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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/09/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2979/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 18/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2979/2021 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. BRUOGNOLO Parte_1
ROBERTA, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. CAPILUPI LUCA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici economici connessi alla malattia professionale indicata in ricorso (“spondilo discopatie con protusioni discali multiple ed ernia discale”), denunciata in data 27.01.2020, con un grado di menomazione non inferiore al 6% o, in altra misura che verrà accertata in corso di causa e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione dei correlativi CP_1 importi spettanti al ricorrente per la malattia professionale accertata.
L' nel costituirsi in giudizio ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione del diritto;
CP_1 nel merito, ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale reiezione, in particolare contestando l'esistenza del rischio lavorativo e del nesso causale.
All'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente ex art. 127ter c.p.c, la causa - istruita documentalmente mediante espletamento della prova testimoniale e della consulenza medico-legale - è stata assunta in decisione, con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
****
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Preliminarmente, deve osservarsi che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n. 206 del 1988 - dichiarativa della illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 135 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui pone una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui è presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico – costituisce orientamento giurisprudenziale oramai consolidato quello secondo il quale il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall' la CP_1 rendita per l'inabilità permanente vada ricercato con riferimento al momento in cui l'interessato abbia avuto consapevolezza dell'esistenza della malattia, della sua origine professionale e del suo grado indennizzabile, potendo a tal fine assumere rilievo l'esistenza
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro di eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli art. 2727 e 2729 cod. civ., quali la domanda amministrativa, eventuali certificati medici che attestino l'esistenza della malattia al momento della certificazione oppure altri fatti noti dai quali sia possibile trarre presunzioni gravi, precise e concordanti;
che, pertanto, il giudice di merito, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, deve sempre accertare - ai sensi degli artt. 112 e 135 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - il momento in cui l'esistenza della malattia professionale indennizzabile sia stata riconosciuta o fosse riconoscibile come tale dall'interessato e fornire congrua motivazione con riferimento ai momenti obiettivi esterni alla persona che offrissero all'assicurato una ragionevole probabilità di conoscenza dei tre elementi rilevanti (esistenza, natura e grado di indennizzabilità), senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con la diagnosi della malattia (cfr., ex multis Cass. Sez. Lav. sentenza n. 2842 del 2018; Cass., Sez. Lav. sentenza n. 27323 del 2005).
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta documentalmente agli atti che solo all'esito della visita medica eseguita dal Dott. in data 23.01.2020 (cfr. doc. 3 allegato al Persona_1 ricorso introduttivo) il ricorrente ha acquisito effettiva consapevolezza dell'esistenza della malattia e della sua origine professionale.
Pertanto, poiché la domanda amministrativa all' è stata presentata in data CP_1
27.01.2020, il termine di prescrizione normativamente previsto risulta rispettato e l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell' deve dichiararsi infondata. CP_1
3. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4. È noto che, nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ai sensi dell'art. 13 la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio o dalla malattia professionale derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6%.
Occorre infatti osservare che, ai fini della decisione nel merito, appare necessario verificare se la malattia denunciata da parte ricorrente può ritenersi insorta a causa del lavoro svolto, e quindi se rientri tra le malattie tabellate previste dal DPR n. 1124/65 (e successivi aggiornamenti), ovvero se comunque sia conseguenza dell'esposizione a rischio durante l'attività lavorativa.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Va infatti rammentato che l'oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali riguarda non solo le malattie elencate nella tabella allegata al D.P.R. 1124/65
e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità, ma anche le malattie elencate nella citata tabella e denunciate oltre i termini predetti nonché qualunque altra malattia contratta a causa delle lavorazioni per le quali sussiste la tutela obbligatoria contro gli infortuni (cfr.
Corte Cost. 179/88).
Nel primo caso, l'assetto normativo contenuto nel D.P.R. 1124/65 prevede la presunzione iuris et de iure circa l'origine professionale delle malattie rientranti in tabella, qualora il lavoratore abbia espletato le lavorazioni morbigene indicate nella tabella stessa.
Negli altri casi, invece, non opera la presunzione assoluta di cui si è detto ed il lavoratore è tenuto a provare la natura professionale della malattia.
5. Sul punto occorre innanzitutto osservare che la parte ricorrente ha espressamente allegato di aver svolto a decorrere dal mese di Agosto 1997 attività lavorativa alle dipendenze della
S.r.l. TRA. con la mansione di operatore ecologico e di autista di veicoli e CP_2 mezzi d'opera per il trasporto e la movimentazione di rifiuti nel Comune di (cfr. CP_2
CP_ doc. 1 – estratto contributivo .
Le mansioni a cui era addetto il ricorrente e le superiori circostanze risultano confermate dai testi escussi – (cfr. verbale udienza del 18.1.2024) e (cfr Testimone_1 Tes_2 verbale udienza 8.10.2024)
6. Nel caso di specie, dalla CTU espletata si evince che non sussiste il nesso causale tra la patologia da cui è affetto parte ricorrente e l'attività lavorativa di operatore ecologico e di autista di veicoli e mezzi d'opera per il trasporto e la movimentazione di rifiuti svolta con orario a tempo parziale.
Il CTU, dr.ssa ha infatti acclarato, previo esame della Persona_2 documentazione medica in atti, esame anamnestico ed accurata visita del ricorrente che: Il sig. , di anni 53, è affetto da: “Spondilodiscopatie con Parte_1 protrusioni discali multiple ed esiti di intervento chirurgico di artrodesi lombare per instabilità vertebrale degenerativa lombare L5-S1 e con spino-laminectomia ”.
Il perito ha dettagliatamente specificato che “Dall'evidenza documentale risulta un processo degenerativo della colonna lombo-sacrale, meno evidente a carico della colonna cervicale e dorsale, che per il fatto di essere “degenerativo” non può essere riconducibile
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro al tipo di lavoro svolto dal periziato, alle mansioni effettivamente svolte come dagli atti e dall'anamnesi risulta ed anche in relazione all'orario di lavoro part-time osservato.
Infatti dall'anamnesi e dagli atti risulta che almeno dal 2002 egli si sia occupato della raccolta manuale e meccanizzata dei rifiuti, in cui la movimentazione dei carichi era contenuta , avvantaggiata dalla meccanizzazione della raccolta, ed anche la guida dei mezzi utilizzati avveniva nell'ambito di un orario part-time, quindi, da una parte vi è un rischio lavorativo, per la colonna vertebrale, molto contenuto data la meccanizzazione di cui la raccolta dei rifiuti si è avvalsa dagli anni 2000, dall'altra vi è un orario di lavoro ridotto , quindi anche l'esposizione ad un eventuale rischio lavorativo è stata parimenti ridotta , a fronte di un processo degenerativo documentato a carico della colonna vertebrale lombo-sacrale. Il Documento di Valutazione dei Rischi, allegato in atti, non evidenzia fattori di rischio specifici per la patologia denunciata.
Alla luce di tutti i dati lavorativi, clinici, strumentali a disposizione ed alla luce delle risultanze delle operazioni peritali, possiamo con criterio di sufficiente certezza affermare che la patologia dal periziato denunciata non sia in relazione causale né concausale con
l'attività lavorativa svolta.”
Ebbene, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, ben dettagliatamente esplicitate nel paragrafo della relazione peritale “Considerazioni- medico legali” (cfr. pagine dalla n. 5 alla n. 10) appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e sono prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti, per cui meritano di essere condivise, in ragione della completezza della relazione, che appare altresì scevra da vizi logici e giuridici e tenuto conto altresì delle compiute argomentazioni offerte alle osservazioni critiche avanzate dal CTP di parte attrice.
7. Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, e deve concludersi, dunque, che non può ritersi sussistente il nesso eziologico tra il lavoro svolto dal ricorrente e la patologia denunciata, necessario al fine del riconoscimento della malattia professionale.
8. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
9. Le spese di lite - liquidate come in dispositivo, in relazione al DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa di natura previdenziale (€ 5.201/€26.000) con applicazione
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro delle tariffe minime in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo alla non complessità delle questioni giuridiche affrontate, e con applicazione delle tariffe medie in relazione alla fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente in assenza della dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per le stesse ragioni, le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di parte ricorrente, nella misura liquidata come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) respinge il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla refusione in favore dell' delle spese processuali che CP_1 si liquidano in complessivi € 3.529,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA
e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Latina, 18/09/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 18/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2979/2021 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. BRUOGNOLO Parte_1
ROBERTA, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. CAPILUPI LUCA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici economici connessi alla malattia professionale indicata in ricorso (“spondilo discopatie con protusioni discali multiple ed ernia discale”), denunciata in data 27.01.2020, con un grado di menomazione non inferiore al 6% o, in altra misura che verrà accertata in corso di causa e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione dei correlativi CP_1 importi spettanti al ricorrente per la malattia professionale accertata.
L' nel costituirsi in giudizio ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione del diritto;
CP_1 nel merito, ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale reiezione, in particolare contestando l'esistenza del rischio lavorativo e del nesso causale.
All'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente ex art. 127ter c.p.c, la causa - istruita documentalmente mediante espletamento della prova testimoniale e della consulenza medico-legale - è stata assunta in decisione, con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
****
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Preliminarmente, deve osservarsi che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n. 206 del 1988 - dichiarativa della illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 135 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui pone una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui è presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico – costituisce orientamento giurisprudenziale oramai consolidato quello secondo il quale il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall' la CP_1 rendita per l'inabilità permanente vada ricercato con riferimento al momento in cui l'interessato abbia avuto consapevolezza dell'esistenza della malattia, della sua origine professionale e del suo grado indennizzabile, potendo a tal fine assumere rilievo l'esistenza
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro di eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli art. 2727 e 2729 cod. civ., quali la domanda amministrativa, eventuali certificati medici che attestino l'esistenza della malattia al momento della certificazione oppure altri fatti noti dai quali sia possibile trarre presunzioni gravi, precise e concordanti;
che, pertanto, il giudice di merito, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, deve sempre accertare - ai sensi degli artt. 112 e 135 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - il momento in cui l'esistenza della malattia professionale indennizzabile sia stata riconosciuta o fosse riconoscibile come tale dall'interessato e fornire congrua motivazione con riferimento ai momenti obiettivi esterni alla persona che offrissero all'assicurato una ragionevole probabilità di conoscenza dei tre elementi rilevanti (esistenza, natura e grado di indennizzabilità), senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con la diagnosi della malattia (cfr., ex multis Cass. Sez. Lav. sentenza n. 2842 del 2018; Cass., Sez. Lav. sentenza n. 27323 del 2005).
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta documentalmente agli atti che solo all'esito della visita medica eseguita dal Dott. in data 23.01.2020 (cfr. doc. 3 allegato al Persona_1 ricorso introduttivo) il ricorrente ha acquisito effettiva consapevolezza dell'esistenza della malattia e della sua origine professionale.
Pertanto, poiché la domanda amministrativa all' è stata presentata in data CP_1
27.01.2020, il termine di prescrizione normativamente previsto risulta rispettato e l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell' deve dichiararsi infondata. CP_1
3. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4. È noto che, nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ai sensi dell'art. 13 la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio o dalla malattia professionale derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6%.
Occorre infatti osservare che, ai fini della decisione nel merito, appare necessario verificare se la malattia denunciata da parte ricorrente può ritenersi insorta a causa del lavoro svolto, e quindi se rientri tra le malattie tabellate previste dal DPR n. 1124/65 (e successivi aggiornamenti), ovvero se comunque sia conseguenza dell'esposizione a rischio durante l'attività lavorativa.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Va infatti rammentato che l'oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali riguarda non solo le malattie elencate nella tabella allegata al D.P.R. 1124/65
e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità, ma anche le malattie elencate nella citata tabella e denunciate oltre i termini predetti nonché qualunque altra malattia contratta a causa delle lavorazioni per le quali sussiste la tutela obbligatoria contro gli infortuni (cfr.
Corte Cost. 179/88).
Nel primo caso, l'assetto normativo contenuto nel D.P.R. 1124/65 prevede la presunzione iuris et de iure circa l'origine professionale delle malattie rientranti in tabella, qualora il lavoratore abbia espletato le lavorazioni morbigene indicate nella tabella stessa.
Negli altri casi, invece, non opera la presunzione assoluta di cui si è detto ed il lavoratore è tenuto a provare la natura professionale della malattia.
5. Sul punto occorre innanzitutto osservare che la parte ricorrente ha espressamente allegato di aver svolto a decorrere dal mese di Agosto 1997 attività lavorativa alle dipendenze della
S.r.l. TRA. con la mansione di operatore ecologico e di autista di veicoli e CP_2 mezzi d'opera per il trasporto e la movimentazione di rifiuti nel Comune di (cfr. CP_2
CP_ doc. 1 – estratto contributivo .
Le mansioni a cui era addetto il ricorrente e le superiori circostanze risultano confermate dai testi escussi – (cfr. verbale udienza del 18.1.2024) e (cfr Testimone_1 Tes_2 verbale udienza 8.10.2024)
6. Nel caso di specie, dalla CTU espletata si evince che non sussiste il nesso causale tra la patologia da cui è affetto parte ricorrente e l'attività lavorativa di operatore ecologico e di autista di veicoli e mezzi d'opera per il trasporto e la movimentazione di rifiuti svolta con orario a tempo parziale.
Il CTU, dr.ssa ha infatti acclarato, previo esame della Persona_2 documentazione medica in atti, esame anamnestico ed accurata visita del ricorrente che: Il sig. , di anni 53, è affetto da: “Spondilodiscopatie con Parte_1 protrusioni discali multiple ed esiti di intervento chirurgico di artrodesi lombare per instabilità vertebrale degenerativa lombare L5-S1 e con spino-laminectomia ”.
Il perito ha dettagliatamente specificato che “Dall'evidenza documentale risulta un processo degenerativo della colonna lombo-sacrale, meno evidente a carico della colonna cervicale e dorsale, che per il fatto di essere “degenerativo” non può essere riconducibile
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro al tipo di lavoro svolto dal periziato, alle mansioni effettivamente svolte come dagli atti e dall'anamnesi risulta ed anche in relazione all'orario di lavoro part-time osservato.
Infatti dall'anamnesi e dagli atti risulta che almeno dal 2002 egli si sia occupato della raccolta manuale e meccanizzata dei rifiuti, in cui la movimentazione dei carichi era contenuta , avvantaggiata dalla meccanizzazione della raccolta, ed anche la guida dei mezzi utilizzati avveniva nell'ambito di un orario part-time, quindi, da una parte vi è un rischio lavorativo, per la colonna vertebrale, molto contenuto data la meccanizzazione di cui la raccolta dei rifiuti si è avvalsa dagli anni 2000, dall'altra vi è un orario di lavoro ridotto , quindi anche l'esposizione ad un eventuale rischio lavorativo è stata parimenti ridotta , a fronte di un processo degenerativo documentato a carico della colonna vertebrale lombo-sacrale. Il Documento di Valutazione dei Rischi, allegato in atti, non evidenzia fattori di rischio specifici per la patologia denunciata.
Alla luce di tutti i dati lavorativi, clinici, strumentali a disposizione ed alla luce delle risultanze delle operazioni peritali, possiamo con criterio di sufficiente certezza affermare che la patologia dal periziato denunciata non sia in relazione causale né concausale con
l'attività lavorativa svolta.”
Ebbene, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, ben dettagliatamente esplicitate nel paragrafo della relazione peritale “Considerazioni- medico legali” (cfr. pagine dalla n. 5 alla n. 10) appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e sono prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti, per cui meritano di essere condivise, in ragione della completezza della relazione, che appare altresì scevra da vizi logici e giuridici e tenuto conto altresì delle compiute argomentazioni offerte alle osservazioni critiche avanzate dal CTP di parte attrice.
7. Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, e deve concludersi, dunque, che non può ritersi sussistente il nesso eziologico tra il lavoro svolto dal ricorrente e la patologia denunciata, necessario al fine del riconoscimento della malattia professionale.
8. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
9. Le spese di lite - liquidate come in dispositivo, in relazione al DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa di natura previdenziale (€ 5.201/€26.000) con applicazione
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro delle tariffe minime in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo alla non complessità delle questioni giuridiche affrontate, e con applicazione delle tariffe medie in relazione alla fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente in assenza della dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per le stesse ragioni, le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di parte ricorrente, nella misura liquidata come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) respinge il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla refusione in favore dell' delle spese processuali che CP_1 si liquidano in complessivi € 3.529,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA
e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Latina, 18/09/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro