Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 13588/2024
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 13588/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI CARLO Parte_1 C.F._1
LILLO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DI CARLO
LILLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LARDINI Controparte_1 P.IVA_1
NICOLETTA elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 30 25121 BRESCIA presso il difensore avv. LARDINI NICOLETTA
CONSORZIO DEI PROPRIETARI ACQUARIO SHOPPING CENTER OD ANCHE
SEMPLICEMENTE IDENTIFICATO CON LA SIGLA A.S.C. (C.F. ), con il P.IVA_2 patrocinio dell'avv. TOFFOLETTO FRANCO e dell'avv. LORENZI FRANCESCO ( ) VIA ROVELLO, 12 20121 MILANO;
C.F._2 Parte_2
( ) VIA ROVELLO, 12 20121 MILANO;
elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIA ROVELLO, 12 20121 MILANO presso il difensore avv. TOFFOLETTO
FRANCO
RESISTENTI
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 21/11/2024, ha convenuto in giudizio la datrice di Parte_1 lavoro e, ai sensi dell'art. 29, d. lgs. N. 276/2003, Controparte_2 [...]
al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità del Controparte_3
trattamento salariale percepito, in quanto irrispettoso dei canoni di equità e proporzionalità di cui all'articolo 36 Cost. e il pagamento delle conseguenti differenze retributive. La ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il ricorrente, Parte_1
, per tutto il periodo lavorativo compreso tra febbraio 2023 e giugno 2024 ha
[...]
prestato quotidianamente per conto prima della società Unica Protection S.r.l. e poi per la società cessionaria la propria attività lavorativa in favore del Controparte_1 [...]
Accertare e dichiarare che tra le Controparte_4
resistenti, e Controparte_1 Controparte_4
intercorre un contratto di appalto e conseguentemente accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003, la sussistenza tra le stesse della responsabilità solidale nei confronti del ricorrente NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Accertare Parte_1
e dichiarare la nullità/illegittimità dell'art. 23 della Sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, perché contrario al disposto normativo di cui all'art. 36 Cost. Accertare e dichiarare che la retribuzione percepita dal ricorrente, non è adeguata ai canoni di proporzionalità e Parte_1 sufficienza imposti dall'art. 36 Cost., per tutti i motivi di cui supra Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, a percepire un trattamento salariale non Parte_1
inferiore a quello previsto dal CCNL Pulizie e Servizi Integrati Multiservizi per i lavoratori inquadrati al livello 3° o, in subordine, il CCNL per i lavoratori inquadrati al livello Pt_3
D1 ovvero il diverso trattamento retributivo che sia considerato sufficiente e proporzionato ai sensi dell'art. 36 Cost. e, per l'effetto Condannare in solido le società resistenti,
[...]
e in persona dei CP_1 Controparte_4
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al paga-mento in favore del ricorrente,
della somma di euro 9.417,17 lorda, a titolo di differenze retributive Parte_1
calcolate sulle ore di lavoro ordinario, maggiorato e straordinario prestate e relative incidenze, sugli istituti differiti e TFR, nonché sulla malattia, ferie e festività, in base al trattamento retributivo previsto per il livello 3° di inquadramento previsto dal CCNL Pulizie
e Servizi Integrati Multiservizi o, in subordine, della somma di 6.830,49 lorda a titolo di differenze retributive calcolate sulle ore di lavoro ordinario, maggiorato e straordinario prestate e relative incidenze, sugli istituti differiti e TFR, nonché sulla malattia, ferie e festività in base al trattamento retributivo previsto per il livello D1 di inquadramento previsto dal CCNL ovvero della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Pt_3
giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da ciascuna scadenza al saldo effettivo IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda di condanna delle resistenti in via solidale tra di loro si chiede sin da ora di
Condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al pagamento in favore del ricorrente, della somma di euro Parte_1
9.417,17 lorda, a titolo di differenze retributive calcolate sulle ore di lavoro ordinario, maggiorato e straordinario prestate e relative incidenze, sugli istituti differiti e TFR, nonché sulla malattia, ferie e festività, in base al trattamento retributivo previsto per il livello 3° di inquadramento previ-sto dal CCNL Pulizie e Servizi Integrati Multiservizi o, in subordine, della somma di 6.830,49 lorda a titolo di differenze retributive calcolate sulle ore di lavoro ordinario, maggiorato e straordinario prestate e relative incidenze, sugli istituti differiti e
TFR, nonché sulla malattia, ferie e festività in base al trattamento retributivo previsto per il livello D1 di inquadramento previsto dal CCNL Portieri ovvero della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da ciascuna scadenza al saldo effettivo IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
La parte ricorrente ha riferito:
• di lavorare alle dipendenze di con decorrenza 1/1/24 (quando il Controparte_1
contratto è stato ceduto da Unica Protection s.r.l.) in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, orario di lavoro a tempo pieno, con qualifica di operaio addetto all'attività di videosorveglianza, con inquadramento nel livello D del c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari;
• di aver sempre prestato la propria attività lavorativa presso il Centro Commerciale
Consorzio dei Proprietari Acquario Shopping Center;
• che la sua retribuzione mensile lorda è stata pari a euro 965,00 lordi da febbraio a giugno
23; a euro 1015,00 lordi da luglio 23 a febbraio 24; a euro 1.129,00 lordi da marzo a giugno 24; • che, quindi, la sua paga mensile è stata inferiore alla soglia minima di povertà che, secondo gi indici ISTAT, nell'area metropolitana di Milano, è pari a euro 1.217,00;
• che, per percepire un compenso netto vicino alla soglia minima di povertà ha dovuto effettuare numerose ore di lavoro straordinario e festivo;
Ciò premesso, la parte ricorrente ha eccepito l'incompatibilità tra il trattamento percepito e la nozione di giusta retribuzione ex art. 36 Cost. e ha chiesto l'accertamento delle conseguenti differenze retributive derivanti dall'applicazione, quale parametro di riferimento, del c.c.n.l.
Pulizie e servizi integrati Multiservizi o del c.c.n.l. Portieri (v. supra, conclusioni).
2. si è costituita in giudizio contestando le allegazioni e le difese Controparte_1
avversarie, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
3. Anche il si è costituito contestando la Controparte_3
domanda e la costante adibizione del ricorrente all'appalto.
4. La causa, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenutane la natura documentale,
è stata decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e riserva del termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.
***
5. Il ricorso merita accoglimento nei termini che di seguito si espongono. La retribuzione percepita dalla parte ricorrente è stata pari a euro 965,00 lordi da febbraio a giugno 23; a euro
1015,00 lordi da luglio 23 a febbraio 24; a euro 1.129,00 lordi da marzo a giugno 24.
6. La parte ricorrente ha, quindi, allegato e documentato di aver percepito una retribuzione inferiore ai tassi di povertà assoluta individuati dall'Istat (v. buste paga, doc. 1 ric.).
7. ha sostenuto la legittimità del proprio operato, spiegando di aver applicato CP_1
il CCNL sottoscritto dalle principali sigle sindacali. La convenuta ha poi eccepito: che il ricorrente avrebbe dovuto specificare se integra il proprio reddito con altre attività; che è lo stesso ricorrente ad aver deciso di vivere in un'area metropolitana, dove il costo della vita è più alto;
che, in concreto, il ricorrente ha comunque percepito, anche a fronte dello straordinario prestato nei limiti consentiti dal CCNL, una retribuzione superiore alla soglia di povertà.
8. Anche il ha contestato la domanda eccependo, oltre alla mancata prova della CP_4 costante adibizione all'appalto e l'omessa notifica dei conteggi, la sufficienza e l'adeguatezza della retribuzione percepita dal lavoratore.
9. L'eccezione della mancata dimostrazione della costante adibizione all'appalto non può trovare accoglimento. Il riferimento al “Centro Commerciale Acquario MI” è contenuto sia nella lettera di assunzione (doc. 5 Unica) sia nelle buste paga allegate al ricorso e l'adibizione del ricorrente allo stesso è ammessa da CP_1
10. Anche l'eccezione della mancata notifica dei conteggi unitamente al ricorso è infondata, posto che, come è noto “è onere del ricorrente, versare in atti ex art. 414 c.p.c., al momento del deposito del ricorso dinanzi al giudice di primo grado, la documentazione posta a sostegno della pretesa, laddove l'onere di notifica in uno al ricorso ed al decreto non sussiste neppure per i conteggi delle spettanze (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3126 del 08/02/2011, costante dal Sez. L, Sentenza n. 3231 del 28/05/1985)” (Corte appello Potenza sez. lav., 15/05/2014, n.
333).
11. Nel merito, va richiamato l'orientamento espresso sia dalla Corte di Appello di Milano sia dalla Corte di Cassazione, che si citano anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c. e cui si intende dare continuità.
12. Con due pronunce depositate in due date distinte: il 2 ottobre 2023 (nn. 27711, 27713 e
27769) e il 10 ottobre 2023 (nn. 28320, 28321 e 28323), ha fornito una interpretazione innovativa in tema di giusta retribuzione ex art. 36 Cost.
A queste pronunce si aggiungono le recenti pronunzie della locale Corte d'appello (App.
Milano, 29 giugno 2022, n. 579 e App. Milano 21 febbraio 2024 n. 1089) che hanno dato una veste concreta ai principi generali indicati dai giudici di legittimità.
***
13. La dottrina e la giurisprudenza hanno ormai da tempo riconosciuto la portata precettiva dell'art. 36 Cost. in quanto tale norma è apparsa sin dall'inizio idonea a colmare il vuoto legislativo dato dall'inattuazione della seconda parte dell'art. 39 Cost. cui la Carta affidava la stipulazione dei contratti collettivi ad efficacia generalizzata.
Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, quello al salario minimo costituzionale delineato nell'art. 36 Cost., integra un diritto subiettivo perfetto (sentenza n. 30/1960). 14. Tuttavia, per supplire alla mancata attuazione dell'art. 39 Cost., la giurisprudenza ha fatto ricorso alla contrattazione collettiva come parametro di riferimento, riempiendo di contenuti l'ampia formula della retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art. 36 Cost.
Sul punto, da ultimo, si è espressa la S.C. (sez. lav., 2 ottobre 2023, n. 27713) affermando che
“Nell'attuazione dell'art. 36 Cost., il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.”
I minimi tabellari contenuti nei contratti collettivi sono quindi stati presi come parametro di riferimento (facoltativo e non vincolante) da cui il giudice può discostarsi con puntuale motivazione, dovendo considerarsi tale parametro come presunzione juris tantum di adeguatezza della retribuzione (App. Milano, 29 giugno 2022, n. 579).
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15. Secondo l'orientamento della S.C., in tema di adeguamento della retribuzione ex art. 36
Cost., il giudice del merito, anche nell'ipotesi in cui assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma
“deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, dal quale sono escluse le voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la quattordicesima mensilità” (Cass., 27 gennaio 2021, n.
1756; Cass., 20 gennaio 2021, n. 944).
Nel cosiddetto minimo costituzionale andranno, dunque, a confluire:
a) la paga base (ivi incluse le erogazioni incrementali della retribuzione oraria, quali gli
AFAC – Acconti sui Futuri Aumenti Contrattuali)
b) l'indennità di contingenza;
c) la tredicesima mensilità (atteso il carattere generalizzato di quest'ultimo istituto quale retribuzione differita). Si devono escludere ulteriori eventuali istituti retributivi, ivi incluso il compenso per lavoro straordinario, e le relative maggiorazioni (Cass., sez. lav., 2 ottobre 2023, n. 27769), nonché ulteriori trattamenti integrativi, aventi natura non retributiva ma compensativa o indennitaria, estranei al sinallagma contrattuale e al carattere corrispettivo del contratto di lavoro ex art. 2094 c. c. (Cass., sez. lav., 10 ottobre 2023, n. 28321), specie se erogati da soggetti terzi
(come, ad esempio, gli assegni per il nucleo familiare, corrisposti da ). CP_5
Nessuna rilevanza hanno il c.d. Bonus ZI (L. 190/2014, art. 1 commi da XII a XV) ed il trattamento integrativo introdotto dall'art. 1 della L. 21/2020 (credito IRPEF di € 100 al mese per i redditi fino ad € 28.000,00), “che attengono al regime legale del reddito, mentre oggetto di causa è il livello retributivo previsto dalla disciplina contrattual-collettiva” (Cass. 10 ottobre 2023 n. 28321; App. Milano 21 febbraio 2024 n. 1089).
La comparazione deve, inoltre, avvenire, in ragione della misura dell'impegno profuso, indipendentemente da variazioni di struttura del contratto di lavoro, dipendenti dalla tipologia della prestazione. Così, la prestazione del lavoratore full time a 40 ore sarà equiparabile a quella del lavoratore full time con «orario normale» a 45 ore, trattandosi di situazioni in cui ambedue i lavoratori pongono integralmente le proprie energie lavorative a disposizione di un unico datore di lavoro, sulla base di un impiego a tempo pieno (App. Milano, n. 695/2021).
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16. L'art. 36, comma 1, Cost. garantisce due diritti distinti, che, tuttavia, “nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda”: quello ad una retribuzione
“proporzionata” garantisce ai lavoratori “una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata”; mentre quello ad una retribuzione “sufficiente” dà diritto ad “una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo”, ovvero ad “una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa”. In altre parole, l'uno stabilisce “un criterio positivo di carattere generale”, l'altro “un limite negativo, invalicabile in assoluto” (citazioni dalla motivazione di Cass., 24449/2016, richiamata da Cass., 2 ottobre 2023, n. 27711).
In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto di prendere in esame le condizioni personali e familiari del lavoratore solamente nelle ipotesi in cui è pervenuta ad una quantificazione in minus dei parametri di riferimento contenuti nei CCNL, affermando che, nel “determinare la retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice di merito, assunti i minimi salariali indicati dal contratto collettivo nazionale quali parametri di riferimento, può legittimamente discostarsi da essi in senso riduttivo, tenuto conto di una pluralità di elementi, quali la quantità e qualità del lavoro prestato, le condizioni personali e familiari del lavoratore, le tariffe sindacali praticate nella zona, il carattere artigianale e le dimensioni dell'azienda” (vedi, ad es., Cass. 28 agosto 2004, n. 17250, n. 1378).
In dottrina si è però escluso, sulla scia dei lavori preparatori della Costituzione, che il riferimento contenuto nell'art. 36 Cost. alla famiglia del lavoratore implichi una determinazione del salario secondo le particolari esigenze dei singoli nuclei familiari (e dunque, per identità di ratio, alla particolare collocazione geografica del lavoratore, in aree cioè più o meno ricche) cui si dovrà provvedere con strumenti più appropriati, quali, tipicamente, gli assegni familiari. In sostanza, la precettività del riferimento alle esigenze della famiglia richiama gli istituti di previdenza sociale.
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17. La Cassazione ha dunque deciso che “Il giudice è chiamato ad intervenire in ultima istanza, per assicurare, nell'ambito di ogni singolo rapporto di cui è chiamato a conoscere, la rispondenza dei predetti interventi allo statuto del salario delineato a livello generale nella normativa costituzionale;
ed in caso di violazione ripristinare la regola violata dichiarando la nullità della clausola individuale e procedendo alla quantificazione della giusta retribuzione costituzionale (in applicazione delle regole civilistiche dell'art. 2099 c.c., comma 2, e dell'art. 1419 c.c., comma 1).” (così Cass. 2 ottobre 2023, n. 27711; v. anche
Cass., 1° febbraio 2006, n. 2245; Cass. 14 gennaio 2021 n. 546).
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18. E' escluso che questa operazione di riferimento esterno alla contrattazione, come parametro di orientamento dell'equità giudiziale ex art. 2099 c.c., comporti la violazione dell'art. 39 Cost.,
e la procedura ivi regolata per attribuire efficacia erga omnes della contrattazione collettiva, e neppure il principio di libertà e di autonomia sindacale.
Così infatti chiarisce la S.C. (Cass., 2 ottobre 2023, n. 27711): “Nessuna lesione al principio di libertà sindacale è predicabile (al contrario di quanto sostenuto in qualche sentenza di merito), nemmeno quando il giudice non applichi un CCNL di categoria sottoscritto dalla associazione maggiormente rappresentative ancorché richiamato in una legge. Posto che qui, nella materia retributiva, non viene in discussione la libertà sindacale nel momento in cui, come si è visto, la stessa norma costituzionale (o anche una norma ordinaria) impone un parametro esterno al rapporto di lavoro ed ad esso eteronomo (anche a soggetti non obbligati all'applicazione del CCNL o anche al di fuori del CCNL altrimenti legittimamente applicato) allo scopo di attuare il principio costituzionale della giusta retribuzione riconosciuto in capo ad ogni lavoratore;
anche al fine di un equilibrato contemperamento dei diversi interessi di carattere costituzionale (quand'anche venisse attuato l'art. 39 Cost.; cfr.
Corte Cost. n. 106 del 1962, cit.).
43.- La nostra Costituzione ha accolto infatti una nozione di remunerazione della prestazione di lavoro non come prezzo di mercato, ma come retribuzione sufficiente ossia adeguata ad assicurare un tenore di vita dignitoso, non interamente rimessa all'autodeterminazione delle parti individuali né dei soggetti collettivi. I due requisiti di sufficienza e proporzionalità costituiscono limiti all'autonomia negoziale anche collettiva, così come del resto accade nei commi successivi dell'art. 36, che, come è stato giustamente osservato, non sempre vengono adeguatamente valutati insieme al comma 1 laddove appongono ulteriori limiti costituzionali alla durata sia della giornata lavorativa, sia della settimana e dell'anno di lavoro.”
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19. La recente Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022 “relativa a salari minimi adeguati nell'Unione Europea termine” - dei cui contenuti il giudice interno deve tenere conto, secondo le indicazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Corte di Giustizia, sentenza Adelener et al. causa C-212/04, sentenza Sorge causa C-98/09, sentenza Pfeiffer causa C-397/01 e C-403/01) - convalida in più di una disposizione il riferimento in questa materia agli indicatori Istat, sia sul costo della vita sia sulla soglia di povertà, oltre che ad altri strumenti di computo ed indicatori nazionali ed internazionali (così Cass., 2 ottobre 2023, n.
27711).
Il livello Istat di povertà, pur non costituendo un parametro diretto di determinazione della retribuzione sufficiente, può tuttavia aiutare ad individuare, una soglia minima invalicabile.
“Esso non è di per sé indicativo del raggiungimento del livello del salario minimo costituzionale che, come già rilevato, deve essere proiettato ad una vita libera e dignitosa e non solo non povera, dovendo altresì rispettare l'altro profilo della proporzionalità” (Cass., 2 ottobre 2023, n. 27711).
20. La Corte d'appello di Milano ha fatto uso, nelle sue pronunzie, di diversi indici (App. Milano
21 febbraio 2024, n. 1089) “come la soglia di povertà calcolata dall'ISTAT, (…), ovvero altri indici, come l'importo della PI o della CI, la soglia di reddito per l'accesso alla pensione di inabilità e l'importo del reddito di cittadinanza e dell'offerta congrua di lavoro: quanto alla soglia di povertà, i relativi importi sono passati dall'ammontare annuo di €
1.293,25 per il 2016 a quello di € 1.336,10 per il 2020, importi mai superati dalle retribuzioni percepite dal nel medesimo arco temporale. Pt_4
L'inadeguatezza della retribuzione trova ancora pieno riscontro nel raffronto con gli ulteriori indici esaminati, quali il reddito di cittadinanza (pari ad € 780 netti a fronte di un reddito
ISEE inferiore ad € 9.360); il trattamento di AS (pari nel massimo ad € 1.300,00 nel 2016
e attualmente ad € 1.335,40, corrispondenti ad € 1.028,25 al netto degli oneri fiscali); il trattamento di CI (pari nel massimo ad € 971,71, per una retribuzione mensile di riferimento pari o inferiore ad € 2.102,24, e ad € 1.167,91 in presenza di una retribuzione superiore).
Peraltro (…) tali parametri rappresentano forme di sostegno al reddito riferite a disponibilità di somme minime utili a garantire al percettore una mera sopravvivenza, non idonee a sostenere il giudizio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione nei termini prima indicati, così che la comparazione deve estendersi alle retribuzioni che il [lavoratore] avrebbe percepito in base agli altri contratti collettivi astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo”.
21. Dunque, la Corte d'Appello ha fatto ricorso alla comparazione con altri CCNL astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo (in particolare: Multiservizi, Proprietari Fabbricati
e Commercio), sottoscritti da parimenti rappresentative nel settore e contemplanti Pt_5
mansioni sovrapponibili a quelle svolte dal lavoratore che garantiscano ai lavoratori a tempo pieno, di pari anzianità e preposti allo svolgimento di mansioni analoghe, una retribuzione significativamente superiore a quella in concreto erogata (App. Milano, 29 giugno 2022, n.
579).
Il richiamo ad altri CCNL non ha lo scopo di affermare l'esistenza di un principio di parità di trattamento. Serve solo a verificare l'adeguatezza della retribuzione: lo scollamento, infatti, rispetto a quanto il lavoratore avrebbe percepito per lo svolgimento delle stesse mansioni, con lo stesso orario, in forza di altri contratti collettivi, è elemento idoneo a far cadere la presunzione di conformità all'articolo 36 Cost.
Il riferimento è all'attività di portierato e guardiania, prevista dal CCNL Multiservizi, dal
CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari, dal CCNL portierato.
La retribuzione corrisposta al lavoratore a tempo pieno (euro 965,00 lordi da febbraio a giugno 23; a euro 1015,00 lordi da luglio 23 a febbraio 24; a euro 1.129,00 lordi da marzo a giugno 24) risulta inferiore rispetto a quella di € 1315,82 mensili riconosciute dal CCNL
Multiservizi ai dipendenti inquadrati al 3° livello;
rispetto alla retribuzione di € 1217,10 lordi mensili, attribuita dal CCNL proprietari di fabbricati al personale addetto a mansioni di vigilanza e controllo degli accessi nel livello D.
***
22. La parte ricorrente è inquadrata nel livello D del CCNL Servizi Fiduciari, i cui appartengono
“i lavoratori adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzo informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico – pratiche comunque acquisite” e, in particolare, la figura dell'“addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci”, che percepisce, per il tempo pieno, una retribuzione lorda annua pari a € 950 lordi (v. lettera di assunzione, doc. 5 Unica).
Tale retribuzione, se confrontata con quella prevista, per profili analoghi da altri contratti collettivi, appare non proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato dai lavoratori né sufficiente a garantire agli stessi ed alle loro famiglie una esistenza libera e dignitosa.
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23. Come già osservato più volte dalla Corte d'appello (App. Milano 5 giugno 2023 n. 653; 13 giugno 2022 n. 579; 21 febbraio 2024, n. 1089) laddove sia verificato che le previsioni dell'art. 23 del c.c.n.l. Servizi Fiduciari “non assicurano al lavoratore una retribuzione rispettosa dei requisiti dall'art. 36 Cost., e una volta conseguentemente appurata la nullità del medesimo art. 23 c.c.n.l. per contrasto con norma imperativa, in applicazione del principio di conservazione espresso dell'art. 1419, secondo comma, c.c., l'autorità giudiziaria che ne sia richiesta non può esimersi dall'individuare la retribuzione dovuta secondo i criteri dell'art. 36 Cost., in luogo di quella prevista. L'operazione 'sostitutiva', inevitabilmente discrezionale, dell'autorità giudiziaria è tuttavia limitata e circoscritta all'individuazione della misura adeguata della retribuzione e non incide su altri aspetti del
c.c.n.l. individuato dalle parti come quello destinato a regolare il rapporto di lavoro. A tali limitati fini, ad avviso del collegio, non può considerarsi illegittimo il riferimento, come mero parametro esterno di quantificazione, alla misura della retribuzione minima prevista da un
c.c.n.l. di settore diverso da quello scelto dalle parti ove detto diverso c.c.n.l., oltre a essere stato sottoscritto da organizzazioni pacificamente munite dei requisiti di rappresentatività nello specifico settore (ed anzi, da organizzazioni che in buona parte hanno sottoscritto entrambi i c.c.n.l.), soddisfi anche - diversamente da quello Servizi Fiduciari - i requisiti dettati dall'art. 36 Cost.” (così App. Milano 13 giugno 2022 n. 579). Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 10 ottobre 2023 n. 28321 e n.
28323; 2 ottobre 2023, n. 27711).
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24. Nel caso di specie, può essere data applicazione al CCNL considerato che: Pt_3
- il CCNL rientra tra quelli indicati nella domanda giudiziale quale possibile parametro di quantificazione della retribuzione;
- il CCNL, pur assicurando una retribuzione proporzionata e congrua al lavoratore, è quello che prevede gli importi inferiori, rispetto a quelli contemplati dal CCNL Multiservizi;
- le mansioni di un lavoratore inquadrato nel livello D1 del CCNL - “lavoratori Pt_3 addetti all'attività di vigilanza”- sono, effettivamente, compatibili con quelle attribuite al ricorrente;
25. Il lavoratore ha pertanto il diritto a percepire, ex art. 36 Cost., un trattamento retributivo che preveda una paga base annua parametrata a tredici mensilità della retribuzione spettante ad un lavoratore di pari anzianità di servizio, inquadrato al secondo livello CCNL Multiservizi.
26. Conseguentemente, le somme dovute a tale titolo dovranno essere quantificate per sottrazione tra quanto dovuto in forza dell'odierno accertamento e quanto in concreto già erogato loro in applicazione dell'art. 23 CCNL Servizi Fiduciari.
27. Dall'importo richiesto va sottratto l'ammontare delle maggiorazioni dello straordinario, del festivo, delle festività e delle ferie e della malattia che, come visto, sono esclusi dal c.d. trattamento “minimo costituzionale garantito” (v. Cass., 27 gennaio 2021, n. 1756; Cass., 20 gennaio 2021, n. 944). 28. Ed invero, come già rilevato, l'operazione 'sostitutiva' svolta dal Tribunale è circoscritta all'individuazione della misura adeguata della retribuzione e quindi non incide su altri aspetti normativi del CCNL individuato contrattualmente come quello destinato a regolare il rapporto di lavoro (App. Milano 21 febbraio 2024 n. 1089). Tale CCNL, quindi, continuerà a disciplinare il rapporto di lavoro per ogni altra questione (per es., il calcolo degli straordinari).
29. L'importo richiesto va quindi rideterminato nella minor somma di euro 4.803,39, (v. conteggi allegati al ricorso) da maggiorarsi di rivalutazione e interessi legali, dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 comma 3 c.p.c.. Il lavoratore ha, altresì, diritto- sulla base dei parametri sopra indicati, al conseguente ricalcolo del TFR, la condanna al pagamento del quale non può disporsi essendo il rapporto ancora in corso.
30. Trattandosi di trattamenti retributivi, la condanna va disposta anche nei riguardi della committente, responsabile in solido ex art. 29, d.lgs. n. 276/03.
31. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna le resistenti in solido a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive, euro 4.803,39 lordi oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal dovuto al saldo;
Condanna altresì le resistenti in solido a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli