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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16824 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31205 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(KAVAJE-ALBANIA, 06/05/1985), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. FASANO RAFFAELA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(KAVAJE-ALBANIA, 19/05/1975), con il CP_1
patrocinio dell'avv. CONTUCCI MARZIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 10/10/2001 Parte_1
ha contratto in Kavaje – Albania matrimonio con e che CP_1
Per dall'unione sono nati i figli (04/06/2004) e (24/12/2006), ha Per_2
dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto,
quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e, segnatamente, assegnazione in suo favore della casa familiare sita in Via Oslavia n. 37, immobile di proprietà dell CP_2
concesso in locazione al marito al canone mensile di euro 89,00, obbligo del di corrispondere per il mantenimento dei figli la somma mensile di CP_1
euro 2.400,00 (euro 1.200,00 per ciascun figlio) oltre al 70% delle spese extra, previa adozione del provvedimento di immediato allontanamento del e della di lui madre convivente, dalla casa familiare a CP_1 Parte_2
causa del conflitti in essere che rendono impossibile la prosecuzione della convivenza.
Si è costituito in giudizio che ha aderito alla CP_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze e chiedendo l'assegnazione della casa familiare in suo favore.
Alla prima udienza del 17/11/2025 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta ed esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, all'esito della discussione orale ha rimesso la causa al 3 collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al matrimonio dagli Parte_1 CP_1
stessi contratto il 10/10/2001.
In ordine alle statuizioni accessorie, premesso che è incontestato che i figli delle parti, benché maggiorenni, non sono economicamente autonomi in quanto entrambi studenti, mette conto evidenziare che lo stesso resistente ha dedotto nella comparsa di costituzione e ribadito in udienza che i suoi rapporti con gli stessi si sono deteriorati, secondo la sua prospettazione a causa del contegno della madre che alimenta continuamente la conflittualità,
agita anche nei confronti della di lui madre nonché nonna paterna dei ragazzi, di anni 86, alla quale viene financo impedito di Parte_2
usare il bagno e la cucina.
Ciò premesso, considerato l'attuale contesto familiare e in particolare l'interruzione e compromissione dei rapporti padre/figli, ammessa da ambo le parti, la casa familiare deve esser assegnata alla ricorrente che vi rimarrà a vivere con i figli, come dalla stessa richiesto, e dalla quale il resistente dovrà
allontanarsi entro il 20/12/2025.
Per completezza mette conto evidenziare che non può trovare accoglimento la domanda della ricorrente di allontanamento dalla casa familiare anche della di lei suocera in quanto soggetto terzo Parte_2
estraneo al presente giudizio.
Relativamente alla misura dell'assegno perequativo di mantenimento dovuto dal padre per i due figli, il collegio reputa equo porre a carico del 4
l'obbligo di corrispondere alla madre, a far data dal mese di gennaio CP_1
2026 ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 500,00
(euro 250,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2026, tenuto conto che: ambo le parti non hanno depositato tutta la documentazione economico-patrimoniale richiesta dalla legge (mancano gli estratti di conto corrente di entrambi), la ricorrente
è titolare di un reddito netto da lavoro dipendente di parrucchiera pari ad euro 1.350,00 mensili su dodici mensilità, giusta CUD 2025 in atti;
è
comproprietaria unitamente al coniuge e in ragione del 50% ciascuno di un immobile in Durazzo, locato al canone mensile di euro 300,00 percepito dal marito, nonché, in ragione di ¼ e unitamente alle di lei madre e sorelle di ben quattro immobili in Albania, nessuno dei quali produttivo di reddito in quanto due utilizzati nei mesi estivi dalla madre e dalla sorella, uno abitato dalla madre e dalla sorella e uno vuoto;
la , infine, è titolare di due Pt_1
polizze per complessivi euro 28.000,00 e percepisce integralmente l'assegno unico e universale per la figlia di euro 97,00 mensili;
il dal Per_2 CP_1
canto suo, sebbene in udienza abbia dichiarato di percepire come parrucchiere in proprio un reddito netto mensile di euro 500,00/600,00, in linea con i modelli Persone Fisiche 2025 e 2024 in atti, nella comparsa di costituzione depositata a ottobre 2025 ha dedotto di aver percepito nei sei mesi antecedenti un reddito mensile di circa euro 1.500,00 al netto dei costi della locazione del locale commerciale in cui esercita l'attività
professionale, pari ad euro 1.400,00 mensili;
lo stesso ha in corso lo sfratto per morosità dal predetto immobile commerciale sito in Roma Via Gallia;
è
titolare di rendita di euro 1.150,00 mensili circa e, stante CP_3
l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, dovrà reperire altra 5 soluzione alloggiativa, sicuramente più onerosa rispetto all'esiguo canone di euro 89,00 mensili corrisposto all per la casa familiare sita in Roma- CP_2
Prati, Via Oslavia.
Il collegio reputa, altresì, equo, alla luce delle illustrate emergenze istruttorie, porre a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i due figli.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla parziale soccombenza reciproca per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31205/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_3
, 06/05/1985) e (ALBANIA 19/05/1975)
[...] CP_1
relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in Kavaje – Albania il
10/10/2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, n. 230, parte II, serie C37, anno 2012, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Oslavia n. 37 alla ricorrente disponendo che il coniuge se ne allontani Parte_1 CP_1
entro il 20/12/2025 asportando i suoi beni ed effetti personali;
dispone che a far data dal mese di gennaio 2026 il padre corrisponda 6
Per alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (2004) e
(2006) e a decorrere dal mese di gennaio 2026, la somma mensile di Per_2
euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2026, e condanna il al CP_1
versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei Pt_1
relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31205 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(KAVAJE-ALBANIA, 06/05/1985), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. FASANO RAFFAELA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(KAVAJE-ALBANIA, 19/05/1975), con il CP_1
patrocinio dell'avv. CONTUCCI MARZIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 10/10/2001 Parte_1
ha contratto in Kavaje – Albania matrimonio con e che CP_1
Per dall'unione sono nati i figli (04/06/2004) e (24/12/2006), ha Per_2
dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto,
quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e, segnatamente, assegnazione in suo favore della casa familiare sita in Via Oslavia n. 37, immobile di proprietà dell CP_2
concesso in locazione al marito al canone mensile di euro 89,00, obbligo del di corrispondere per il mantenimento dei figli la somma mensile di CP_1
euro 2.400,00 (euro 1.200,00 per ciascun figlio) oltre al 70% delle spese extra, previa adozione del provvedimento di immediato allontanamento del e della di lui madre convivente, dalla casa familiare a CP_1 Parte_2
causa del conflitti in essere che rendono impossibile la prosecuzione della convivenza.
Si è costituito in giudizio che ha aderito alla CP_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze e chiedendo l'assegnazione della casa familiare in suo favore.
Alla prima udienza del 17/11/2025 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta ed esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, all'esito della discussione orale ha rimesso la causa al 3 collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al matrimonio dagli Parte_1 CP_1
stessi contratto il 10/10/2001.
In ordine alle statuizioni accessorie, premesso che è incontestato che i figli delle parti, benché maggiorenni, non sono economicamente autonomi in quanto entrambi studenti, mette conto evidenziare che lo stesso resistente ha dedotto nella comparsa di costituzione e ribadito in udienza che i suoi rapporti con gli stessi si sono deteriorati, secondo la sua prospettazione a causa del contegno della madre che alimenta continuamente la conflittualità,
agita anche nei confronti della di lui madre nonché nonna paterna dei ragazzi, di anni 86, alla quale viene financo impedito di Parte_2
usare il bagno e la cucina.
Ciò premesso, considerato l'attuale contesto familiare e in particolare l'interruzione e compromissione dei rapporti padre/figli, ammessa da ambo le parti, la casa familiare deve esser assegnata alla ricorrente che vi rimarrà a vivere con i figli, come dalla stessa richiesto, e dalla quale il resistente dovrà
allontanarsi entro il 20/12/2025.
Per completezza mette conto evidenziare che non può trovare accoglimento la domanda della ricorrente di allontanamento dalla casa familiare anche della di lei suocera in quanto soggetto terzo Parte_2
estraneo al presente giudizio.
Relativamente alla misura dell'assegno perequativo di mantenimento dovuto dal padre per i due figli, il collegio reputa equo porre a carico del 4
l'obbligo di corrispondere alla madre, a far data dal mese di gennaio CP_1
2026 ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 500,00
(euro 250,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2026, tenuto conto che: ambo le parti non hanno depositato tutta la documentazione economico-patrimoniale richiesta dalla legge (mancano gli estratti di conto corrente di entrambi), la ricorrente
è titolare di un reddito netto da lavoro dipendente di parrucchiera pari ad euro 1.350,00 mensili su dodici mensilità, giusta CUD 2025 in atti;
è
comproprietaria unitamente al coniuge e in ragione del 50% ciascuno di un immobile in Durazzo, locato al canone mensile di euro 300,00 percepito dal marito, nonché, in ragione di ¼ e unitamente alle di lei madre e sorelle di ben quattro immobili in Albania, nessuno dei quali produttivo di reddito in quanto due utilizzati nei mesi estivi dalla madre e dalla sorella, uno abitato dalla madre e dalla sorella e uno vuoto;
la , infine, è titolare di due Pt_1
polizze per complessivi euro 28.000,00 e percepisce integralmente l'assegno unico e universale per la figlia di euro 97,00 mensili;
il dal Per_2 CP_1
canto suo, sebbene in udienza abbia dichiarato di percepire come parrucchiere in proprio un reddito netto mensile di euro 500,00/600,00, in linea con i modelli Persone Fisiche 2025 e 2024 in atti, nella comparsa di costituzione depositata a ottobre 2025 ha dedotto di aver percepito nei sei mesi antecedenti un reddito mensile di circa euro 1.500,00 al netto dei costi della locazione del locale commerciale in cui esercita l'attività
professionale, pari ad euro 1.400,00 mensili;
lo stesso ha in corso lo sfratto per morosità dal predetto immobile commerciale sito in Roma Via Gallia;
è
titolare di rendita di euro 1.150,00 mensili circa e, stante CP_3
l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, dovrà reperire altra 5 soluzione alloggiativa, sicuramente più onerosa rispetto all'esiguo canone di euro 89,00 mensili corrisposto all per la casa familiare sita in Roma- CP_2
Prati, Via Oslavia.
Il collegio reputa, altresì, equo, alla luce delle illustrate emergenze istruttorie, porre a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i due figli.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla parziale soccombenza reciproca per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31205/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_3
, 06/05/1985) e (ALBANIA 19/05/1975)
[...] CP_1
relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in Kavaje – Albania il
10/10/2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, n. 230, parte II, serie C37, anno 2012, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Oslavia n. 37 alla ricorrente disponendo che il coniuge se ne allontani Parte_1 CP_1
entro il 20/12/2025 asportando i suoi beni ed effetti personali;
dispone che a far data dal mese di gennaio 2026 il padre corrisponda 6
Per alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (2004) e
(2006) e a decorrere dal mese di gennaio 2026, la somma mensile di Per_2
euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2026, e condanna il al CP_1
versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei Pt_1
relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi