridico al sorgere del credito, solleva, prima facie, ragionevole sospetto di abusività delle clausole. Sicchè è necessario, da un lato, offrire al consumatore l'opportunità di accedere alla tutela giurisdizionale riconosciuta dal nostro ordinamento per far valere la nullità di protezione, ancorchè non sia stata promossa tempestivamente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo. Parallelamente, dall'altro lato, non può essere riconosciuta forza di giudicato al decreto ingiuntivo n. 526/2022, portato ad esecuzione, sino a quando al consumatore, che ha proposto l'odierna opposizione all'esecuzione, non viene data la possibilità di esercitare la tutela giurisdizionale che gli spetta, avendo espressamente manifestato l'esigenza di un controllo giudiziale sulla vessatorietà delle clausole contrattuali, ancorchè le stesse non siano state indicate precisamente, in sede di opposizione all'esecuzione, a causa della mancata esibizione dei contratti di fornitura da parte di . Controparte_1
Un giudizio sulla non abusività delle clausole contrattuali non è mai stato eseguito, come si deduce dalla mancata allegazione dello stesso nel fascicolo del monitorio, sicchè è stato precluso al consumatore/opponete qualsiasi forma di tutela in violazione dei principi ribaditi dalla CGUE.
LA stessa Corte di Cassazione ha sottolineato come ”l'inattività del giudice del procedimento monitorio, ove non rimediabile in una sede successiva (si veda anche la citata sentenza EOS KSI e, segnatamente, la sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco, del 17.5.2022), impedirebbe definitivamente di colmare proprio nel processo quel dislivello sostanziale esistente tra i contraenti, facendo gravare la violazione dell'obbligo del rilievo officioso della abusività della clausola negoziale sul consumatore, sebbene questi sia rimasto privo di tutte le “informazioni” che gli sono dovute per porlo in condizione di determinare la portata dei suoi diritti (cfr. le citate sentenze Banco Español de Crédito ed EOS KSI, nonché CGUE, sentenza 18.2.2016, in C-49/14, ) al fine di poter Persona_1
esercitare, per la prima volta, la propria difesa in sede di opposizione al decreto ingiuntivo “con piena cognizione di causa” (così la citata sentenza Ibercaja Banco).”
Pertanto, l'opposizione di va accolta, laddove lamenta il mancato controllo Parte_1
da parte del giudice del monitorio sulla esistenza di clausole vessatorie nei contratti da cui traggono origine i crediti di , e, pertanto, seguendo la soluzione tracciata dalle Controparte_1
Sezioni Unite nella sentenza richiamata , questo Tribunale, data la volontà espressa da parte opponente di avvalersi della nullità di protezione avverso le clausole vessatorie dei contratti di fornitura di energia elettrica, non può che sospendere la procedura esecutiva iscritta al n. 59/2024
R.Es.M., assegnando a parte opponente termine di giorni quaranta per proporre l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cpc avverso il decreto ingiuntivo n. 526/2022 emesso in data 13.10.2022.
Le spese di lite, considerati gli effetti della presente pronuncia sulla procedura esecutiva, possono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione proposta da Parte_1
- ACCOGLIE L'OPPOSIZIONE nella parte in cui è stato eccepito l'omesso giudizio d'ufficio da parte del giudice del monitorio sulla esistenza di clausole contrattuali vessatorie che hanno originato il credito vantato da;
Controparte_1
- ASSEGNA a parte opponente termine di quaranta giorni per introdurre il Parte_1
giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 cpc avverso il decreto ingiuntivo n. 526/2022; - SOSPENDE nelle more la procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al n. 59/2024 R.
Es. Mob.presso terzi;
- COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palmi, lì 20.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena Giovannella