TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/07/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1312 /2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. VULLO) PARTE RICORRENTE
contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: CP_2
[...]
I La documentazione versata in atti comprova l'esistenza e la durata del
[...] rapporto di lavoro intercorso tra la parte ricorrente sig. Parte_1
e la convenuta (contumace) (si vedano, in
[...] Controparte_1 particolare, il contratto di lavoro e le buste paga, doc.ti 2-3). II Dal canto suo, la convenuta non ha fornito prova, di cui era onerata, di aver corrisposto integralmente al sig. i corrispettivi dovuti, ed in Parte_1 special modo il premio fisso ed il premio variabile previsti dall'art. 16 del
Contratto integrativo Regione Piemonte 19 marzo 2009 (doc. 6 di ricorso).
II.1 Il premio di produzione risulta così articolato: “una quota economica da erogarsi collettivamente in relazione al contenimento entro una definita percentuale delle assenze medie annuali per malattia calcolate a livello settoriale, avendo diritto alla quale, si aggiunge una quota economica individuale in relazione alle giornate di lavoro annualmente previste;
tali indici sono validi, considerata la peculiarità del comparto, per determinare l'effettiva produttività aziendale”.
II.2 Il C.C.N.L. (doc. 8) prevede il pagamento di una quota economica collettiva ed una quota economica individuale. La quota economica collettiva va a beneficio di tutti i lavoratori, secondo la previsione del C.I.R. “nella misura di Euro 500,00 annuo lordo a condizione che complessivamente nel settore della vigilanza privata del Piemonte in cui trova applicazione il presente contratto non venga superata una assenza media annua del 15% per malattia (INPS) e per assenze non retribuite riferite alle causali previste dal CCNL di categoria. Il superamento di detta percentuale dovrà essere sancito da una specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le associazioni ed OOSS firmatarie il presente contratto. In assenza di tale dichiarazione il premio sarà normalmente erogato”.
II.3 Secondo il C.I.R., la quota economica individuale viene erogata a ciascun lavoratore a condizione che sia erogata quella collettiva pari ad € 500,00:
“ciascun lavoratore percepirà una ulteriore quota economica individuale annuale lorda di Euro 500,00 corrispondente alla presenza al lavoro nell'anno di riferimento” precisando che “da tale importo sarà detratta, fino a concorrenza, la somma di Euro 20,00 lorda per ogni giorno di assenza esclusivamente dovuta (e tassativamente elencata) a:
-malattia (INPS)
-Causali previste dai CCNL di categoria
-Infortunio”
II.4 Il CIR prevede poi che “il salario variabile…. sarà erogato a tutti i lavoratori con la buste paga di marzo di ogni anno in corso”, e che, “in caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno e per il personale con il contratto a termine, il computo del salario variabile, sarà rapportato al periodo in cui il lavoratore è stato in forza, con il criterio dei dodicesimi, considerando mese intero la frazione superiore a 15 giorni”
III Secondo il calcolo riportato in ricorso e nel dettagliato conteggio ad esso allegato (doc. 7), il sig. avrebbe dovuto percepire: Parte_1 per l'anno 2023 n. 6 ratei di premio fisso per un totale di € 250,00 per l'anno
2023 e un rateo per l'anno 2024 pari ad € 41,67; per l'anno 2023 la somma lorda di € 250,00 a titolo di premo variabile corrispondente ai sei ratei maturati, detratti i due giorni di malattia a ottobre e i tre giorni di infortunio a dicembre, per un totale di € 100,00.
III.1 Pertanto, deve essere condannata al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente di complessivi € 441,67 a titolo di premio fisso e variabile oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto sino al saldo.
IV Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_1
di € 441,67 a titolo di premio fisso e variabile per gli Parte_1 anni 2023/2024, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto sino al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 515,00, oltre rimborso forfetario spese generali, c.u., C.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 29 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1312 /2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. VULLO) PARTE RICORRENTE
contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: CP_2
[...]
I La documentazione versata in atti comprova l'esistenza e la durata del
[...] rapporto di lavoro intercorso tra la parte ricorrente sig. Parte_1
e la convenuta (contumace) (si vedano, in
[...] Controparte_1 particolare, il contratto di lavoro e le buste paga, doc.ti 2-3). II Dal canto suo, la convenuta non ha fornito prova, di cui era onerata, di aver corrisposto integralmente al sig. i corrispettivi dovuti, ed in Parte_1 special modo il premio fisso ed il premio variabile previsti dall'art. 16 del
Contratto integrativo Regione Piemonte 19 marzo 2009 (doc. 6 di ricorso).
II.1 Il premio di produzione risulta così articolato: “una quota economica da erogarsi collettivamente in relazione al contenimento entro una definita percentuale delle assenze medie annuali per malattia calcolate a livello settoriale, avendo diritto alla quale, si aggiunge una quota economica individuale in relazione alle giornate di lavoro annualmente previste;
tali indici sono validi, considerata la peculiarità del comparto, per determinare l'effettiva produttività aziendale”.
II.2 Il C.C.N.L. (doc. 8) prevede il pagamento di una quota economica collettiva ed una quota economica individuale. La quota economica collettiva va a beneficio di tutti i lavoratori, secondo la previsione del C.I.R. “nella misura di Euro 500,00 annuo lordo a condizione che complessivamente nel settore della vigilanza privata del Piemonte in cui trova applicazione il presente contratto non venga superata una assenza media annua del 15% per malattia (INPS) e per assenze non retribuite riferite alle causali previste dal CCNL di categoria. Il superamento di detta percentuale dovrà essere sancito da una specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le associazioni ed OOSS firmatarie il presente contratto. In assenza di tale dichiarazione il premio sarà normalmente erogato”.
II.3 Secondo il C.I.R., la quota economica individuale viene erogata a ciascun lavoratore a condizione che sia erogata quella collettiva pari ad € 500,00:
“ciascun lavoratore percepirà una ulteriore quota economica individuale annuale lorda di Euro 500,00 corrispondente alla presenza al lavoro nell'anno di riferimento” precisando che “da tale importo sarà detratta, fino a concorrenza, la somma di Euro 20,00 lorda per ogni giorno di assenza esclusivamente dovuta (e tassativamente elencata) a:
-malattia (INPS)
-Causali previste dai CCNL di categoria
-Infortunio”
II.4 Il CIR prevede poi che “il salario variabile…. sarà erogato a tutti i lavoratori con la buste paga di marzo di ogni anno in corso”, e che, “in caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno e per il personale con il contratto a termine, il computo del salario variabile, sarà rapportato al periodo in cui il lavoratore è stato in forza, con il criterio dei dodicesimi, considerando mese intero la frazione superiore a 15 giorni”
III Secondo il calcolo riportato in ricorso e nel dettagliato conteggio ad esso allegato (doc. 7), il sig. avrebbe dovuto percepire: Parte_1 per l'anno 2023 n. 6 ratei di premio fisso per un totale di € 250,00 per l'anno
2023 e un rateo per l'anno 2024 pari ad € 41,67; per l'anno 2023 la somma lorda di € 250,00 a titolo di premo variabile corrispondente ai sei ratei maturati, detratti i due giorni di malattia a ottobre e i tre giorni di infortunio a dicembre, per un totale di € 100,00.
III.1 Pertanto, deve essere condannata al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente di complessivi € 441,67 a titolo di premio fisso e variabile oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto sino al saldo.
IV Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_1
di € 441,67 a titolo di premio fisso e variabile per gli Parte_1 anni 2023/2024, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto sino al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 515,00, oltre rimborso forfetario spese generali, c.u., C.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 29 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo