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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/06/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 269 dell'anno 2022, proposta da:
, con sede in Roma, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'Ufficio legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario
Nivola e Laura Furcas, giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Tortolì, presso lo studio dell'avv. Vito CP_1
Cofano, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Lanusei, depositato il 28 luglio 2016, aveva CP_1
convenuto in giudizio l e, dopo avere premesso di essere invalida civile in misura CP_2 superiore al 80%, aveva riferito di avere presentato all' indicato una rituale istanza Pt_1
finalizzata ad ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, comma 8,
D.Lgs. 503/1992.
L' , aveva proseguito la ricorrente, aveva rigettato la domanda, in quanto ai sensi CP_2
dell'art. 1 citato la deroga all'elevazione dei limiti di età per gli invalidi in misura non inferiore all'80% era prevista solamente per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti.
In effetti, aveva osservato ella aveva maturato il requisito contributivo di CP_1
vent'anni in parte come lavoratrice dipendente, in parte, come lavoratrice iscritta per oltre nove anni nella Gestione commercianti, ma, ciò nonostante, l'interpretazione che l' CP_2
aveva dato all'art. 1, D.Lgs. 503/1992 era errata, atteso che non vi poteva essere, in materia di invalidità e relativi benefici, una disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti e lavoratori con contribuzione mista autonoma e dipendente, entrambi iscritti presso le gestioni obbligatorie previdenziali.
Tale disparità, aveva proseguito la ricorrente, la quale derivava dal fatto che l' aveva CP_2
interpretato la norma come inapplicabile a chi avesse cumulato i contributi oltre che nella
Gestione lavoratori dipendenti anche in altre Gestioni, appariva del tutto irragionevole ed in palese violazione del principio di uguaglianza, nonché degli artt. 35 e 38 Cost.
Infatti, aveva sostenuto la ricorrente, si finiva per escludere da una prestazione previdenziale legata all'invalidità una categoria di lavoratori egualmente iscritta ad un fondo pensioni
CP_ obbligatorio per la semplice ragione che l'iscrizione fosse fatta in un fondo pensione piuttosto che in un altro, tutti tenuti e gestiti dall' , così determinando un'irrazionale CP_2
discriminazione all'interno della categoria unica dei pensionandi.
La norma, aveva osservato la ricorrente, la quale aveva la ratio di escludere dal generale innalzamento dei limiti dell'età pensionabile i soggetti più deboli e meritevoli di maggior tutela, laddove interpretata nel senso indicato dall'ente di previdenza convenuto, comportava,
2 a parità di invalidità e, quindi, di inabilità lavorativa, una evidente discriminazione tra lavoratori posti in condizioni obiettivamente omogenee, attribuendo un ingiustificato e irragionevole privilegio ai lavoratori subordinati rispetto a quelli autonomi.
Sotto altro profilo, aveva aggiunto era evidente anche la violazione dell'art. 38 CP_1
Cost., il quale non stabilisce distinzioni tra lavoratori autonomi e subordinati, ed è
espressione dello stato sociale e del principio di sicurezza sociale, che impongono di assicurare ai singoli il rispetto della dignità, anche se versano in stato di bisogno, e di garantire a coloro che non siano in condizione di svolgere alcuna attività lavorativa il diritto all'assistenza e al mantenimento.
Si tratta, aveva precisato la ricorrente, della c.d. assistenza sociale, una forma di solidarietà
che discende dall'art. 2 Cost.
Inoltre, aveva proseguito l'art. 35 Cost. impone la tutela del lavoro in tutte le sue CP_1
forme e tale principio è vulnerato dalla scelta del legislatore di accordare nella disciplina pensionabile una minor tutela dell'attività di lavoro autonomo rispetto a quella CP_2
accordata al lavoro dipendente senza la sussistenza di una logica giustificazione, tenuto conto del fatto che anche l'assicurazione prevista per le categorie di lavoro autonomo è obbligatoria e ad essa non ci si può sottrarre.
Tra l'altro, aveva osservato la ricorrente, l'art. 1, legge 613 del 1966 aveva esteso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti le piccole imprese commerciali e tale parificazione, resa ancora più significativa dal fatto che il regime dell'assicurazione obbligatoria sopra indicata , pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni dell' convenuto, ha struttura unitaria, con conseguente unicità del rapporto Pt_1
assicurativo-previdenziale, rendeva ancora più incomprensibile e ingiustificatamente discriminatoria la normativa impugnata.
Considerata l'illustrata contrarietà della norma in discussione con i principi espressi negli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione, aveva, quindi, argomentato laddove il CP_1
3 giudice non avesse ritenuto di superare la questione con una lettura costituzionalmente orientata della norma, avrebbe dovuto sollevare la questione di legittimità costituzionale,
risultando indubbia sia la manifesta non infondatezza della medesima, sia la rilevanza e la concreta influenza della norma impugnata nel giudizio principale.
Ciò premesso, aveva concluso, domandando che il Tribunale accertasse e CP_1
dichiarasse il suo diritto alla pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'art. 1, comma 8,
D.Lgs. 503/1992, con la decorrenza di legge, e che condannasse l' convenuto alla Pt_1
liquidazione della predetta pensione nella misura di legge e al pagamento, in suo favore, dei ratei dovuti della prestazione, oltre interessi nella misura e con decorrenza di legge.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito. CP_2
L'ente convenuto aveva, innanzitutto, osservato come, fino alla c.d. riforma Amato, l'età
pensionabile prevista per accedere alla pensione di vecchiaia fosse differenziata in base alla categoria del pensionando (lavoratore dipendente ovvero autonomo). Ai sensi dell'art. 1,
comma 1, D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 503 l'età richiesta ai lavoratori dipendenti per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia era stata elevata fino alle soglie già previste per i lavoratori autonomi, ossia 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini.
Tuttavia, aveva aggiunto l' , il medesimo art.1 del D.Lgs. 503/1992, nel comma 8, Pt_1
come eccezione a tale regola, aveva stabilito che l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applicasse agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, per i quali era, quindi, stata mantenuta la validità del previgente regime quanto al requisito anagrafico, al quale doveva accompagnarsi il possesso di almeno 20 anni di contributi nel
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
La ricorrente, aveva, quindi, allegato l' , la quale aveva presentato la domanda di CP_2
pensione di vecchiaia anticipata per invalidità superiore all'80% in data 19 settembre 2015,
possedeva allora 280 settimane (circa 5 anni e tre mesi) di contributi da lavoro dipendente
4 per il periodo dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1993 e risultava iscritta alla gestione previdenziale dei commercianti dal febbraio 1995 all'ottobre 2003, difettando, pertanto, del requisito contributivo richiesto dalla legge.
Tra l'altro, aveva evidenziato l' , pretendeva che tale requisito fosse da Pt_1 CP_1
considerarsi integrato, oltre che in virtù del cumulo tra la contribuzione da lavoro dipendente sopra indicata e quella da lavoro autonomo, anche da ulteriori contributi maturati come lavoratore dipendente all'estero, dei quali non aveva però fatto alcuna menzione nella domanda e per i quali aveva presentato istanza di trasferimento solo nel febbraio 2016, senza che l'Ente previdenziale estero competente avesse ancora operato alcuna comunicazione.
In ogni caso, aveva aggiunto l'ente convenuto, la pretesa di cumulare i contributi versati nella gestione commercianti al fine di ottenere il beneficio richiesto era del tutto contraria alla normativa.
E ciò, aveva sostenuto l' , non solo in quanto era indubbio, alla stregua della lettera della CP_2
norma richiamata dalla stessa ricorrente, ricca di riferimenti, plurimi ed espliciti, ai lavoratori dipendenti e della ratio della stessa, che era quella di mantenere, a fronte dell'innalzamento dell'età pensionabile dei (soli) lavoratori dipendenti, lo status quo ante per determinate categorie ritenute svantaggiate, che il beneficio invocato fosse previsto esclusivamente a favore dei soggetti che avessero maturato il requisito contributivo previsto per il pensionamento anticipato nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ma anche perché la previsione di regimi previdenziali differenziati per i lavoratori dipendenti ed autonomi risulta perfettamente coerente al dettato costituzionale e trova, infatti, espressione in molteplici istituti.
Infatti, aveva precisato l'ente resistente, la posizione dei lavoratori autonomi si differenzia,
innanzitutto, per il differente prelievo contributivo, al quale conseguono, dunque, senza che,
sotto il profilo previdenziale, possa essere scorta alcuna violazione dell'art. 3 Cost, differenti tutele previdenziali.
5 D'altra parte, aveva osservato l' , non corrisponde al vero il fatto che, come invece Pt_1
affermato dalla ricorrente, la pensione anticipata di vecchiaia coniughi tutela assistenziale e previdenziale, configurandosi, piuttosto, la stessa quale istituto prettamente previdenziale, nel quale la provvista contributiva è preordinata alla copertura del tipico rischio Invalidità,
Vecchiaia e Superstiti (IVS).
Trattasi, infatti, aveva chiarito l' , di prestazione del tutto avulsa dalla situazione di Pt_1
difficoltà economica che, prescindendo dal meccanismo assicurativo, vale invece a giustificare l'intervento solidaristico di tipo assistenziale (questo sì vincolato a criteri di uguaglianza) proprio, esemplificativamente, dell'invalidità civile.
Tanto è vero che, aveva argomentato l' , la Corte costituzionale ha già statuito la CP_2
correttezza costituzionale di differenti regimi in tema illegittima percezione di prestazioni previdenziali e provvidenze assistenziali, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.
L' aveva, inoltre, sostenuto che, in coerenza con la natura della prestazione richiesta e CP_2
in conformità con le posizioni già esplicitate da esso stesso nelle circolari n. 82 del 10 Pt_1
marzo 1994 e n. 65 del 6 marzo 1995 che avevano trovato, sul punto, anche conferma nella giurisprudenza del Supremo Collegio, l'accertamento medico-legale dello stato di invalidità
della ricorrente dovesse svolgersi secondo i criteri propri dell'inabilità di cui alla legge
222/1984, dovendo l'anticipazione dell'età del pensionamento scaturire da una valutazione concreta della incapacità a svolgere l'attività lavorativa.
A parere dell' , dovevano considerarsi, quindi, ininfluenti, alla luce delle indicate CP_2
premesse, eventuali valutazioni finalizzate all'accertamento dello status di invalido civile che, al più, potevano costituire uno degli svariati elementi da sottoporre al vaglio dei sanitari dell'ente.
Ciò premesso, l' aveva concluso per il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente, CP_2
in quanto infondate in fatto e in diritto.
6 ***
Il Tribunale di Lanusei, con la sentenza n. 44/2022 del 17 maggio 2022, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, aveva accolto la domanda proposta da aveva dichiarato il diritto della medesima di percepire CP_1
la pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, comma 8, D.Lgs. 503/1992, con decorrenza di legge, aveva condannato l' all'erogazione dei ratei di pensione scaduti, oltre interessi CP_2
legali dalle singole scadenze al saldo e aveva compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Dopo avere accertato che la ricorrente aveva un'anzianità contributiva di oltre vent'anni,
maturata, in parte, come lavoratrice dipendente - anche all'estero, come dipendente del settore agricolo – e, in parte, per gli ultimi 9 anni contributivi, come lavoratrice autonoma,
CP_ iscritta alla gestione commercianti e artigiani e dopo avere, altresì, accertato, tramite consulenza medico legale disposta in fase istruttoria, che la ricorrente era affetta da patologie che la rendevano invalida nella percentuale del 85% , il primo giudice aveva ritenuto che la previsione di cui all'art. 1, comma 8, sopra citato dovesse trovare applicazione al caso di specie per due ordini di motivi.
Innanzitutto, aveva argomentato il Tribunale, in quanto la norma indicata e quella contenuta nel comma 1 dello stesso articolo, dovevano essere fatte oggetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata, idonea a garantire l'applicazione dell'istituto a tutti i lavoratori,
dando prevalenza e tutela allo stato di invalidità piuttosto che all'aspetto contributivo.
Ed infatti, aveva osservato il primo giudice, l'eccezione prevista nel comma 8 è all'evidenza ispirata da una ratio di maggior garanzia e favore nei confronti di quei lavoratori che,
trovandosi in uno stato di grave inabilità, presentino difficoltà accertate alla prosecuzione dell'attività.
Si tratta di un'esigenza, ha proseguito il Tribunale, che attribuisce prevalenza alla condizione sanitaria rispetto a quella contributiva, in linea con le previsioni costituzionali di cui all'art. 7 38 Cost. e che rimarrebbe frustrata qualora si desse rilievo all'invalidità in dipendenza del regime previdenziale del soggetto e della gestione cui lo stesso è iscritto.
È vero, aveva proseguito il primo giudice, che i lavoratori dipendenti e gli autonomi sono soggetti a normative previdenziali diverse in forza del differente regime contributivo, ma è
anche vero che con il comma 8 in discussione il legislatore ha deciso di dare prevalenza ad un requisito prettamente sanitario, che può sussistere in maniera e con pari valore per i lavoratori dipendenti e per gli autonomi. Non si tratta, quindi, di situazioni disomogenee come profilato dal resistente, ma omogenee perché osservate sotto il profilo dello status di invalido del soggetto, che, essendo identico indipendentemente dalla gestione previdenziale,
non trova ragioni per essere trattato normativamente in modo differente. Ciò che rende non vincolante, nell'applicazione del comma 8 e della sua forma di tutela, il riferimento espresso ai “dipendenti” di cui al comma 1.
Nel caso di specie, inoltre, aveva aggiunto il Tribunale di Lanusei, si era di fronte ad una lavoratrice che aveva maturato il requisito contributivo prevalentemente come dipendente,
con 12 anni di iscrizione, con la conseguenza che, in applicazione di un principio di
“prevalenza” contributiva che risponde ad una logica di giustizia sostanziale ed è espressione anche dell'esigenza di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost, doveva, comunque, riconoscersi rilievo risolutivo, alla durata del rapporto lavorativo come dipendente della ricorrente.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' . CP_2
ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Contrariis rejectis, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n.
44/2022 del Tribunale di Lanusei, sezione Lavoro, rigettare le domande tutte proposte da
8 siccome indimostrate ed infondate in fatto e diritto;
con rifusione di spese, CP_1
diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
Nell'interesse dell'appellata:
Si conclude “affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, Voglia, per tutti i motivi sopra
esposti, disattesa ogni contraria istanza, rigettare il proposto appello con conferma integrale
dell'impugnata Sentenza. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di
giudizio. Si chiede di esonerare la resistente, in caso di soccombenza, dal pagamento delle
spese di lite, poiché rientrante nei limiti di reddito previsti dall'art. 152 disp. Att. c.p.c.,
come modificato dall'art. 42, comma 11 D.L. 269/03, come risultante da apposita
dichiarazione sostitutiva che si allega al presente atto, allegata anche nel procedimento di
primo grado”.
Nel contempo si “solleva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 e ss Legge n. 87/1953, la
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 1 e 8, D.lvo 503/1992 con
riferimento alla violazione degli artt. 3, 35 e 38 Costituzione, nella parte in cui esclude dal
diritto di accedere alla pensione anticipata di vecchiaia con invalidità dell'80%, gli
assicurati presso i competenti enti previdenziali che hanno versato (o comunque che risulta
accreditato a loro favore) almeno venti anni di contribuzione, dei quali per una parte,
superiore alla metà, versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria lavoratori
dipendenti e la residua parte nell'assicurazione obbligatoria lavoratori autonomi, e chiede
che il Giudice, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate,
trasmetta gli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha formulato un unico motivo di appello, lamentando che il primo giudice avesse CP_2
violato e falsamente applicato l'art. 1, commi 1 e 8, D.Lgs. 503/1992.
Dopo avere ribadito le circostanze di fatto già allegate in primo grado, l' ha censurato CP_2
entrambi gli argomenti posti dal Tribunale di Lanusei a fondamento della propria decisione.
9 a) Con riferimento al primo argomento utilizzato dal Tribunale, cioè la considerazione che in una logica di interpretazione estensiva costituzionalmente orientata, deve ritenersi che la ratio sottesa alla normativa attenga alla tutela della condizione sanitaria di qualsivoglia lavoratore e non abbia riguardo alla situazione contributiva, onde il riferimento ai dipendenti di cui al comma 1 non sarebbe vincolante, l' appellante ha osservato quanto segue. Pt_1
Innanzitutto, l'esegesi della norma non poteva prescindere dall'interpretazione letterale della stessa, che in specie è inequivocabile, tale da giustificare il richiamo al noto brocardo “in
claris non fit interpretatio”, cosicché il primo giudice avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 12 delle preleggi e non attribuire alla legge “altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del
legislatore”, al più sollevando la questione di legittimità costituzionale.
Inoltre, poiché nell'ambito delle disposizioni previdenziali vige il regime di tassatività, la norma non poteva essere fatta oggetto di interpretazione estensiva e neppure analogica, atteso il divieto di tale strumento interpretativo.
In terzo luogo, ha osservato l'appellante, l'indicata interpretazione restrittiva risultava confermata anche dal canone di interpretazione teleologico, non essendo corretto, come invece affermato dal giudice di prime cure, che la ratio sottesa alla normativa attenesse alla tutela della condizione sanitaria e non alla situazione contributiva.
Come emerge dagli stessi lavoratori preparatori, infatti, ha osservato l'ente appellante, poiché
con la riforma per ragioni di bilancio pubblico, il legislatore aveva mirato ad un Pt_2
innalzamento dell'età pensionabile dei lavoratori dipendenti, si era, altresì, preoccupato di mantenere lo status quo ante per determinate categorie ritenute svantaggiate, quali anche gli invalidi in misura non inferiore all'80%.
La novella insomma, ha aggiunto l' , aveva avuto la chiara finalità, di natura prettamente CP_2
previdenziale, di rimodulare i requisiti di pensionamento, mentre lo status di invalidità, che già trovava garanzia in plurimi istituti assistenziali e previdenziali che restavano immutati,
10 non costituiva affatto la finalità della norma, ma solo mera condizione per l'applicazione di un'eccezione rispetto al rinnovato meccanismo anagrafico e contributivo di quiescenza,
secondo una tecnica più volte utilizzata dal legislatore, ad esempio nell'art. 80, comma 3
della L. 388/2000, e mai tacciata di incostituzionalità.
D'altra parte, ha evidenziato l'ente appellante, l'applicazione del beneficio ai lavoratori autonomi avrebbe comportato un abbassamento dell'età pensionabile prevista nel regime previgente, in evidente contrasto con l'impianto complessivo della riforma, di cui si sarebbe pregiudicata la coerenza sistematica, oltre che la tenuta dal punto di vista della sostenibilità
del bilancio pubblico.
Inoltre, ha aggiunto l' , deve escludersi che tale impianto potesse comportare la lesione CP_2
dei principi costituzionali, considerato che la previsione di regimi differenziati di accesso al pensionamento di vecchiaia (differentemente all'accesso alle provvidenze di invalidità) per i lavoratori dipendenti ed autonomi è perfettamente coerente al dettato costituzionale e trova espressione in molteplici istituti previdenziali, nonché giustificazione nel differente prelievo contributivo, con la conseguenza che, sotto il profilo dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia, non è dato scorgere alcuna violazione dell'art.3 Cost., in quanto non si tratta di regolare in maniera uguale situazioni uguali, bensì di regolamentare situazioni tra loro disomogenee.
b) Con riferimento al secondo argomento utilizzato dal giudice di primo grado, cioè il fatto che il principio di “prevalenza” contributiva imponesse, comunque, l'applicazione del comma 8 in presenza di un numero prevalente di contributi quali dipendente, l' ha CP_2
obiettato come lo stesso non trovi cittadinanza nell'ordinamento, nel quale sono stabilite regole tassative per i casi di copertura assicurativa in diverse gestioni (c.d. contribuzione mista), occorrendo in tali casi rifarsi alla disciplina prevista per la ricongiunzione, la totalizzazione ovvero il cumulo dei contributi.
Proprio con riguardo al cumulo dei contributi, ha evidenziato l'appellante, la giurisprudenza
11 di legittimità, affrontando il caso delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3 del D.
Lgs. 503/1992, riguardo alle maggiorazioni spettanti in caso di prosecuzione del lavoro alle sole pensioni liquidate dall'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
ha stabilito il principio generale secondo cui è escluso che possano giustificarsi opzioni interpretative che comporterebbero l'applicazione della norma ad ipotesi estranee a quelle previste e volute dalla legge, in assenza di spazi e condizioni per procedere ad interpretazioni estensive, anche in considerazione della necessaria copertura finanziaria che il riconoscimento di maggiorazioni pensionistiche comporterebbe.
Trattasi, ha osservato l' , di principio di portata generale, tale da attagliarsi CP_2
perfettamente anche al caso di specie.
Né, ha, infine, sostenuto l' appellante, vale l'opinare del Tribunale secondo il quale, Pt_1
ove non si applicasse il criterio della prevalenza, si arriverebbe all'assurdo di negare l'anticipazione della pensione per invalidità al lavoratore invalido che abbia prestato la propria attività come dipendente per 19 anni e solo per un anno come autonomo,
discriminandolo rispetto al lavoratore autonomo che, solo nell'ultimo anno di vita lavorativa, sia divenuto dipendente, con mutamento di gestione previdenziale. Infatti, il comma 8 in discussione consente al lavoratore invalido di beneficiare del previgente regime,
il quale prevedeva il possesso di 20 anni di contribuzione nel FPLD, cosicché, ciò che incide ai fini del pensionamento è il possesso di 20 anni di contributi nella gestione dei lavoratori dipendenti, non surrogabili da contribuzione in altra gestione, senza che rilevi l'iscrizione all'una o all'altra gestione nell'ultimo anno di vita lavorativa;
onde, in difetto di tale requisito, l'anticipazione non sarebbe consentita anche qualora l'ultimo periodo di lavoro fosse assicurato nel . CP_3
***
L'appello è fondato.
1) Come correttamente evidenziato dall'appellante, deve, innanzitutto, osservarsi come le
12 norme contenute nell'art. 1, commi 1 e 8, D.Lgs. 503/1992 risultino inequivocabili nella parte in cui riservano ai soli lavoratori dipendenti la possibilità di beneficiare, laddove invalidi in misura non inferiore al 80% e laddove in possesso di venti anni di contribuzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dell'anticipazione della pensione.
L'art. 1, comma 1, D.Lgs. 503/1992 aveva, infatti, espressamente stabilito che la norma in esso contenuta, avente ad oggetto la subordinazione del diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata allo stesso testo di legge, fosse destinata ad avere applicazione unicamente alle pensioni di vecchiaia “a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti”.
Come posto in evidenza dall' , la finalità della norma era stata, d'altronde, come risulta CP_2
della richiamata Tabella A allegata al testo normativo, proprio quella di modificare il regime pensionistico della categoria sopra indicata, adeguando il requisito anagrafico previsto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia a quello, più elevato, già previsto per i lavoratori autonomi, con l'evidente intento di razionalizzare la spesa pubblica nel settore previdenziale.
Il successivo comma 8, il quale aveva previsto che “L'elevazione dei limiti di età di cui al
comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento” non può,
pertanto, che intendersi espressamente riferito alla medesima categoria, e ciò sia in virtù del richiamo nello stesso contenuto al comma 1, sia in virtù del fatto che la ratio della previsione, coerente con le finalità della riforma, era quella, non di prevedere un alleggerimento dei requisiti anagrafici già previsti (come si sarebbe verificato per i lavoratori autonomi), ma semplicemente di escludere l'inasprimento appena disposto dei medesimi requisiti per una particolare categoria di lavoratori.
2) Per le medesime ragioni appena illustrate, deve, altresì, escludersi che la norma appena richiamata possa essere applicata per analogia alla categoria dei lavoratori autonomi,
13 dovendosi escludere l'esistenza di qualunque lacuna normativa da colmare.
D'altra parte, a differenza di quanto sostenuto dall'attuale appellata, deve escludersi che la pensione di vecchiaia anticipata di cui al citato comma 8 costituisca, in tutto o in parte, non solo un trattamento assistenziale, ma anche un trattamento previdenziale diretto di invalidità.
Come anche affermato dalla Suprema Corte, infatti, la regolamentazione della pensione di vecchiaia in esame comporta una mera “anticipazione dei normali tempi di perfezionamento
del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo
e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti
di età per il normale pensionamento”.” Lo stato di invalidità”, ha, quindi, precisato la Corte,
“costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il
diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata
in vigore del d.lgs. 503/1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che
rimane un trattamento diretto di vecchiaia” (così Cass. 1931/2021; si vedano, altresì, Cass.
11750/2015 e Cass. 2382/2020).
3) Sotto altro profilo, risulta privo di fondamento il ragionamento svolto dal primo giudice in ordine ad un asserito “principio di prevalenza” che, in presenza di un requisito contributivo nel FPDL inferiore a vent'anni, ma, comunque, maturato, come nella fattispecie, prevalentemente come lavoratore dipendente, permetterebbe l'applicazione del regime pensionistico previsto per quest'ultima categoria di lavoratori e, quindi, anche quello di cui al comma 8, D.lgs. 503/1992.
Come correttamente osservato dall'ente appellante, la valorizzazione della contribuzione presente in più gestioni e l'utilizzo della stessa al fine di ottenere un unico trattamento previdenziale è disciplinata nel nostro ordinamento attraverso gli istituti del cumulo, della totalizzazione e della ricongiunzione, dei quali, pur a prescindere da qualunque altra considerazione, solo l'ultimo, oneroso e mai azionato dall'appellata, avrebbe potuto consentire alla medesima di acquisire il diritto al trattamento anticipato in discussione, visto
14 che il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia in cumulo si consegue solo in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dagli ordinamenti interessati (art. 1, comma 241, legge 228/12 e successiva modificazioni) e che il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia in totalizzazione ha come requisito anagrafico l'avvenuto compimento del sessantacinquesimo anno di età (art. 1, comma 2, legge 42/2006
e successive modificazioni).
Deve, dunque, escludersi che l'ordinamento positivo prevedesse alla data della domanda e tuttora preveda il diritto dell'appellata al trattamento pensionistico invocato.
4) Quanto alla questione di legittimità costituzionale formulata dall'attuale appellata, la stessa deve ritenersi manifestamente infondata.
Come già sopra osservato, in conformità agli indirizzi della Suprema Corte deve,
innanzitutto, ribadirsi come il trattamento pensionistico oggetto del presente giudizio abbia natura di trattamento previdenziale diretto di vecchiaia.
L'attuale appellata, nel prospettare la contrarietà delle norme introdotte dai commi 1 e 8
D.Lgs. 503/1992, interpretati come sopra indicato, ai principi contenuti negli artt. 3, 35 e 38
della Cost., avrebbe, pertanto, dovuto effettuare una completa comparazione dei regimi previdenziali previsti per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi e non invece limitarsi a porre a confronto i due regimi in relazione ad un singolo istituto.
Come a più riprese ribadito dalla Suprema Corte, risulta, infatti, impossibile, in materia previdenziale, ravvisare un irragionevole disparità di trattamento tra categorie di lavoratori sulla base di un confronto tra singoli aspetti o istituti appartenenti a ordinamenti aventi struttura e contenuti complessivi distinti (si veda sul punto, tra le altre, Cass. 8031/2002).
E ciò tanto più in considerazione del fatto che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale,
la differente situazione della categoria dei lavoratori dipendenti e della categoria dei lavoratori autonomi può, in linea generale, giustificare le diversità di trattamento, tenuto conto della diversa qualità del rapporto di lavoro, della diversa disciplina delle rispettive
15 contribuzioni previdenziali, della differente massa contributiva e della diversa posizione economica e sociale di cui le dette categorie godono (si vedano, sul punto, tra le altre, Corte
Cost. 31/1986 e Corte Cost. 458/1989).
***
Sulla base di tutti i suesposti motivi ed esclusa la necessità di trasmettere alla Corte
Costituzionale gli atti della presente controversia, l'appello proposto dall' deve, CP_2
dunque, essere accolto.
Per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, le domande proposte da
[...]
con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio devono essere CP_1
integralmente rigettate.
Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio non seguono la soccombenza, avendo allegato e comprovato, mediante la produzione di apposite dichiarazioni CP_1
sostitutive di certificazione del 27 luglio 2010 e del 19 ottobre 2024, di non essere stata titolare, nell'anno precedente a quello di instaurazione dei due gradi di giudizio, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co.11, D.L. 269/03 e non avendo la medesima comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in accoglimento dell'appello proposto dall' e in integrale riforma della sentenza CP_2
impugnata, rigetta le domande proposte da con il ricorso introduttivo del CP_1
primo grado di giudizio;
nulla decide sulle spese in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Cagliari, 19 giugno 2025.
L'estensore…………………………………… ………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu……………………………… ………dott. Maria Luisa Scarpa
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 269 dell'anno 2022, proposta da:
, con sede in Roma, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'Ufficio legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario
Nivola e Laura Furcas, giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Tortolì, presso lo studio dell'avv. Vito CP_1
Cofano, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Lanusei, depositato il 28 luglio 2016, aveva CP_1
convenuto in giudizio l e, dopo avere premesso di essere invalida civile in misura CP_2 superiore al 80%, aveva riferito di avere presentato all' indicato una rituale istanza Pt_1
finalizzata ad ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, comma 8,
D.Lgs. 503/1992.
L' , aveva proseguito la ricorrente, aveva rigettato la domanda, in quanto ai sensi CP_2
dell'art. 1 citato la deroga all'elevazione dei limiti di età per gli invalidi in misura non inferiore all'80% era prevista solamente per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti.
In effetti, aveva osservato ella aveva maturato il requisito contributivo di CP_1
vent'anni in parte come lavoratrice dipendente, in parte, come lavoratrice iscritta per oltre nove anni nella Gestione commercianti, ma, ciò nonostante, l'interpretazione che l' CP_2
aveva dato all'art. 1, D.Lgs. 503/1992 era errata, atteso che non vi poteva essere, in materia di invalidità e relativi benefici, una disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti e lavoratori con contribuzione mista autonoma e dipendente, entrambi iscritti presso le gestioni obbligatorie previdenziali.
Tale disparità, aveva proseguito la ricorrente, la quale derivava dal fatto che l' aveva CP_2
interpretato la norma come inapplicabile a chi avesse cumulato i contributi oltre che nella
Gestione lavoratori dipendenti anche in altre Gestioni, appariva del tutto irragionevole ed in palese violazione del principio di uguaglianza, nonché degli artt. 35 e 38 Cost.
Infatti, aveva sostenuto la ricorrente, si finiva per escludere da una prestazione previdenziale legata all'invalidità una categoria di lavoratori egualmente iscritta ad un fondo pensioni
CP_ obbligatorio per la semplice ragione che l'iscrizione fosse fatta in un fondo pensione piuttosto che in un altro, tutti tenuti e gestiti dall' , così determinando un'irrazionale CP_2
discriminazione all'interno della categoria unica dei pensionandi.
La norma, aveva osservato la ricorrente, la quale aveva la ratio di escludere dal generale innalzamento dei limiti dell'età pensionabile i soggetti più deboli e meritevoli di maggior tutela, laddove interpretata nel senso indicato dall'ente di previdenza convenuto, comportava,
2 a parità di invalidità e, quindi, di inabilità lavorativa, una evidente discriminazione tra lavoratori posti in condizioni obiettivamente omogenee, attribuendo un ingiustificato e irragionevole privilegio ai lavoratori subordinati rispetto a quelli autonomi.
Sotto altro profilo, aveva aggiunto era evidente anche la violazione dell'art. 38 CP_1
Cost., il quale non stabilisce distinzioni tra lavoratori autonomi e subordinati, ed è
espressione dello stato sociale e del principio di sicurezza sociale, che impongono di assicurare ai singoli il rispetto della dignità, anche se versano in stato di bisogno, e di garantire a coloro che non siano in condizione di svolgere alcuna attività lavorativa il diritto all'assistenza e al mantenimento.
Si tratta, aveva precisato la ricorrente, della c.d. assistenza sociale, una forma di solidarietà
che discende dall'art. 2 Cost.
Inoltre, aveva proseguito l'art. 35 Cost. impone la tutela del lavoro in tutte le sue CP_1
forme e tale principio è vulnerato dalla scelta del legislatore di accordare nella disciplina pensionabile una minor tutela dell'attività di lavoro autonomo rispetto a quella CP_2
accordata al lavoro dipendente senza la sussistenza di una logica giustificazione, tenuto conto del fatto che anche l'assicurazione prevista per le categorie di lavoro autonomo è obbligatoria e ad essa non ci si può sottrarre.
Tra l'altro, aveva osservato la ricorrente, l'art. 1, legge 613 del 1966 aveva esteso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti le piccole imprese commerciali e tale parificazione, resa ancora più significativa dal fatto che il regime dell'assicurazione obbligatoria sopra indicata , pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni dell' convenuto, ha struttura unitaria, con conseguente unicità del rapporto Pt_1
assicurativo-previdenziale, rendeva ancora più incomprensibile e ingiustificatamente discriminatoria la normativa impugnata.
Considerata l'illustrata contrarietà della norma in discussione con i principi espressi negli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione, aveva, quindi, argomentato laddove il CP_1
3 giudice non avesse ritenuto di superare la questione con una lettura costituzionalmente orientata della norma, avrebbe dovuto sollevare la questione di legittimità costituzionale,
risultando indubbia sia la manifesta non infondatezza della medesima, sia la rilevanza e la concreta influenza della norma impugnata nel giudizio principale.
Ciò premesso, aveva concluso, domandando che il Tribunale accertasse e CP_1
dichiarasse il suo diritto alla pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'art. 1, comma 8,
D.Lgs. 503/1992, con la decorrenza di legge, e che condannasse l' convenuto alla Pt_1
liquidazione della predetta pensione nella misura di legge e al pagamento, in suo favore, dei ratei dovuti della prestazione, oltre interessi nella misura e con decorrenza di legge.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito. CP_2
L'ente convenuto aveva, innanzitutto, osservato come, fino alla c.d. riforma Amato, l'età
pensionabile prevista per accedere alla pensione di vecchiaia fosse differenziata in base alla categoria del pensionando (lavoratore dipendente ovvero autonomo). Ai sensi dell'art. 1,
comma 1, D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 503 l'età richiesta ai lavoratori dipendenti per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia era stata elevata fino alle soglie già previste per i lavoratori autonomi, ossia 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini.
Tuttavia, aveva aggiunto l' , il medesimo art.1 del D.Lgs. 503/1992, nel comma 8, Pt_1
come eccezione a tale regola, aveva stabilito che l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applicasse agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, per i quali era, quindi, stata mantenuta la validità del previgente regime quanto al requisito anagrafico, al quale doveva accompagnarsi il possesso di almeno 20 anni di contributi nel
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
La ricorrente, aveva, quindi, allegato l' , la quale aveva presentato la domanda di CP_2
pensione di vecchiaia anticipata per invalidità superiore all'80% in data 19 settembre 2015,
possedeva allora 280 settimane (circa 5 anni e tre mesi) di contributi da lavoro dipendente
4 per il periodo dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1993 e risultava iscritta alla gestione previdenziale dei commercianti dal febbraio 1995 all'ottobre 2003, difettando, pertanto, del requisito contributivo richiesto dalla legge.
Tra l'altro, aveva evidenziato l' , pretendeva che tale requisito fosse da Pt_1 CP_1
considerarsi integrato, oltre che in virtù del cumulo tra la contribuzione da lavoro dipendente sopra indicata e quella da lavoro autonomo, anche da ulteriori contributi maturati come lavoratore dipendente all'estero, dei quali non aveva però fatto alcuna menzione nella domanda e per i quali aveva presentato istanza di trasferimento solo nel febbraio 2016, senza che l'Ente previdenziale estero competente avesse ancora operato alcuna comunicazione.
In ogni caso, aveva aggiunto l'ente convenuto, la pretesa di cumulare i contributi versati nella gestione commercianti al fine di ottenere il beneficio richiesto era del tutto contraria alla normativa.
E ciò, aveva sostenuto l' , non solo in quanto era indubbio, alla stregua della lettera della CP_2
norma richiamata dalla stessa ricorrente, ricca di riferimenti, plurimi ed espliciti, ai lavoratori dipendenti e della ratio della stessa, che era quella di mantenere, a fronte dell'innalzamento dell'età pensionabile dei (soli) lavoratori dipendenti, lo status quo ante per determinate categorie ritenute svantaggiate, che il beneficio invocato fosse previsto esclusivamente a favore dei soggetti che avessero maturato il requisito contributivo previsto per il pensionamento anticipato nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ma anche perché la previsione di regimi previdenziali differenziati per i lavoratori dipendenti ed autonomi risulta perfettamente coerente al dettato costituzionale e trova, infatti, espressione in molteplici istituti.
Infatti, aveva precisato l'ente resistente, la posizione dei lavoratori autonomi si differenzia,
innanzitutto, per il differente prelievo contributivo, al quale conseguono, dunque, senza che,
sotto il profilo previdenziale, possa essere scorta alcuna violazione dell'art. 3 Cost, differenti tutele previdenziali.
5 D'altra parte, aveva osservato l' , non corrisponde al vero il fatto che, come invece Pt_1
affermato dalla ricorrente, la pensione anticipata di vecchiaia coniughi tutela assistenziale e previdenziale, configurandosi, piuttosto, la stessa quale istituto prettamente previdenziale, nel quale la provvista contributiva è preordinata alla copertura del tipico rischio Invalidità,
Vecchiaia e Superstiti (IVS).
Trattasi, infatti, aveva chiarito l' , di prestazione del tutto avulsa dalla situazione di Pt_1
difficoltà economica che, prescindendo dal meccanismo assicurativo, vale invece a giustificare l'intervento solidaristico di tipo assistenziale (questo sì vincolato a criteri di uguaglianza) proprio, esemplificativamente, dell'invalidità civile.
Tanto è vero che, aveva argomentato l' , la Corte costituzionale ha già statuito la CP_2
correttezza costituzionale di differenti regimi in tema illegittima percezione di prestazioni previdenziali e provvidenze assistenziali, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.
L' aveva, inoltre, sostenuto che, in coerenza con la natura della prestazione richiesta e CP_2
in conformità con le posizioni già esplicitate da esso stesso nelle circolari n. 82 del 10 Pt_1
marzo 1994 e n. 65 del 6 marzo 1995 che avevano trovato, sul punto, anche conferma nella giurisprudenza del Supremo Collegio, l'accertamento medico-legale dello stato di invalidità
della ricorrente dovesse svolgersi secondo i criteri propri dell'inabilità di cui alla legge
222/1984, dovendo l'anticipazione dell'età del pensionamento scaturire da una valutazione concreta della incapacità a svolgere l'attività lavorativa.
A parere dell' , dovevano considerarsi, quindi, ininfluenti, alla luce delle indicate CP_2
premesse, eventuali valutazioni finalizzate all'accertamento dello status di invalido civile che, al più, potevano costituire uno degli svariati elementi da sottoporre al vaglio dei sanitari dell'ente.
Ciò premesso, l' aveva concluso per il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente, CP_2
in quanto infondate in fatto e in diritto.
6 ***
Il Tribunale di Lanusei, con la sentenza n. 44/2022 del 17 maggio 2022, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, aveva accolto la domanda proposta da aveva dichiarato il diritto della medesima di percepire CP_1
la pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, comma 8, D.Lgs. 503/1992, con decorrenza di legge, aveva condannato l' all'erogazione dei ratei di pensione scaduti, oltre interessi CP_2
legali dalle singole scadenze al saldo e aveva compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Dopo avere accertato che la ricorrente aveva un'anzianità contributiva di oltre vent'anni,
maturata, in parte, come lavoratrice dipendente - anche all'estero, come dipendente del settore agricolo – e, in parte, per gli ultimi 9 anni contributivi, come lavoratrice autonoma,
CP_ iscritta alla gestione commercianti e artigiani e dopo avere, altresì, accertato, tramite consulenza medico legale disposta in fase istruttoria, che la ricorrente era affetta da patologie che la rendevano invalida nella percentuale del 85% , il primo giudice aveva ritenuto che la previsione di cui all'art. 1, comma 8, sopra citato dovesse trovare applicazione al caso di specie per due ordini di motivi.
Innanzitutto, aveva argomentato il Tribunale, in quanto la norma indicata e quella contenuta nel comma 1 dello stesso articolo, dovevano essere fatte oggetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata, idonea a garantire l'applicazione dell'istituto a tutti i lavoratori,
dando prevalenza e tutela allo stato di invalidità piuttosto che all'aspetto contributivo.
Ed infatti, aveva osservato il primo giudice, l'eccezione prevista nel comma 8 è all'evidenza ispirata da una ratio di maggior garanzia e favore nei confronti di quei lavoratori che,
trovandosi in uno stato di grave inabilità, presentino difficoltà accertate alla prosecuzione dell'attività.
Si tratta di un'esigenza, ha proseguito il Tribunale, che attribuisce prevalenza alla condizione sanitaria rispetto a quella contributiva, in linea con le previsioni costituzionali di cui all'art. 7 38 Cost. e che rimarrebbe frustrata qualora si desse rilievo all'invalidità in dipendenza del regime previdenziale del soggetto e della gestione cui lo stesso è iscritto.
È vero, aveva proseguito il primo giudice, che i lavoratori dipendenti e gli autonomi sono soggetti a normative previdenziali diverse in forza del differente regime contributivo, ma è
anche vero che con il comma 8 in discussione il legislatore ha deciso di dare prevalenza ad un requisito prettamente sanitario, che può sussistere in maniera e con pari valore per i lavoratori dipendenti e per gli autonomi. Non si tratta, quindi, di situazioni disomogenee come profilato dal resistente, ma omogenee perché osservate sotto il profilo dello status di invalido del soggetto, che, essendo identico indipendentemente dalla gestione previdenziale,
non trova ragioni per essere trattato normativamente in modo differente. Ciò che rende non vincolante, nell'applicazione del comma 8 e della sua forma di tutela, il riferimento espresso ai “dipendenti” di cui al comma 1.
Nel caso di specie, inoltre, aveva aggiunto il Tribunale di Lanusei, si era di fronte ad una lavoratrice che aveva maturato il requisito contributivo prevalentemente come dipendente,
con 12 anni di iscrizione, con la conseguenza che, in applicazione di un principio di
“prevalenza” contributiva che risponde ad una logica di giustizia sostanziale ed è espressione anche dell'esigenza di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost, doveva, comunque, riconoscersi rilievo risolutivo, alla durata del rapporto lavorativo come dipendente della ricorrente.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' . CP_2
ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Contrariis rejectis, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n.
44/2022 del Tribunale di Lanusei, sezione Lavoro, rigettare le domande tutte proposte da
8 siccome indimostrate ed infondate in fatto e diritto;
con rifusione di spese, CP_1
diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
Nell'interesse dell'appellata:
Si conclude “affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, Voglia, per tutti i motivi sopra
esposti, disattesa ogni contraria istanza, rigettare il proposto appello con conferma integrale
dell'impugnata Sentenza. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di
giudizio. Si chiede di esonerare la resistente, in caso di soccombenza, dal pagamento delle
spese di lite, poiché rientrante nei limiti di reddito previsti dall'art. 152 disp. Att. c.p.c.,
come modificato dall'art. 42, comma 11 D.L. 269/03, come risultante da apposita
dichiarazione sostitutiva che si allega al presente atto, allegata anche nel procedimento di
primo grado”.
Nel contempo si “solleva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 e ss Legge n. 87/1953, la
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 1 e 8, D.lvo 503/1992 con
riferimento alla violazione degli artt. 3, 35 e 38 Costituzione, nella parte in cui esclude dal
diritto di accedere alla pensione anticipata di vecchiaia con invalidità dell'80%, gli
assicurati presso i competenti enti previdenziali che hanno versato (o comunque che risulta
accreditato a loro favore) almeno venti anni di contribuzione, dei quali per una parte,
superiore alla metà, versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria lavoratori
dipendenti e la residua parte nell'assicurazione obbligatoria lavoratori autonomi, e chiede
che il Giudice, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate,
trasmetta gli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha formulato un unico motivo di appello, lamentando che il primo giudice avesse CP_2
violato e falsamente applicato l'art. 1, commi 1 e 8, D.Lgs. 503/1992.
Dopo avere ribadito le circostanze di fatto già allegate in primo grado, l' ha censurato CP_2
entrambi gli argomenti posti dal Tribunale di Lanusei a fondamento della propria decisione.
9 a) Con riferimento al primo argomento utilizzato dal Tribunale, cioè la considerazione che in una logica di interpretazione estensiva costituzionalmente orientata, deve ritenersi che la ratio sottesa alla normativa attenga alla tutela della condizione sanitaria di qualsivoglia lavoratore e non abbia riguardo alla situazione contributiva, onde il riferimento ai dipendenti di cui al comma 1 non sarebbe vincolante, l' appellante ha osservato quanto segue. Pt_1
Innanzitutto, l'esegesi della norma non poteva prescindere dall'interpretazione letterale della stessa, che in specie è inequivocabile, tale da giustificare il richiamo al noto brocardo “in
claris non fit interpretatio”, cosicché il primo giudice avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 12 delle preleggi e non attribuire alla legge “altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del
legislatore”, al più sollevando la questione di legittimità costituzionale.
Inoltre, poiché nell'ambito delle disposizioni previdenziali vige il regime di tassatività, la norma non poteva essere fatta oggetto di interpretazione estensiva e neppure analogica, atteso il divieto di tale strumento interpretativo.
In terzo luogo, ha osservato l'appellante, l'indicata interpretazione restrittiva risultava confermata anche dal canone di interpretazione teleologico, non essendo corretto, come invece affermato dal giudice di prime cure, che la ratio sottesa alla normativa attenesse alla tutela della condizione sanitaria e non alla situazione contributiva.
Come emerge dagli stessi lavoratori preparatori, infatti, ha osservato l'ente appellante, poiché
con la riforma per ragioni di bilancio pubblico, il legislatore aveva mirato ad un Pt_2
innalzamento dell'età pensionabile dei lavoratori dipendenti, si era, altresì, preoccupato di mantenere lo status quo ante per determinate categorie ritenute svantaggiate, quali anche gli invalidi in misura non inferiore all'80%.
La novella insomma, ha aggiunto l' , aveva avuto la chiara finalità, di natura prettamente CP_2
previdenziale, di rimodulare i requisiti di pensionamento, mentre lo status di invalidità, che già trovava garanzia in plurimi istituti assistenziali e previdenziali che restavano immutati,
10 non costituiva affatto la finalità della norma, ma solo mera condizione per l'applicazione di un'eccezione rispetto al rinnovato meccanismo anagrafico e contributivo di quiescenza,
secondo una tecnica più volte utilizzata dal legislatore, ad esempio nell'art. 80, comma 3
della L. 388/2000, e mai tacciata di incostituzionalità.
D'altra parte, ha evidenziato l'ente appellante, l'applicazione del beneficio ai lavoratori autonomi avrebbe comportato un abbassamento dell'età pensionabile prevista nel regime previgente, in evidente contrasto con l'impianto complessivo della riforma, di cui si sarebbe pregiudicata la coerenza sistematica, oltre che la tenuta dal punto di vista della sostenibilità
del bilancio pubblico.
Inoltre, ha aggiunto l' , deve escludersi che tale impianto potesse comportare la lesione CP_2
dei principi costituzionali, considerato che la previsione di regimi differenziati di accesso al pensionamento di vecchiaia (differentemente all'accesso alle provvidenze di invalidità) per i lavoratori dipendenti ed autonomi è perfettamente coerente al dettato costituzionale e trova espressione in molteplici istituti previdenziali, nonché giustificazione nel differente prelievo contributivo, con la conseguenza che, sotto il profilo dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia, non è dato scorgere alcuna violazione dell'art.3 Cost., in quanto non si tratta di regolare in maniera uguale situazioni uguali, bensì di regolamentare situazioni tra loro disomogenee.
b) Con riferimento al secondo argomento utilizzato dal giudice di primo grado, cioè il fatto che il principio di “prevalenza” contributiva imponesse, comunque, l'applicazione del comma 8 in presenza di un numero prevalente di contributi quali dipendente, l' ha CP_2
obiettato come lo stesso non trovi cittadinanza nell'ordinamento, nel quale sono stabilite regole tassative per i casi di copertura assicurativa in diverse gestioni (c.d. contribuzione mista), occorrendo in tali casi rifarsi alla disciplina prevista per la ricongiunzione, la totalizzazione ovvero il cumulo dei contributi.
Proprio con riguardo al cumulo dei contributi, ha evidenziato l'appellante, la giurisprudenza
11 di legittimità, affrontando il caso delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3 del D.
Lgs. 503/1992, riguardo alle maggiorazioni spettanti in caso di prosecuzione del lavoro alle sole pensioni liquidate dall'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
ha stabilito il principio generale secondo cui è escluso che possano giustificarsi opzioni interpretative che comporterebbero l'applicazione della norma ad ipotesi estranee a quelle previste e volute dalla legge, in assenza di spazi e condizioni per procedere ad interpretazioni estensive, anche in considerazione della necessaria copertura finanziaria che il riconoscimento di maggiorazioni pensionistiche comporterebbe.
Trattasi, ha osservato l' , di principio di portata generale, tale da attagliarsi CP_2
perfettamente anche al caso di specie.
Né, ha, infine, sostenuto l' appellante, vale l'opinare del Tribunale secondo il quale, Pt_1
ove non si applicasse il criterio della prevalenza, si arriverebbe all'assurdo di negare l'anticipazione della pensione per invalidità al lavoratore invalido che abbia prestato la propria attività come dipendente per 19 anni e solo per un anno come autonomo,
discriminandolo rispetto al lavoratore autonomo che, solo nell'ultimo anno di vita lavorativa, sia divenuto dipendente, con mutamento di gestione previdenziale. Infatti, il comma 8 in discussione consente al lavoratore invalido di beneficiare del previgente regime,
il quale prevedeva il possesso di 20 anni di contribuzione nel FPLD, cosicché, ciò che incide ai fini del pensionamento è il possesso di 20 anni di contributi nella gestione dei lavoratori dipendenti, non surrogabili da contribuzione in altra gestione, senza che rilevi l'iscrizione all'una o all'altra gestione nell'ultimo anno di vita lavorativa;
onde, in difetto di tale requisito, l'anticipazione non sarebbe consentita anche qualora l'ultimo periodo di lavoro fosse assicurato nel . CP_3
***
L'appello è fondato.
1) Come correttamente evidenziato dall'appellante, deve, innanzitutto, osservarsi come le
12 norme contenute nell'art. 1, commi 1 e 8, D.Lgs. 503/1992 risultino inequivocabili nella parte in cui riservano ai soli lavoratori dipendenti la possibilità di beneficiare, laddove invalidi in misura non inferiore al 80% e laddove in possesso di venti anni di contribuzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dell'anticipazione della pensione.
L'art. 1, comma 1, D.Lgs. 503/1992 aveva, infatti, espressamente stabilito che la norma in esso contenuta, avente ad oggetto la subordinazione del diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata allo stesso testo di legge, fosse destinata ad avere applicazione unicamente alle pensioni di vecchiaia “a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti”.
Come posto in evidenza dall' , la finalità della norma era stata, d'altronde, come risulta CP_2
della richiamata Tabella A allegata al testo normativo, proprio quella di modificare il regime pensionistico della categoria sopra indicata, adeguando il requisito anagrafico previsto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia a quello, più elevato, già previsto per i lavoratori autonomi, con l'evidente intento di razionalizzare la spesa pubblica nel settore previdenziale.
Il successivo comma 8, il quale aveva previsto che “L'elevazione dei limiti di età di cui al
comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento” non può,
pertanto, che intendersi espressamente riferito alla medesima categoria, e ciò sia in virtù del richiamo nello stesso contenuto al comma 1, sia in virtù del fatto che la ratio della previsione, coerente con le finalità della riforma, era quella, non di prevedere un alleggerimento dei requisiti anagrafici già previsti (come si sarebbe verificato per i lavoratori autonomi), ma semplicemente di escludere l'inasprimento appena disposto dei medesimi requisiti per una particolare categoria di lavoratori.
2) Per le medesime ragioni appena illustrate, deve, altresì, escludersi che la norma appena richiamata possa essere applicata per analogia alla categoria dei lavoratori autonomi,
13 dovendosi escludere l'esistenza di qualunque lacuna normativa da colmare.
D'altra parte, a differenza di quanto sostenuto dall'attuale appellata, deve escludersi che la pensione di vecchiaia anticipata di cui al citato comma 8 costituisca, in tutto o in parte, non solo un trattamento assistenziale, ma anche un trattamento previdenziale diretto di invalidità.
Come anche affermato dalla Suprema Corte, infatti, la regolamentazione della pensione di vecchiaia in esame comporta una mera “anticipazione dei normali tempi di perfezionamento
del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo
e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti
di età per il normale pensionamento”.” Lo stato di invalidità”, ha, quindi, precisato la Corte,
“costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il
diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata
in vigore del d.lgs. 503/1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che
rimane un trattamento diretto di vecchiaia” (così Cass. 1931/2021; si vedano, altresì, Cass.
11750/2015 e Cass. 2382/2020).
3) Sotto altro profilo, risulta privo di fondamento il ragionamento svolto dal primo giudice in ordine ad un asserito “principio di prevalenza” che, in presenza di un requisito contributivo nel FPDL inferiore a vent'anni, ma, comunque, maturato, come nella fattispecie, prevalentemente come lavoratore dipendente, permetterebbe l'applicazione del regime pensionistico previsto per quest'ultima categoria di lavoratori e, quindi, anche quello di cui al comma 8, D.lgs. 503/1992.
Come correttamente osservato dall'ente appellante, la valorizzazione della contribuzione presente in più gestioni e l'utilizzo della stessa al fine di ottenere un unico trattamento previdenziale è disciplinata nel nostro ordinamento attraverso gli istituti del cumulo, della totalizzazione e della ricongiunzione, dei quali, pur a prescindere da qualunque altra considerazione, solo l'ultimo, oneroso e mai azionato dall'appellata, avrebbe potuto consentire alla medesima di acquisire il diritto al trattamento anticipato in discussione, visto
14 che il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia in cumulo si consegue solo in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dagli ordinamenti interessati (art. 1, comma 241, legge 228/12 e successiva modificazioni) e che il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia in totalizzazione ha come requisito anagrafico l'avvenuto compimento del sessantacinquesimo anno di età (art. 1, comma 2, legge 42/2006
e successive modificazioni).
Deve, dunque, escludersi che l'ordinamento positivo prevedesse alla data della domanda e tuttora preveda il diritto dell'appellata al trattamento pensionistico invocato.
4) Quanto alla questione di legittimità costituzionale formulata dall'attuale appellata, la stessa deve ritenersi manifestamente infondata.
Come già sopra osservato, in conformità agli indirizzi della Suprema Corte deve,
innanzitutto, ribadirsi come il trattamento pensionistico oggetto del presente giudizio abbia natura di trattamento previdenziale diretto di vecchiaia.
L'attuale appellata, nel prospettare la contrarietà delle norme introdotte dai commi 1 e 8
D.Lgs. 503/1992, interpretati come sopra indicato, ai principi contenuti negli artt. 3, 35 e 38
della Cost., avrebbe, pertanto, dovuto effettuare una completa comparazione dei regimi previdenziali previsti per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi e non invece limitarsi a porre a confronto i due regimi in relazione ad un singolo istituto.
Come a più riprese ribadito dalla Suprema Corte, risulta, infatti, impossibile, in materia previdenziale, ravvisare un irragionevole disparità di trattamento tra categorie di lavoratori sulla base di un confronto tra singoli aspetti o istituti appartenenti a ordinamenti aventi struttura e contenuti complessivi distinti (si veda sul punto, tra le altre, Cass. 8031/2002).
E ciò tanto più in considerazione del fatto che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale,
la differente situazione della categoria dei lavoratori dipendenti e della categoria dei lavoratori autonomi può, in linea generale, giustificare le diversità di trattamento, tenuto conto della diversa qualità del rapporto di lavoro, della diversa disciplina delle rispettive
15 contribuzioni previdenziali, della differente massa contributiva e della diversa posizione economica e sociale di cui le dette categorie godono (si vedano, sul punto, tra le altre, Corte
Cost. 31/1986 e Corte Cost. 458/1989).
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Sulla base di tutti i suesposti motivi ed esclusa la necessità di trasmettere alla Corte
Costituzionale gli atti della presente controversia, l'appello proposto dall' deve, CP_2
dunque, essere accolto.
Per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, le domande proposte da
[...]
con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio devono essere CP_1
integralmente rigettate.
Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio non seguono la soccombenza, avendo allegato e comprovato, mediante la produzione di apposite dichiarazioni CP_1
sostitutive di certificazione del 27 luglio 2010 e del 19 ottobre 2024, di non essere stata titolare, nell'anno precedente a quello di instaurazione dei due gradi di giudizio, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co.11, D.L. 269/03 e non avendo la medesima comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in accoglimento dell'appello proposto dall' e in integrale riforma della sentenza CP_2
impugnata, rigetta le domande proposte da con il ricorso introduttivo del CP_1
primo grado di giudizio;
nulla decide sulle spese in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Cagliari, 19 giugno 2025.
L'estensore…………………………………… ………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu……………………………… ………dott. Maria Luisa Scarpa
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