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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/03/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 386/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PAGNOTTA MICHELE Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO GRAZIELLA
[...]
Resistente
Nonché
L rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO CP_2
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2. Il ricorrente agisce per la non debenza delle poste creditorie riportate dall'intimazione di pagamento, avente numero 13920159004172825000, portata alla sua legale conoscenza il 16 febbraio 2016, e relativa alle cartelle di pagamento – recanti numero:
13920060000516173000 e 13920070000174177000 – in ragione dell'intervenuta
1 prescrizione delle stesse, considerata la vetustà delle annualità a cui le poste fanno riferimento.
3. Gli Enti convenuti resistono al ricorso e chiedono il rigetto.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 13.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Va dichiarata la cessazione dell'affare contenzioso, perché, come riportato dall'art. 4,
I c., d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati»» e in quella recentemente disciplinata ed introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c.,
l. 197/2022 ai sensi del quale: marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali
e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estensiva della caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015.
6. Nella specie risulta – dalla disamina del carteggio versato al procedimento –
l'afferenza dei carichi rivendicati (dall'Amministrazione previdenziale) all'alveo operativo della disposizione summenzionata.
7. A questo riguardo non si tralasci di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez.
V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
2 3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto,
“invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al
“singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per
“carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
8. La novità normativa consiglia, nondimeno, per la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti in lite.
p.q.m.
all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1 Controparte_3
(già , in persona del rappresentante legale pro
[...] Controparte_1
tempore, nonché , in persona del Controparte_4
rappresentante legale pro tempore, in proprio e quale mandatario della Controparte_5
disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Lì, 17.3.2025
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Il g.o.p. Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 386/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PAGNOTTA MICHELE Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO GRAZIELLA
[...]
Resistente
Nonché
L rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO CP_2
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2. Il ricorrente agisce per la non debenza delle poste creditorie riportate dall'intimazione di pagamento, avente numero 13920159004172825000, portata alla sua legale conoscenza il 16 febbraio 2016, e relativa alle cartelle di pagamento – recanti numero:
13920060000516173000 e 13920070000174177000 – in ragione dell'intervenuta
1 prescrizione delle stesse, considerata la vetustà delle annualità a cui le poste fanno riferimento.
3. Gli Enti convenuti resistono al ricorso e chiedono il rigetto.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 13.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Va dichiarata la cessazione dell'affare contenzioso, perché, come riportato dall'art. 4,
I c., d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati»» e in quella recentemente disciplinata ed introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c.,
l. 197/2022 ai sensi del quale: marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali
e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estensiva della caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015.
6. Nella specie risulta – dalla disamina del carteggio versato al procedimento –
l'afferenza dei carichi rivendicati (dall'Amministrazione previdenziale) all'alveo operativo della disposizione summenzionata.
7. A questo riguardo non si tralasci di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez.
V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
2 3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto,
“invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al
“singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per
“carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
8. La novità normativa consiglia, nondimeno, per la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti in lite.
p.q.m.
all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1 Controparte_3
(già , in persona del rappresentante legale pro
[...] Controparte_1
tempore, nonché , in persona del Controparte_4
rappresentante legale pro tempore, in proprio e quale mandatario della Controparte_5
disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Lì, 17.3.2025
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Il g.o.p. Susanna Cirianni
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