Art. 16.
Per un periodo di otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale insegnante che sara' nominato in ruolo ai sensi degli articoli 8 e seguenti della legge stessa potra' essere trasferito soltanto da una ad altra scuola secondaria dei Convitti nazionali.
Per un periodo di otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale insegnante che sara' nominato in ruolo ai sensi degli articoli 8 e seguenti della legge stessa potra' essere trasferito soltanto da una ad altra scuola secondaria dei Convitti nazionali.