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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18200/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18200/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AR C.F._1
LOPIZZO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA RIPAMONTI 44 20141 MILANO presso il difensore avv. LOPIZZO FRANCESCO ATTORE contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. TODESCHINI Controparte_1 P.IVA_1
LUCA MARCO, elettivamente domiciliato in VIA HAJECH, 2 20129 MILANO presso il difensore avv. TODESCHINI LUCA MARCO CONVENUTO CONCLUSIONI Per AR
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione: - rigettare l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione in quanto inammissibile ed infondata per le ragioni esposte in atti;
- preliminarmente, rilevare e dichiarare ex art. 33 e seguenti Codice Consumo la nullità delle clausole richiamate da in quanto vessatorie, o in subordine, l'inefficacia delle CP_1 suddette clausole ex art. 1341 comma 2 c.c. in quanto non approvate specificamente per iscritto dall'assicurata; - in via principale, accertare e dichiarare il diritto alla copertura assicurativa ed all'indennizzo assicurativo della IG.ra per l'importo di €.18.687,03 - di cui € 640,50 per il AR pagamento della perizia tecnica estimativa - o di quella minore somma ritenuta di giustizia, da parte della
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 con sede legale in Via Stalingrado, 45 Bologna per le ragioni esposte in atti;
- per l'effetto, condannare la Società in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Controparte_1
Stalingrado, 45 Bologna a corrispondere l'importo di €.18.687,03 in favore della IG.ra AR
, al netto degli importi già ricevuti da in data 12.7.2024 da imputare come per legge, oltre
[...] CP_1 interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo, o la diversa minore somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta equa di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. 4%, Iva 22% e successive occorrende. - Con vittoria di spese di Ctu. Solo per estremo scrupolo e dovere difensivo, si riporta la richiesta di ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli con il teste indicato in atti: 1) “Vero che, su richiesta della IG.ra , si recava alla fine del mese di luglio 2023 presso la sua abitazione in AR
Nerviano (MI), Via XX Settembre n. 34 in quanto era stata colpita da una grandinata?”; 2) “Vero che, su richiesta della IG.ra , elaborava il preventivo allegato sub doc. 4 che le si AR
pagina 1 di 5 rammostra?; 3) “Vero che le fotografie allegate alla perizia tecnica del Geom. , sub Persona_1 doc. 4 che le si rammostra, rappresentano lo stato di fatto della facciata dell'immobile di proprietà della IG.ra da lei riscontrato alla fine del mese di luglio 2023, a seguito della grandinata”? AR
Per Controparte_1 piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Milano, reietta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così giudicare: In via preliminare: dichiarare l'improponibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, con la rifusione delle spese;
In principalità, nel merito: Dato atto del pagamento da parte di di euro 5.300,00, liquidare il residuo danno stimato in euro 775,00 e rigettare, con CP_1 qualsivoglia motivazione, le ulteriori domande formulate da con atto di citazione AR notificato in data 14.5.2024, con la rifusione delle spese;
In via istruttoria: ammettere il capitolo di prova per interrogatorio formale dell'attrice e per testi: 1) Vero che le foto prodotte sub doc.3 sono state scattate in data
7.9.23 e rappresentano lo stato dei luoghi di causa dopo il sinistro del 24.7.23 ed in particolare raffigurano la facciata della villetta sita in Nerviano (MI), Via XX Settembre n. 34; Si indicano a testi: Ing. c/o Testimone_1
Via Gastone da Foix n. 1, Milano CP_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio AR Controparte_1
Ha lamentato l'avvenuto sinistro occorso alla propria abitazione (danni alla facciata da grandine) in data 24.7.2023. Ha allegato che l'assicurazione ha offerto un importo di € 5.300,00, inferiore all'indennizzo che si ritiene dovuto. L'assicurazione convenuta ha evidenziato che la somma offerta e non restituita risulta congrua, che l'odierna attrice non ha esperito la procedura di mediazione obbligatoria, e in via cautelativa che il cappotto termico rientra nela categoria degli enti c.d. “fragili” per i quali la garanzia è prestata fino al raggiungimento di €30.000,00 per Annualità assicurativa (doc.2, pag45 di 124) e che nella definizione di Abitazione sono comprese le tende frangisole, purché installate su strutture fisse (doc. 2 , pag. 25 di 124). La domanda è fondata. La procedura di mediazione è stata esperita (cfr. doc. 15), sia pure in corso di causa e, comunque, prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c. È stata disposta c.t.u. (ausiliario del giudice l'arch. Stefano Arcari), avente a oggetto il seguente quesito: “Il ctu, presa visione degli atti e dei documenti e disposti gli opportuni accertamenti, individui analiticamente i danni che risultano assicurati (riservata ogni valutazione finale sul punto al giudice) dalla società convenuta provocati dalla facciata della casa dell'attrice , sita in Nerviano (MI), Via XX Settembre n. 34, AR causati dalla grandinata del 24.7.2023; provveda del pari analiticamente, nonché complessivamente, a quantificare i medesimi”. Il c.t.u. ha quantificato in € 12.800,00 (comprensivi di i.v.a.) i danni. Ha replicato alle osservazioni di parte attrice evidenziando il carattere non analitico dei preventivi dalla stessa prodotti. Il c.t.p. di parte assicuratrice ha evidenziato che il valore di ricostruzione complessivo dell'immobile assicurato pari ad € 560.000. “Essendo tuttavia il capitale assicurato – A VALORE INTERO - pari ad € 300.000 si chiede al CTU di segnalare la sottoassicurazione del capitale NON INFERIORE AL 35% ed applicare la relativa regola proporzionale prevista e disciplinata dalla polizza”, oltre allo scoperto del 10%. pagina 2 di 5 La regola proporzionale, inerente alla sottoassicurazione, può forse integrare una mera difesa, come tale sollevabile anche oltre la fase assertiva (atti di costituzione e prima memoria); per certo però, laddove basata su circostanze di fatto e non puramente e semplicemente sulla base degli atti (come per es. nel caso di contratto nullo per contrarietà del suo contenuto a una norma imperativa), la stessa non è ammissibile. Occorre infatti, pur sempre, che la parte nei cui confronti è svolta la mera difesa sia in grado di replicare, onerando a questo punto la parte che svolge la difesa di provare quanto allegato;
di riflesso, la parte nei cui confronti è svolta la difesa deve essere in grado di articolare prove in senso contrario. Ciò premesso, la difesa di parte convenuta (svolta in sostanza all'udienza del 18.3.2025, nel corso della quale il procuratore di parte convenuta ha richiamato le osservazioni del proprio c.t.p.) è avvenuta in un momento in cui non solo non operava più il principio di non contestazione, ma addirittura in un momento in cui non erano più ammissibili né allegazioni né prove nuove. In sintesi: la mera difesa, se coinvolge questioni di fatto che necessitano di prova, richiede di essere articolata al più tardi, sotto il profilo probatorio, non oltre la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., ovvero di avvalersi di materiale probatorio già acquisito. Diversamente, il sistema di preclusione appare liberamente scardinabile. In sintesi: nulla di tutto questo. La valutazione del bene pari a € 560.000,00 rimane allegazione sfornita di prova. E per il vero, si osserva quanto segue. All'udienza del 20.3.2025 parte convenuta ha eccepito che la relativa questione era già stata svolta in comparsa, tramite esplicitazione della necessità che l'indennizzo fosse liquidabile in base a tutte le condizioni di polizza, salvo poi la necessità di un operato dei consulenti tecnici sul punto. In senso contrario, si osserva che il punto non risulta essere stato specificamente dedotto da parte convenuta una comparsa;
che non si può quindi, per così dire, svolgere un'istruttoria di natura esplorativa (ossia su circostanza neppure specificamente allegata) e, in più, basata su di un assunto ipotetico (l'ipotesi di una sottoassicurazione) che non può affatto darsi per scontata;
evidente che sul punto, piuttosto, avrebbe dovuto esservi anche una specifica articolazione probatoria. In ogni caso, il difensore di parte attrice ha evidenziato che, come da doc. 4 prodotto da parte convenuta, la tesi della sottoassicurazione pare infondata in base alla stessa documentazione richiamata e prodotta da parte convenuta, di seguito riportata per estratto:
pagina 3 di 5 In definitiva, nessuna sottoassicurazione.
Il danno è quindi risarcibile nella misura di € 12.800,00 (tenuto conto dell'i.v.a. al 22%: ed essendo l'assicurata persona fisica, per la stessa l'i.v.a. è un mero costo), con riduzione del 10%, dunque € 11.520,00,00. La difesa di parte convenuta ha osservato che per il tipo di attività che vengono in rilievo, l'i.v.a. è pari al 10% e non al 22%. Per il vero, i preventivi prodotti da parte attrice evidenziano in senso contrario un'i.v.a. al 22% (cfr. doc. 4, pag. 12). Si osserva che l'aliquota del 10% integra una mera agevolazione, dunque una facoltà della quale è possibile usufruire a determinate condizioni, giuridiche e fattuali: che però non è possibile dare per certe e che integrano pur sempre deroga a un regime ordinario. Inoltre la stessa non si applica ai beni acquistati e impiegati nei lavori se non rientrano nel contratto d'appalto. Consegue la correttezza del calcolo del c.t.u. Tenuto conto della somma di € 5.300,00 offerta e trattenuta a titolo di acconto (cfr. prima memoria di parte attrice), residua come ancora dovuta la somma di € 6.220,00. Tale danno integra un debito di valore;
è dovuta quindi la rivalutazione annuale, dal 24.7.2023 alla data odierna, in base all'indice istat-consumo e, sulla somma di anno in anno rivalutata, gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c. I c.c. fino alla data della domanda (14.5.2024) e di seguito ex art. 1284 c. IV c.c. Sulla somma come supra determinata alla data odierna sono infine dovuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c. IV c.c. fino al pagamento effettivo. È inoltre dovuta la somma di € 640,50, quale spesa sostenuta per una perizia estimativa, oggettivamente necessaria alla luce del fatto che parte convenuta non ha inteso corrispondere il dovuto. Dato l'avvenuto pagamento il 13.5.2024 e la notifica dell'atto di citazione il giorno successivo, sono dovuti dal 15.5.2024 gli interessi ex art. 1284 c. IV c.c. fino all'effettivo pagamento. Sono dovute altresì le spese di lite, pari a € 3.500,00 (tenuto conto del valore della causa), oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. Le spese di c.t.u. sono da porre a carico di parte pagina 4 di 5 convenuta, stante la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 AR di € 6.220,00, oltre rivalutazione e interessi dal 24.7.2023 come da motivazione fino alla data odierna (interessi ex art. 1284 c. I c.c. fino al 14.5.2024 e di seguito ex art. 1284 c. IV c.c.) e di seguito interessi ex art. 1284 c. IV c.c. fino all'effettivo pagamento di € 640,50 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c. IV c.c. dal 14.5.2024 fino all'effettivo pagamento
€ 3.500,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. DICHIARA che le spese di c.t.u. sono da porre a carico di parte convenuta Controparte_1
Milano, 20 marzo 2025 il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18200/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AR C.F._1
LOPIZZO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA RIPAMONTI 44 20141 MILANO presso il difensore avv. LOPIZZO FRANCESCO ATTORE contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. TODESCHINI Controparte_1 P.IVA_1
LUCA MARCO, elettivamente domiciliato in VIA HAJECH, 2 20129 MILANO presso il difensore avv. TODESCHINI LUCA MARCO CONVENUTO CONCLUSIONI Per AR
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione: - rigettare l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione in quanto inammissibile ed infondata per le ragioni esposte in atti;
- preliminarmente, rilevare e dichiarare ex art. 33 e seguenti Codice Consumo la nullità delle clausole richiamate da in quanto vessatorie, o in subordine, l'inefficacia delle CP_1 suddette clausole ex art. 1341 comma 2 c.c. in quanto non approvate specificamente per iscritto dall'assicurata; - in via principale, accertare e dichiarare il diritto alla copertura assicurativa ed all'indennizzo assicurativo della IG.ra per l'importo di €.18.687,03 - di cui € 640,50 per il AR pagamento della perizia tecnica estimativa - o di quella minore somma ritenuta di giustizia, da parte della
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 con sede legale in Via Stalingrado, 45 Bologna per le ragioni esposte in atti;
- per l'effetto, condannare la Società in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Controparte_1
Stalingrado, 45 Bologna a corrispondere l'importo di €.18.687,03 in favore della IG.ra AR
, al netto degli importi già ricevuti da in data 12.7.2024 da imputare come per legge, oltre
[...] CP_1 interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo, o la diversa minore somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta equa di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. 4%, Iva 22% e successive occorrende. - Con vittoria di spese di Ctu. Solo per estremo scrupolo e dovere difensivo, si riporta la richiesta di ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli con il teste indicato in atti: 1) “Vero che, su richiesta della IG.ra , si recava alla fine del mese di luglio 2023 presso la sua abitazione in AR
Nerviano (MI), Via XX Settembre n. 34 in quanto era stata colpita da una grandinata?”; 2) “Vero che, su richiesta della IG.ra , elaborava il preventivo allegato sub doc. 4 che le si AR
pagina 1 di 5 rammostra?; 3) “Vero che le fotografie allegate alla perizia tecnica del Geom. , sub Persona_1 doc. 4 che le si rammostra, rappresentano lo stato di fatto della facciata dell'immobile di proprietà della IG.ra da lei riscontrato alla fine del mese di luglio 2023, a seguito della grandinata”? AR
Per Controparte_1 piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Milano, reietta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così giudicare: In via preliminare: dichiarare l'improponibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, con la rifusione delle spese;
In principalità, nel merito: Dato atto del pagamento da parte di di euro 5.300,00, liquidare il residuo danno stimato in euro 775,00 e rigettare, con CP_1 qualsivoglia motivazione, le ulteriori domande formulate da con atto di citazione AR notificato in data 14.5.2024, con la rifusione delle spese;
In via istruttoria: ammettere il capitolo di prova per interrogatorio formale dell'attrice e per testi: 1) Vero che le foto prodotte sub doc.3 sono state scattate in data
7.9.23 e rappresentano lo stato dei luoghi di causa dopo il sinistro del 24.7.23 ed in particolare raffigurano la facciata della villetta sita in Nerviano (MI), Via XX Settembre n. 34; Si indicano a testi: Ing. c/o Testimone_1
Via Gastone da Foix n. 1, Milano CP_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio AR Controparte_1
Ha lamentato l'avvenuto sinistro occorso alla propria abitazione (danni alla facciata da grandine) in data 24.7.2023. Ha allegato che l'assicurazione ha offerto un importo di € 5.300,00, inferiore all'indennizzo che si ritiene dovuto. L'assicurazione convenuta ha evidenziato che la somma offerta e non restituita risulta congrua, che l'odierna attrice non ha esperito la procedura di mediazione obbligatoria, e in via cautelativa che il cappotto termico rientra nela categoria degli enti c.d. “fragili” per i quali la garanzia è prestata fino al raggiungimento di €30.000,00 per Annualità assicurativa (doc.2, pag45 di 124) e che nella definizione di Abitazione sono comprese le tende frangisole, purché installate su strutture fisse (doc. 2 , pag. 25 di 124). La domanda è fondata. La procedura di mediazione è stata esperita (cfr. doc. 15), sia pure in corso di causa e, comunque, prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c. È stata disposta c.t.u. (ausiliario del giudice l'arch. Stefano Arcari), avente a oggetto il seguente quesito: “Il ctu, presa visione degli atti e dei documenti e disposti gli opportuni accertamenti, individui analiticamente i danni che risultano assicurati (riservata ogni valutazione finale sul punto al giudice) dalla società convenuta provocati dalla facciata della casa dell'attrice , sita in Nerviano (MI), Via XX Settembre n. 34, AR causati dalla grandinata del 24.7.2023; provveda del pari analiticamente, nonché complessivamente, a quantificare i medesimi”. Il c.t.u. ha quantificato in € 12.800,00 (comprensivi di i.v.a.) i danni. Ha replicato alle osservazioni di parte attrice evidenziando il carattere non analitico dei preventivi dalla stessa prodotti. Il c.t.p. di parte assicuratrice ha evidenziato che il valore di ricostruzione complessivo dell'immobile assicurato pari ad € 560.000. “Essendo tuttavia il capitale assicurato – A VALORE INTERO - pari ad € 300.000 si chiede al CTU di segnalare la sottoassicurazione del capitale NON INFERIORE AL 35% ed applicare la relativa regola proporzionale prevista e disciplinata dalla polizza”, oltre allo scoperto del 10%. pagina 2 di 5 La regola proporzionale, inerente alla sottoassicurazione, può forse integrare una mera difesa, come tale sollevabile anche oltre la fase assertiva (atti di costituzione e prima memoria); per certo però, laddove basata su circostanze di fatto e non puramente e semplicemente sulla base degli atti (come per es. nel caso di contratto nullo per contrarietà del suo contenuto a una norma imperativa), la stessa non è ammissibile. Occorre infatti, pur sempre, che la parte nei cui confronti è svolta la mera difesa sia in grado di replicare, onerando a questo punto la parte che svolge la difesa di provare quanto allegato;
di riflesso, la parte nei cui confronti è svolta la difesa deve essere in grado di articolare prove in senso contrario. Ciò premesso, la difesa di parte convenuta (svolta in sostanza all'udienza del 18.3.2025, nel corso della quale il procuratore di parte convenuta ha richiamato le osservazioni del proprio c.t.p.) è avvenuta in un momento in cui non solo non operava più il principio di non contestazione, ma addirittura in un momento in cui non erano più ammissibili né allegazioni né prove nuove. In sintesi: la mera difesa, se coinvolge questioni di fatto che necessitano di prova, richiede di essere articolata al più tardi, sotto il profilo probatorio, non oltre la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., ovvero di avvalersi di materiale probatorio già acquisito. Diversamente, il sistema di preclusione appare liberamente scardinabile. In sintesi: nulla di tutto questo. La valutazione del bene pari a € 560.000,00 rimane allegazione sfornita di prova. E per il vero, si osserva quanto segue. All'udienza del 20.3.2025 parte convenuta ha eccepito che la relativa questione era già stata svolta in comparsa, tramite esplicitazione della necessità che l'indennizzo fosse liquidabile in base a tutte le condizioni di polizza, salvo poi la necessità di un operato dei consulenti tecnici sul punto. In senso contrario, si osserva che il punto non risulta essere stato specificamente dedotto da parte convenuta una comparsa;
che non si può quindi, per così dire, svolgere un'istruttoria di natura esplorativa (ossia su circostanza neppure specificamente allegata) e, in più, basata su di un assunto ipotetico (l'ipotesi di una sottoassicurazione) che non può affatto darsi per scontata;
evidente che sul punto, piuttosto, avrebbe dovuto esservi anche una specifica articolazione probatoria. In ogni caso, il difensore di parte attrice ha evidenziato che, come da doc. 4 prodotto da parte convenuta, la tesi della sottoassicurazione pare infondata in base alla stessa documentazione richiamata e prodotta da parte convenuta, di seguito riportata per estratto:
pagina 3 di 5 In definitiva, nessuna sottoassicurazione.
Il danno è quindi risarcibile nella misura di € 12.800,00 (tenuto conto dell'i.v.a. al 22%: ed essendo l'assicurata persona fisica, per la stessa l'i.v.a. è un mero costo), con riduzione del 10%, dunque € 11.520,00,00. La difesa di parte convenuta ha osservato che per il tipo di attività che vengono in rilievo, l'i.v.a. è pari al 10% e non al 22%. Per il vero, i preventivi prodotti da parte attrice evidenziano in senso contrario un'i.v.a. al 22% (cfr. doc. 4, pag. 12). Si osserva che l'aliquota del 10% integra una mera agevolazione, dunque una facoltà della quale è possibile usufruire a determinate condizioni, giuridiche e fattuali: che però non è possibile dare per certe e che integrano pur sempre deroga a un regime ordinario. Inoltre la stessa non si applica ai beni acquistati e impiegati nei lavori se non rientrano nel contratto d'appalto. Consegue la correttezza del calcolo del c.t.u. Tenuto conto della somma di € 5.300,00 offerta e trattenuta a titolo di acconto (cfr. prima memoria di parte attrice), residua come ancora dovuta la somma di € 6.220,00. Tale danno integra un debito di valore;
è dovuta quindi la rivalutazione annuale, dal 24.7.2023 alla data odierna, in base all'indice istat-consumo e, sulla somma di anno in anno rivalutata, gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c. I c.c. fino alla data della domanda (14.5.2024) e di seguito ex art. 1284 c. IV c.c. Sulla somma come supra determinata alla data odierna sono infine dovuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c. IV c.c. fino al pagamento effettivo. È inoltre dovuta la somma di € 640,50, quale spesa sostenuta per una perizia estimativa, oggettivamente necessaria alla luce del fatto che parte convenuta non ha inteso corrispondere il dovuto. Dato l'avvenuto pagamento il 13.5.2024 e la notifica dell'atto di citazione il giorno successivo, sono dovuti dal 15.5.2024 gli interessi ex art. 1284 c. IV c.c. fino all'effettivo pagamento. Sono dovute altresì le spese di lite, pari a € 3.500,00 (tenuto conto del valore della causa), oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. Le spese di c.t.u. sono da porre a carico di parte pagina 4 di 5 convenuta, stante la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 AR di € 6.220,00, oltre rivalutazione e interessi dal 24.7.2023 come da motivazione fino alla data odierna (interessi ex art. 1284 c. I c.c. fino al 14.5.2024 e di seguito ex art. 1284 c. IV c.c.) e di seguito interessi ex art. 1284 c. IV c.c. fino all'effettivo pagamento di € 640,50 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c. IV c.c. dal 14.5.2024 fino all'effettivo pagamento
€ 3.500,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. DICHIARA che le spese di c.t.u. sono da porre a carico di parte convenuta Controparte_1
Milano, 20 marzo 2025 il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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