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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6884/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6884/2022 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] C.F. , Parte_2 C.F._2 [...]
nato a [...] il [...] C.F. , Parte_3 C.F._3 Parte_4 nata a [...] il [...] C.F. , rappresentati e difesi
[...] C.F._4 come da procura allegata al ricorso dall'avv. Luigi Elefante
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento dello status di Vittima del Dovere ai sensi del combinato disposto della
L.466/80, della Legge 266/2005-(art.1 comma 563 lett. a)-, e del D.P.R. 243/2006 e del consequenziale diritto dei ricorrenti, ai benefici assistenziali tutti di legge, previsti per i familiari superstiti
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/05/2022 i ricorrenti indicati in epigrafe, nella qualità rispettivamente di vedova ( moglie convivente) ed orfani ( figli minorenni ed a carico del de cuius al momento del decesso) del Vigile Urbano Di IT AN, hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo “1) Accogliere integralmente il ricorso, accertando e dichiarando lo Status di Vittima del Dovere ai sensi della normativa vigente (Legge 466/80-L.266/2005- DPR.243/2006) del defunto Persona_1
ucciso da malviventi in Sant'AN in data 11 febbraio 1992. 2) Dichiarare tenuto il
[...]
resistente al riconoscimento a favore dei ricorrenti, di tutti i benefici assistenziali di legge CP_1 previsti per i familiari di vittime del dovere, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative di riconoscimento ed estensione per ogni singolo beneficio, e pertanto:
1.1.2006 Assegno Vitalizio - 1.1.2007 Speciale Elargizione - 1.1.2008 Speciale Assegno Vitalizio, con corresponsione degli arretrati e degli accessori di legge, atteso che l'evento qualificante lo status di vittima del Dovere del dante causa è avvenuto in data 11 febbraio 1992. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di lite, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A tal fine esponevano che il giorno 11.2.1992, verso le ore 21.00 circa, il Vigile Urbano Di IT
AN, in servizio presso il Comando Municipale del Comune di Sant'AN, al rientro dal lavoro con indosso la divisa, sceso dalla propria automobile, nel mentre si accingeva a varcare il passo carraio per portarsi alla propria abitazione, veniva colpito da feroci malviventi con arma da fuoco alla nuca per sottrargli la pistola d'ordinanza custodita nella fondina;
che con sentenza di appello del
Tribunale di Napoli n.1387 del 14.02.2002, RG. n.43303/95, veniva confermata la sentenza del
Pretore di Napoli del 25.11.1994, di accertamento della dipendenza del decesso da causa di servizio, con condanna dell' alla costituzione di una rendita a favore dei superstiti;
che con domanda del CP_2
10.10.2017 inoltrata al Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione
Centrale per gli Affari Generali della P.S. nella qualità di familiari superstiti, avevano chiesto il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere del proprio familiare, deceduto per mano assassina nelle tragiche circostante sopra narrate ed i correlati benefici assistenziali previsti a favore del coniuge e dei figli ex art.6 legge 466/80; che il , competente ai sensi del D.P.R. 510/99, Controparte_1 attivata l'istruttoria con nota interlocutoria di acquisizione atti e documentazione, comunicata il
14.11.2017, nonostante molteplici solleciti aveva lasciato la richiesta senza esito;
che il CP_1 aveva disatteso la normativa relativa alle categorie delle vittime del dovere laddove con l'introduzione dall'art.1 comma 563 della Legge 266/05, era stato ampliato il novero delle attività considerate di per sé a rischio rispetto alla legge 466/80, elencando analiticamente eventi e/o attività aventi un rischio rilevante e non ordinario in cui era sufficiente, ai fini della individuazione dei beneficiari delle speciali provvidenze previste per le vittime del dovere che l'evento lesivo si fosse verificato nel contesto di esse, senza che il rischio esulasse quello istituzionale, come era avvenuto nel caso di specie.
Concludevano, pertanto, come in epigrafe.
Nel costituirsi in giudizio, il eccepiva la prescrizione del diritto al Controparte_1 riconoscimento dello status di vittima del dovere, essendosi la parte ricorrente attivata oltre il termine di 10 anni dall'entrata in vigore della legge n.266/2005, che ha per la prima volta aveva individuato
“l'equiparato a vittima del dovere” e, nel merito, domandava il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Giova preliminarmente evidenziare che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e, più specificatamente, del giudice del lavoro stante la natura assistenziale dei benefici conseguenti al riconoscimento dello status di “vittima del dovere”.
Ciò premesso, al fine di stabilire se nella fattispecie sub iudice sussistono i requisiti per ritenere configurato in capo a Di IT AN lo status di “vittima del dovere”, occorre ricostruire anzitutto la normativa applicabile.
La definizione di “vittima del dovere” si ricava dal combinato disposto dell'art. 1, commi 563, 564 e
565, Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e dell'art. 3 della Legge n. 466 del 1980 che dispongono quanto segue: l'art.1, comma 563 della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria 2006) dispone che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
1980 n.466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatasi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”; il successivo comma 564 del medesimo articolo prevede che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientale ed operative”; l'articolo 1 comma c) del D.P.R. 243/2006, dispone: “Ai fini del presente regolamento, si intendono per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
L'articolo 3 della legge 13 agosto 1980 n.466 (recante norme in tema di Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche) stabilisce che “ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza, del Corpo degli Agenti di Custodia, al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai funzionari di Pubblica Sicurezza, al personale del
Corpo di Polizia Femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai Vigili del Fuoco, agli appartenenti alle Forze Armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque la cessazione del rapporto d'impiego è concessa un elargizione nella misura di lire 100 milioni attualmente per effetto dell'art. 2 D.L. 28 novembre 2003 n.337 pari ad euro 200.000”;
l'articolo 1 della stessa legge 466/80 stabilisce “Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è aggiunto il seguente comma: "Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonchè quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso".
L'articolo 2 della stessa legge recita “La speciale elargizione di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con legge 28 novembre 1975, n. 624, è elevata a lire
100 milioni e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello
Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere. A tal fine, per la individuazione delle vittime del dovere valgono i criteri indicati nell'articolo 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto. La speciale elargizione è dovuta altresì, nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo articolo 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge”.
Dal tenore delle disposizioni normative richiamate si evince come il legislatore abbia ritenuto di intervenire con due distinte fattispecie individuando nel comma 563 cit. una serie di attività – compreso l'intervento di soccorso - che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare alla attribuzione dei benefici previsti per la categoria delle vittime del dovere. I medesimi benefici spettano anche ai cd. “soggetti equiparati” di cui al comma 564 cit. ancorché alle condizioni normativamente previste quanto ai rischi specifici.
Siffatta opzione esegetica è stata confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 10791/2017 con la quale è stato precisato che “… il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico. In tale ipotesi rientra il caso di specie, in cui il controricorrente ha riportato l'invalidità a seguito d'un sinistro stradale occorsogli mentre si accingeva ad inseguire un giovane, che era a bordo di uno scooter, 8 9 R.G. n. 73 7/16 sospettato di essere autore di vari furti con strappo commessi nei giorni precedenti …”. Cass.
n.26012/2018 ha ribadito che “Al dipendente della Polizia di Stato, deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento, va riconosciuto lo "status" di vittima del dovere, con conseguente diritto ai benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma 563, della l. n.
266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, costituisce presupposto sufficiente per la loro erogazione che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma
564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria”.
Nel caso di specie è evidente che la posizione del Di IT AN, Vigile Urbano in servizio presso il comando Municipale di Sant'AN risulti corrispondente alle particolari condizioni previste dalle disposizioni normative elencate, essendo il predetto stato ucciso il 11.02.1992 da ignoti che volevano rapinarlo e nel mentre si opponeva alla sottrazione della pistola di ordinanza, con conseguente sussistenza del nesso di causalità diretta tra evento di servizio ed evento morte (cfr. comunicazione notizia di reato), come peraltro accertato con sentenza del Tribunale di Napoli n.1387 del 14.02.2002
(dipendenza dell'evento come causa di servizio).
Le conclusioni non potrebbero mutare neanche se l'elencazione del comma 563 cit. dovesse considerarsi, comunque, come richiedente il completamento con il requisito delle “particolari condizioni ambientali od operative, cioè implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio in grado di esporre a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. Siffatte particolari circostanze straordinarie paiono integrate sol che si considerino le modalità della aggressione e la circostanza che lo stesso si sia opposto alla sottrazione della propria pistola d'ordinanza, nonché la circostanza che il
Di IT stava rientrando nella propria abitazione di sera al termine del turno di lavoro (cfr. Sentenza
Corte D'Assise di Napoli n.20/1994).
È allora evidente che le particolari condizioni ambientali cui è stato esposto gli hanno imposto un maggior impegno e maggiori sforzi, con conseguenti maggiori rischi rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei propri compiti istituzionali. Venendo poi ai benefici rivendicati dai ricorrenti che, come detto, agiscono nella propria documentata qualità di vedova (moglie convivente) ed orfani (figli minorenni ed a carico del de cuius al momento del decesso) del , il comma 565 della L. 266/2005 ha previsto che Persona_1
“…con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
Il regolamento di cui al comma 565 succitato è stato emanato con d.P.R. n. 243/06 il quale all'art. 1, lettera a) ha individuato i benefici e le provvidenze, disciplinando criteri e modalità per l'attribuzione a favore delle vittime del dovere. Tali benefici e provvidenze sono, dunque, “le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407,
e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206”; all'art. 4, comma 1, per quanto di interesse, ha espressamente riconosciuto alla categoria in commento:
1- la speciale elargizione ex L. 302/1990;
2- quanto ai benefici disciplinati dalla L. 407/1998, l'assegno vitalizio pari ad euro 258,23 soggetto a perequazione annua “… A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1,2 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990
n. 302, come modificati dall'art.1 della presente legge subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche è concesso oltre alle elargizioni di cui alla citata legge 302 del 1990 un assegno vitalizio non reversibile di lire 500 mila mensili soggetto alla perequazione automatica …”;
3- quanto ai benefici previsti dalla L. 206/2004, la norma non richiama espressamente l'assegno vitalizio di euro 1.033,00 mensili, soggetto alla perequazione automatica, previsto all'art. 5, comma 3, della suddetta legge secondo cui per l'appunto “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. […]”. Ad ogni buon conto, con clausola di chiusura, l'art. 4 del d.P.R. citato 243/2006 ha previsto comunque che “ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti dalla vigente normativa in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, alle integrazioni ed alla corresponsione delle ulteriori provvidenze di cui alle leggi indicate al comma 1, si potrà far luogo subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa”.
Successivamente, cioè a decorrere dal 1° gennaio 2008, la detta estensione dell'assegno di
€1.033,00 mensili è stata riconosciuta dall'art. 2, comma 105, della legge l. 244/2007 che ha invero, stabilito che “A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefìci di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106”.
Pertanto, oltre alla speciale elargizione da corrispondersi nella misura massima di euro 200.000,00 in virtù dell'intervenuto decesso, vengono in rilievo i seguenti ulteriori benefici: l'assegno vitalizio di euro 1.033,00 mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, da riconoscersi dalla data di decesso, l'assegno vitalizio mensile non reversibile disciplinato dalla L. 407/98 e dall'art. 4, comma 1, lett. B) n. 1 del d.P.R. n.243/2006 nell'ammontare di euro 500,00 mensili come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n.7761/2017: “… l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità-equità di cui all'art.3 della Costituzione come risulta dal “ diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria …”, e ciò a far data dal decesso, oltre accessori di legge.
Con riguardo poi all'eccezione di prescrizione, tempestivamente proposta dal convenuto la stessa va accolta limitatamente ai ratei di prestazione. CP_1
Sul punto si condivide integralmente l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 30.5.22 n.17440) la quale in relazione alla presunta ritenuta prescrizione dello
'status', recependo orientamenti andatisi delineando nella diffusa giurisprudenza di merito, così ha argomentato: “la qualifica di Vittima del dovere in termini di Status non deve intendersi secondo la nozione tradizionale, che la dottrina classica intendeva in senso comunitario, ossia quale modo per definire la posizione della persona umana rispetto ad una data collettività di riferimento, in funzione della sua condizione di libertà personale, cittadinanza e appartenenza a un certo gruppo familiare, ma cosi come declinato in età moderna in relazione al principio di eguaglianza formale inteso come rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese: art. 3 comma 2 Costituzione;
tale evoluzione ha determinato il progressivo passaggio da
“status civitatis” a“status activus processualis”, inteso come libero potere di avvalersi dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge per assicurarsi le prestazioni sociali volte a garantire la protezione e la perequazione della categoria cui si appartiene e rendere cosi effettiva la libertà astrattamente assicurata dal principio di eguaglianza formale;
per converso, la libertà di scelta della persona è stata preservata subordinando l'attribuzione delle prestazioni ad una specifica domanda, allo scopo di fugare la possibilità che l'attribuzione d'ufficio di certe prestazioni valesse ad imprimere autoritativamente al beneficiario una qualità soggettivamente percepita come uno stigma sociale;
ogni qualvolta il legislatore individua una particolare categoria di soggetti come destinatari di prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite, la situazione giuridica dei beneficiari può e deve essere ricostruita in termini di status, tanto vale in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563 e 564 dell'art. 1 legge 266 /2005, e dei particolari rischi connessi ad un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività ( art. 2 Costituzione); non può essere dubbio che le provvidenze previste per la categorie de quo rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost. La disciplina dei benefici previsti può legittimamente considerarsi come una delle possibili figure speciali di sicurezza sociale. Pertanto sussistono per le vittime del dovere tutti i presupposti per il riconoscimento dello status, atteso che tale categoria di soggetti è caratterizzata da un insieme di benefici riepilogati dall'art. 4 del D.P.R. 243/2006, riconosciuti in relazione al pericolo ed al rischio dell'attività svolta nell'adempimento del dovere”.
E' allora equo ritenere, armonicamente rispetto al predetto orientamento interpretativo, che l'eccepita estinzione del diritto per prescrizione, formulata dall'amministrazione resistente per motivare il respingimento della domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere, appare del tutto infondata, in relazione alla natura del diritto azionato (ed a quella dei benefici che ne derivano, entrambi di chiara natura assistenziale, la cui erogazione, in relazione al riconoscimento, è diretta a tutelare diritti presidiati dagli artt.
2-3 e 38 della Carta).
Lo “status di Vittima del Dovere”, rientra, nei cc.dd, “status di protezione”, riconosciuti a favore di un soggetto debole, meritevole di aiuto o protezione, per il quale l'ordinamento predispone uno statuto giuridico differenziato, riconoscendo tutele che spaziano in vari settori: assistenziale, previdenziale e fiscale, (si pensi all'esenzione dalla spesa farmaceutica, al beneficio dell'esenzione IRPEF sui trattamenti previdenziali, all'assistenza psicologica, agli assegni vitalizi non reversibili). Ne consegue che, proprio in quanto destinati alla soddisfazione di un interesse pubblico, sia l'accertamento dello status che l'accertamento del diritto al riconoscimento dei correlati benefici di natura assistenziale, sono chiaramente diritti indisponibili e come tale irrinunciabili ed imprescrittibili ex art.2934, ii comma c.c. (cfr. Sentenza N.80/2020 Tribunale di
Gorizia S.L. Sentenza N.62/2020 Tribunale di Pordenone- Corte di Appello di Roma S.L. N.
2702/2021).
In questo caso la prescrizione estintiva decennale opera unicamente con riferimento al diritto al pagamento dei benefici economici, che trovano ragione e causa a seguito del riconoscimento “con eventuale prescrizione dei conseguenti diritti di credito precedenti un decennio la domanda in mancanza di sospensione ex art.2942 c.c. od interruzione ex art. 2943 c.c.”. Cassazione SS.UU.
Sent. 25.7.2002 n.10955 :“Alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall'art.1282 cod.civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della spesa) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dell'art.129 del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n.1827, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione “non riscosse”; ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma - ivi compresa quella per rivalutazione ed interessi, costituente parte integrante del credito base- che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art.129” (recente conforme: Ordinanza Cass. Sesta S.C.L n.18309/20).
Ciò posto si accerta e dichiara lo status di soggetto “vittima del dovere” ex L.266/05 e artt.1 e 6
D.P.R. 243/06 del Vigile Urbano Di IT AN dichiarando conseguentemente il diritto dei ricorrenti, nella qualità, alla concessione dei benefici connessi al predetto status anche ex
L.206/04, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla liquidazione in loro favore non già della speciale elargizione, obiettivamente prescritta per decorso del termine decennale non interrotto rispetto alla domanda amministrativa del 20.11.2017, bensì dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio (art. 5, comma 3 e art. 2 della legge 23 novembre 1998,
n. 407), per quanto concerne i ratei relativi alle mensilità maturate successivamente al decennio anteriore alla domanda (20.11.17), ossia rispettivamente dal 20.11.2007 (risultando i ratei antecedenti prescritti) per l'assegno vitalizio e dal 1.01.2008 per lo speciale assegno vitalizio.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo le tabelle professionali in vigore per una causa previdenziale di valore indeterminabile e di bassa complessità, seguono la soccombenza nei riguardi del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie il ricorso e, per le causali di cui in motivazione, accerta e dichiara lo status di vittima del dovere del defunto Di IT AN;
2) dichiara il diritto dei ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 [...]
, nelle rispettive qualità di vedova ed orfani di Di Parte_3 Parte_4
IT AN, al riconoscimento di tutti i benefici di legge, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla liquidazione in loro favore non già della speciale elargizione, perché prescritta, bensì dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio (art. 5, comma 3
e art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407), per quanto concerne i ratei relativi alle mensilità maturate rispettivamente dal 20.11.2007 per l'assegno vitalizio e dal 1.01.2008 per lo speciale assegno vitalizio nei sensi di cui in parte motiva;
3) condanna il al pagamento delle spese del presente giudizio, che sono Controparte_1 liquidate nella somma complessiva di € 3.291,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi
Aversa, 18.04.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6884/2022 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] C.F. , Parte_2 C.F._2 [...]
nato a [...] il [...] C.F. , Parte_3 C.F._3 Parte_4 nata a [...] il [...] C.F. , rappresentati e difesi
[...] C.F._4 come da procura allegata al ricorso dall'avv. Luigi Elefante
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento dello status di Vittima del Dovere ai sensi del combinato disposto della
L.466/80, della Legge 266/2005-(art.1 comma 563 lett. a)-, e del D.P.R. 243/2006 e del consequenziale diritto dei ricorrenti, ai benefici assistenziali tutti di legge, previsti per i familiari superstiti
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/05/2022 i ricorrenti indicati in epigrafe, nella qualità rispettivamente di vedova ( moglie convivente) ed orfani ( figli minorenni ed a carico del de cuius al momento del decesso) del Vigile Urbano Di IT AN, hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo “1) Accogliere integralmente il ricorso, accertando e dichiarando lo Status di Vittima del Dovere ai sensi della normativa vigente (Legge 466/80-L.266/2005- DPR.243/2006) del defunto Persona_1
ucciso da malviventi in Sant'AN in data 11 febbraio 1992. 2) Dichiarare tenuto il
[...]
resistente al riconoscimento a favore dei ricorrenti, di tutti i benefici assistenziali di legge CP_1 previsti per i familiari di vittime del dovere, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative di riconoscimento ed estensione per ogni singolo beneficio, e pertanto:
1.1.2006 Assegno Vitalizio - 1.1.2007 Speciale Elargizione - 1.1.2008 Speciale Assegno Vitalizio, con corresponsione degli arretrati e degli accessori di legge, atteso che l'evento qualificante lo status di vittima del Dovere del dante causa è avvenuto in data 11 febbraio 1992. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di lite, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A tal fine esponevano che il giorno 11.2.1992, verso le ore 21.00 circa, il Vigile Urbano Di IT
AN, in servizio presso il Comando Municipale del Comune di Sant'AN, al rientro dal lavoro con indosso la divisa, sceso dalla propria automobile, nel mentre si accingeva a varcare il passo carraio per portarsi alla propria abitazione, veniva colpito da feroci malviventi con arma da fuoco alla nuca per sottrargli la pistola d'ordinanza custodita nella fondina;
che con sentenza di appello del
Tribunale di Napoli n.1387 del 14.02.2002, RG. n.43303/95, veniva confermata la sentenza del
Pretore di Napoli del 25.11.1994, di accertamento della dipendenza del decesso da causa di servizio, con condanna dell' alla costituzione di una rendita a favore dei superstiti;
che con domanda del CP_2
10.10.2017 inoltrata al Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione
Centrale per gli Affari Generali della P.S. nella qualità di familiari superstiti, avevano chiesto il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere del proprio familiare, deceduto per mano assassina nelle tragiche circostante sopra narrate ed i correlati benefici assistenziali previsti a favore del coniuge e dei figli ex art.6 legge 466/80; che il , competente ai sensi del D.P.R. 510/99, Controparte_1 attivata l'istruttoria con nota interlocutoria di acquisizione atti e documentazione, comunicata il
14.11.2017, nonostante molteplici solleciti aveva lasciato la richiesta senza esito;
che il CP_1 aveva disatteso la normativa relativa alle categorie delle vittime del dovere laddove con l'introduzione dall'art.1 comma 563 della Legge 266/05, era stato ampliato il novero delle attività considerate di per sé a rischio rispetto alla legge 466/80, elencando analiticamente eventi e/o attività aventi un rischio rilevante e non ordinario in cui era sufficiente, ai fini della individuazione dei beneficiari delle speciali provvidenze previste per le vittime del dovere che l'evento lesivo si fosse verificato nel contesto di esse, senza che il rischio esulasse quello istituzionale, come era avvenuto nel caso di specie.
Concludevano, pertanto, come in epigrafe.
Nel costituirsi in giudizio, il eccepiva la prescrizione del diritto al Controparte_1 riconoscimento dello status di vittima del dovere, essendosi la parte ricorrente attivata oltre il termine di 10 anni dall'entrata in vigore della legge n.266/2005, che ha per la prima volta aveva individuato
“l'equiparato a vittima del dovere” e, nel merito, domandava il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Giova preliminarmente evidenziare che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e, più specificatamente, del giudice del lavoro stante la natura assistenziale dei benefici conseguenti al riconoscimento dello status di “vittima del dovere”.
Ciò premesso, al fine di stabilire se nella fattispecie sub iudice sussistono i requisiti per ritenere configurato in capo a Di IT AN lo status di “vittima del dovere”, occorre ricostruire anzitutto la normativa applicabile.
La definizione di “vittima del dovere” si ricava dal combinato disposto dell'art. 1, commi 563, 564 e
565, Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e dell'art. 3 della Legge n. 466 del 1980 che dispongono quanto segue: l'art.1, comma 563 della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria 2006) dispone che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
1980 n.466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatasi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”; il successivo comma 564 del medesimo articolo prevede che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientale ed operative”; l'articolo 1 comma c) del D.P.R. 243/2006, dispone: “Ai fini del presente regolamento, si intendono per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
L'articolo 3 della legge 13 agosto 1980 n.466 (recante norme in tema di Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche) stabilisce che “ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza, del Corpo degli Agenti di Custodia, al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai funzionari di Pubblica Sicurezza, al personale del
Corpo di Polizia Femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai Vigili del Fuoco, agli appartenenti alle Forze Armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque la cessazione del rapporto d'impiego è concessa un elargizione nella misura di lire 100 milioni attualmente per effetto dell'art. 2 D.L. 28 novembre 2003 n.337 pari ad euro 200.000”;
l'articolo 1 della stessa legge 466/80 stabilisce “Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è aggiunto il seguente comma: "Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonchè quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso".
L'articolo 2 della stessa legge recita “La speciale elargizione di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con legge 28 novembre 1975, n. 624, è elevata a lire
100 milioni e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello
Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere. A tal fine, per la individuazione delle vittime del dovere valgono i criteri indicati nell'articolo 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto. La speciale elargizione è dovuta altresì, nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo articolo 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge”.
Dal tenore delle disposizioni normative richiamate si evince come il legislatore abbia ritenuto di intervenire con due distinte fattispecie individuando nel comma 563 cit. una serie di attività – compreso l'intervento di soccorso - che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare alla attribuzione dei benefici previsti per la categoria delle vittime del dovere. I medesimi benefici spettano anche ai cd. “soggetti equiparati” di cui al comma 564 cit. ancorché alle condizioni normativamente previste quanto ai rischi specifici.
Siffatta opzione esegetica è stata confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 10791/2017 con la quale è stato precisato che “… il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico. In tale ipotesi rientra il caso di specie, in cui il controricorrente ha riportato l'invalidità a seguito d'un sinistro stradale occorsogli mentre si accingeva ad inseguire un giovane, che era a bordo di uno scooter, 8 9 R.G. n. 73 7/16 sospettato di essere autore di vari furti con strappo commessi nei giorni precedenti …”. Cass.
n.26012/2018 ha ribadito che “Al dipendente della Polizia di Stato, deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento, va riconosciuto lo "status" di vittima del dovere, con conseguente diritto ai benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma 563, della l. n.
266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, costituisce presupposto sufficiente per la loro erogazione che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma
564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria”.
Nel caso di specie è evidente che la posizione del Di IT AN, Vigile Urbano in servizio presso il comando Municipale di Sant'AN risulti corrispondente alle particolari condizioni previste dalle disposizioni normative elencate, essendo il predetto stato ucciso il 11.02.1992 da ignoti che volevano rapinarlo e nel mentre si opponeva alla sottrazione della pistola di ordinanza, con conseguente sussistenza del nesso di causalità diretta tra evento di servizio ed evento morte (cfr. comunicazione notizia di reato), come peraltro accertato con sentenza del Tribunale di Napoli n.1387 del 14.02.2002
(dipendenza dell'evento come causa di servizio).
Le conclusioni non potrebbero mutare neanche se l'elencazione del comma 563 cit. dovesse considerarsi, comunque, come richiedente il completamento con il requisito delle “particolari condizioni ambientali od operative, cioè implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio in grado di esporre a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. Siffatte particolari circostanze straordinarie paiono integrate sol che si considerino le modalità della aggressione e la circostanza che lo stesso si sia opposto alla sottrazione della propria pistola d'ordinanza, nonché la circostanza che il
Di IT stava rientrando nella propria abitazione di sera al termine del turno di lavoro (cfr. Sentenza
Corte D'Assise di Napoli n.20/1994).
È allora evidente che le particolari condizioni ambientali cui è stato esposto gli hanno imposto un maggior impegno e maggiori sforzi, con conseguenti maggiori rischi rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei propri compiti istituzionali. Venendo poi ai benefici rivendicati dai ricorrenti che, come detto, agiscono nella propria documentata qualità di vedova (moglie convivente) ed orfani (figli minorenni ed a carico del de cuius al momento del decesso) del , il comma 565 della L. 266/2005 ha previsto che Persona_1
“…con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
Il regolamento di cui al comma 565 succitato è stato emanato con d.P.R. n. 243/06 il quale all'art. 1, lettera a) ha individuato i benefici e le provvidenze, disciplinando criteri e modalità per l'attribuzione a favore delle vittime del dovere. Tali benefici e provvidenze sono, dunque, “le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407,
e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206”; all'art. 4, comma 1, per quanto di interesse, ha espressamente riconosciuto alla categoria in commento:
1- la speciale elargizione ex L. 302/1990;
2- quanto ai benefici disciplinati dalla L. 407/1998, l'assegno vitalizio pari ad euro 258,23 soggetto a perequazione annua “… A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1,2 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990
n. 302, come modificati dall'art.1 della presente legge subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche è concesso oltre alle elargizioni di cui alla citata legge 302 del 1990 un assegno vitalizio non reversibile di lire 500 mila mensili soggetto alla perequazione automatica …”;
3- quanto ai benefici previsti dalla L. 206/2004, la norma non richiama espressamente l'assegno vitalizio di euro 1.033,00 mensili, soggetto alla perequazione automatica, previsto all'art. 5, comma 3, della suddetta legge secondo cui per l'appunto “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. […]”. Ad ogni buon conto, con clausola di chiusura, l'art. 4 del d.P.R. citato 243/2006 ha previsto comunque che “ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti dalla vigente normativa in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, alle integrazioni ed alla corresponsione delle ulteriori provvidenze di cui alle leggi indicate al comma 1, si potrà far luogo subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa”.
Successivamente, cioè a decorrere dal 1° gennaio 2008, la detta estensione dell'assegno di
€1.033,00 mensili è stata riconosciuta dall'art. 2, comma 105, della legge l. 244/2007 che ha invero, stabilito che “A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefìci di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106”.
Pertanto, oltre alla speciale elargizione da corrispondersi nella misura massima di euro 200.000,00 in virtù dell'intervenuto decesso, vengono in rilievo i seguenti ulteriori benefici: l'assegno vitalizio di euro 1.033,00 mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, da riconoscersi dalla data di decesso, l'assegno vitalizio mensile non reversibile disciplinato dalla L. 407/98 e dall'art. 4, comma 1, lett. B) n. 1 del d.P.R. n.243/2006 nell'ammontare di euro 500,00 mensili come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n.7761/2017: “… l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità-equità di cui all'art.3 della Costituzione come risulta dal “ diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria …”, e ciò a far data dal decesso, oltre accessori di legge.
Con riguardo poi all'eccezione di prescrizione, tempestivamente proposta dal convenuto la stessa va accolta limitatamente ai ratei di prestazione. CP_1
Sul punto si condivide integralmente l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 30.5.22 n.17440) la quale in relazione alla presunta ritenuta prescrizione dello
'status', recependo orientamenti andatisi delineando nella diffusa giurisprudenza di merito, così ha argomentato: “la qualifica di Vittima del dovere in termini di Status non deve intendersi secondo la nozione tradizionale, che la dottrina classica intendeva in senso comunitario, ossia quale modo per definire la posizione della persona umana rispetto ad una data collettività di riferimento, in funzione della sua condizione di libertà personale, cittadinanza e appartenenza a un certo gruppo familiare, ma cosi come declinato in età moderna in relazione al principio di eguaglianza formale inteso come rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese: art. 3 comma 2 Costituzione;
tale evoluzione ha determinato il progressivo passaggio da
“status civitatis” a“status activus processualis”, inteso come libero potere di avvalersi dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge per assicurarsi le prestazioni sociali volte a garantire la protezione e la perequazione della categoria cui si appartiene e rendere cosi effettiva la libertà astrattamente assicurata dal principio di eguaglianza formale;
per converso, la libertà di scelta della persona è stata preservata subordinando l'attribuzione delle prestazioni ad una specifica domanda, allo scopo di fugare la possibilità che l'attribuzione d'ufficio di certe prestazioni valesse ad imprimere autoritativamente al beneficiario una qualità soggettivamente percepita come uno stigma sociale;
ogni qualvolta il legislatore individua una particolare categoria di soggetti come destinatari di prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite, la situazione giuridica dei beneficiari può e deve essere ricostruita in termini di status, tanto vale in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563 e 564 dell'art. 1 legge 266 /2005, e dei particolari rischi connessi ad un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività ( art. 2 Costituzione); non può essere dubbio che le provvidenze previste per la categorie de quo rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost. La disciplina dei benefici previsti può legittimamente considerarsi come una delle possibili figure speciali di sicurezza sociale. Pertanto sussistono per le vittime del dovere tutti i presupposti per il riconoscimento dello status, atteso che tale categoria di soggetti è caratterizzata da un insieme di benefici riepilogati dall'art. 4 del D.P.R. 243/2006, riconosciuti in relazione al pericolo ed al rischio dell'attività svolta nell'adempimento del dovere”.
E' allora equo ritenere, armonicamente rispetto al predetto orientamento interpretativo, che l'eccepita estinzione del diritto per prescrizione, formulata dall'amministrazione resistente per motivare il respingimento della domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere, appare del tutto infondata, in relazione alla natura del diritto azionato (ed a quella dei benefici che ne derivano, entrambi di chiara natura assistenziale, la cui erogazione, in relazione al riconoscimento, è diretta a tutelare diritti presidiati dagli artt.
2-3 e 38 della Carta).
Lo “status di Vittima del Dovere”, rientra, nei cc.dd, “status di protezione”, riconosciuti a favore di un soggetto debole, meritevole di aiuto o protezione, per il quale l'ordinamento predispone uno statuto giuridico differenziato, riconoscendo tutele che spaziano in vari settori: assistenziale, previdenziale e fiscale, (si pensi all'esenzione dalla spesa farmaceutica, al beneficio dell'esenzione IRPEF sui trattamenti previdenziali, all'assistenza psicologica, agli assegni vitalizi non reversibili). Ne consegue che, proprio in quanto destinati alla soddisfazione di un interesse pubblico, sia l'accertamento dello status che l'accertamento del diritto al riconoscimento dei correlati benefici di natura assistenziale, sono chiaramente diritti indisponibili e come tale irrinunciabili ed imprescrittibili ex art.2934, ii comma c.c. (cfr. Sentenza N.80/2020 Tribunale di
Gorizia S.L. Sentenza N.62/2020 Tribunale di Pordenone- Corte di Appello di Roma S.L. N.
2702/2021).
In questo caso la prescrizione estintiva decennale opera unicamente con riferimento al diritto al pagamento dei benefici economici, che trovano ragione e causa a seguito del riconoscimento “con eventuale prescrizione dei conseguenti diritti di credito precedenti un decennio la domanda in mancanza di sospensione ex art.2942 c.c. od interruzione ex art. 2943 c.c.”. Cassazione SS.UU.
Sent. 25.7.2002 n.10955 :“Alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall'art.1282 cod.civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della spesa) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dell'art.129 del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n.1827, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione “non riscosse”; ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma - ivi compresa quella per rivalutazione ed interessi, costituente parte integrante del credito base- che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art.129” (recente conforme: Ordinanza Cass. Sesta S.C.L n.18309/20).
Ciò posto si accerta e dichiara lo status di soggetto “vittima del dovere” ex L.266/05 e artt.1 e 6
D.P.R. 243/06 del Vigile Urbano Di IT AN dichiarando conseguentemente il diritto dei ricorrenti, nella qualità, alla concessione dei benefici connessi al predetto status anche ex
L.206/04, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla liquidazione in loro favore non già della speciale elargizione, obiettivamente prescritta per decorso del termine decennale non interrotto rispetto alla domanda amministrativa del 20.11.2017, bensì dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio (art. 5, comma 3 e art. 2 della legge 23 novembre 1998,
n. 407), per quanto concerne i ratei relativi alle mensilità maturate successivamente al decennio anteriore alla domanda (20.11.17), ossia rispettivamente dal 20.11.2007 (risultando i ratei antecedenti prescritti) per l'assegno vitalizio e dal 1.01.2008 per lo speciale assegno vitalizio.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo le tabelle professionali in vigore per una causa previdenziale di valore indeterminabile e di bassa complessità, seguono la soccombenza nei riguardi del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie il ricorso e, per le causali di cui in motivazione, accerta e dichiara lo status di vittima del dovere del defunto Di IT AN;
2) dichiara il diritto dei ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 [...]
, nelle rispettive qualità di vedova ed orfani di Di Parte_3 Parte_4
IT AN, al riconoscimento di tutti i benefici di legge, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla liquidazione in loro favore non già della speciale elargizione, perché prescritta, bensì dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio (art. 5, comma 3
e art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407), per quanto concerne i ratei relativi alle mensilità maturate rispettivamente dal 20.11.2007 per l'assegno vitalizio e dal 1.01.2008 per lo speciale assegno vitalizio nei sensi di cui in parte motiva;
3) condanna il al pagamento delle spese del presente giudizio, che sono Controparte_1 liquidate nella somma complessiva di € 3.291,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi
Aversa, 18.04.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano