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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/03/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 1489/2023
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra già (P.IVA Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, e P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
Con gli Avv.ti Nicola Galeano e Flora Savastano
Contro
(P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
titolare (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
Con l'Avv. Marco Castegnaro
Conclusioni delle parti
Per e : Parte_1 Parte_2 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, anche in via istruttoria, cosi giudicare:
in via preliminare e nel merito: accertare e dichiarare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo n.4709/2022 indirizzato al signor nonché la sua Parte_2
inefficacia nei confronti dell'attore persona fisica per i motivi di cui in premessa e per l'effetto revocare il medesimo decreto;
In via principale: respingere in ogni caso l'istanza di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 4709/2022 emesso dal Tribunale di Monza il 22.12.2022 e pubblicato in data 23.12.2022, perché l'opposizione è fondata su prova scritta ed il credito non è certo, liquido ed esigibile, per i motivi di cui in premessa;
Nel merito: accertata l'infondatezza della pretesa creditoria, accogliere l'opposizione, dichiarare che nulla è dovuto alla ditta a per CP_1 Parte_1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In via riconvenzionale e nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento della ditta
(P.IVA ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
AT NZ (MB) Via Alcide De Gasperi n. 51/B in ordine al contratto di subappalto sottoscritto in data 15.12.2021 – cantiere di Cinisello Balsamo Via D. Savio n. 19 e per l'effetto condannare la convenuta opposta a corrispondere a Parte_1
(P.IVA ) con sede legale in AT NZ (MB) Via Lecco 28, nella P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 250.000,00 per opere edili non eseguite e danno patrimoniale patito, ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà provata in corso di causa.
In via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta provata e fondata la pretesa economica della ditta di Controparte_1 Controparte_1
disporre la compensazione giudiziale con il credito vantato da Parte_1
in ragione della domanda riconvenzionale.
Con vittoria di compensi professionali e spese, così come previsto dal DM 147/2022.
Pag. 2 di 13 Per : Controparte_1
Voglia l'ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, da pronunziarsi anche in via incidentale, così giudicare: in via preliminare: - accertare e dichiarare che l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e per gli effetti concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
previa ogni declaratoria del caso, in via principale: - rigettare tutte le domande ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto e diritto e confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
- condannare Parte_1
in via solidale con il signor al pagamento di euro 40.000 per i titoli
[...] Parte_2
e le ragioni dedotte in via monitoria – o di quella maggiore o minore somma che il
Tribunale riterrà di giustizia – oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso: - condannare in via solidale con il signor Parte_1 [...]
al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del Pt_2
sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
già ed il sig. Parte_1 Parte_2 [...]
personalmente, convenivano in giudizio la Pt_2 Controparte_1
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.4709/2022, emesso dal
[...]
Tribunale di Monza in data 22.12.2022 e notificato con due distinte pec, datate rispettivamente 30.12.2022 e 31.01.2023, per chiederne la revoca e la nullità .
In particolare aveva ingiunto il Controparte_1
pagamento della somma di euro 40.000,00, maggiorata degli interessi moratori dallo scaduto al saldo effettivo e delle spese di lite in relazione al subappalto stipulato il ed a titolo di opere extra contratto e spese sopravvenuto di noleggio del ponteggio e smontaggio gru
SL con l'opposizione ed in via preliminare eccepiva l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo eseguita presso il domicilio professionale del sig. e non Pt_2
presso la sua residenza in AT NZ, via Ferrario 100.
Pag. 3 di 13 Nel merito eccepiva l'inadempimento della ditta e ne chiedeva la condanna al CP_1
pagamento di euro 250.000,00 per opere edili non eseguite e danno patrimoniale subito per avere la convenuta ingiustificatamente abbandonato il cantiere di Via Domenico
Savio n.19, contravvenendo agli obblighi contrattuali.
In particolare l'opponente allegava di avere il 29.10.2021 Parte_2
sottoscritto un contratto di appalto con i signori e per la ristrutturazione di CP_2 CP_3
una villa sita in Cinisello Balsamo (MI), Via Domenico Savio n. 19 relativamente a lavori di demolizione e ricostruzione completa della villa secondo il capitolato di appalto ed il computo metrico fornito dalla committenza. In data 15.12.2021
[...]
aveva poi sub-appaltato i lavori di rifacimento della villa di Cinisello Parte_1
Balsamo alla convenuta per l'importo di euro 345.000,00 iva inclusa.
La si era impegnata a realizzare i lavori edili, a corpo, secondo Controparte_1
quanto previsto dal capitolato del 01.10.2021,e gli obblighi tra impresa subappaltante e
Pa subappaltatrice erano stati così suddivisi : (subappaltante) si sarebbe occupata degli oneri organizzativi generali del lavoro, dei contatti con l'appaltante ( / , della CP_2 CP_3
richiesta di eventuali permessi, della determinazione del programma esecutivo dei lavori e piano operativo per la sicurezza (P.O.S.), della predisposizione e presentazione pratica
CILA, delle varie pratiche burocratiche, della fornitura pavimento e rivestimento, sanitari e rubinetterie, serramenti e porte interne (art. 3 – contratto subappalto).
(subappaltatrice) si sarebbe invece occupata di eseguire i lavori indicati nel CP_1
capitolato del 01.10.2021, secondo diligenza e perizia, degli oneri per la sicurezza e dell'idoneità professionale (art. 4 – contratto subappalto). Pa Per il cantiere di Cinisello Balsamo, aveva corrisposto alla 8 acconti (su 9 CP_1
previsti dal contratto) pari a complessivi euro 307.500,00 su euro 345.000,00 complessivi
Ma in data 12.10.2022, inviava una pec (così come alla D.L., al progettista e CP_1
alla committente) preannunciando di abbandonare il cantiere di Cinisello Balsamo e chiedendo il pagamento di euro 67.500,00 pari al sal del 31.7.2020 e euro 30.000,00 per opere extra .
Quindi provvedeva a smontare il ponteggio posto sul perimetro della villa lamentando problemi tecnici e ritardi nelle forniture.
Pag. 4 di 13 L'opponente replicava dunque con pec del 20.10.2022, evidenziando che i ritardi per i permessi per l'occupazione del suolo pubblico o per gli elaborati tecnici esulassero dalle obbligazioni dalla stessa assunte e contestava gli asseriti ritardi per la consegna dei materiali,già presenti in cantiere, precisando di aver pagato fatture per euro 290.000,00
(nonostante fosse stato eseguito solo il 60–70% delle opere contrattualizzate) ed opere extra per euro 35.000,00. Pa
aveva poi inutilmente invitato la ditta a ripristinare le impalcature e a CP_1
proseguire le lavorazioni per consegnare la villa ristrutturata.
L'opponente causa l'abbandono del cantiere affidava pertanto la prosecuzione dei lavori ad altra impresa con maggiori costi(per euro 150.309,98 di cui produceva documentazione.
Infine in ordine ai lavori extra richiesti dall'opposta, l'attrice allegava di averli già pagati mediante le fatture nn.13 e 21, contestando l'esistenza di ulteriori opere extra.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e delle domande di controparte dando atto che per le opere previste contrattualmente .era stata integralmente pagata mentre quanto alle opere extra contratto , esse inerivano a lavori successivi rispetto alle fatture allegate da controparte.
Inoltre il prezzo e la valorizzazione dell'appalto non tenevano conto del costo di ponteggi e gru a carico dell'appaltatrice se non nei limiti temporali necessari all'esecuzione delle opere appaltate e comunque non a carico di per un CP_4
periodo superiore a «4 mesi», mentre i ritardi in cantiere non erano imputabili a
Pa bensì esclusivamente a , come confermato dai professionisti incaricati dalla CP_1
proprietà per la progettazione e direzione lavori.
Infine mancava una qualsiasi contestazione e/o eccezione specifica di vizi, minori
Pa consistenze e/o danni in ogni caso da provarsi a cura di essendo stato il cantiere da tempo consegnato, e comunque con decadenza ex art.1667 c.c.
Pa 19.10.2022. All'opposta, che metteva in dubbio il maggior esborso sostenuto da per completare la villa, l'opponente replicava producendo le fatture emesse dalla ditta
Meglei per prestazione di manodopera e i bonifici dei pagamenti eseguiti per euro
121.916,00. Produceva inoltre i DDT dei materiali acquistati (euro 28.393,98), forniti
Pag. 5 di 13 alla ditta Meglei, facenti parte dell'appalto sottoscritto con la ditta Tra CP_1
Pa manodopera e costi per materiali, asseriva di aver speso somme maggiori per euro
150.309,98, oltre il nuovo ponteggio, quando all'opposta avrebbe dovuto corrispondere a saldo euro 37.500,00 (iva inclusa), se solo avesse completato il cantiere.
Sulla domanda risarcitoria avanzata da l'illegittimità della risoluzione Parte_1 contrattuale, unita all'inadempimento contrattuale dell'impresa opposta, provocava un grave danno all'attrice la quale era stata costretta a rivedere il cronoprogramma dei lavori da eseguire, reperire una nuova impresa a cui affidare la manodopera, acquistare i materiali come calce, cemento, mattoni e altro, peraltro già pagati alla convenuta, pagare alla committente la penale di 500 euro al giorno per ogni giorno di ritardo per un ammontare di euro 292.500,00, come da richiesta del committente.
Sugli altri motivi di opposizione l'opponente richiamava quanto già dedotto, eccepito e contestato con l'atto di citazione.
Nel corso del giudizio era rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione e, non ammesse le prove orale, la causa all'udienza del era trattenuta in decisione
2.I principi giuridici in materia
Si rammenta che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che segue la fase di cognizione sommaria di emissione dell'ingiunzione, l'onere della prova segue le normali regole di giudizio.; per cui il creditore che fa valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne sono a fondamento ed il debitore deve provare i relativi fatti estintivi o modificativi ( Cass.20613/2011) restando in particolare il valore probatorio della fattura limitato alla sola fase sommaria..
Specificamente in tema di appalto poi è principio consolidato quello per cui il committente , a fronte dell'inadempimento dell'appaltatore tale da non comportare la risoluzione, può chiedere in via cumulativa e subordinata sia l'esatta esecuzione della prestazione che la riduzione del prezzo ex art.1668 c.c. ( Cass. 16.10.2017
n.24305)Qualora invece il committente chieda il risarcimento dei danni per l'inesatto
Pag. 6 di 13 adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo pattuito non viene messo in discussione ( Cass. 6009 del 17.4.2012).
In particolare quando una delle parti sollevi eccezione di inadempimento a fronte delle richieste dell'altra si afferma che: :…«il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per
l'appaltatore, precede l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024)».
In particolare l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” ( Cfr Cass.
n.25410 /2024).
D'altra parte quanto al committente e come insegna la giurisprudenza “In tema di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni speciali di cui agli art. 1667, 1668, 1669 ss. c.c. integrano – senza escluderne l'applicazione – i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche. Ne consegue che il committente, convenuto per il pagamento, può – al fine di paralizzare la pretesa avversaria – opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta” (Cassazione civile sez. II, 17/05/2004, n.9333).
Venendo alle regole probatorie in materia , in tema di appalto è principio consolidato quello per cui, qualora il committente rilevi l'esistenza di vizi dell'opera e non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore chiedendo invece il
Pag. 7 di 13 risarcimento dei danni per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo pattuito non viene messo in discussione ( Cass. 6009 del 17.4.2012)
Inoltre è regola generale ( stabilita alla sentenza n. 19146/2013 e richiamato anche da
Cass. Sez. Un. 11748/2019 in materia di compravendita) quella per cui, ogni volta che il committente abbia accettato l'opera, anche in maniera tacita (come quando la riceve senza riserve, art. 1665 comma 4 c.c.), è lo stesso committente a dover provare l'esistenza dei vizi- Vale infatti l' affermazione secondo la quale, in tema di garanzia per vizi dell'appalto, è l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Va osservato quindi che, se prima dell'accettazione dell'opera non v'e' onere di denuncia per il committente, soltanto dopo la consegna e l'accettazione (espressa o tacita) trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. (Cass. n. 19146 del 2013; cfr. Cass. n. 14584 del 2004). Tuttavia il consolidato principio di legittimità secondo cui, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” si atteggia in modo particolare in caso di appalto. Come ribadito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia
. n. 98 del 2019, nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento contrattuale di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione, nel momento in cui il committente abbia eccepito l'inadempimento (cfr. anche Cass. n.
936 del 2010; Cass. n. 3472 del 2008). Valido essendo altresì il principio (Cass. n.
19146 del 2013) secondo il quale, in tema di garanzia per vizi dell'appalto, è
l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della
Pag. 8 di 13 distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Se quindi prima dell'accettazione dell'opera non v'e' onere di denuncia per il committente, soltanto dopo la consegna e l'accettazione (espressa o tacita) trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. (Cass. n. 19146 del 2013; cfr. Cass. n. 14584 del 2004).
3.La ricostruzione dei fatti ed i costi per i ritardi
Si osserva ora , in relazione all'eccezione preliminare di viziata notifica del decreto, che la stessa risulta effettivamente effettuata prima alla residenza del sig. Pt_2 accomandatario e legale rappresentante SL e poi all'indirizzo pec della società ex art
139 cpc sicchè non si ravvisano profili di nullità , che in ogni caso debbono ritenersi superati dalla costituzione dell'opponente, convenuto in senso sostanziale .
Venendo al merito, l'oggetto del giudizio ha riguardo come già precisato alla richiesta di saldo di opere extra contratto e di spese extra sostenute da per il ponteggio CP_1
e la gru nel protrarsi del cantiere oltre i termini previsti per fatto “ non imputabile” a medesima. CP_1
La convenuta infatti ha dato atto ripetutamente in giudizio di aver ricevuto il pagamento integrale delle opere contrattualmente pattuite ed effettuate , riconoscendo che le opere non potute eseguire rientravano nell'ultimo Sal di cui non aveva chiesto il pagamento ( cfr anche p.9 comparsa conclusionale).
In sostanza dunque ,e quanto alle spese per il ponteggio , la gru e le baracche , si discute da un lato se esse fossero già comprese nel compenso contrattuale a corpo - , dall'altro se un indebito protrarsi del cantiere abbia inciso sulle stesse e per responsabilità di chi.
Pag. 9 di 13 In contratto, e precisamente ai punti 9 e 11 del capitolato, il noleggio di gru e ponteggio era previsto e ricompreso nel compenso contrattuale per il periodo di 4 mesi mentre quanto a baracche e box w.c. il noleggio era previsto per il periodo di cinque mesi ( punti 3-6 capitolato)
Viceversa i lavori ,il cui termine era pattuito al 30.4.2022 sono iniziati con ritardo in attesa delle autorizzazioni- come risulta dal libro giornale per i mesi di ottobre e novembre 2021 – ed effettivamente ancora in corso ad ottobre 2022 .
Quanto all'ascrivibilità del ritardo, dal materiale probatorio in atti - in primo luogo il libro giornale ( vedi attesa autorizzazioni iniziali, attesa monoblocchi in maggio- giugno, attesa posa impianto riscaldamento a luglio ) ed inoltre le comunicazioni dei direttori dei lavori in proposito ( cfr doc.12-14 convenuta oltre ai doc 20 e 21 con riferimento ai ritardi nell'effettuazione di consegne ed opere ) -, emergono seri elementi Pa ed indizi di una responsabilità organizzativa di .
In ogni caso , alla luce dei principi più sopra richiamati, sollevata l'eccezione da parte di Pa
aveva l'onere della prova contraria, viceversa mancata. L'aumento dei CP_1
costi per ponteggio , gru e baracche , deve dunque gravare, per la parte non prevista in
Pa capitolato e per il periodo di ritardo, su .
Quest'ultima ha tuttavia in proposito eccepito la ricomprensione in contratto di alcune voci relative alle fatture ingiunte , a prescindere dal ritardo, e la censura è corretta in quanto esse stesse costituenti spese già ricomprese in contratto ( vedi p. 8 comparsa conclusionale ).
Non si ritengono dunque dovute somme quanto ai costi fatturati per il periodo anteriore a giugno in relazione ai box ( fatture 4022 del 17.5 e fatt.4505 del 29.4) e per il periodo anteriore a maggio relativamente al nolo della gru ( fattura 238).
Pag. 10 di 13 Infine e per le medesime ragioni non sono dovute somme per lo smontaggio del ponteggio( fatt. n.27 per 5700,00 euro) e per acconto al 50% ( fatt. 188 del 27.12.2021) mentre la somma riconosciuta a va definitivamente quantificata a tale titolo CP_1
in euro 8.448,73 comprensiva di IVA
Venendo alle opere extra contratto osserva sul punto la Corte di Cassazione che “..
l'appaltatore può provare, con ogni mezzo di prova ed anche in via presuntiva, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, essendo richiesta la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo solo ove le variazioni delle opere siano dovute ad iniziativa dell'appaltatore.” Cass sez.II sent.142/2014).
Quando infatti si tratti di opere commissionate dal committente vale la regola di cui all'art 1661 c.c. indipendentemente dalla previsione del prezzo a corpo e da specifiche formalità necessarie invece ex art 1659 c.c quando le variazioni dipendano dall'appaltatore.
A ciò si aggiunge, nell'onerare l'appaltatore della relativa prova , la particolare distribuzione del carico probatorio nel giudizio di opposizione a decreto di cui già s'è detto.
E tuttavia nel caso di specie null'altro è stato fornito da se non il preventivo CP_1
del 3.7.2022 – del tutto sfornito di valore probatorio - ed un messaggio whatsap ( doc.3
e 3a) mentre effettivamente l'unico capitolo di prova in proposito ( cap. 5) appare generico oltre che non riferibile al documento stesso.
In definitiva non vi è prova di opere extra contratto effettuate da e differenti CP_1
da quelle già pagate con le fatture 13 e 21 del 2022 ( doc,. 19 opponente).
4.La domanda riconvenzionale
Pag. 11 di 13 Parte opponente ha chiesto accertarsi l'inadempimento di ai propri obblighi CP_1
contrattuali per aver abbandonato il cantiere ed il risarcimento del danno pari alle somme corrisposte ad altre ditte per il completamento dei lavori e le relative forniture.
Sul punto, come già chiarito, nei contratti corrispettivi il committente che chiede il risarcimento deve dimostrare di avere a sua volta adempiuto e qualora alleghi vizi e difetti, dopo la consegna, deve darne la prova specifica.
Non è contestato in giudizio il rilascio del cantiere da parte di prima del CP_1 definitivo completamento dell'opera, peraltro essendosi già dato conto dei motivi e Pa ritardi di che lo avevano giustificato e di come questa non abbia fornito elementi sufficienti a proprio discarico .
Si osserva solo a tal proposito come, a seguito della consegna dell'opera , incombeva ad Pa
la dimostrazione dell'inadempimento e dei vizi oltre che della precisa riconducibilità a dei danni lamentati e spese sostenute per ovviarvi. CP_1
Peraltro essendo stato modificato il cantiere una prova del genere risulta effettivamente impossibile mentre a tal fine l'opponente oltre ad alcune fatture offre a sua volta un unico e generico capitolo di prova orale ( cap. 5)
Anche in tal caso pertanto la prova del danno e della riconducibilità a non è CP_1
stata raggiunta.
5.Spese legali
Pa Per la regola della soccombenza, dovendo revocarsi il decreto con condanna di al pagamento di euro 8.448,73 comprensiva di IVA e rigetto di tutte le ulteriori domande anche riconvenzionali, le spese di lite sono per un terzo compensate e per la restante
Pa parte poste a carico di e si liquidano in dispositivo per tre fasi e su valori medi in base al decisum
Pag. 12 di 13
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
revoca il decreto ingiuntivo n. 4709/2022 emesso dal Tribunale di Monza il 22.12.2022
condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro
8.448,73 oltre accessori per le causali di cui in parte motiva
rigetta ogni altra eccezione e domanda , anche in via riconvenzionale
condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite pari ad euro 3000,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Monza il 15.3.2025 Il Giudice
Dott. Maria Teresa Latella
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 1489/2023
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra già (P.IVA Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, e P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
Con gli Avv.ti Nicola Galeano e Flora Savastano
Contro
(P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
titolare (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
Con l'Avv. Marco Castegnaro
Conclusioni delle parti
Per e : Parte_1 Parte_2 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, anche in via istruttoria, cosi giudicare:
in via preliminare e nel merito: accertare e dichiarare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo n.4709/2022 indirizzato al signor nonché la sua Parte_2
inefficacia nei confronti dell'attore persona fisica per i motivi di cui in premessa e per l'effetto revocare il medesimo decreto;
In via principale: respingere in ogni caso l'istanza di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 4709/2022 emesso dal Tribunale di Monza il 22.12.2022 e pubblicato in data 23.12.2022, perché l'opposizione è fondata su prova scritta ed il credito non è certo, liquido ed esigibile, per i motivi di cui in premessa;
Nel merito: accertata l'infondatezza della pretesa creditoria, accogliere l'opposizione, dichiarare che nulla è dovuto alla ditta a per CP_1 Parte_1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In via riconvenzionale e nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento della ditta
(P.IVA ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
AT NZ (MB) Via Alcide De Gasperi n. 51/B in ordine al contratto di subappalto sottoscritto in data 15.12.2021 – cantiere di Cinisello Balsamo Via D. Savio n. 19 e per l'effetto condannare la convenuta opposta a corrispondere a Parte_1
(P.IVA ) con sede legale in AT NZ (MB) Via Lecco 28, nella P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 250.000,00 per opere edili non eseguite e danno patrimoniale patito, ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà provata in corso di causa.
In via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta provata e fondata la pretesa economica della ditta di Controparte_1 Controparte_1
disporre la compensazione giudiziale con il credito vantato da Parte_1
in ragione della domanda riconvenzionale.
Con vittoria di compensi professionali e spese, così come previsto dal DM 147/2022.
Pag. 2 di 13 Per : Controparte_1
Voglia l'ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, da pronunziarsi anche in via incidentale, così giudicare: in via preliminare: - accertare e dichiarare che l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e per gli effetti concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
previa ogni declaratoria del caso, in via principale: - rigettare tutte le domande ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto e diritto e confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
- condannare Parte_1
in via solidale con il signor al pagamento di euro 40.000 per i titoli
[...] Parte_2
e le ragioni dedotte in via monitoria – o di quella maggiore o minore somma che il
Tribunale riterrà di giustizia – oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso: - condannare in via solidale con il signor Parte_1 [...]
al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del Pt_2
sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
già ed il sig. Parte_1 Parte_2 [...]
personalmente, convenivano in giudizio la Pt_2 Controparte_1
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.4709/2022, emesso dal
[...]
Tribunale di Monza in data 22.12.2022 e notificato con due distinte pec, datate rispettivamente 30.12.2022 e 31.01.2023, per chiederne la revoca e la nullità .
In particolare aveva ingiunto il Controparte_1
pagamento della somma di euro 40.000,00, maggiorata degli interessi moratori dallo scaduto al saldo effettivo e delle spese di lite in relazione al subappalto stipulato il ed a titolo di opere extra contratto e spese sopravvenuto di noleggio del ponteggio e smontaggio gru
SL con l'opposizione ed in via preliminare eccepiva l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo eseguita presso il domicilio professionale del sig. e non Pt_2
presso la sua residenza in AT NZ, via Ferrario 100.
Pag. 3 di 13 Nel merito eccepiva l'inadempimento della ditta e ne chiedeva la condanna al CP_1
pagamento di euro 250.000,00 per opere edili non eseguite e danno patrimoniale subito per avere la convenuta ingiustificatamente abbandonato il cantiere di Via Domenico
Savio n.19, contravvenendo agli obblighi contrattuali.
In particolare l'opponente allegava di avere il 29.10.2021 Parte_2
sottoscritto un contratto di appalto con i signori e per la ristrutturazione di CP_2 CP_3
una villa sita in Cinisello Balsamo (MI), Via Domenico Savio n. 19 relativamente a lavori di demolizione e ricostruzione completa della villa secondo il capitolato di appalto ed il computo metrico fornito dalla committenza. In data 15.12.2021
[...]
aveva poi sub-appaltato i lavori di rifacimento della villa di Cinisello Parte_1
Balsamo alla convenuta per l'importo di euro 345.000,00 iva inclusa.
La si era impegnata a realizzare i lavori edili, a corpo, secondo Controparte_1
quanto previsto dal capitolato del 01.10.2021,e gli obblighi tra impresa subappaltante e
Pa subappaltatrice erano stati così suddivisi : (subappaltante) si sarebbe occupata degli oneri organizzativi generali del lavoro, dei contatti con l'appaltante ( / , della CP_2 CP_3
richiesta di eventuali permessi, della determinazione del programma esecutivo dei lavori e piano operativo per la sicurezza (P.O.S.), della predisposizione e presentazione pratica
CILA, delle varie pratiche burocratiche, della fornitura pavimento e rivestimento, sanitari e rubinetterie, serramenti e porte interne (art. 3 – contratto subappalto).
(subappaltatrice) si sarebbe invece occupata di eseguire i lavori indicati nel CP_1
capitolato del 01.10.2021, secondo diligenza e perizia, degli oneri per la sicurezza e dell'idoneità professionale (art. 4 – contratto subappalto). Pa Per il cantiere di Cinisello Balsamo, aveva corrisposto alla 8 acconti (su 9 CP_1
previsti dal contratto) pari a complessivi euro 307.500,00 su euro 345.000,00 complessivi
Ma in data 12.10.2022, inviava una pec (così come alla D.L., al progettista e CP_1
alla committente) preannunciando di abbandonare il cantiere di Cinisello Balsamo e chiedendo il pagamento di euro 67.500,00 pari al sal del 31.7.2020 e euro 30.000,00 per opere extra .
Quindi provvedeva a smontare il ponteggio posto sul perimetro della villa lamentando problemi tecnici e ritardi nelle forniture.
Pag. 4 di 13 L'opponente replicava dunque con pec del 20.10.2022, evidenziando che i ritardi per i permessi per l'occupazione del suolo pubblico o per gli elaborati tecnici esulassero dalle obbligazioni dalla stessa assunte e contestava gli asseriti ritardi per la consegna dei materiali,già presenti in cantiere, precisando di aver pagato fatture per euro 290.000,00
(nonostante fosse stato eseguito solo il 60–70% delle opere contrattualizzate) ed opere extra per euro 35.000,00. Pa
aveva poi inutilmente invitato la ditta a ripristinare le impalcature e a CP_1
proseguire le lavorazioni per consegnare la villa ristrutturata.
L'opponente causa l'abbandono del cantiere affidava pertanto la prosecuzione dei lavori ad altra impresa con maggiori costi(per euro 150.309,98 di cui produceva documentazione.
Infine in ordine ai lavori extra richiesti dall'opposta, l'attrice allegava di averli già pagati mediante le fatture nn.13 e 21, contestando l'esistenza di ulteriori opere extra.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e delle domande di controparte dando atto che per le opere previste contrattualmente .era stata integralmente pagata mentre quanto alle opere extra contratto , esse inerivano a lavori successivi rispetto alle fatture allegate da controparte.
Inoltre il prezzo e la valorizzazione dell'appalto non tenevano conto del costo di ponteggi e gru a carico dell'appaltatrice se non nei limiti temporali necessari all'esecuzione delle opere appaltate e comunque non a carico di per un CP_4
periodo superiore a «4 mesi», mentre i ritardi in cantiere non erano imputabili a
Pa bensì esclusivamente a , come confermato dai professionisti incaricati dalla CP_1
proprietà per la progettazione e direzione lavori.
Infine mancava una qualsiasi contestazione e/o eccezione specifica di vizi, minori
Pa consistenze e/o danni in ogni caso da provarsi a cura di essendo stato il cantiere da tempo consegnato, e comunque con decadenza ex art.1667 c.c.
Pa 19.10.2022. All'opposta, che metteva in dubbio il maggior esborso sostenuto da per completare la villa, l'opponente replicava producendo le fatture emesse dalla ditta
Meglei per prestazione di manodopera e i bonifici dei pagamenti eseguiti per euro
121.916,00. Produceva inoltre i DDT dei materiali acquistati (euro 28.393,98), forniti
Pag. 5 di 13 alla ditta Meglei, facenti parte dell'appalto sottoscritto con la ditta Tra CP_1
Pa manodopera e costi per materiali, asseriva di aver speso somme maggiori per euro
150.309,98, oltre il nuovo ponteggio, quando all'opposta avrebbe dovuto corrispondere a saldo euro 37.500,00 (iva inclusa), se solo avesse completato il cantiere.
Sulla domanda risarcitoria avanzata da l'illegittimità della risoluzione Parte_1 contrattuale, unita all'inadempimento contrattuale dell'impresa opposta, provocava un grave danno all'attrice la quale era stata costretta a rivedere il cronoprogramma dei lavori da eseguire, reperire una nuova impresa a cui affidare la manodopera, acquistare i materiali come calce, cemento, mattoni e altro, peraltro già pagati alla convenuta, pagare alla committente la penale di 500 euro al giorno per ogni giorno di ritardo per un ammontare di euro 292.500,00, come da richiesta del committente.
Sugli altri motivi di opposizione l'opponente richiamava quanto già dedotto, eccepito e contestato con l'atto di citazione.
Nel corso del giudizio era rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione e, non ammesse le prove orale, la causa all'udienza del era trattenuta in decisione
2.I principi giuridici in materia
Si rammenta che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che segue la fase di cognizione sommaria di emissione dell'ingiunzione, l'onere della prova segue le normali regole di giudizio.; per cui il creditore che fa valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne sono a fondamento ed il debitore deve provare i relativi fatti estintivi o modificativi ( Cass.20613/2011) restando in particolare il valore probatorio della fattura limitato alla sola fase sommaria..
Specificamente in tema di appalto poi è principio consolidato quello per cui il committente , a fronte dell'inadempimento dell'appaltatore tale da non comportare la risoluzione, può chiedere in via cumulativa e subordinata sia l'esatta esecuzione della prestazione che la riduzione del prezzo ex art.1668 c.c. ( Cass. 16.10.2017
n.24305)Qualora invece il committente chieda il risarcimento dei danni per l'inesatto
Pag. 6 di 13 adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo pattuito non viene messo in discussione ( Cass. 6009 del 17.4.2012).
In particolare quando una delle parti sollevi eccezione di inadempimento a fronte delle richieste dell'altra si afferma che: :…«il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per
l'appaltatore, precede l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024)».
In particolare l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” ( Cfr Cass.
n.25410 /2024).
D'altra parte quanto al committente e come insegna la giurisprudenza “In tema di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni speciali di cui agli art. 1667, 1668, 1669 ss. c.c. integrano – senza escluderne l'applicazione – i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche. Ne consegue che il committente, convenuto per il pagamento, può – al fine di paralizzare la pretesa avversaria – opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta” (Cassazione civile sez. II, 17/05/2004, n.9333).
Venendo alle regole probatorie in materia , in tema di appalto è principio consolidato quello per cui, qualora il committente rilevi l'esistenza di vizi dell'opera e non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore chiedendo invece il
Pag. 7 di 13 risarcimento dei danni per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo pattuito non viene messo in discussione ( Cass. 6009 del 17.4.2012)
Inoltre è regola generale ( stabilita alla sentenza n. 19146/2013 e richiamato anche da
Cass. Sez. Un. 11748/2019 in materia di compravendita) quella per cui, ogni volta che il committente abbia accettato l'opera, anche in maniera tacita (come quando la riceve senza riserve, art. 1665 comma 4 c.c.), è lo stesso committente a dover provare l'esistenza dei vizi- Vale infatti l' affermazione secondo la quale, in tema di garanzia per vizi dell'appalto, è l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Va osservato quindi che, se prima dell'accettazione dell'opera non v'e' onere di denuncia per il committente, soltanto dopo la consegna e l'accettazione (espressa o tacita) trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. (Cass. n. 19146 del 2013; cfr. Cass. n. 14584 del 2004). Tuttavia il consolidato principio di legittimità secondo cui, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” si atteggia in modo particolare in caso di appalto. Come ribadito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia
. n. 98 del 2019, nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento contrattuale di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione, nel momento in cui il committente abbia eccepito l'inadempimento (cfr. anche Cass. n.
936 del 2010; Cass. n. 3472 del 2008). Valido essendo altresì il principio (Cass. n.
19146 del 2013) secondo il quale, in tema di garanzia per vizi dell'appalto, è
l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della
Pag. 8 di 13 distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Se quindi prima dell'accettazione dell'opera non v'e' onere di denuncia per il committente, soltanto dopo la consegna e l'accettazione (espressa o tacita) trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. (Cass. n. 19146 del 2013; cfr. Cass. n. 14584 del 2004).
3.La ricostruzione dei fatti ed i costi per i ritardi
Si osserva ora , in relazione all'eccezione preliminare di viziata notifica del decreto, che la stessa risulta effettivamente effettuata prima alla residenza del sig. Pt_2 accomandatario e legale rappresentante SL e poi all'indirizzo pec della società ex art
139 cpc sicchè non si ravvisano profili di nullità , che in ogni caso debbono ritenersi superati dalla costituzione dell'opponente, convenuto in senso sostanziale .
Venendo al merito, l'oggetto del giudizio ha riguardo come già precisato alla richiesta di saldo di opere extra contratto e di spese extra sostenute da per il ponteggio CP_1
e la gru nel protrarsi del cantiere oltre i termini previsti per fatto “ non imputabile” a medesima. CP_1
La convenuta infatti ha dato atto ripetutamente in giudizio di aver ricevuto il pagamento integrale delle opere contrattualmente pattuite ed effettuate , riconoscendo che le opere non potute eseguire rientravano nell'ultimo Sal di cui non aveva chiesto il pagamento ( cfr anche p.9 comparsa conclusionale).
In sostanza dunque ,e quanto alle spese per il ponteggio , la gru e le baracche , si discute da un lato se esse fossero già comprese nel compenso contrattuale a corpo - , dall'altro se un indebito protrarsi del cantiere abbia inciso sulle stesse e per responsabilità di chi.
Pag. 9 di 13 In contratto, e precisamente ai punti 9 e 11 del capitolato, il noleggio di gru e ponteggio era previsto e ricompreso nel compenso contrattuale per il periodo di 4 mesi mentre quanto a baracche e box w.c. il noleggio era previsto per il periodo di cinque mesi ( punti 3-6 capitolato)
Viceversa i lavori ,il cui termine era pattuito al 30.4.2022 sono iniziati con ritardo in attesa delle autorizzazioni- come risulta dal libro giornale per i mesi di ottobre e novembre 2021 – ed effettivamente ancora in corso ad ottobre 2022 .
Quanto all'ascrivibilità del ritardo, dal materiale probatorio in atti - in primo luogo il libro giornale ( vedi attesa autorizzazioni iniziali, attesa monoblocchi in maggio- giugno, attesa posa impianto riscaldamento a luglio ) ed inoltre le comunicazioni dei direttori dei lavori in proposito ( cfr doc.12-14 convenuta oltre ai doc 20 e 21 con riferimento ai ritardi nell'effettuazione di consegne ed opere ) -, emergono seri elementi Pa ed indizi di una responsabilità organizzativa di .
In ogni caso , alla luce dei principi più sopra richiamati, sollevata l'eccezione da parte di Pa
aveva l'onere della prova contraria, viceversa mancata. L'aumento dei CP_1
costi per ponteggio , gru e baracche , deve dunque gravare, per la parte non prevista in
Pa capitolato e per il periodo di ritardo, su .
Quest'ultima ha tuttavia in proposito eccepito la ricomprensione in contratto di alcune voci relative alle fatture ingiunte , a prescindere dal ritardo, e la censura è corretta in quanto esse stesse costituenti spese già ricomprese in contratto ( vedi p. 8 comparsa conclusionale ).
Non si ritengono dunque dovute somme quanto ai costi fatturati per il periodo anteriore a giugno in relazione ai box ( fatture 4022 del 17.5 e fatt.4505 del 29.4) e per il periodo anteriore a maggio relativamente al nolo della gru ( fattura 238).
Pag. 10 di 13 Infine e per le medesime ragioni non sono dovute somme per lo smontaggio del ponteggio( fatt. n.27 per 5700,00 euro) e per acconto al 50% ( fatt. 188 del 27.12.2021) mentre la somma riconosciuta a va definitivamente quantificata a tale titolo CP_1
in euro 8.448,73 comprensiva di IVA
Venendo alle opere extra contratto osserva sul punto la Corte di Cassazione che “..
l'appaltatore può provare, con ogni mezzo di prova ed anche in via presuntiva, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, essendo richiesta la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo solo ove le variazioni delle opere siano dovute ad iniziativa dell'appaltatore.” Cass sez.II sent.142/2014).
Quando infatti si tratti di opere commissionate dal committente vale la regola di cui all'art 1661 c.c. indipendentemente dalla previsione del prezzo a corpo e da specifiche formalità necessarie invece ex art 1659 c.c quando le variazioni dipendano dall'appaltatore.
A ciò si aggiunge, nell'onerare l'appaltatore della relativa prova , la particolare distribuzione del carico probatorio nel giudizio di opposizione a decreto di cui già s'è detto.
E tuttavia nel caso di specie null'altro è stato fornito da se non il preventivo CP_1
del 3.7.2022 – del tutto sfornito di valore probatorio - ed un messaggio whatsap ( doc.3
e 3a) mentre effettivamente l'unico capitolo di prova in proposito ( cap. 5) appare generico oltre che non riferibile al documento stesso.
In definitiva non vi è prova di opere extra contratto effettuate da e differenti CP_1
da quelle già pagate con le fatture 13 e 21 del 2022 ( doc,. 19 opponente).
4.La domanda riconvenzionale
Pag. 11 di 13 Parte opponente ha chiesto accertarsi l'inadempimento di ai propri obblighi CP_1
contrattuali per aver abbandonato il cantiere ed il risarcimento del danno pari alle somme corrisposte ad altre ditte per il completamento dei lavori e le relative forniture.
Sul punto, come già chiarito, nei contratti corrispettivi il committente che chiede il risarcimento deve dimostrare di avere a sua volta adempiuto e qualora alleghi vizi e difetti, dopo la consegna, deve darne la prova specifica.
Non è contestato in giudizio il rilascio del cantiere da parte di prima del CP_1 definitivo completamento dell'opera, peraltro essendosi già dato conto dei motivi e Pa ritardi di che lo avevano giustificato e di come questa non abbia fornito elementi sufficienti a proprio discarico .
Si osserva solo a tal proposito come, a seguito della consegna dell'opera , incombeva ad Pa
la dimostrazione dell'inadempimento e dei vizi oltre che della precisa riconducibilità a dei danni lamentati e spese sostenute per ovviarvi. CP_1
Peraltro essendo stato modificato il cantiere una prova del genere risulta effettivamente impossibile mentre a tal fine l'opponente oltre ad alcune fatture offre a sua volta un unico e generico capitolo di prova orale ( cap. 5)
Anche in tal caso pertanto la prova del danno e della riconducibilità a non è CP_1
stata raggiunta.
5.Spese legali
Pa Per la regola della soccombenza, dovendo revocarsi il decreto con condanna di al pagamento di euro 8.448,73 comprensiva di IVA e rigetto di tutte le ulteriori domande anche riconvenzionali, le spese di lite sono per un terzo compensate e per la restante
Pa parte poste a carico di e si liquidano in dispositivo per tre fasi e su valori medi in base al decisum
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P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
revoca il decreto ingiuntivo n. 4709/2022 emesso dal Tribunale di Monza il 22.12.2022
condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro
8.448,73 oltre accessori per le causali di cui in parte motiva
rigetta ogni altra eccezione e domanda , anche in via riconvenzionale
condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite pari ad euro 3000,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Monza il 15.3.2025 Il Giudice
Dott. Maria Teresa Latella
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