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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/01/2026, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1069/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13309/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Di Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170094524728001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 388/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Illustra i motivi di ricorso, insiste per la nullità della notifica della cartella di pagamento e chiede il suo accoglimento.
Resistente: Chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso tempestivo la sig.ra Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difesa dall'avv.to Difensore_1, impugna l'avviso di intimazione n. 07120259019262405/000, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificato il 22/5/2025 ed impugnato limitatamente alla sola cartella di pagamento n.
07120170094524728001, presuntivamente notificata il 10/11/201, portante Diritto Camerale (Camera di
Resistente_2) per l'anno 2014 per l'importo di euro 251,02.
Contesta la ricorrente in via principale il difetto di notifica della prodromica cartella di pagamento che ella attesta non esserle mai stata notificata, il decorso del termine prescrizionale quinquennale e per i suddetti motivi chiede l'annullamento dell'intimazione e della sottesa cartella.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che con dettagliate controdeduzioni ha ribadito la legittimità dell'avviso di intimazione, la regolarità della notifica della cartella di pagamento e l'esistenza di una serie successiva di atti interruttivi costituiti da due avvisi di intimazione: AVI n. 07120209014686789000, notificato il 13/02/2020, VI 0712023902360139000, notificato il 19/7/2023, portanti la suddetta cartella di pagamento, tutti regolarmente consegnati all'indirizzo PEC/imprese della ricorrente Email_4 per cui ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Non si è costituita la Camera di Commercio di Napoli che, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
La causa è stata discussa all'udienza del 16 gennaio 2026, ove sentite le parti in causa, è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione relativa alla nullità della produzione documentale depositata dall'Agenzia Entrate Riscossione per la mancata attestazione di conformità rispetto agli originali.
E, infatti, da ricordare, che, prescindendo trattasi di notifiche telematiche in formato .eml, portanti gli atti in formato PDF, in virtù del disposto di cui all'art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 82 del 2005, la dichiarazione di conformità di un pubblico ufficiale - in qualunque caso e per qualunque tipologia di riproduzione, incluso il caso dell'originale unico e il caso della riproduzione informatica di documento analogico - è idonea a garantire alla copia la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratta.
In virtù del disposto di cui successivo comma 2, in assenza di dichiarazione di conformità, le copie conformi alle vigenti regole tecniche hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
La Corte di Cassazione con granitica giurisprudenza ha, infatti statuito, (Cass. Sentenza n. 6436/2025) che il disconoscimento ai sensi dell'art. 23, comma 2, cit. è da riportare all'ipotesi generale di cui all'art. 2712 cod. civ. (Cass. 06/03/2023, n. 6569). Inoltre, in tema di disconoscimento, in genere, della conformità della copia all'originale, per giurisprudenza costante, occorre che, pur senza vincoli di forma, la contestazione venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. Cass. 20/06/2019, n. 16557) presupposti che nel caso qui esaminato sono del tutto assenti in quanto la contestazione della conformità all'originale del documento prodotto in copia non poteva avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive come operato, ma andava effettuata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intendeva contestare sia degli aspetti e degli elementi per i quali si assume che esso differisce dall'originale e deve avvenire, sulla base dei principi sanciti rispetto alla norma codicistica, in modo chiaro ed espressamente riferito alla conformità tra copia ed originale.
Nel merito va rilevato, ai fini della contestazione della regolarità della notifica della prodromica cartella di pagamento, la conformità ed esattezza dell'indirizzo PEC della ricorrente Email_4, così come risultante dalla visura all'indirizzario inipec, tale indirizzo risulta pienamente corrispondente
(sezione imprese e non professionisti come maldestramente indicato dalla ricorrente) al suo codice fiscale per cui le notifiche effettuate dall'Agente della riscossione sono da intendersi valide e pienamente perfezionatesi.
In tal senso non può che essere rilevata la regolarità della notifica sia della cartella di pagamento impugnata in uno con l'avviso di intimazione, che dei due successivi atti interruttivi costituiti dai due su richiamati avvisi di intimazione, portanti la suddetta cartella, tutti regolarmente consegnati all'indirizzo PEC, così come verificato sull'indirizzario INIPEC, della ricorrente.
Da tanto non possono che essere rigettate, in virtù dei su indicati atti, entrambi le eccezioni poste dalla parte ricorrente relative sia alla mancata notifica degli atti prodromici, che dal decorso del termine prescrizionale.
Per quanto su esposto il ricorso va rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell'ADER che liquida in euro 1000 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13309/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Di Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170094524728001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 388/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Illustra i motivi di ricorso, insiste per la nullità della notifica della cartella di pagamento e chiede il suo accoglimento.
Resistente: Chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso tempestivo la sig.ra Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difesa dall'avv.to Difensore_1, impugna l'avviso di intimazione n. 07120259019262405/000, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificato il 22/5/2025 ed impugnato limitatamente alla sola cartella di pagamento n.
07120170094524728001, presuntivamente notificata il 10/11/201, portante Diritto Camerale (Camera di
Resistente_2) per l'anno 2014 per l'importo di euro 251,02.
Contesta la ricorrente in via principale il difetto di notifica della prodromica cartella di pagamento che ella attesta non esserle mai stata notificata, il decorso del termine prescrizionale quinquennale e per i suddetti motivi chiede l'annullamento dell'intimazione e della sottesa cartella.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che con dettagliate controdeduzioni ha ribadito la legittimità dell'avviso di intimazione, la regolarità della notifica della cartella di pagamento e l'esistenza di una serie successiva di atti interruttivi costituiti da due avvisi di intimazione: AVI n. 07120209014686789000, notificato il 13/02/2020, VI 0712023902360139000, notificato il 19/7/2023, portanti la suddetta cartella di pagamento, tutti regolarmente consegnati all'indirizzo PEC/imprese della ricorrente Email_4 per cui ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Non si è costituita la Camera di Commercio di Napoli che, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
La causa è stata discussa all'udienza del 16 gennaio 2026, ove sentite le parti in causa, è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione relativa alla nullità della produzione documentale depositata dall'Agenzia Entrate Riscossione per la mancata attestazione di conformità rispetto agli originali.
E, infatti, da ricordare, che, prescindendo trattasi di notifiche telematiche in formato .eml, portanti gli atti in formato PDF, in virtù del disposto di cui all'art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 82 del 2005, la dichiarazione di conformità di un pubblico ufficiale - in qualunque caso e per qualunque tipologia di riproduzione, incluso il caso dell'originale unico e il caso della riproduzione informatica di documento analogico - è idonea a garantire alla copia la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratta.
In virtù del disposto di cui successivo comma 2, in assenza di dichiarazione di conformità, le copie conformi alle vigenti regole tecniche hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
La Corte di Cassazione con granitica giurisprudenza ha, infatti statuito, (Cass. Sentenza n. 6436/2025) che il disconoscimento ai sensi dell'art. 23, comma 2, cit. è da riportare all'ipotesi generale di cui all'art. 2712 cod. civ. (Cass. 06/03/2023, n. 6569). Inoltre, in tema di disconoscimento, in genere, della conformità della copia all'originale, per giurisprudenza costante, occorre che, pur senza vincoli di forma, la contestazione venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. Cass. 20/06/2019, n. 16557) presupposti che nel caso qui esaminato sono del tutto assenti in quanto la contestazione della conformità all'originale del documento prodotto in copia non poteva avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive come operato, ma andava effettuata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intendeva contestare sia degli aspetti e degli elementi per i quali si assume che esso differisce dall'originale e deve avvenire, sulla base dei principi sanciti rispetto alla norma codicistica, in modo chiaro ed espressamente riferito alla conformità tra copia ed originale.
Nel merito va rilevato, ai fini della contestazione della regolarità della notifica della prodromica cartella di pagamento, la conformità ed esattezza dell'indirizzo PEC della ricorrente Email_4, così come risultante dalla visura all'indirizzario inipec, tale indirizzo risulta pienamente corrispondente
(sezione imprese e non professionisti come maldestramente indicato dalla ricorrente) al suo codice fiscale per cui le notifiche effettuate dall'Agente della riscossione sono da intendersi valide e pienamente perfezionatesi.
In tal senso non può che essere rilevata la regolarità della notifica sia della cartella di pagamento impugnata in uno con l'avviso di intimazione, che dei due successivi atti interruttivi costituiti dai due su richiamati avvisi di intimazione, portanti la suddetta cartella, tutti regolarmente consegnati all'indirizzo PEC, così come verificato sull'indirizzario INIPEC, della ricorrente.
Da tanto non possono che essere rigettate, in virtù dei su indicati atti, entrambi le eccezioni poste dalla parte ricorrente relative sia alla mancata notifica degli atti prodromici, che dal decorso del termine prescrizionale.
Per quanto su esposto il ricorso va rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell'ADER che liquida in euro 1000 oltre accessori di legge se dovuti.