Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4917/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 31/10/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
GIANLUCA GRANUCCI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via delle Ville Prima n. 1008, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ORNELLA DA TOFORI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lunata (LU), via Pesciatina n. 219/a, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) Sull'Affidamento: i figli ed rimarranno a vivere nella casa della signora Per_1 Per_2
eletta sin dalla separazione come abitazione principale. Potranno frequentare il padre e Pt_1 permanere presso la di lui abitazione ogni qual volta lo riterranno opportuno.
b) Sul Diritto di visita: vista l'età dei figli, il sig. potrà frequentarli ogni qualvolta lo vorrà Parte_2 compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, quelli di e gli impegni di studio di . Per_1 Per_2
c) sul contributo al mantenimento: tenuto conto del fatto che il figlio ad oggi lavora ed è Per_1 titolare di reddito autonomo, il sig. si farà carico del mantenimento esclusivamente della Parte_2 figlia nella misura di € 500,00 oltre rivalutazione ISTAT come per legge, a far data dal Per_2 deposito del presente ricorso. Tale mantenimento dovrà essere corrisposto alla SI.ra entro Pt_1
1
[...]. La vrà diritto a percepire per i figli e per l'intero (100%) Pt_1 ogni e qualsivoglia beneficio economico riconosciuto ai nuclei familiari in cui sono presenti figli a carico entro determinati limiti di età.
Vorrà il Tribunale disporre che le spese straordinarie saranno sopportate da ambedue i genitori nella misura del 50% ciascuno. Con riferimento alla individuazione delle spese straordinarie ed alle modalità di rifusione si dovrà fare riferimento al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca nel mese di ottobre 2020, che in parte si riporta:
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie: trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico di base effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali. a titolo esemplificativo si annoverano in questa categoria le spese di psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Spese Scolastiche: tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese extra scolastiche: spese per tempo prolungato pre o dopo scuola e baby sitter (se già esistente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio ovvero quando la sua esigenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di altre alternative gratuite da preferire, come ad esempi i nonni); Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico: (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Spese Scolastiche: Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); - gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private. Spese extra scolastiche: Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione,
IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro
(tramite sms, mail, fax, pec, messaggistica istantanea etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese straordinarie, siano esse subordinate o meno al consenso, dovranno essere documentate. Nel caso di preventivi qualora il secondo genitore fornisca
2 un diverso preventivo il primo genitore resterà libero di avvalersi della opzione da lui prescelta ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare al primo solo l'importo pro quota calcolato sulla base del preventivo da lui proposto. Per il rimborso il genitore, che ha anticipato le spese per il figlio, dovrà ottenere la propria quota dall'altro genitore, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione delle impegnative/giustificativi/ricevute di spesa straordinarie come sopra definite. Nel caso in cui l'importo delle dette spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei genitori lo stesso potrà richiedere almeno 7 giorni prima, il pagamento della quota parte all'altro genitore. Il genitore che percepirà in anticipo la quota parte dovrà fornire la documentazione dell'avvenuto pagamento il giorno stesso in cui sosterrà la spesa.
d) Sui Rapporti tra le parti: I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli.
A tal proposito poiché: i ricorrenti in costanza di matrimonio acquistarono dai genitori della Pt_1 la nuda proprietà della casa familiare di abitazione per la quota di ½ ciascuno;
che la quota di ½ di
è stata oggetto di espropriazione immobiliare in R.G. E.I. 280/19 del Tribunale di Lucca in Parte_2 cui la comproprietaria, è stata aggiudicataria del bene in asta 05-04- 2024 al prezzo di Pt_1 perizia dedotto quanto per le garanzie euro 72.360,00 alla quale andranno aggiunte le spese relativa al delegato-Agenzia Entrate-Procedura; che la al fine di acquistare l'altro ½ della nuda Pt_1 proprietà esecutata ha contratto un mutuo bancario presso la BCC Banca Pescia e CA
(erogazione Fil/Mutuo 004/772409 95, tipologia mutuo prima casa) acceso il 24-05-2024 per n. 289 rate e scadenza ultima rata al 31/05/2048; l'importo finanziato è stato pari ad euro 80.000,00, interessi 53.054,26 totale rate da restituire 133.343,26 (doc. 08); che è volontà del anche Parte_2 al fine di garantire un rapporto sereno-equilibrato-continuativo con i figli di contribuire al pagamento del mutuo de qua;
pertanto si obbliga a corrispondere a Parte_2 Parte_1 allorché terminerà l'obbligo alimentare verso la figlia, la somma di euro 500,00 mensili con le stesse modalità di cui al punto c) e sino alla copertura della somma corrispondente alle residue rate del mutuo sovra citato;
in caso di importanti modificazioni delle condizioni economico/patrimoniali del
SI. le parti si rendono disponibili, sino da ora, a rivedere gli accordi economici del Parte_2 presente capoverso.
e) Sulle spese e competenze legali: I ricorrenti dichiarano di volere interamente compensare tra di loro le spese del presente procedimento ed i legali sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà professionale».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 21/6/1997, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
6/1/2000), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nata il [...]), Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
3 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Capannori (LU) in data 21/6/1997, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 69, Parte II,
Serie A, dell'Anno 1997;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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