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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2253/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Geremia Casaburi Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2253 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 13.3.2025
TRA
, in persona del procuratore ad negotia, Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv.
Patrizia Cicero (CF ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Camilla Nava sito in Roma, Via A. Bertoloni n. 55;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di
1 costituzione e risposta, dall'Avv. Massimo Bevere (CF ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Piazza di Priscilla, 4;
APPELLATA
Oggetto: titoli di credito - Appello avverso la sentenza n. 18264/2018 del Tribunale di Roma, sezione XI civile, pubblicata il 27.9.2018;
Conclusioni: All'udienza del 13.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questi, in sintesi, i fatti di causa.
In primo grado, la ha convenuto dinanzi al Tribunale di Parte_1
Roma la per sentirla condannare al pagamento della Controparte_1
somma di euro 9.300,00, in relazione ad un assegno di traenza che l'istituto aveva pagato ad un soggetto non legittimato e per cui l'attrice aveva dovuto sopportare un secondo esborso in favore dell'effettivo avente diritto.
Si è costituita in giudizio la , eccependo, tra l'altro, Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione avversaria per mancato avvio della procedura di mediazione obbligatoria, oltre che per la nullità della procura alle liti di controparte.
Ha chiesto, poi, la chiamata in causa di per accertare, nel caso di Controparte_2
accoglimento, la sua responsabilità esclusiva o solidale.
Nel merito ha concluso per il rigetto delle domande.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita richiedendo il Controparte_2
rigetto di tutte le domande avanzate nei suoi confronti.
Con sentenza n. 18264/2018, pubblicata in data 27.9.2018, il Tribunale di Roma, XI sez. civ., ha così definito il giudizio:
“I) Rigetta la domanda attrice, dichiarando assorbita la domanda di manleva avanzata nei confronti di;
II) Compensa fra tutte le parti le spese di lite.” Controparte_2
ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
2 “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Roma, in riforma della sentenza oggetto di impugnazione, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria: - In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per aver monetizzato l'assegno di cui è causa in palese violazione dell'art. 43 L.A. e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 18264/18 emessa dal Tribunale di Roma, condannarla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di Euro
9.300,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge. Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della presente causa è pari ad Euro 9.300,00; pertanto, il contributo unificato dovuto a norma di legge è pari ad Euro 355,50. Si depositano (…)”
Si è costituita la richiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectiis: - in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per i motivi esposti nel presente atto, con
l'emissione di ogni conseguente provvedimento di legge;
- in via principale e nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto e diritto, di tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto, oltre che sfornito di qualisvoglia supporto probatorio, rigettare integralmente tutte le eccezioni, deduzioni e domande ex adverso Parte svolte nei confronti delle in quanto infondate in fatto e in diritto, generiche e non provate e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata 18264/2018 emessa dal Tribunale Civile di Roma, pubblicata il 27/9/2018”. - in via principale secondaria: nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dei motivi d'appello disporre conformemente a quanto richiesto nelle conclusioni precisate in primo grado nella comparsa di costituzione e risposta, che si abbiano qui per riportate e trascritte”. In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
3 Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata, ex art. 348 bis c.p.c., atteso che la locuzione “non ha neanche una ragionevole possibilità di essere accolto” deve essere intesa nel senso che l'operatività del filtro debba essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie.
L'appellante ha proposto tre motivi di gravame.
Con il primo motivo così indicato, “Sulla diligenza di Controparte_1
”, l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui
[...]
ha statuito che “… non risultano idonei elementi nella presente sede, sulla base della documentazione in atti, per ritenere sussistente una responsabilità della convenuta in ordine al danno prospettato da parte attrice”, in ragione della conformità della condotta della ai canoni di diligenza professionale Controparte_1
richiesti nell'operazione di identificazione del soggetto prenditore del titolo;
in particolare, l'appellante ha sostenuto inadeguata, ai fini dell'identificazione ai sensi dell'art. 43 L.A., la richiesta di un solo documento d'identità. Ha aggiunto che il SI.
, intestatario dell'assegno di traenza, non aveva mai intrattenuto Persona_1
alcun rapporto con la filiale, non essendo cliente della stessa. Solo per tale fatto, si sarebbe dovuto ingenerare nella banca il sospetto della non coincidenza del soggetto con il legittimo beneficiario dell'assegno.
Tali circostanze anomale, non tenute in considerazione dal Tribunale, sarebbero state idonee ad affermare la responsabilità dell'istituto bancario.
Con il secondo motivo così indicato “Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione del relativo regime giuridico e, in particolare, l'applicabilità dell'art. 1218 c.c. anche in relazione alle prescrizioni del sistema bancario”,
l'appellante ha sostenuto la responsabilità della banca per aver erroneamente effettuato il pagamento dell'assegno bancario a persona diversa dal legittimo beneficiario, anche alla luce delle linee guida stabilite dall'ABI per i propri consociati le quali indicano alla banca di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia.
4 I primi due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi tra loro, sono infondati e devono essere respinti.
In primo luogo, occorre rilevare che la Suprema Corte con sentenza n. 14712/2007 ha riconosciuto la natura contrattuale della responsabilità della per avere consentito CP_1
l'incasso di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario del titolo, muovendo dalla premessa che la responsabilità può essere contrattuale anche nel caso in cui l'obbligo di prestazione non derivi propriamente da un contratto, ma anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni di semplice contatto sociale, ogni qual volta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento.
Secondo le Sezioni Unite, in capo al banchiere presso cui l'assegno non trasferibile è posto all'incasso, sorge un obbligo professionale, derivante dalla sua stessa funzione, di far sì che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Il che - osservano le Sezioni Unite
- conduce fuori dell'ambito della responsabilità aquiliana, e porta invece a concludere per la natura, in senso lato, contrattuale della responsabilità ricadente sulla banca a norma dell'art. 43, secondo comma, legge assegni (si veda anche Cass. n. 12477/2018).
Nell'individuare i confini di detta responsabilità la Cassazione n. 16178/2018, ha affermato che “Nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile
"ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.” (ex multis,
Cass. civ., n. 6513/2014; Cass. civ. n. 20292/2011).
Ancora la Suprema Corte ha affermato che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante e, invece, condivisibilmente sostenuto in sentenza, la negligenza della banca non può essere individuata nel non aver seguito la raccomandazione contenuta
5 nella circolare ABI del 7 maggio 2001, che invita la banca negoziatrice dell'assegno a richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, poiché la stessa non ha natura precettiva. Sul punto, la Cassazione in più sentenze ha statuito che “In materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma
2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli
"standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala
l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento
d'identità personale” (nel medesimo senso Cass. civ. n. 34107/2019; si veda anche
Cass. civ. n. 26866/2022; Cass. civ. n. 27570/2023).
Nel caso di specie, risulta fatto un corretto governo delle risultanze istruttorie e della regola di giudizio sopra riassunta, in quanto dalla documentazione in atti è emerso che: la banca ha identificato il soggetto presentatore dell'assegno tramite il documento d'identità e la tessera sanitaria;
entrambi i documenti riportavano il nominativo del SI.
, in favore del quale non risultava effettuato alcun pagamento;
i Persona_1
documenti esibiti non presentavano contraffazioni o alterazioni tali da indurre l'istituto bancario ad adottare particolari cautele.
I parametri della diligenza del cd accorto banchiere risultano, quindi, rispettati.
6 A conclusioni diverse non conduce il rilievo sollevato dall'appellante secondo il quale la tessera sanitaria non costituirebbe a fini legali un documento, e ciò sia perché, come detto, non c'è obbligo di richiedere un doppio documento e sia perché in ogni caso la tessera sanitaria costituisce, comunque, un ulteriore elemento utile alla identificazione del soggetto e conferma, quindi, l'uso della diligenza richiesta da parte dell'appellato.
Con il terzo motivo, intitolato “Sull'invio per posta dell'assegno”, relativo alla contestazione avversaria circa l'invio dell'assegno per posta ritenuta assorbita dalla decisione assunta in via principale, l'appellante evidenzia che non costituisce causa di esonero parziale della responsabilità della banca, ex art. 1227 c.c., la circostanza che il correntista si sia avvalso per la trasmissione dell'assegno bancario di un mezzo notoriamente rischioso, quale il servizio postale, avendo la giurisprudenza di merito spesso ritenuto lo stesso strumento idoneo ad ingenerare legittimo affidamento.
Il terzo motivo, viste le conclusioni raggiunte, è da ritenersi assorbito.
L'appello, pertanto, deve essere respinto e le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore fino ad €. 26.000,00, seguono la soccombenza.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 18264 del Tribunale civile di Roma, del Parte_1
27.9.2018, così provvede:
1) Respinge l'appello;
7 2) Condanna la a pagare in favore dell'appellata le Parte_1
spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €.
5.000,00 oltre rimborso spese generali Iva e Cpa;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14/5/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo Dott. Geremia Casaburi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Geremia Casaburi Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2253 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 13.3.2025
TRA
, in persona del procuratore ad negotia, Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv.
Patrizia Cicero (CF ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Camilla Nava sito in Roma, Via A. Bertoloni n. 55;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di
1 costituzione e risposta, dall'Avv. Massimo Bevere (CF ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Piazza di Priscilla, 4;
APPELLATA
Oggetto: titoli di credito - Appello avverso la sentenza n. 18264/2018 del Tribunale di Roma, sezione XI civile, pubblicata il 27.9.2018;
Conclusioni: All'udienza del 13.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questi, in sintesi, i fatti di causa.
In primo grado, la ha convenuto dinanzi al Tribunale di Parte_1
Roma la per sentirla condannare al pagamento della Controparte_1
somma di euro 9.300,00, in relazione ad un assegno di traenza che l'istituto aveva pagato ad un soggetto non legittimato e per cui l'attrice aveva dovuto sopportare un secondo esborso in favore dell'effettivo avente diritto.
Si è costituita in giudizio la , eccependo, tra l'altro, Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione avversaria per mancato avvio della procedura di mediazione obbligatoria, oltre che per la nullità della procura alle liti di controparte.
Ha chiesto, poi, la chiamata in causa di per accertare, nel caso di Controparte_2
accoglimento, la sua responsabilità esclusiva o solidale.
Nel merito ha concluso per il rigetto delle domande.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita richiedendo il Controparte_2
rigetto di tutte le domande avanzate nei suoi confronti.
Con sentenza n. 18264/2018, pubblicata in data 27.9.2018, il Tribunale di Roma, XI sez. civ., ha così definito il giudizio:
“I) Rigetta la domanda attrice, dichiarando assorbita la domanda di manleva avanzata nei confronti di;
II) Compensa fra tutte le parti le spese di lite.” Controparte_2
ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
2 “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Roma, in riforma della sentenza oggetto di impugnazione, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria: - In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per aver monetizzato l'assegno di cui è causa in palese violazione dell'art. 43 L.A. e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 18264/18 emessa dal Tribunale di Roma, condannarla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di Euro
9.300,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge. Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della presente causa è pari ad Euro 9.300,00; pertanto, il contributo unificato dovuto a norma di legge è pari ad Euro 355,50. Si depositano (…)”
Si è costituita la richiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectiis: - in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per i motivi esposti nel presente atto, con
l'emissione di ogni conseguente provvedimento di legge;
- in via principale e nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto e diritto, di tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto, oltre che sfornito di qualisvoglia supporto probatorio, rigettare integralmente tutte le eccezioni, deduzioni e domande ex adverso Parte svolte nei confronti delle in quanto infondate in fatto e in diritto, generiche e non provate e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata 18264/2018 emessa dal Tribunale Civile di Roma, pubblicata il 27/9/2018”. - in via principale secondaria: nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dei motivi d'appello disporre conformemente a quanto richiesto nelle conclusioni precisate in primo grado nella comparsa di costituzione e risposta, che si abbiano qui per riportate e trascritte”. In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
3 Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata, ex art. 348 bis c.p.c., atteso che la locuzione “non ha neanche una ragionevole possibilità di essere accolto” deve essere intesa nel senso che l'operatività del filtro debba essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie.
L'appellante ha proposto tre motivi di gravame.
Con il primo motivo così indicato, “Sulla diligenza di Controparte_1
”, l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui
[...]
ha statuito che “… non risultano idonei elementi nella presente sede, sulla base della documentazione in atti, per ritenere sussistente una responsabilità della convenuta in ordine al danno prospettato da parte attrice”, in ragione della conformità della condotta della ai canoni di diligenza professionale Controparte_1
richiesti nell'operazione di identificazione del soggetto prenditore del titolo;
in particolare, l'appellante ha sostenuto inadeguata, ai fini dell'identificazione ai sensi dell'art. 43 L.A., la richiesta di un solo documento d'identità. Ha aggiunto che il SI.
, intestatario dell'assegno di traenza, non aveva mai intrattenuto Persona_1
alcun rapporto con la filiale, non essendo cliente della stessa. Solo per tale fatto, si sarebbe dovuto ingenerare nella banca il sospetto della non coincidenza del soggetto con il legittimo beneficiario dell'assegno.
Tali circostanze anomale, non tenute in considerazione dal Tribunale, sarebbero state idonee ad affermare la responsabilità dell'istituto bancario.
Con il secondo motivo così indicato “Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione del relativo regime giuridico e, in particolare, l'applicabilità dell'art. 1218 c.c. anche in relazione alle prescrizioni del sistema bancario”,
l'appellante ha sostenuto la responsabilità della banca per aver erroneamente effettuato il pagamento dell'assegno bancario a persona diversa dal legittimo beneficiario, anche alla luce delle linee guida stabilite dall'ABI per i propri consociati le quali indicano alla banca di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia.
4 I primi due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi tra loro, sono infondati e devono essere respinti.
In primo luogo, occorre rilevare che la Suprema Corte con sentenza n. 14712/2007 ha riconosciuto la natura contrattuale della responsabilità della per avere consentito CP_1
l'incasso di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario del titolo, muovendo dalla premessa che la responsabilità può essere contrattuale anche nel caso in cui l'obbligo di prestazione non derivi propriamente da un contratto, ma anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni di semplice contatto sociale, ogni qual volta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento.
Secondo le Sezioni Unite, in capo al banchiere presso cui l'assegno non trasferibile è posto all'incasso, sorge un obbligo professionale, derivante dalla sua stessa funzione, di far sì che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Il che - osservano le Sezioni Unite
- conduce fuori dell'ambito della responsabilità aquiliana, e porta invece a concludere per la natura, in senso lato, contrattuale della responsabilità ricadente sulla banca a norma dell'art. 43, secondo comma, legge assegni (si veda anche Cass. n. 12477/2018).
Nell'individuare i confini di detta responsabilità la Cassazione n. 16178/2018, ha affermato che “Nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile
"ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.” (ex multis,
Cass. civ., n. 6513/2014; Cass. civ. n. 20292/2011).
Ancora la Suprema Corte ha affermato che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante e, invece, condivisibilmente sostenuto in sentenza, la negligenza della banca non può essere individuata nel non aver seguito la raccomandazione contenuta
5 nella circolare ABI del 7 maggio 2001, che invita la banca negoziatrice dell'assegno a richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, poiché la stessa non ha natura precettiva. Sul punto, la Cassazione in più sentenze ha statuito che “In materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma
2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli
"standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala
l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento
d'identità personale” (nel medesimo senso Cass. civ. n. 34107/2019; si veda anche
Cass. civ. n. 26866/2022; Cass. civ. n. 27570/2023).
Nel caso di specie, risulta fatto un corretto governo delle risultanze istruttorie e della regola di giudizio sopra riassunta, in quanto dalla documentazione in atti è emerso che: la banca ha identificato il soggetto presentatore dell'assegno tramite il documento d'identità e la tessera sanitaria;
entrambi i documenti riportavano il nominativo del SI.
, in favore del quale non risultava effettuato alcun pagamento;
i Persona_1
documenti esibiti non presentavano contraffazioni o alterazioni tali da indurre l'istituto bancario ad adottare particolari cautele.
I parametri della diligenza del cd accorto banchiere risultano, quindi, rispettati.
6 A conclusioni diverse non conduce il rilievo sollevato dall'appellante secondo il quale la tessera sanitaria non costituirebbe a fini legali un documento, e ciò sia perché, come detto, non c'è obbligo di richiedere un doppio documento e sia perché in ogni caso la tessera sanitaria costituisce, comunque, un ulteriore elemento utile alla identificazione del soggetto e conferma, quindi, l'uso della diligenza richiesta da parte dell'appellato.
Con il terzo motivo, intitolato “Sull'invio per posta dell'assegno”, relativo alla contestazione avversaria circa l'invio dell'assegno per posta ritenuta assorbita dalla decisione assunta in via principale, l'appellante evidenzia che non costituisce causa di esonero parziale della responsabilità della banca, ex art. 1227 c.c., la circostanza che il correntista si sia avvalso per la trasmissione dell'assegno bancario di un mezzo notoriamente rischioso, quale il servizio postale, avendo la giurisprudenza di merito spesso ritenuto lo stesso strumento idoneo ad ingenerare legittimo affidamento.
Il terzo motivo, viste le conclusioni raggiunte, è da ritenersi assorbito.
L'appello, pertanto, deve essere respinto e le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore fino ad €. 26.000,00, seguono la soccombenza.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 18264 del Tribunale civile di Roma, del Parte_1
27.9.2018, così provvede:
1) Respinge l'appello;
7 2) Condanna la a pagare in favore dell'appellata le Parte_1
spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €.
5.000,00 oltre rimborso spese generali Iva e Cpa;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14/5/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo Dott. Geremia Casaburi
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