Decreto cautelare 28 agosto 2025
Sentenza breve 29 settembre 2025
Decreto collegiale 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 29/09/2025, n. 3024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3024 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03024/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03235/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3235 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Mango, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Sondrio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Sondrio del 22.8.2025, notificato in data 26.8.2025 PROT. N. 00046630, che ha decretato la cessazione delle misure di accoglienza disposte in favore del signor -OMISSIS-a, nato a -OMISSIS-, in -OMISSIS-, (CF -OMISSIS-), nonché di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Sondrio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, l’amministrazione ha dichiarato la cessazione delle misure di accoglienza, cui il ricorrente era stato ammesso, in ragione della definizione della domanda di protezione internazionale con riconoscimento dello status di protezione sussidiaria;
Ritenuta l’infondatezza delle censure proposte, che possono essere trattate congiuntamente in quanto strettamente connesse sul piano logico e giuridico, atteso che:
- con provvedimento della competente Commissione del 30.06.2025, il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, ex art. 14 lett. c) del d.lgs n. 251/2007;
- l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015 precisa che le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione;
- la giurisprudenza condivisa dal Tribunale (cfr. Cons. St., sez. III, 5 agosto 2020, n. 4948; Tar Lombardia, sez. III, 22 maggio 2025, n. 1826), precisa che nei casi di cui si tratta il provvedimento del Prefetto “prende atto del riconoscimento della protezione umanitaria da parte della competente Commissione territoriale … e dell’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari …, che fa venire meno ex lege i presupposti per l’erogazione delle misure di accoglienza”;
- i riferimenti articolati dal ricorrente alla disciplina della revoca delle misure di accoglienza restano irrilevanti, poiché nel caso di specie si tratta della diversa ipotesi della cessazione della misura;
- non sussiste l’asserita violazione del diritto all’accoglienza di secondo livello (c.d. SAI), giacché il provvedimento in esame non ne limita in alcun modo l’accesso ed anzi la documentazione in atti attesta l’avvenuta segnalazione ad opera dell’amministrazione e in favore del ricorrente per l’inserimento nel sistema de quo;
- la cessazione delle misure di accoglienza di primo livello presso il CAS non è subordinata all’effettivo godimento dell’accoglienza nell’ambito SAI, come ricavabile dalla inequivocabile voluntas legis sopra richiamata (cfr. giur cit.), ferma restando la possibilità di attivare i servizi territoriali in caso di sussistenza dei relativi presupposti;
- del resto non sono state segnalate condizioni di fragilità, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 2015 n. 142 cit., come evidenziato dall’amministrazione;
- non sussiste la violazione del principio di proporzionalità, atteso che il decreto impugnato integra un atto sostanzialmente vincolato nell’an e nel quid, in coerenza con la ratio che caratterizza la disciplina di riferimento;
- quest’ultima circostanza e la considerazione per cui il ricorrente non ha dedotto, neppure in sede processuale, profili sostanziali idonei ad incidere sulla concreta consistenza della fattispecie complessivamente intesa, escludono la violazione delle garanzie partecipative;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
Definitivamente pronunciando:
1) Respinge il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Richard Goso, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Richard Goso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.