Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/01/2026, n. 1069
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di notifica della cartella di pagamento

    Il giudice ha ritenuto valide le notifiche effettuate all'indirizzo PEC della ricorrente, confermando la corrispondenza con i dati risultanti dall'indirizzario INIPEC e la regolarità della notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi.

  • Rigettato
    Decorso del termine prescrizionale quinquennale

    Il giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che gli avvisi di intimazione successivi abbiano validamente interrotto il termine prescrizionale.

  • Rigettato
    Nullità della produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione

    Il giudice ha rigettato l'eccezione, ritenendo che le notifiche telematiche in formato .eml, con atti in formato PDF, siano equiparate all'originale ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 82 del 2005 e che il disconoscimento della conformità debba essere specifico e circostanziato, non potendo avvenire con clausole di stile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/01/2026, n. 1069
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1069
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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