Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 91/2025 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione CIVILE
Il giudice, dott. Gaetano Negro, scaduti i termini ex art. 127 ter c.p.c. letti gli atti e i documenti di causa, vista la richiesta di sospensione ex art. 1137 c.c. avanzata da;
Parte_1 ritenuto che il provvedimento di sospensione della delibera assembleare, essendo preposto a impedire che l'esecuzione della delibera asseritamente illegittima possa vanificare il giudizio che ha ad oggetto proprio l'accertamento di tale illegittimità, abbia natura cautelare, con la conseguenza che, da una parte, è necessario accertare i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora e, dall'altra parte, è applicabile, in quanto compatibile, il procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis ss. c.p.c. (cfr. in tal senso: Tribunale Padova, 11 luglio 2003 in Foro it. 2004, I, 290; Tribunale Nocera
Inferiore, 2 febbraio 2001 in Arch. locazioni 2001, 450; Tribunale Verbania, 23 gennaio
1995 in Arch. locazioni 1995, 406; Tribunale Bologna, 19 gennaio 1995 in Arch. locazioni
1996, 243; Tribunale Nola, 28 dicembre 1994 in Giur. merito 1995, 705; Tribunale
Napoli, 16 febbraio 1993 in Arch. locazioni 1993, 548);
rilevato che, nel caso di specie, il requisito del periculum in mora non appare prospettato in concreto ma solo in astratto non potendosi ritenere tale, tra le tante, la generica allegazione secondo la quale detta delibera inciderebbe, modificandoli, sui criteri di ripartizione delle spese di talché l'istante si troverebbe a contribuire alle stesse in misura superiore a quella dovuta (nemmeno specificata per differenza);
ritenuto, in ogni caso, che è sempre necessaria la valutazione comparata dei contrapposti interessi in gioco, e precisamente, da un lato, l'interesse del condomino impugnante ad una tutela immediata delle proprie ragioni, e, dall'altro, l'interesse del CP_1 resistente a che la funzionalità della gestione della cosa comune non venga pregiudicata da comportamenti dilatori;
ritenuto, infine, fortemente carente il fumus della domanda sotto il profilo della legittimazione attiva della ricorrente in considerazione delle risultanze dei giudizi precedentemente intentati, condizione dell'azione che merita un approfondimento istruttorio nella fase di merito del presente giudizio;
P.Q.M.
• respinge l'istanza di sospensione;
• fissa per la decisione sulle richieste istruttorie l'udienza del 5.6.2025,
• sostituisce sin da ora la predetta udienza con il deposito delle note ex art. 127 ter
c.p.c. da depositarsi entro e non oltre il 5.06.2025.
Così deciso in Latina, 18/03/2025
Il giudice dott. Gaetano Negro