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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/11/2024, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 2616/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * *
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Tiziana Di Gioia Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. R.G. 2616/2024 V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso proposta da
( ), rappresentato e difeso da Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Ronga;
e
( ), rappresentata e difesa da Avv. CP_1 C.F._2
Antonio De Giorgio;
coniugi separati consensualmente giusta convenzione di negoziazione assistita da avvocati sottoscritta in data 24.02.2021 con acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate in data 09.03.2021; esaminato il ricorso proposto in data 22.05.2024 dai predetti coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse della figlia;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; R.G. 2616/2024 V.G.
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Massafra (TA) in data 01.06.2015 tra Parte_1
[Aversa (CE), 21.10.1982] e [Massafra (TA), CP_1
18.08.1989) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Massafra (TA) al n. 22, parte II, serie A, anno 2015;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 19 novembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * *
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Tiziana Di Gioia Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. R.G. 2616/2024 V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso proposta da
( ), rappresentato e difeso da Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Ronga;
e
( ), rappresentata e difesa da Avv. CP_1 C.F._2
Antonio De Giorgio;
coniugi separati consensualmente giusta convenzione di negoziazione assistita da avvocati sottoscritta in data 24.02.2021 con acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate in data 09.03.2021; esaminato il ricorso proposto in data 22.05.2024 dai predetti coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse della figlia;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; R.G. 2616/2024 V.G.
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Massafra (TA) in data 01.06.2015 tra Parte_1
[Aversa (CE), 21.10.1982] e [Massafra (TA), CP_1
18.08.1989) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Massafra (TA) al n. 22, parte II, serie A, anno 2015;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 19 novembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera