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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/06/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 905 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Anna La Corte e Controparte_1
CF/p.iva , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
Parte opposta, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Patrizia Montalbano.
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria definisce il giudizio pronunciando la seguente SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria e regolarmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale col n. 108/2024, col quale le è stato ingiunto il pagamento di € 87.746,77 nei confronti della odierna parte opposta, a titolo di contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità, oltre accessori e sanzioni per il periodo dal 2002 al 2021. Avverso tale provvedimento la parte opponente ha eccepito la prescrizione parziale dei crediti, posto che il primo atto interruttivo del quinquennio risale al 28.6.2023.
Costituitasi in giudizio, la creditrice opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, non essendo stato provato dall'opponente la trasmissione della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della legge 20 ottobre 1982, n.773.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE L'opposizione va rigettata.
L'art. 17 della l. 20.10.1982 n. 773 stabilisce che “Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro CP_1 trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei 1 redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno”. Aggiunge la disposizione che tale “comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative”. Nell'art. 19 del citato corpo normativo viene precisato quanto segue: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di CP_1 dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte CP_1 dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17”. La durata del termine di prescrizione è stata poi ridotta da 10 a 5 anni per effetto dell'art. 3 della L. 335/95. Grava ovviamente sulla parte che eccepisce la prescrizione l'onere di provare il dies a quo del termine (oggi) quinquennale, ciò in applicazione della regola generale di cui all'art. 2967 cc. Solo a fronte dell'adempimento di tale onere sorge, in capo al creditore l'onere di provare di aver diligentemente coltivato le proprie ragioni, interrompendo di volta in volta il termine di prescrizione.
Sulla scorta di tali premesse, condivise dalla giurisprudenza di legittimità (fra le altre, Cass. n. 13639 del 2019), non avendo parte opponente offerto la prova cui era tenuta, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione va effettuata in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della causa (compreso fra
€ 52.000 ed € 260.000) nonché all'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Rigetta l'opposizione e dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.500,00, oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 05/06/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Anna La Corte e Controparte_1
CF/p.iva , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
Parte opposta, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Patrizia Montalbano.
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria definisce il giudizio pronunciando la seguente SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria e regolarmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale col n. 108/2024, col quale le è stato ingiunto il pagamento di € 87.746,77 nei confronti della odierna parte opposta, a titolo di contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità, oltre accessori e sanzioni per il periodo dal 2002 al 2021. Avverso tale provvedimento la parte opponente ha eccepito la prescrizione parziale dei crediti, posto che il primo atto interruttivo del quinquennio risale al 28.6.2023.
Costituitasi in giudizio, la creditrice opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, non essendo stato provato dall'opponente la trasmissione della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della legge 20 ottobre 1982, n.773.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE L'opposizione va rigettata.
L'art. 17 della l. 20.10.1982 n. 773 stabilisce che “Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro CP_1 trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei 1 redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno”. Aggiunge la disposizione che tale “comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative”. Nell'art. 19 del citato corpo normativo viene precisato quanto segue: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di CP_1 dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte CP_1 dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17”. La durata del termine di prescrizione è stata poi ridotta da 10 a 5 anni per effetto dell'art. 3 della L. 335/95. Grava ovviamente sulla parte che eccepisce la prescrizione l'onere di provare il dies a quo del termine (oggi) quinquennale, ciò in applicazione della regola generale di cui all'art. 2967 cc. Solo a fronte dell'adempimento di tale onere sorge, in capo al creditore l'onere di provare di aver diligentemente coltivato le proprie ragioni, interrompendo di volta in volta il termine di prescrizione.
Sulla scorta di tali premesse, condivise dalla giurisprudenza di legittimità (fra le altre, Cass. n. 13639 del 2019), non avendo parte opponente offerto la prova cui era tenuta, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione va effettuata in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della causa (compreso fra
€ 52.000 ed € 260.000) nonché all'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Rigetta l'opposizione e dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.500,00, oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 05/06/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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