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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/06/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2592/2024 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2592/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.ta Federica Tempori
e
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv.ta Savina Dal Canto e dall' Avv.to Saverio Dal Canto
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4
Il ricorso, depositato in data 18/06/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rosignano Marittimo il 10/10/1993 tra e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rosignano Marittimo nel Registro Atti di Matrimonio al n. 73, parte 2, sez. A anno 1993
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. il Sig. a titolo di assegno una tantum di divorzio, trasferirà alla Sig.ra CP_1 la casa coniugale posta in Via E. De Filippo n. 49; in particolare nel Parte_1 lle condizioni e del regolamento complessivo dei rapporti economici tra i coniugi, il Sig , nato a [...] il [...] c.f. CP_1
, si obbliga a cedere e trasferire, a titolo di assegno una C.F._2 tantum di divorzio, il diritto di proprietà sulla casa coniugale posta in Via E. De Filippo n. 49 – Rosignano Marittimo alla Sig.ra nata a [...] Parte_1
(LI) il 13/04/1968 c.f. , residente in [...]M.mo C.F._1
(Li), Via E. De Filippo n. 49, che a tale titolo di assegno una tantum di divorzio accetta;
pagina 2 di 4 l'appartamento è posto al secondo piano avente accesso dalla scala”B”, distinto con il numero interno undici (11), composto da tre vani, cucina e accessori;
con annesso un posto auto al piano terra;
confinante con parti condominiali, proprietà e residua proprietà della parte venditrice da Persona_1 tutti i lati;
meglio individuato con il numero undici nelle planimetrie allegate;
nel NCEU del detto Comune, alla partita 43452, foglio 71 particella 196, sub. 13 (l'appartamento) e sub. 25 (il posto auto), in seguito alla presentazione all'UTE di Livorno del modello “D” in data 27 aprile 1992 al n.20231; l'immobile verrà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze, le servitù attive e passive, se e come esistenti, così come pervenuto al ricorrente, con la garanzia della piena e legittima proprietà, libero da oneri reali, censi, livelli, ipoteche, privilegi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e da gravami di qualsiasi natura: il ricorrente dichiara sin d'ora che il reddito dell'immobile su indicato è stato contenuto nell'ultima dichiarazione dei redditi e che sono state assolte l'IMU e le altre imposte dovute ad oggi;
per il trasferimento di cui sopra, trattandosi di un accordo patrimoniale, che costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini del perfezionamento degli accordi di divorzio nell'interesse dei coniugi, gli stessi chiedono in loro favore le agevolazioni fiscali previste dalla legge sul divorzio (L. 1/12/70 n. 898 e art.19 della legge 6 marzo 1987 n. 74) nonché di quelle stabilite nelle sentenze n. 154/99 e n. 202/2003 della Corte Costituzionale, nelle sentenze Corte Cass. N°11458 del 2/03/2005 e Cass. Sez. I n°3747 del 21/02/2006 e nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21/06/2012, n. 18/E del 29/05/2013 paragrafo 1.15 e n. 2/E del 21/02/2014 paragrafo 9 e segg. e/o di ogni altro beneficio o agevolazione che possa loro spettare, comprese quelle relative all'acquisto della prima casa;
entrambi i ricorrenti si obbligano a sottoscrivere e predisporre tutta la documentazione necessaria ai fini della validità dell'atto di trasferimento davanti al notaio stipulante;
rogito notarile che dovrà effettuarsi entro e non oltre 15 giorni a far data dall'emissione della sentenza di divorzio;
le spese tecniche e notarili e ogni altra spesa relativa all'atto di trasferimento saranno a carico della Sig.ra Parte_1
2. i ricorrenti confermano di essere economicamente autosufficienti e che i figli e sono economicamente autosufficienti;
Persona_2 Persona_3
3. con l'esecuzione delle suddette obbligazioni le parti dichiarano di nulla più avere a che pretendere l'una nei confronti dell'altra;
4. le spese legali sono integralmente compensate tra le parti;
5. i ricorrenti dichiarano di prestare sin d'ora acquiescenza alla sentenza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Rosignano Marittimo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 6 giugno 2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2592/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.ta Federica Tempori
e
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv.ta Savina Dal Canto e dall' Avv.to Saverio Dal Canto
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4
Il ricorso, depositato in data 18/06/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rosignano Marittimo il 10/10/1993 tra e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rosignano Marittimo nel Registro Atti di Matrimonio al n. 73, parte 2, sez. A anno 1993
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. il Sig. a titolo di assegno una tantum di divorzio, trasferirà alla Sig.ra CP_1 la casa coniugale posta in Via E. De Filippo n. 49; in particolare nel Parte_1 lle condizioni e del regolamento complessivo dei rapporti economici tra i coniugi, il Sig , nato a [...] il [...] c.f. CP_1
, si obbliga a cedere e trasferire, a titolo di assegno una C.F._2 tantum di divorzio, il diritto di proprietà sulla casa coniugale posta in Via E. De Filippo n. 49 – Rosignano Marittimo alla Sig.ra nata a [...] Parte_1
(LI) il 13/04/1968 c.f. , residente in [...]M.mo C.F._1
(Li), Via E. De Filippo n. 49, che a tale titolo di assegno una tantum di divorzio accetta;
pagina 2 di 4 l'appartamento è posto al secondo piano avente accesso dalla scala”B”, distinto con il numero interno undici (11), composto da tre vani, cucina e accessori;
con annesso un posto auto al piano terra;
confinante con parti condominiali, proprietà e residua proprietà della parte venditrice da Persona_1 tutti i lati;
meglio individuato con il numero undici nelle planimetrie allegate;
nel NCEU del detto Comune, alla partita 43452, foglio 71 particella 196, sub. 13 (l'appartamento) e sub. 25 (il posto auto), in seguito alla presentazione all'UTE di Livorno del modello “D” in data 27 aprile 1992 al n.20231; l'immobile verrà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze, le servitù attive e passive, se e come esistenti, così come pervenuto al ricorrente, con la garanzia della piena e legittima proprietà, libero da oneri reali, censi, livelli, ipoteche, privilegi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e da gravami di qualsiasi natura: il ricorrente dichiara sin d'ora che il reddito dell'immobile su indicato è stato contenuto nell'ultima dichiarazione dei redditi e che sono state assolte l'IMU e le altre imposte dovute ad oggi;
per il trasferimento di cui sopra, trattandosi di un accordo patrimoniale, che costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini del perfezionamento degli accordi di divorzio nell'interesse dei coniugi, gli stessi chiedono in loro favore le agevolazioni fiscali previste dalla legge sul divorzio (L. 1/12/70 n. 898 e art.19 della legge 6 marzo 1987 n. 74) nonché di quelle stabilite nelle sentenze n. 154/99 e n. 202/2003 della Corte Costituzionale, nelle sentenze Corte Cass. N°11458 del 2/03/2005 e Cass. Sez. I n°3747 del 21/02/2006 e nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21/06/2012, n. 18/E del 29/05/2013 paragrafo 1.15 e n. 2/E del 21/02/2014 paragrafo 9 e segg. e/o di ogni altro beneficio o agevolazione che possa loro spettare, comprese quelle relative all'acquisto della prima casa;
entrambi i ricorrenti si obbligano a sottoscrivere e predisporre tutta la documentazione necessaria ai fini della validità dell'atto di trasferimento davanti al notaio stipulante;
rogito notarile che dovrà effettuarsi entro e non oltre 15 giorni a far data dall'emissione della sentenza di divorzio;
le spese tecniche e notarili e ogni altra spesa relativa all'atto di trasferimento saranno a carico della Sig.ra Parte_1
2. i ricorrenti confermano di essere economicamente autosufficienti e che i figli e sono economicamente autosufficienti;
Persona_2 Persona_3
3. con l'esecuzione delle suddette obbligazioni le parti dichiarano di nulla più avere a che pretendere l'una nei confronti dell'altra;
4. le spese legali sono integralmente compensate tra le parti;
5. i ricorrenti dichiarano di prestare sin d'ora acquiescenza alla sentenza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Rosignano Marittimo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 6 giugno 2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
pagina 4 di 4