Cass. civ., sez. III, sentenza 09/02/2004, n. 2424
CASS
Sentenza 9 febbraio 2004

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Massime1

La responsabilità della P.A. per illecito extracontrattuale - che può essere fatta valere dal privato con azione di risarcimento del danno davanti al giudice ordinario - è astrattamente configurabile anche nella diffusione di informazioni inesatte, in quanto lede la posizione (meritevole di tutela) del privato in contatto con la p.a. di affidamento nella stessa, tenuto conto che questa deve ispirare la propria azione a regole di correttezza, imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.). Peraltro, per l'affermazione in concreto della sussistenza della responsabilità extracontrattuale della p.a., non può prescindersi dal requisito soggettivo richiesto dall'art. 2043 cod. civ. e cioè dall'accertamento della colpa (o del dolo), riferibile non già al funzionario agente, ma all'amministrazione come apparato. Ne consegue che non può escludersi, in linea di principio, la rilevanza dell'errore scusabile commesso dalla p.a., dovendosi valutare in concreto nel singolo caso la eventuale sussistenza di detto carattere di scusabilità dell'errore stesso. Nel compimento di tale accertamento, da effettuarsi "ex ante", di spettanza del giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, l'errore sulla interpretazione della norma, in presenza della regola della inescusabilità dell'"error iuris", deve essere considerato eccezionalmente scusabile solo se imputabile ad una oggettiva oscurità della norma medesima, o se altrimenti inevitabile alla stregua dei parametri forniti dalla Corte costituzionale (sent. n. 364 del 1988, ed altre). A siffatte ipotesi è da ricondurre l'adeguamento da parte della p.a. alla interpretazione della norma in atto dominante in sede giurisprudenziale, in quanto il vigente ordinamento assegna in ultima istanza proprio ai giudici, sia pure con riferimento al solo specifico caso di volta in volta sottoposto al loro esame, la interpretazione e l'applicazione della legge.(Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento di danni avanzata nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia da una società impegnata nella lavorazione di mobili in legno, in relazione alla informazione fornita da un funzionario di quella amministrazione circa la non necessità di autorizzazione ex d.P.R. n. 915 del 1982 per lo svolgimento di attività di riciclo di cascami lignei, informazione, poi rivelatasi inesatta, in base alla quale la ricorrente aveva asserito di avere effettuato ingenti investimenti, vanificati dal successivo diniego di autorizzazione; i giudici di merito avevano nell'occasione ritenuto, con apprezzamento non censurato dalla Corte di legittimità, che l'errata informazione fosse frutto di errore scusabile in quanto all'epoca era prevalente l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti fosse necessaria solo con riferimento ai rifiuti tossici o nocivi.)

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/02/2004, n. 2424
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2424
Data del deposito : 9 febbraio 2004

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