TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/07/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2953 del Ruolo Generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 13 maggio 2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
C.F. , nata a [...], il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliana Astarita
( , con studio in Perugia, via dei Filosofi n. 43/C, ed Email_1 ivi elettivamente domiciliata in forza di procura speciale rilasciata in calce al ricorso;
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a [...], il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...];
Resistente contumace
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti ex art. 473-bis.13 c.p.c., - dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Perugia in data 27 dicembre 1980 tra la sig.ra
e il Sig. trascritto al nr. 548, P. 2, S. A, registro atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di Perugia, anno 1980; - ordinare la trasmissione della copia autentica della emananda sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di Perugia perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge”. Conclusioni del P.M.: il P.M., cui gli atti sono stati inoltrati il 29.5.25, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra ha depositato in data 22.7.24 ricorso nel quale ha chiesto dichiararsi Parte_1 lo scioglimento (rectius la cessazione degli effetti civili) del matrimonio contratto il 27.12.1980 a
Perugia con il sig. ed ha al fine esposto: che dall'unione sono nati tre figli, Controparte_1
(n. il 21.6.1984), (n. il 7.11.1984) e (n. il 15.12.1995), tutti maggiorenni Per_1 Per_2 Per_3 ed economicamente autosufficienti;
che è stata pronunciata dall'intestato Tribunale, con sentenza n. 1269/2022 pubblicata in data 16.9.2022, in contumacia del sig. la CP_1 separazione tra i coniugi, e che da allora la convivenza non è più ripresa e non sono mutate le rispettive condizioni economiche, continuando entrambi i coniugi ad essere economicamente autosufficienti. Ha concluso come sopra riportato.
Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e all'udienza dell'11.3.25, fissata per la comparizione personale delle parti, veniva dichiarato contumace;
alla stessa udienza la causa, documentalmente istruita, è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio, dando atto che non vi era richiesta di provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 c.p.c..
La domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio (rectius la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) deve essere certamente accolta;
l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può che concludersi negativamente, dal momento che la durata della separazione, il tenore delle difese di parte ricorrente e la stessa mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente, rendono palese che è ormai venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70 sì come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione personale tra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno un anno, a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del
Tribunale.
Nessuna pronuncia accessoria deve essere adottata, difettandone domanda ed anche tenuto conto del fatto, riferito dalla ricorrente, che i tre figli nati dal matrimonio sono ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Per quanto attiene al regime delle spese di lite, la mancata partecipazione al giudizio della resistente induce a dichiarare irripetibili quelle sostenute dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Perugia il 27.12.1980 tra nata a [...], il [...], e nato a [...], Parte_1 Controparte_1 il 13.09.1958, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Perugia al n. 548, parte II, serie A.
2) Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 7 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2953 del Ruolo Generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 13 maggio 2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
C.F. , nata a [...], il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliana Astarita
( , con studio in Perugia, via dei Filosofi n. 43/C, ed Email_1 ivi elettivamente domiciliata in forza di procura speciale rilasciata in calce al ricorso;
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a [...], il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...];
Resistente contumace
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti ex art. 473-bis.13 c.p.c., - dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Perugia in data 27 dicembre 1980 tra la sig.ra
e il Sig. trascritto al nr. 548, P. 2, S. A, registro atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di Perugia, anno 1980; - ordinare la trasmissione della copia autentica della emananda sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di Perugia perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge”. Conclusioni del P.M.: il P.M., cui gli atti sono stati inoltrati il 29.5.25, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra ha depositato in data 22.7.24 ricorso nel quale ha chiesto dichiararsi Parte_1 lo scioglimento (rectius la cessazione degli effetti civili) del matrimonio contratto il 27.12.1980 a
Perugia con il sig. ed ha al fine esposto: che dall'unione sono nati tre figli, Controparte_1
(n. il 21.6.1984), (n. il 7.11.1984) e (n. il 15.12.1995), tutti maggiorenni Per_1 Per_2 Per_3 ed economicamente autosufficienti;
che è stata pronunciata dall'intestato Tribunale, con sentenza n. 1269/2022 pubblicata in data 16.9.2022, in contumacia del sig. la CP_1 separazione tra i coniugi, e che da allora la convivenza non è più ripresa e non sono mutate le rispettive condizioni economiche, continuando entrambi i coniugi ad essere economicamente autosufficienti. Ha concluso come sopra riportato.
Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e all'udienza dell'11.3.25, fissata per la comparizione personale delle parti, veniva dichiarato contumace;
alla stessa udienza la causa, documentalmente istruita, è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio, dando atto che non vi era richiesta di provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 c.p.c..
La domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio (rectius la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) deve essere certamente accolta;
l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può che concludersi negativamente, dal momento che la durata della separazione, il tenore delle difese di parte ricorrente e la stessa mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente, rendono palese che è ormai venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70 sì come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione personale tra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno un anno, a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del
Tribunale.
Nessuna pronuncia accessoria deve essere adottata, difettandone domanda ed anche tenuto conto del fatto, riferito dalla ricorrente, che i tre figli nati dal matrimonio sono ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Per quanto attiene al regime delle spese di lite, la mancata partecipazione al giudizio della resistente induce a dichiarare irripetibili quelle sostenute dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Perugia il 27.12.1980 tra nata a [...], il [...], e nato a [...], Parte_1 Controparte_1 il 13.09.1958, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Perugia al n. 548, parte II, serie A.
2) Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 7 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato