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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/05/2024, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. N. 472/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 472/2024 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 15.5.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. EMILIO ANCAROLA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza C.F._2
al via Giuseppe Mazzini n. 165 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a Potenza in [...]_1 C.F._3
8.1.1992, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. EMILIO ANCAROLA
(C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in C.F._2
Potenza al via Giuseppe Mazzini n. 165 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
- RICORRENTE-
1 R.G. N. 472/2024 V.G.
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 1.3.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in Potenza il 24.9.2016, deducendo che dalla loro unione era nato il figlio (14.6.2012); e che, dopo la comparizione dinanzi al Per_1
Giudice delegato alle funzioni presidenziali, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa, l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale con decreto n. 7951/2023 del 29.6.2023.
Le parti hanno altresì dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo
-pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 15.5.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata, nonché dichiarazioni di rinuncia alla comparizione personale in udienza debitamente sottoscritte, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Potenza il 24.9.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 84, Parte II, Serie A, anno 2016, alle seguenti condizioni:
«1. fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi e, verificate le condizioni di legge, dichiarare la cessazione del matrimonio celebrato in Potenza il data 24 settembre 2016, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Potenza con atto n. 84, parte II, serie A, dell'anno 2016, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2 R.G. N. 472/2024 V.G.
2. dichiarare che il SI. nulla deve corrispondere in favore della Parte_2
SI.ra a titolo di assegno divorzile e che, reciprocamente, la SI.ra Controparte_2
nulla deve corrispondere in favore del SI. a Controparte_2 Parte_2
titolo di assegno divorzile.
3. disporre l'affidamento del figlio minore , secondo le regole Persona_2 dell'affidamento condiviso, ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso la madre, nella residenza familiare sita in Potenza alla Via Tirreno, 30/E, con facoltà per il padre di incontrarlo e tenerlo con sé ogni volta che il figlio lo vorrà e compatibilmente con le sue esigenze ricreative e di studio;
4. in particolare, il padre potrà tenere con sé il figlio:
- il martedì ed il giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, occupandosi di accompagnarlo e riprenderlo, nel caso in cui lo stesso, in tali lassi temporali, dovesse svolgere attività ludiche o creative (naturalmente, concordate);
- a settimane alterne, per l'intero week-end, dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore
19:00 della domenica;
- il giorno del compleanno del padre a cena;
- il giorno del compleanno del figlio a pranzo con la madre ed a cena con il padre, o viceversa, secondo la volontà espressa dallo stesso;
- ad anni alterni, il 24 dicembre ed il 25 dicembre o il 31 dicembre ed il giorno 1 gennaio;
- ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
- ad anni alterni il 6 gennaio, l'1 maggio e l'1 novembre o il 25 aprile, il 2 giugno e l'8 dicembre;
- tra il 30 giugno ed il 31 agosto di ogni anno, il figlio trascorrerà un periodo di 2 settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori che sarà tra loro concordato entro il 15 giugno;
4.1 in ogni caso, le condizioni di cui al precedente articolo 4 potranno essere derogate per esigenze personali e/o lavorative dei coniugi, previo accordo fra gli stessi;
5. determinare quale contributo al mantenimento del figlio minore non autosufficiente la somma mensile di €. 200,00, ovvero la diversa somma che sarà Persona_2
ritenuta di Giustizia, che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza, in contanti, ovvero con accredito diretto sulle coordinate bancarie
3 R.G. N. 472/2024 V.G.
intestate alla madre, SI.ra contraddistinte dal seguente IBAN: Controparte_1
[...], e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT al consumo;
6. disporre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, le spese straordinarie necessarie per cure e visite specialistiche (oculistiche, odontoiatriche, ecc.) e di quelle occorrenti alle esigenze scolastiche, di svago, di divertimento del figlio e segnatamente: le tasse scolastiche, l'abbonamento per recarsi a scuola ed, eventualmente, le spese per l'iscrizione all'università, al vitto e all'alloggio qualora per ragioni di studio vadano a dimorare in un'altra città ed ogni altra spesa che si rendesse necessaria per corsi o progetti che i medesimi vogliano frequentare sia in ambito scolastico che lavorativo;
7. assegnare la casa coniugale alla SI.ra in quanto ivi convivente Controparte_1
con il figlio minore, imputando le relative spese di gestione in capo alla stessa assegnataria;
8. i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e rinnovo del passaporto per l'estero, ovvero della carta d'identità valida per l'espatrio proprio e per il figlio minore».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
4 R.G. N. 472/2024 V.G.
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la loro comparizione dinanzi al Giudice delegato alle funzioni presidenziali, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa del
29.6.2023, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta in data 1.3.2024.
Sulle condizioni concordate dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse del figlio minore sia con riguardo al previsto regime di Per_1
frequentazione con il genitore non convivente sia circa il sostentamento materiale, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che
-a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 472 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, tra
5 R.G. N. 472/2024 V.G.
e , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Potenza il 24.9.2016 da (C.F.: ), nato a [...] C.F._1
Potenza il 10.1.1987, e (C.F.: ), nata Controparte_1 C.F._3
a Potenza in data 8.1.1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza al N. 84, Parte II, Serie A, anno 2016;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 16.5.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 472/2024 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 15.5.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. EMILIO ANCAROLA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza C.F._2
al via Giuseppe Mazzini n. 165 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a Potenza in [...]_1 C.F._3
8.1.1992, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. EMILIO ANCAROLA
(C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in C.F._2
Potenza al via Giuseppe Mazzini n. 165 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
- RICORRENTE-
1 R.G. N. 472/2024 V.G.
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 1.3.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in Potenza il 24.9.2016, deducendo che dalla loro unione era nato il figlio (14.6.2012); e che, dopo la comparizione dinanzi al Per_1
Giudice delegato alle funzioni presidenziali, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa, l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale con decreto n. 7951/2023 del 29.6.2023.
Le parti hanno altresì dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo
-pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 15.5.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata, nonché dichiarazioni di rinuncia alla comparizione personale in udienza debitamente sottoscritte, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Potenza il 24.9.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 84, Parte II, Serie A, anno 2016, alle seguenti condizioni:
«1. fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi e, verificate le condizioni di legge, dichiarare la cessazione del matrimonio celebrato in Potenza il data 24 settembre 2016, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Potenza con atto n. 84, parte II, serie A, dell'anno 2016, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2 R.G. N. 472/2024 V.G.
2. dichiarare che il SI. nulla deve corrispondere in favore della Parte_2
SI.ra a titolo di assegno divorzile e che, reciprocamente, la SI.ra Controparte_2
nulla deve corrispondere in favore del SI. a Controparte_2 Parte_2
titolo di assegno divorzile.
3. disporre l'affidamento del figlio minore , secondo le regole Persona_2 dell'affidamento condiviso, ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso la madre, nella residenza familiare sita in Potenza alla Via Tirreno, 30/E, con facoltà per il padre di incontrarlo e tenerlo con sé ogni volta che il figlio lo vorrà e compatibilmente con le sue esigenze ricreative e di studio;
4. in particolare, il padre potrà tenere con sé il figlio:
- il martedì ed il giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, occupandosi di accompagnarlo e riprenderlo, nel caso in cui lo stesso, in tali lassi temporali, dovesse svolgere attività ludiche o creative (naturalmente, concordate);
- a settimane alterne, per l'intero week-end, dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore
19:00 della domenica;
- il giorno del compleanno del padre a cena;
- il giorno del compleanno del figlio a pranzo con la madre ed a cena con il padre, o viceversa, secondo la volontà espressa dallo stesso;
- ad anni alterni, il 24 dicembre ed il 25 dicembre o il 31 dicembre ed il giorno 1 gennaio;
- ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
- ad anni alterni il 6 gennaio, l'1 maggio e l'1 novembre o il 25 aprile, il 2 giugno e l'8 dicembre;
- tra il 30 giugno ed il 31 agosto di ogni anno, il figlio trascorrerà un periodo di 2 settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori che sarà tra loro concordato entro il 15 giugno;
4.1 in ogni caso, le condizioni di cui al precedente articolo 4 potranno essere derogate per esigenze personali e/o lavorative dei coniugi, previo accordo fra gli stessi;
5. determinare quale contributo al mantenimento del figlio minore non autosufficiente la somma mensile di €. 200,00, ovvero la diversa somma che sarà Persona_2
ritenuta di Giustizia, che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza, in contanti, ovvero con accredito diretto sulle coordinate bancarie
3 R.G. N. 472/2024 V.G.
intestate alla madre, SI.ra contraddistinte dal seguente IBAN: Controparte_1
[...], e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT al consumo;
6. disporre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, le spese straordinarie necessarie per cure e visite specialistiche (oculistiche, odontoiatriche, ecc.) e di quelle occorrenti alle esigenze scolastiche, di svago, di divertimento del figlio e segnatamente: le tasse scolastiche, l'abbonamento per recarsi a scuola ed, eventualmente, le spese per l'iscrizione all'università, al vitto e all'alloggio qualora per ragioni di studio vadano a dimorare in un'altra città ed ogni altra spesa che si rendesse necessaria per corsi o progetti che i medesimi vogliano frequentare sia in ambito scolastico che lavorativo;
7. assegnare la casa coniugale alla SI.ra in quanto ivi convivente Controparte_1
con il figlio minore, imputando le relative spese di gestione in capo alla stessa assegnataria;
8. i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e rinnovo del passaporto per l'estero, ovvero della carta d'identità valida per l'espatrio proprio e per il figlio minore».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
4 R.G. N. 472/2024 V.G.
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la loro comparizione dinanzi al Giudice delegato alle funzioni presidenziali, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa del
29.6.2023, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta in data 1.3.2024.
Sulle condizioni concordate dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse del figlio minore sia con riguardo al previsto regime di Per_1
frequentazione con il genitore non convivente sia circa il sostentamento materiale, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che
-a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 472 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, tra
5 R.G. N. 472/2024 V.G.
e , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Potenza il 24.9.2016 da (C.F.: ), nato a [...] C.F._1
Potenza il 10.1.1987, e (C.F.: ), nata Controparte_1 C.F._3
a Potenza in data 8.1.1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza al N. 84, Parte II, Serie A, anno 2016;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 16.5.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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