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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3621/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3621/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 30 maggio 2025 ad ore 9,05 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. D'ANGELO FRANCESCO , Parte_1
Per 27 l'avv. Controparte_1
BONAVENTURA LORENZO , l'avv. Dominga Cannarozzo n.q. di amministratrice pro-tempore del condominio.
Entrambi i procuratori discutono come in note e atti di causa e chiedono che la causa venga decisa.
Il G.I alle ore 18,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3621/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
D'ANGELO FRANCESCO , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. D'ANGELO FRANCESCO
ATTORE/I
contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONAVENTURA
[...] P.IVA_1
LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA F.SCO CRISPI 258 PALERMO presso il difensore avv. BONAVENTURA LORENZO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 11.03.2024 citava in Parte_1 giudizio il condominio dell'edificio sito in Palermo, , in persona Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore, e preponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo pagina 2 di 7 n. 343/24, emesso dal Tribunale di Palermo in data 23.01.2024 e notificatole in data
30.01.2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 13928,45, oltre interessi e spese, a titolo di oneri condominiali non corrisposti, così come riportati nel bilancio consuntivo 2021, approvato in data 11.11.2022, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese del giudizio.
Allegava di aver corrisposto le somme oggetto di ingiunzione per gli anni 2019, 2020 e
2021 per complessivi € 5.200,00, eccepiva la prescrizione relativamente ai crediti precedenti all'anno 2019 .
Si costituiva il condominio opposto, contestando le ragioni dell'opponente e chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Giova in proposito ricordare che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese” (Cass. Sez. II, 29/08/1994, n.
7569). Invero, “tale delibera costituisce titolo sufficiente del credito del e CP_1
legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del
a pagare le somme del processo oppositorio a cognizione piena ed CP_1
esauriente, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica dell'esistenza della
deliberazione assembleare di approvazione della spesa di ripartizione del relativo onere” (Cass. Sez. Un.,18/12/2009, n. 26629).
Quindi, “il Giudice deve accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale di approvazione delle spese oggetto di ingiunzione abbia perduto la sua efficacia” (Cass. Sez. VI, 24/03/2017, n. 7741; Cass. Sez. II, 14/11/2012, n. 19938).
Alla luce dei superiori principi, emerge dalla documentazione prodotta che l'importo oggetto di ingiunzione trova giustificazione nel rendiconto consuntivo sino al
31/12/2021 approvato con delibera delll'11.11.2022 e nel relativo stato di ripartizione da cui risulta il debito dell'opponente e l'indicazione delle somme corrisposte con le pagina 3 di 7 relative imputazioni .
Parte opponente ha eccepito di non aver ricevuto la convocazione per la delibera assembleare dell'11.11.2022 con cui è stato approvato il consuntivo 2021.
Sul punto va ricordato che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'
inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento. Sez. U - , Sentenza n. 9839 del
14/04/2021 (Rv. 661084 - 02) .
In particolare, relativamente al vizio di mancata convocazione a partecipare all'adunanza assembleare la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che trattasi di vizio che comporta l'annullamento della delibera e non la sua nullità.
Infatti, in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono,
invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea pagina 4 di 7 condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al . Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005 (Rv. 579439 CP_1
- 01)
Ne consegue che in assenza di specifica domanda di annullamento della delibera dell'11.11.2022, l'eccezione formulata dalla va dichiarata inammissibile. Pt_1
Parimenti, va disattesa la richiesta di prescrizione relativamente agli oneri maturati prima dell'anno 2019.
In proposito va rilevato che Nulla vieta all'amministratore, comunque entro il termine di prescrizione delle spese condominiali, di convocare l'assemblea per l'approvazione
di un nuovo stato di riparto, comprensivo di tutte le quote scadute pregresse dovute dai condomini. Così, anche i saldi degli esercizi precedenti entrano a far parte di un
unico rendiconto che, se contestato dal singolo condomino, dovrà essere impugnato nei termini di cui all'art. 1137 c.c. Perciò, il termine di prescrizione delle quote
condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell'assemblea condominiale, con la conseguenza che i saldi dovuti dai condomini si
cristallizzano nel tempo, incluse le morosità pregresse, e diventano esigibili in ogni
tempo”( sent. 8712/2019 Trib. Di Napoli).
Ciò detto, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è del tutto generica, in quanto non viene indicato in modo specifico l'importo e l'anno di riferimento.
Il decreto ingiuntivo va, indi, definitivamente confermato e l'opposizione rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 26.000,00: parametri medi per le fasi introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste a carico di parte opponente;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
pagina 5 di 7 dispone:
rigetta l'eccezione di prescrizione;
conferma il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta l'opposizione;
condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3387,00 per diritti, per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 30 maggio 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3621/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 30 maggio 2025 ad ore 9,05 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. D'ANGELO FRANCESCO , Parte_1
Per 27 l'avv. Controparte_1
BONAVENTURA LORENZO , l'avv. Dominga Cannarozzo n.q. di amministratrice pro-tempore del condominio.
Entrambi i procuratori discutono come in note e atti di causa e chiedono che la causa venga decisa.
Il G.I alle ore 18,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3621/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
D'ANGELO FRANCESCO , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. D'ANGELO FRANCESCO
ATTORE/I
contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONAVENTURA
[...] P.IVA_1
LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA F.SCO CRISPI 258 PALERMO presso il difensore avv. BONAVENTURA LORENZO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 11.03.2024 citava in Parte_1 giudizio il condominio dell'edificio sito in Palermo, , in persona Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore, e preponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo pagina 2 di 7 n. 343/24, emesso dal Tribunale di Palermo in data 23.01.2024 e notificatole in data
30.01.2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 13928,45, oltre interessi e spese, a titolo di oneri condominiali non corrisposti, così come riportati nel bilancio consuntivo 2021, approvato in data 11.11.2022, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese del giudizio.
Allegava di aver corrisposto le somme oggetto di ingiunzione per gli anni 2019, 2020 e
2021 per complessivi € 5.200,00, eccepiva la prescrizione relativamente ai crediti precedenti all'anno 2019 .
Si costituiva il condominio opposto, contestando le ragioni dell'opponente e chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Giova in proposito ricordare che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese” (Cass. Sez. II, 29/08/1994, n.
7569). Invero, “tale delibera costituisce titolo sufficiente del credito del e CP_1
legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del
a pagare le somme del processo oppositorio a cognizione piena ed CP_1
esauriente, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica dell'esistenza della
deliberazione assembleare di approvazione della spesa di ripartizione del relativo onere” (Cass. Sez. Un.,18/12/2009, n. 26629).
Quindi, “il Giudice deve accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale di approvazione delle spese oggetto di ingiunzione abbia perduto la sua efficacia” (Cass. Sez. VI, 24/03/2017, n. 7741; Cass. Sez. II, 14/11/2012, n. 19938).
Alla luce dei superiori principi, emerge dalla documentazione prodotta che l'importo oggetto di ingiunzione trova giustificazione nel rendiconto consuntivo sino al
31/12/2021 approvato con delibera delll'11.11.2022 e nel relativo stato di ripartizione da cui risulta il debito dell'opponente e l'indicazione delle somme corrisposte con le pagina 3 di 7 relative imputazioni .
Parte opponente ha eccepito di non aver ricevuto la convocazione per la delibera assembleare dell'11.11.2022 con cui è stato approvato il consuntivo 2021.
Sul punto va ricordato che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'
inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento. Sez. U - , Sentenza n. 9839 del
14/04/2021 (Rv. 661084 - 02) .
In particolare, relativamente al vizio di mancata convocazione a partecipare all'adunanza assembleare la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che trattasi di vizio che comporta l'annullamento della delibera e non la sua nullità.
Infatti, in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono,
invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea pagina 4 di 7 condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al . Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005 (Rv. 579439 CP_1
- 01)
Ne consegue che in assenza di specifica domanda di annullamento della delibera dell'11.11.2022, l'eccezione formulata dalla va dichiarata inammissibile. Pt_1
Parimenti, va disattesa la richiesta di prescrizione relativamente agli oneri maturati prima dell'anno 2019.
In proposito va rilevato che Nulla vieta all'amministratore, comunque entro il termine di prescrizione delle spese condominiali, di convocare l'assemblea per l'approvazione
di un nuovo stato di riparto, comprensivo di tutte le quote scadute pregresse dovute dai condomini. Così, anche i saldi degli esercizi precedenti entrano a far parte di un
unico rendiconto che, se contestato dal singolo condomino, dovrà essere impugnato nei termini di cui all'art. 1137 c.c. Perciò, il termine di prescrizione delle quote
condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell'assemblea condominiale, con la conseguenza che i saldi dovuti dai condomini si
cristallizzano nel tempo, incluse le morosità pregresse, e diventano esigibili in ogni
tempo”( sent. 8712/2019 Trib. Di Napoli).
Ciò detto, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è del tutto generica, in quanto non viene indicato in modo specifico l'importo e l'anno di riferimento.
Il decreto ingiuntivo va, indi, definitivamente confermato e l'opposizione rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 26.000,00: parametri medi per le fasi introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste a carico di parte opponente;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
pagina 5 di 7 dispone:
rigetta l'eccezione di prescrizione;
conferma il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta l'opposizione;
condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3387,00 per diritti, per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 30 maggio 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
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