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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 21/05/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-dr. Gianfranco Placentino Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.399/2021 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n.356/2021 del
10/05/2021, pubblicata in pari data, del Tribunale di Campobasso, avente per oggetto
“lesioni”
T R A
), rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 C.F._1
mandato in calce all'atto di appello, dall'avv.Quirino Mescia, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Campobasso alla Piazza Falcone e Borsellino n.3
APPELLANTE
E
1 ( , in persona del legale rappresentante in Controparte_1 P.IVA_1
carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, nei cui uffici domicilia “ope legis”
APPELLATI
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza dell'8/01/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con atto di citazione regolarmente notificato il 21/05/2014, Parte_1
sostanzialmente premettendo di aver contratto l'infezione da HCV a seguito di emotrasfusioni ed emoderivati praticategli durante il ricovero dal 29/07/1968 al 26/01/1969
presso l'OC di Isernia, che l'epatopatia si era manifestata dopo molti anni dalle trasfusioni con incremento degli indici di necrosi epatica, che nel 2006 si era sottoposto a terapia con ribavirina e interferon subito sospesa per la gravità degli effetti avversi, che nel 2011 era stata posta diagnosi di cirrosi epatica, che nel 2012 si era sottoposto -infruttuosamente- a terapia sperimentale, e che da tal momento aveva acquisito la consapevolezza dell'evoluzione cirrotica della epatopatia cronica HCV e dell'irreversibilità della malattia,
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Campobasso, il al fine Controparte_1
di far accertare e dichiarare la dedotta infezione da HCV con conseguente sua condanna al pagamento della somma di € 660.199,33, o quell'altra somma minore o maggiore che sarebbe risultata in corso di causa, per risarcimento dei danni biologico, alla vita di relazione, esistenziale e patrimoniali;
2 - si costituiva in giudizio il il quale eccepiva l'intervenuta Controparte_1
prescrizione del diritto azionato e comunque chiedeva il rigetto della domanda per sua infondatezza;
- espletata CTU medica, con sentenza n.356/2021 del 10/05/2021, depositata in pari data,
il Tribunale di Campobasso rigettava la domanda per intervenuta prescrizione,
compensando integralmente le spese del giudizio.
2) Con atto di citazione notificato a mezzo pec del 9/12/2021 ha Parte_1
interposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo alla Corte di Appello di
Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi che verranno di seguito precisati e il favore delle spese del doppio grado di giudizio;
- con comparsa del 28/02/2022 si è costituito l'appellato che ha Controparte_1
instato per il rigetto del formulato appello e il favore delle spese;
- precisate le conclusioni, all'udienza dell'8/01/2021, come disposto ai sensi degli artt. 35
D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.=
-MOTIVI-
A) Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il Tribunale ha Pt_1
erroneamente rigettato la domanda per ritenuta intervenuta prescrizione dell'azione per decorso del termine quinquennale ex artt. 2935 e 2947 c.c.=
In particolare, ha dedotto che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, nel corso del giudizio, il CTU avrebbe accertato che la patologia epatica e, in particolare, la cirrosi contratta,
è evoluta verso la forma più severa dell'epatocarcinoma, diagnosticato solo nel 2019,
costituente evento lesivo nuovo ed autonomo e come tale non prevedibile rispetto alle predette
3 affezioni, ragion per cui soltanto da tal ultimo momento sarebbe iniziata la decorrenza del relativo nuovo termine prescrizionale, con piena legittimità della connessa richiesta risarcitoria.
L'appellato , nel ribadire la correttezza e condivisibilità dello statuito sul punto, CP_1
ha eccepito il divieto dello “ius novorum” e precisamente l'inammissibilità della prospettazione sollevata dall'appellante nel presente grado relativa all'asserita sussistenza del nuovo ed autonomo danno di “epatocarcinoma” rispetto alla dedotta -in citazione-
“cirrosi cronica che consegue alla epatopatia, da tal momento percependo l'irreversibilità
del danno post-trasfusionale subito”. Ha aggiunto, inoltre, che -contrariamente all'assunto dell'appellante- la stessa CTU in atti non ha fatto alcun riferimento, alla data di sua redazione del 23/5/2020, della riferita sussistenza del diagnosticato epatocarcinoma del
27/6/2019, precisando che semmai la rivendicata autonomia della più grave patologia lamentata denuncia proprio il carattere di novità processuale del dedotto aggravamento e prelude –se fosse vera detta impostazione– all'introduzione in giudizio di una domanda
“nuova” avente a oggetto un diritto “nuovo” che non può trovare ingresso nel presente giudizio.
La doglianza è infondata nei sensi che seguono.
La Corte evidenzia la correttezza dell'ingiustamente impugnata sentenza in ordine all'individuazione del preciso termine prescrizionale.
Infatti, il Tribunale ha ritenuto che il dies a quo per il decorso della prescrizione dovesse considerarsi il 2003, anno in cui al era stata diagnosticata l'epatopatia HCV Pt_1
correlata dall'Università di Bologna, o, -più correttamente- il 2004 data coincidente con la presentazione della domanda amministrativa di indennizzo ex L. 210/92 e con il relativo
4 verbale dei riconoscimento del nesso causale “che ha posto l'attore in condizione di
acquisire sufficiente percezione della malattia e della sua causa, se non addirittura
certezza”, aggiungendo che i successivi eventi lesivi dovevano considerarsi semplici e prevedibili sviluppi della epatite C e per questo non idonei a far decorrere un nuovo termine prescrizionale.
Il Collegio, nel ribadire che la fattispecie azionata rientra nell'ambito della responsabilità
extracontrattuale (Cass. 26/05/2021 n.14470, Cass. 18/06/2019 n.16217, Cass.19/12/2013
n.28464), richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “il
termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno di chi assume
di avere contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a
decorrere, a norma dell'art. 2947 c.c., comma 1, non dal momento in cui il terzo
determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto o dal momento in cui la
malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può
essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo
di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze
scientifiche”, momento ritenuto normalmente coincidente con la proposizione della domanda amministrativa alla Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992, ove non accertato in epoca più antica (Cass. 26/05/2021 n.14470, Cass.
29/03/2018 n. 7776, Cass, 02/07/2013 n.16550, Cass. 21/02/2003 n. 2645; Cass.
05/07/2004 n. 12287; Cass. 08/05/2006 n. 10493; Cass. sez. un. 2008/nn. 576, 581 e 584;
Cass. 19/12/2013 n. 28464), e qualora si tratti di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, determini ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno inerente a tali ulteriori conseguenze decorre dal
5 verificarsi delle medesime solo se queste ultime non costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto, bensì la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile
(cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6360 del 28/11/1981; id. Sez. 3, Sentenza n. 6259 del
24/10/1983; id. Sez. U, Sentenza n. 3993 del 02/05/1996; id. Sez. 1, Sentenza n. 17940
del 25/11/2003; id. Sez. U, Sentenza n. 580 del 11/01/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 8156
del 03/04/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 22/04/2013; id. Sez. 3, Ordinanza n.
18056 del 05/07/2019, in motivazione.
Nel caso di specie, la Corte ritiene di condividere la statuizione sul punto del primo Giudice
evidenziando che -come ormai più volte affermato anche dall'autorevole giurisprudenza della S.C. (sentenza n.19244/2015, n.29492/2019)- l'epatocarcinoma non appare idoneo ad integrare una manifestazione patologica del tutto nuova ed autonoma tale da poter modificare il termine prescrizionale, quanto piuttosto la possibile e più che prevedibile evoluzione della patologia originariamente contratta con l'infezione HCV.
Tale condizione di evoluzione della patologia, pertanto, non è certamente idonea a spostare il dies a quo prescrizionale nei sensi più favorevoli all'appellante, per cui appare corretta e condivisibile la statuita prescrizione dell'azione.
Tenuto conto di tali assorbenti considerazioni, l'appello va disatteso.
Non vi è ragione infatti di soffermarsi sulle ulteriori questioni poste dalle parti, secondo il principio più volte illustrato dalla Cassazione della “ragione più liquida”, il quale,
imponendo un approccio interpretativo comportante la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui
6 all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. ad es.
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, 28/05/2014, n. 12002; Cass. 2018/n.11458; Cass. 2019/n.363).
L'applicazione del principio, quindi, postula che ci si trovi di fronte ad un coacervo di profili di merito che -sebbene posti in un rapporto di subordinazione logica- risultino nondimeno ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, ben potendosi, a questo punto, optare per quella, tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione, che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità.
B) Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa per fase di studio, introduttiva e decisionale,
secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014 –aggiornato per la presente fase ex DM
147/2022- e con riferimento a quelli minimi in quanto le deduzioni delle parti non hanno sostanzialmente apportato elementi tali da mettere effettivamente in discussione la sentenza di primo grado ed il quantum disputatum è prossimo al limite inferiore dello scaglione applicabile (520.000,00-1.000.000,00 euro).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.356/2021 del 10/05/2021,
pubblicata in pari data, del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica,
proposto da con citazione notificata a mezzo pec del 9/12/2021, nei Parte_1
confronti del , così provvede: Controparte_1
7 1) rigetta l'appello,
2) condanna l'appellante a rimborsare al costituito appellato le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 9.260,00 per compenso al difensore, oltre al rimborso forfettario nella percentuale del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto della pronuncia di rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
c.
1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 30/04/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-dr. Gianfranco Placentino Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.399/2021 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n.356/2021 del
10/05/2021, pubblicata in pari data, del Tribunale di Campobasso, avente per oggetto
“lesioni”
T R A
), rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 C.F._1
mandato in calce all'atto di appello, dall'avv.Quirino Mescia, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Campobasso alla Piazza Falcone e Borsellino n.3
APPELLANTE
E
1 ( , in persona del legale rappresentante in Controparte_1 P.IVA_1
carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, nei cui uffici domicilia “ope legis”
APPELLATI
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza dell'8/01/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con atto di citazione regolarmente notificato il 21/05/2014, Parte_1
sostanzialmente premettendo di aver contratto l'infezione da HCV a seguito di emotrasfusioni ed emoderivati praticategli durante il ricovero dal 29/07/1968 al 26/01/1969
presso l'OC di Isernia, che l'epatopatia si era manifestata dopo molti anni dalle trasfusioni con incremento degli indici di necrosi epatica, che nel 2006 si era sottoposto a terapia con ribavirina e interferon subito sospesa per la gravità degli effetti avversi, che nel 2011 era stata posta diagnosi di cirrosi epatica, che nel 2012 si era sottoposto -infruttuosamente- a terapia sperimentale, e che da tal momento aveva acquisito la consapevolezza dell'evoluzione cirrotica della epatopatia cronica HCV e dell'irreversibilità della malattia,
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Campobasso, il al fine Controparte_1
di far accertare e dichiarare la dedotta infezione da HCV con conseguente sua condanna al pagamento della somma di € 660.199,33, o quell'altra somma minore o maggiore che sarebbe risultata in corso di causa, per risarcimento dei danni biologico, alla vita di relazione, esistenziale e patrimoniali;
2 - si costituiva in giudizio il il quale eccepiva l'intervenuta Controparte_1
prescrizione del diritto azionato e comunque chiedeva il rigetto della domanda per sua infondatezza;
- espletata CTU medica, con sentenza n.356/2021 del 10/05/2021, depositata in pari data,
il Tribunale di Campobasso rigettava la domanda per intervenuta prescrizione,
compensando integralmente le spese del giudizio.
2) Con atto di citazione notificato a mezzo pec del 9/12/2021 ha Parte_1
interposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo alla Corte di Appello di
Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi che verranno di seguito precisati e il favore delle spese del doppio grado di giudizio;
- con comparsa del 28/02/2022 si è costituito l'appellato che ha Controparte_1
instato per il rigetto del formulato appello e il favore delle spese;
- precisate le conclusioni, all'udienza dell'8/01/2021, come disposto ai sensi degli artt. 35
D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.=
-MOTIVI-
A) Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il Tribunale ha Pt_1
erroneamente rigettato la domanda per ritenuta intervenuta prescrizione dell'azione per decorso del termine quinquennale ex artt. 2935 e 2947 c.c.=
In particolare, ha dedotto che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, nel corso del giudizio, il CTU avrebbe accertato che la patologia epatica e, in particolare, la cirrosi contratta,
è evoluta verso la forma più severa dell'epatocarcinoma, diagnosticato solo nel 2019,
costituente evento lesivo nuovo ed autonomo e come tale non prevedibile rispetto alle predette
3 affezioni, ragion per cui soltanto da tal ultimo momento sarebbe iniziata la decorrenza del relativo nuovo termine prescrizionale, con piena legittimità della connessa richiesta risarcitoria.
L'appellato , nel ribadire la correttezza e condivisibilità dello statuito sul punto, CP_1
ha eccepito il divieto dello “ius novorum” e precisamente l'inammissibilità della prospettazione sollevata dall'appellante nel presente grado relativa all'asserita sussistenza del nuovo ed autonomo danno di “epatocarcinoma” rispetto alla dedotta -in citazione-
“cirrosi cronica che consegue alla epatopatia, da tal momento percependo l'irreversibilità
del danno post-trasfusionale subito”. Ha aggiunto, inoltre, che -contrariamente all'assunto dell'appellante- la stessa CTU in atti non ha fatto alcun riferimento, alla data di sua redazione del 23/5/2020, della riferita sussistenza del diagnosticato epatocarcinoma del
27/6/2019, precisando che semmai la rivendicata autonomia della più grave patologia lamentata denuncia proprio il carattere di novità processuale del dedotto aggravamento e prelude –se fosse vera detta impostazione– all'introduzione in giudizio di una domanda
“nuova” avente a oggetto un diritto “nuovo” che non può trovare ingresso nel presente giudizio.
La doglianza è infondata nei sensi che seguono.
La Corte evidenzia la correttezza dell'ingiustamente impugnata sentenza in ordine all'individuazione del preciso termine prescrizionale.
Infatti, il Tribunale ha ritenuto che il dies a quo per il decorso della prescrizione dovesse considerarsi il 2003, anno in cui al era stata diagnosticata l'epatopatia HCV Pt_1
correlata dall'Università di Bologna, o, -più correttamente- il 2004 data coincidente con la presentazione della domanda amministrativa di indennizzo ex L. 210/92 e con il relativo
4 verbale dei riconoscimento del nesso causale “che ha posto l'attore in condizione di
acquisire sufficiente percezione della malattia e della sua causa, se non addirittura
certezza”, aggiungendo che i successivi eventi lesivi dovevano considerarsi semplici e prevedibili sviluppi della epatite C e per questo non idonei a far decorrere un nuovo termine prescrizionale.
Il Collegio, nel ribadire che la fattispecie azionata rientra nell'ambito della responsabilità
extracontrattuale (Cass. 26/05/2021 n.14470, Cass. 18/06/2019 n.16217, Cass.19/12/2013
n.28464), richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “il
termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno di chi assume
di avere contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a
decorrere, a norma dell'art. 2947 c.c., comma 1, non dal momento in cui il terzo
determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto o dal momento in cui la
malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può
essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo
di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze
scientifiche”, momento ritenuto normalmente coincidente con la proposizione della domanda amministrativa alla Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992, ove non accertato in epoca più antica (Cass. 26/05/2021 n.14470, Cass.
29/03/2018 n. 7776, Cass, 02/07/2013 n.16550, Cass. 21/02/2003 n. 2645; Cass.
05/07/2004 n. 12287; Cass. 08/05/2006 n. 10493; Cass. sez. un. 2008/nn. 576, 581 e 584;
Cass. 19/12/2013 n. 28464), e qualora si tratti di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, determini ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno inerente a tali ulteriori conseguenze decorre dal
5 verificarsi delle medesime solo se queste ultime non costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto, bensì la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile
(cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6360 del 28/11/1981; id. Sez. 3, Sentenza n. 6259 del
24/10/1983; id. Sez. U, Sentenza n. 3993 del 02/05/1996; id. Sez. 1, Sentenza n. 17940
del 25/11/2003; id. Sez. U, Sentenza n. 580 del 11/01/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 8156
del 03/04/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 22/04/2013; id. Sez. 3, Ordinanza n.
18056 del 05/07/2019, in motivazione.
Nel caso di specie, la Corte ritiene di condividere la statuizione sul punto del primo Giudice
evidenziando che -come ormai più volte affermato anche dall'autorevole giurisprudenza della S.C. (sentenza n.19244/2015, n.29492/2019)- l'epatocarcinoma non appare idoneo ad integrare una manifestazione patologica del tutto nuova ed autonoma tale da poter modificare il termine prescrizionale, quanto piuttosto la possibile e più che prevedibile evoluzione della patologia originariamente contratta con l'infezione HCV.
Tale condizione di evoluzione della patologia, pertanto, non è certamente idonea a spostare il dies a quo prescrizionale nei sensi più favorevoli all'appellante, per cui appare corretta e condivisibile la statuita prescrizione dell'azione.
Tenuto conto di tali assorbenti considerazioni, l'appello va disatteso.
Non vi è ragione infatti di soffermarsi sulle ulteriori questioni poste dalle parti, secondo il principio più volte illustrato dalla Cassazione della “ragione più liquida”, il quale,
imponendo un approccio interpretativo comportante la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui
6 all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. ad es.
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, 28/05/2014, n. 12002; Cass. 2018/n.11458; Cass. 2019/n.363).
L'applicazione del principio, quindi, postula che ci si trovi di fronte ad un coacervo di profili di merito che -sebbene posti in un rapporto di subordinazione logica- risultino nondimeno ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, ben potendosi, a questo punto, optare per quella, tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione, che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità.
B) Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa per fase di studio, introduttiva e decisionale,
secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014 –aggiornato per la presente fase ex DM
147/2022- e con riferimento a quelli minimi in quanto le deduzioni delle parti non hanno sostanzialmente apportato elementi tali da mettere effettivamente in discussione la sentenza di primo grado ed il quantum disputatum è prossimo al limite inferiore dello scaglione applicabile (520.000,00-1.000.000,00 euro).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.356/2021 del 10/05/2021,
pubblicata in pari data, del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica,
proposto da con citazione notificata a mezzo pec del 9/12/2021, nei Parte_1
confronti del , così provvede: Controparte_1
7 1) rigetta l'appello,
2) condanna l'appellante a rimborsare al costituito appellato le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 9.260,00 per compenso al difensore, oltre al rimborso forfettario nella percentuale del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto della pronuncia di rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
c.
1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 30/04/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
8