Articolo 2 della Legge 27 ottobre 1973, n. 629
Articolo 1Articolo 3
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14 novembre 1973
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in: vigore della presente legge e hanno effetto dal 1 gennaio 1974.
Il trattamento speciale di pensione di cui all'articolo 1 sara' riliquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attivita' di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente.
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 , nel sopprimere il numero 678) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, la legge 27 ottobre 1973, n. 629 , riprende vigore".
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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