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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/07/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 696 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Fuscaldo (Cs) alla via M. Vaccari snc presso lo studio dell'avv.
Luca Maria, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio;
attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato alla via Antonio Gramsci 3 presso lo studio dell'avv. Sapone
Francesco, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: cumulo di domande di separazione personale di coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c..
Conclusioni: come da note congiunte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti il 4.07.2025, stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 7.07.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.49, comma 1, c.p.c. depositato il 14/06/2024, ha Parte_1 proposto domanda cumulata di separazione personale e divorzio da stante il Controparte_1
1 matrimonio con lui contratto in Fuscaldo il 24/04/2004 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 6, parte II, serie A, anno 2004), in costanza del quale sono nati due figli, il 19/10/2004 e il 29.10.2008. A fondamento della domanda ha rilevato Per_1 Per_2 che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versava in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale, così rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quindi,
[...]
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare la separazione personale dei Pt_1 coniugi e;
- Assegnare la casa coniugale, sita in Fuscaldo Parte_1 Controparte_1
(CS), alla C.da Ponte Serra, 40 (Fgl. 19, p.lla 379, sub 4), alla sig.ra con ogni Parte_1 arredo e pertinenza, con diritto del sig. a prelevare i propri effetti personali;
- CP_1
Affidare i figli in modo condiviso, con particolare riguardo al minore , a entrambi i Per_2 genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. - Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: diritto del padre di incontrare i figli liberamente, previo avviso e senza avvicinarsi alla casa familiare, considerato il comportamento penalmente rilevante del sig. - Disporre che il sig. CP_1 CP_1 provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante versamento alla sig.ra Pt_1 dell'importo di Euro 100,00 mensili per ogni figlio, da versarsi in via anticipata entro il giorno
25 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. -
Disporre che la sig.ra possa percepire l'Assegno Unico e Universale nella Parte_1 misura del 100%. - Disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% delle spese CP_1 mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate, e che comunque la ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie in favore della prole, sia regolamentata come da linee guida di cui al Protocollo adottato e concordato tra il Tribunale di Paola, il Consiglio dell'Ordine di
Paola e la Camera Civile di Paola in data 07.11.2017. - Porre a carico del sig. CP_1
un assegno di mantenimento in favore della sig.ra , dell'importo di Euro
[...] Pt_1
50,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza dalla domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale. - Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fuscaldo, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”; nonché, con riguardo alla domanda di divorzio, ha chiesto di
2 “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio / lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , matrimonio celebrato con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario, in Fuscaldo (CS), in data 24 aprile 2004, con atto trascritto/iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Fuscaldo atto al n. 6 P . 2 S. A UFF. 2 anno 2004; 2.
Confermare il provvedimento della separazione”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 19.06.2024. si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il Controparte_1
14.10.2024, chiedendo un rinvio della causa, stante la pendenza di trattative di bonario componimento.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta il 14.10.2024 dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere. Quindi, dando atto di non volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale (e, successivamente, del divorzio, in seguito alla procedibilità della relativa domanda) con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Acquisito il visto emesso in data 14.10.2024 dal Pubblico Ministero in sede, con la sentenza non definitiva n. 847/2024 emessa il 15.10.2024, passata in giudicato, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni concordate tra le parti all'udienza del 14.10.2024 (come formalizzate nel relativo verbale); inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima che del decorso del termine indicato nell'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa, con separata ordinanza, è stata rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, avesse provveduto ad acquisire, con note scritte (stante la sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza di comparizione fissata in data 7.07.2025), la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata legge n.
898/1970, e la conferma ad opera delle stesse delle condizioni già concordate con riferimento alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, con il deposito di note scritte congiunte ex art. 127 ter c.p.c., hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e di ottenere la pronuncia di divorzio con l'omologa delle condizioni concordate all'udienza del 14.10.2024.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e
3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza non definitiva n. n.
847/2024 emessa il 15.10.2024, passata in giudicato, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e che si è protratta Parte_1 Controparte_1 ininterrottamente dalla loro comparizione nell'ambito della procedura di separazione per un
3 tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs.
n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni (formalizzate nel verbale dell'udienza del 14.10.2024) che di seguito si riportano testualmente: “omologa delle condizioni indicate in ricorso (sopra testualmente riportate), con rinuncia da parte dell'attrice a qualsivoglia mantenimento in suo favore e assegno divorzile;
- esercizio del diritto di visita del figlio minore da parte del padre (con la sostituzione della relativa clausola indicata nel Per_2 ricorso introduttivo del giudizio) nei seguenti termini (salvo diverso accordo raggiunto con
l'altro genitore volto ad ampliare la facoltà in questione e, comunque, nel rispetto della volontà
e delle esigenze del minore) il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle 20.00 (ore 21.00 nel periodo estivo); a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola (o, durante il periodo extrascolastico, dalle ore 10.00) alle ore 20.00 della domenica successiva (ore 21.00 nel periodo estivo); ad anni alterni, dal 24 dicembre (ore 10.00) al 26 dicembre (ore 20.00) ovvero dal 31 dicembre (ore 10.00) al 2 gennaio (ore 20.00); sempre ad anni alterni, a Pasqua o
Pasquetta dalle ore 10.00 alle ore 20.00 e nelle altre festività calendarizzate;
nel periodo estivo, per quindici giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio o agosto, da concordare con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e l'assenza di contrasti con gli interessi del figlio minore delle clausole relative allo stesso.
Inoltre, la conformità delle intese raggiunte dalle parti agli interessi del figlio minorenne Per_2 ha reso non necessario il suo ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c..
L'accordo raggiunto tra le parti in ordine sia alla pronuncia della loro separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia alle relative condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 696/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Fuscaldo il 24/04/2004 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli atti Parte_1 Controparte_1 di matrimonio del medesimo Comune al n. 6, parte II, serie A, anno 2004);
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
4 - manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Fuscaldo perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola in data 11/07/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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