Corte d'Appello Campobasso, sentenza 21/05/2025, n. 161
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Sentenza 21 maggio 2025

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La Corte di Appello di Campobasso, presieduta dalla d.ssa Maria Grazia d'Errico, ha emesso la sentenza n. 399/2021, rigettando l'appello proposto da un attore che chiedeva il risarcimento per danni derivanti da infezione da HCV, sostenendo che la decorrenza del termine prescrizionale dovesse iniziare solo con la diagnosi di epatocarcinoma nel 2019. L'appellante contestava la decisione del Tribunale di Campobasso, che aveva dichiarato la prescrizione del diritto al risarcimento, ritenendo che gli eventi lesivi successivi non fossero autonomi ma semplici sviluppi della patologia preesistente. La controparte, invece, sosteneva la correttezza della sentenza di primo grado, eccependo l'inammissibilità della nuova argomentazione dell'appellante.

La Corte ha confermato la decisione del Tribunale, argomentando che l'epatocarcinoma non costituiva un evento autonomo tale da far decorrere un nuovo termine prescrizionale, ma piuttosto un'evoluzione prevedibile della malattia già contratta. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata, affermando che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il danno è percepito, e non da eventi successivi che non alterano la natura del danno originario. Pertanto, l'appello è stato rigettato e l'appellante condannato a rimborsare le spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Campobasso, sentenza 21/05/2025, n. 161
    Giurisdizione : Corte d'Appello Campobasso
    Numero : 161
    Data del deposito : 21 maggio 2025

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