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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4289 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE IL PRESIDENTE
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di opposizione ex art.170 T.U..115/2002 iscritta al
Ruolo generale affari contenziosi al numero 2563/2025 posta in deliberazione il giorno 04/07/2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. SANTINI ANNAMARIA;
E
( ) Controparte_1 P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. ha proposto opposizione ex art.170 T.U.115/2002 Parte_1
avverso il provvedimento infra indicato di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso per la difesa d'ufficio dell'imputato nel Controparte_2
procedimento n. 7663/2012 R.G. CDA.
Si è costituito il instando per il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
L'opposizione è fondata.
1 Il reclamo si caratterizza per una compiuta ricostruzione in fatto ed in diritto della vicenda che questo Giudice proprio alla luce dei recenti arresti della Corte di
Cassazione non può che condividere.
Si ritiene pertanto opportuno riportare pressochè per esteso il ricorso.
“PREMESSO - che l'Avv. veniva nominata difensore d'ufficio Parte_1 del Sig. e svolgeva attività difensiva dinanzi la Controparte_2
Corte di Appello di Roma, nel procedimento n. 7663/2012 R.G. CDA;
- che, all'esito dello svolgimento della propria prestazione professionale, stante il mancato pagamento dei propri compensi, verificava che il Sig. Controparte_2
, nei confronti del quale era stato emesso decreto di irreperibilità,
[...] all'anagrafe era stato cancellato per irreperibilità e non risultava avere residenza, che il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, a seguito di apposita istanza, comunicava che lo stesso non risultava ristretto;
che la richiesta all'Ambasciata del Perù di trasmettere informazioni relative al domicilio reale ed allo stato patrimoniale, rimaneva priva di positivo riscontro;
- che, pertanto, in data 14.12.2022, l'Avv. provvedeva a depositare istanza di liquidazione Pt_1 alla Corte di Appello di Roma, sez. I penale, per il pagamento degli onorari difensivi (all.2); - che la Corte di Appello di Roma, con provvedimento del 12.4.2025, comunicato via pec in data 18.4.2025, rigettava la predetta richiesta di liquidazione “considerato quindi che l'irreperibilità deve essere dimostrata dal richiedente dopo l'espletamento dell'attività professionale, mediante la produzione di documenti da cui evincere l'impossibilità non solo di rintracciare il prevenuto (verifica anagrafica negativa, certificato DAP, accertamento negativo l'ambasciata o il consolato della nazionalità del prevenuto), ma anche che lo stesso non sia intestatario di beni immobili e/o di beni mobili registrati (mediante l'espletamento delle visure al PRA). Rilevato che in ossequio a quanto detto, non può essere disposta la liquidazione dei compensi del difensore dal momento che gli atti relativi all'attività espletata per il recupero del credito professionale risulta insufficiente, risultando mancanti le ricerche presso il PRA o alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. Visto il Protocollo di Intesa della Corte Appello di Roma n. 27882 del 27/06/2018;
PQM
ai sensi degli art. 106 D.P:R. n. 115 del 30 maggio 2002, rigetta la richiesta di liquidazione degli onorari presentata dall'Avv.
” (all. 1); - che tale provvedimento risulta assolutamente illegittimo Parte_1
e lesivo dei diritti dell'Avv. ; - che l'odierna ricorrente, infatti, pur Parte_1 non essendo tenuta, visto il decreto di irreperibilità emesso, ha effettuato tutte le ricerche del proprio assistito, verificando la residenza anagrafica (che risultava essere la medesima ove era sconosciuto) ed inoltrando l'istanza al D.A.P., il quale comunicava che lo stesso non era ristretto, che la richiesta all'Ambasciata del Perù di trasmettere informazioni relative al domicilio reale ed allo stato patrimoniale rimaneva priva di positivo riscontro, proprio come indicato dalla Corte di Appello nel provvedimento impugnato;
- che nel caso in cui l'autorità giudiziaria dichiari
2 formalmente l'irreperibilità dell'assistito, il difensore d'ufficio che vuole recuperare i propri compensi non è tenuto a provare la persistente irreperibilità dell'assistito, né di aver agito in via giudiziale per ottenere il pagamento, in virtù anche del costante insegnamento della Corte di Cassazione;
- che, a tutto voler concedere, all'esito delle ricerche effettuate, l'Avv. ha dimostrato la Pt_1 persistente irreperibilità di fatto del Sig. ed il suo Controparte_2 conseguente diritto alla liquidazione dei propri compensi come suo difensore d'ufficio; - che, a seguito della nomina come difensore d'ufficio, l'odierna ricorrente ha svolto la propria attività professionale, procedendo allo studio della sentenza di primo grado, alla redazione dell'atto di appello e motivi aggiunti, partecipando all'udienza, fino all'estrazione di copia e studio della sentenza del 22.11.2013 (cfr documenti allegati all'istanza di liquidazione); - che, pertanto, l'Avv. , poiché ha svolto il proprio mandato, all'esito della nomina Parte_1 come difensore d'ufficio del Sig. , dichiarato Controparte_2 irreperibile, ed ha effettuato tutte le necessarie ricerche per rintracciare il proprio assistito, all'esito delle quali lo stesso risultava irreperibile, ha diritto a vedersi liquidato il compenso per l'attività professionale svolta, come difensore d'ufficio, a favore del proprio assistito, calcolata sulla base di quanto indicato D.M 55/2014 (cfr nota spese allegata all'istanza di liquidazione); - che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.10679/2025 ha ribadito che “il principio secondo cui il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi da parte dell'erario, con relativa liquidazione da parte del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 24104/2011; Cass. 30484/2017; Cass. n. 11720/2019; Cass. 22579/2019; Cass. n. 5609/2019,) riguarda il solo caso in cui l'assistito sia reperibile, atteso che solo in queste ipotesi le iniziati vedi recupero possono essere concretamente e proficuamente avviate e coltivate. Diversamente, tanto nel caso in cui l'autorità giudiziari abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, quanto in quello in cui siffatta dichiarazione formale sia mancata, ma l'assistito non sia “di fatto” reperibile, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze (Cass., Sez. 2, 8/9/2017, n. 20967), restando in entrambi i casi le spese a carico dell'Erario, che ha comunque facoltà, ove possibile, di ripetere le somme anticipa teda chi si è reso successivamente reperibile ( Cass., sez. 6-2, 17/11/2021 n. 34888)” (cfr anche Corte di Cassazione, ordinanza n. 41681/2021 “questa Corte ha già affermato che (Cass. n. 17021/2010) in tema di patrocinio a spese dello Stato, relativo ad un imputato od indagato irreperibile, la condizione di irreperibilità del patrocinato, alla quale l'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 subordina la liquidazione degli onorari e
3 delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto (indipendentemente dalla pronuncia processuale di irreperibilità emessa ai sensi degli artt. 159 e 160 cod. proc. Pen.) che rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale (conf. Cass. n. 8111/2014). Ne deriva altresì che, una volta affermata tale rilevanza sostanziale e fattuale della condizione di irreperibilità, alla fattispecie può trovare applicazione il principio affermato da Cass. n. 20967/2014, che ha sostenuto che in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora l'autorità giudiziaria abbia dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato - come nella specie – del condannato, il relativo difensore d'ufficio, che abbia richiesto la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, non ha l'onere di provare la persistenza di tale irreperibilità (conf. Cass. 34888/2021)”; - che nel caso di specie ricorre la situazione di irreperibilità, giudizialmente dichiarata, successivamente confermata all'esito delle ricerche svolte da parte ricorrente, che non prevede che il difensore che agisca per conseguire il pagamento dei compensi, debba attivarsi in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze, atteso che ogni attività svolta a tal fine sarebbe ab origine compromessa dall'impossibilità di rintracciare l'interessato; per costante insegnamento del giudice di legittimità (cfr. Cass. civ. sez. VI - 17/11/2021, n. 34888; Cass. civ. sez. VI, 11/06/2021, n.16585; Cass. civ. sez. II, 07/02/2020, n. 2923),e, pertanto, il Giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, ove l'assistito non sia "di fatto" reperibile, e le spese restano a carico dell'erario, che ha comunque facoltà, ove possibile, di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile, atteso che: “In tema di difensore d'ufficio, anche lo stato di non rintracciabilità sostanziale dell'assistito comporta il pagamento degli onorari a carico dello Stato. L'irreperibilità sostanziale, infatti, al pari di quella formale, impedisce radicalmente all'avvocato d'ufficio di effettuare ogni procedura per il recupero del credito professionale. Di conseguenza, è applicabile l'art. 117 del d.P.R. n. 115/02 che stabilisce la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'erario”. (Cass. civ. sez. II, 20/07/2010, n.17021); - che, con ordinanza n. 7275/2023, la Corte di Cassazione, sul solco del suo costante orientamento, ha ribadito che “il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio» (Cass. n. 8359/2020)” (ex plurimis e da ultimo, Cass. 21/03/2018, n. 7063; Cass. 07/02/2019, n. 3673);
- che tale principio era già stato espresso dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 07/02/2019 n. 3673; - che il con propria nota, ha Controparte_1 ribadito che “Come noto, nel caso in cui il difensore d'ufficio dimostri di aver
4 esperito inutilmente la procedura per il recupero dei crediti professionali, l'onorario e le spese spettanti al medesimo sono liquidati con decreto del magistrato nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art.116 del TU. Analogamente si procede nel caso di liquidazione dei compensi al difensore di ufficio di persona irreperibile (art. 117 stesso decreto). Tuttavia, mentre la liquidazione al difensore di ufficio è subordinata all'infruttuosa azione di recupero nei confronti della persona assistita, nel caso di persona irreperibile il difensore è comunque pagato;
- che il difensore è tenuto ad esperire le procedure per il recupero dell'onorario e delle spese, non potendo queste essere poste a carico dell'erario solo per l'assunzione officiosa dell'incarico professionale, ma se tali procedure – come nel caso di specie - non sono possibili perché il debitore non è rintracciabile, è, appunto, irreperibile, non può esigersi che il difensore esperisca alcuna attività in tal senso, poiché sarebbe del tutto vanificata da tale condizione del debitore medesimo, e le spese, in tal caso, devono essere poste a carico dell'erario, che "ha diritto di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile"; - che la Corte si Appello di Roma ha, pertanto, evidentemente errato, laddove ha negato la liquidazione del compenso, onerando l'odierna ricorrente di ulteriore attività, assolutamente inutile, vista l'irreperibilità di fatto del Sig. , come Controparte_2 puntualmente dimostrata, e non contestata;
“.
Osserva questo Giudice che, in definitiva, l'avv. abbia svolto Pt_1
attività sufficienti per la liquidazione del compenso, verificando in particolare la persistenza della irreperibilità , sicchè gli ulteriori adempimenti richiesti nel provvedimento impugnato, avendo riguardo a tutti gli elementi della fattispecie in esame (irreperibilità persistente, nazionalità peruviana dell'imputato , reato oggetto di imputazione ) avrebbero determinato un non agevole aggravio di attività che non avrebbe, in ragione degli elementi evidenziati, in tutta evidenza portato ad un utile risultato.
Vanno pertanto liquidate all'avv. , tenuto conto dell'attività svolta e Pt_1
dell'impegno defensionale profuso , come emerge dalla documentazione allegata all'istanza di liquidazione, € 1.600,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
In accoglimento dell'opposizione, liquida in favore dell'avv. Parte_1
per la difesa d'ufficio dell'imputato nel Controparte_2
5 procedimento n. 7663/2012 R.G. CDA € 1.600,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1
in favore di che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso spese Parte_1
gen.
Roma, 7.7.2025
IL PRESIDENTE
6
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di opposizione ex art.170 T.U..115/2002 iscritta al
Ruolo generale affari contenziosi al numero 2563/2025 posta in deliberazione il giorno 04/07/2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. SANTINI ANNAMARIA;
E
( ) Controparte_1 P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. ha proposto opposizione ex art.170 T.U.115/2002 Parte_1
avverso il provvedimento infra indicato di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso per la difesa d'ufficio dell'imputato nel Controparte_2
procedimento n. 7663/2012 R.G. CDA.
Si è costituito il instando per il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
L'opposizione è fondata.
1 Il reclamo si caratterizza per una compiuta ricostruzione in fatto ed in diritto della vicenda che questo Giudice proprio alla luce dei recenti arresti della Corte di
Cassazione non può che condividere.
Si ritiene pertanto opportuno riportare pressochè per esteso il ricorso.
“PREMESSO - che l'Avv. veniva nominata difensore d'ufficio Parte_1 del Sig. e svolgeva attività difensiva dinanzi la Controparte_2
Corte di Appello di Roma, nel procedimento n. 7663/2012 R.G. CDA;
- che, all'esito dello svolgimento della propria prestazione professionale, stante il mancato pagamento dei propri compensi, verificava che il Sig. Controparte_2
, nei confronti del quale era stato emesso decreto di irreperibilità,
[...] all'anagrafe era stato cancellato per irreperibilità e non risultava avere residenza, che il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, a seguito di apposita istanza, comunicava che lo stesso non risultava ristretto;
che la richiesta all'Ambasciata del Perù di trasmettere informazioni relative al domicilio reale ed allo stato patrimoniale, rimaneva priva di positivo riscontro;
- che, pertanto, in data 14.12.2022, l'Avv. provvedeva a depositare istanza di liquidazione Pt_1 alla Corte di Appello di Roma, sez. I penale, per il pagamento degli onorari difensivi (all.2); - che la Corte di Appello di Roma, con provvedimento del 12.4.2025, comunicato via pec in data 18.4.2025, rigettava la predetta richiesta di liquidazione “considerato quindi che l'irreperibilità deve essere dimostrata dal richiedente dopo l'espletamento dell'attività professionale, mediante la produzione di documenti da cui evincere l'impossibilità non solo di rintracciare il prevenuto (verifica anagrafica negativa, certificato DAP, accertamento negativo l'ambasciata o il consolato della nazionalità del prevenuto), ma anche che lo stesso non sia intestatario di beni immobili e/o di beni mobili registrati (mediante l'espletamento delle visure al PRA). Rilevato che in ossequio a quanto detto, non può essere disposta la liquidazione dei compensi del difensore dal momento che gli atti relativi all'attività espletata per il recupero del credito professionale risulta insufficiente, risultando mancanti le ricerche presso il PRA o alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. Visto il Protocollo di Intesa della Corte Appello di Roma n. 27882 del 27/06/2018;
PQM
ai sensi degli art. 106 D.P:R. n. 115 del 30 maggio 2002, rigetta la richiesta di liquidazione degli onorari presentata dall'Avv.
” (all. 1); - che tale provvedimento risulta assolutamente illegittimo Parte_1
e lesivo dei diritti dell'Avv. ; - che l'odierna ricorrente, infatti, pur Parte_1 non essendo tenuta, visto il decreto di irreperibilità emesso, ha effettuato tutte le ricerche del proprio assistito, verificando la residenza anagrafica (che risultava essere la medesima ove era sconosciuto) ed inoltrando l'istanza al D.A.P., il quale comunicava che lo stesso non era ristretto, che la richiesta all'Ambasciata del Perù di trasmettere informazioni relative al domicilio reale ed allo stato patrimoniale rimaneva priva di positivo riscontro, proprio come indicato dalla Corte di Appello nel provvedimento impugnato;
- che nel caso in cui l'autorità giudiziaria dichiari
2 formalmente l'irreperibilità dell'assistito, il difensore d'ufficio che vuole recuperare i propri compensi non è tenuto a provare la persistente irreperibilità dell'assistito, né di aver agito in via giudiziale per ottenere il pagamento, in virtù anche del costante insegnamento della Corte di Cassazione;
- che, a tutto voler concedere, all'esito delle ricerche effettuate, l'Avv. ha dimostrato la Pt_1 persistente irreperibilità di fatto del Sig. ed il suo Controparte_2 conseguente diritto alla liquidazione dei propri compensi come suo difensore d'ufficio; - che, a seguito della nomina come difensore d'ufficio, l'odierna ricorrente ha svolto la propria attività professionale, procedendo allo studio della sentenza di primo grado, alla redazione dell'atto di appello e motivi aggiunti, partecipando all'udienza, fino all'estrazione di copia e studio della sentenza del 22.11.2013 (cfr documenti allegati all'istanza di liquidazione); - che, pertanto, l'Avv. , poiché ha svolto il proprio mandato, all'esito della nomina Parte_1 come difensore d'ufficio del Sig. , dichiarato Controparte_2 irreperibile, ed ha effettuato tutte le necessarie ricerche per rintracciare il proprio assistito, all'esito delle quali lo stesso risultava irreperibile, ha diritto a vedersi liquidato il compenso per l'attività professionale svolta, come difensore d'ufficio, a favore del proprio assistito, calcolata sulla base di quanto indicato D.M 55/2014 (cfr nota spese allegata all'istanza di liquidazione); - che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.10679/2025 ha ribadito che “il principio secondo cui il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi da parte dell'erario, con relativa liquidazione da parte del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 24104/2011; Cass. 30484/2017; Cass. n. 11720/2019; Cass. 22579/2019; Cass. n. 5609/2019,) riguarda il solo caso in cui l'assistito sia reperibile, atteso che solo in queste ipotesi le iniziati vedi recupero possono essere concretamente e proficuamente avviate e coltivate. Diversamente, tanto nel caso in cui l'autorità giudiziari abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, quanto in quello in cui siffatta dichiarazione formale sia mancata, ma l'assistito non sia “di fatto” reperibile, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze (Cass., Sez. 2, 8/9/2017, n. 20967), restando in entrambi i casi le spese a carico dell'Erario, che ha comunque facoltà, ove possibile, di ripetere le somme anticipa teda chi si è reso successivamente reperibile ( Cass., sez. 6-2, 17/11/2021 n. 34888)” (cfr anche Corte di Cassazione, ordinanza n. 41681/2021 “questa Corte ha già affermato che (Cass. n. 17021/2010) in tema di patrocinio a spese dello Stato, relativo ad un imputato od indagato irreperibile, la condizione di irreperibilità del patrocinato, alla quale l'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 subordina la liquidazione degli onorari e
3 delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto (indipendentemente dalla pronuncia processuale di irreperibilità emessa ai sensi degli artt. 159 e 160 cod. proc. Pen.) che rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale (conf. Cass. n. 8111/2014). Ne deriva altresì che, una volta affermata tale rilevanza sostanziale e fattuale della condizione di irreperibilità, alla fattispecie può trovare applicazione il principio affermato da Cass. n. 20967/2014, che ha sostenuto che in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora l'autorità giudiziaria abbia dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato - come nella specie – del condannato, il relativo difensore d'ufficio, che abbia richiesto la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, non ha l'onere di provare la persistenza di tale irreperibilità (conf. Cass. 34888/2021)”; - che nel caso di specie ricorre la situazione di irreperibilità, giudizialmente dichiarata, successivamente confermata all'esito delle ricerche svolte da parte ricorrente, che non prevede che il difensore che agisca per conseguire il pagamento dei compensi, debba attivarsi in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze, atteso che ogni attività svolta a tal fine sarebbe ab origine compromessa dall'impossibilità di rintracciare l'interessato; per costante insegnamento del giudice di legittimità (cfr. Cass. civ. sez. VI - 17/11/2021, n. 34888; Cass. civ. sez. VI, 11/06/2021, n.16585; Cass. civ. sez. II, 07/02/2020, n. 2923),e, pertanto, il Giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, ove l'assistito non sia "di fatto" reperibile, e le spese restano a carico dell'erario, che ha comunque facoltà, ove possibile, di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile, atteso che: “In tema di difensore d'ufficio, anche lo stato di non rintracciabilità sostanziale dell'assistito comporta il pagamento degli onorari a carico dello Stato. L'irreperibilità sostanziale, infatti, al pari di quella formale, impedisce radicalmente all'avvocato d'ufficio di effettuare ogni procedura per il recupero del credito professionale. Di conseguenza, è applicabile l'art. 117 del d.P.R. n. 115/02 che stabilisce la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'erario”. (Cass. civ. sez. II, 20/07/2010, n.17021); - che, con ordinanza n. 7275/2023, la Corte di Cassazione, sul solco del suo costante orientamento, ha ribadito che “il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio» (Cass. n. 8359/2020)” (ex plurimis e da ultimo, Cass. 21/03/2018, n. 7063; Cass. 07/02/2019, n. 3673);
- che tale principio era già stato espresso dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 07/02/2019 n. 3673; - che il con propria nota, ha Controparte_1 ribadito che “Come noto, nel caso in cui il difensore d'ufficio dimostri di aver
4 esperito inutilmente la procedura per il recupero dei crediti professionali, l'onorario e le spese spettanti al medesimo sono liquidati con decreto del magistrato nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art.116 del TU. Analogamente si procede nel caso di liquidazione dei compensi al difensore di ufficio di persona irreperibile (art. 117 stesso decreto). Tuttavia, mentre la liquidazione al difensore di ufficio è subordinata all'infruttuosa azione di recupero nei confronti della persona assistita, nel caso di persona irreperibile il difensore è comunque pagato;
- che il difensore è tenuto ad esperire le procedure per il recupero dell'onorario e delle spese, non potendo queste essere poste a carico dell'erario solo per l'assunzione officiosa dell'incarico professionale, ma se tali procedure – come nel caso di specie - non sono possibili perché il debitore non è rintracciabile, è, appunto, irreperibile, non può esigersi che il difensore esperisca alcuna attività in tal senso, poiché sarebbe del tutto vanificata da tale condizione del debitore medesimo, e le spese, in tal caso, devono essere poste a carico dell'erario, che "ha diritto di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile"; - che la Corte si Appello di Roma ha, pertanto, evidentemente errato, laddove ha negato la liquidazione del compenso, onerando l'odierna ricorrente di ulteriore attività, assolutamente inutile, vista l'irreperibilità di fatto del Sig. , come Controparte_2 puntualmente dimostrata, e non contestata;
“.
Osserva questo Giudice che, in definitiva, l'avv. abbia svolto Pt_1
attività sufficienti per la liquidazione del compenso, verificando in particolare la persistenza della irreperibilità , sicchè gli ulteriori adempimenti richiesti nel provvedimento impugnato, avendo riguardo a tutti gli elementi della fattispecie in esame (irreperibilità persistente, nazionalità peruviana dell'imputato , reato oggetto di imputazione ) avrebbero determinato un non agevole aggravio di attività che non avrebbe, in ragione degli elementi evidenziati, in tutta evidenza portato ad un utile risultato.
Vanno pertanto liquidate all'avv. , tenuto conto dell'attività svolta e Pt_1
dell'impegno defensionale profuso , come emerge dalla documentazione allegata all'istanza di liquidazione, € 1.600,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
In accoglimento dell'opposizione, liquida in favore dell'avv. Parte_1
per la difesa d'ufficio dell'imputato nel Controparte_2
5 procedimento n. 7663/2012 R.G. CDA € 1.600,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1
in favore di che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso spese Parte_1
gen.
Roma, 7.7.2025
IL PRESIDENTE
6