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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 6941/2023 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Il Cancelliere
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12
rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Romano ed Ernesto Maria Cirillo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Palermo, via E. De Amicis, n. 1.
- ricorrenti -
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
- convenuta contumace –
All'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità delle trattenute eventualmente operate ai ricorrenti a titolo recupero ferie maturate e condanna Controparte_1
corrispondere a:
o la somma di € 697,97; Parte_1
o la somma di € 797,12; Parte_2
o la somma di € 1.200,42; Parte_3
o la somma di € 1.700,58; Parte_4
o la somma di € 679,80; Parte_5
o la somma di € 584,12; Parte_6
1 o la somma di € 641,23; Parte_7
Pa
o la somma di € 771,73; Parte_8
o la somma di € 2.200,05; Parte_9
o la somma di € 821,16; Parte_10
o la somma di € 495,78; Parte_11
o la somma di € 920,71; Parte_12
condanna lla restituzione in favore dei ricorrenti di ogni altra Controparte_1
somma illegittimamente trattenuta a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati sulle medesime per il periodo in cui illegittimamente trattenute;
condanna alla rifusione, in favore delle parti ricorrenti, delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 9.952,80, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31 maggio 2023 i ricorrenti in epigrafe, dipendenti di
[...]
deducevano che a causa dello stato di criticità del mercato, l'azienda, per non CP_1
procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, in accordo con le rappresentanze sindacali, aveva fatto ricorso agli ammortizzatori sociali ed in particolare: (2013-2016), ai contratti di CP_2 solidarietà c.d. difensivi, implicanti una riduzione dell'orario di lavoro su base verticale ed a livello mensile;
e successivamente alla C.I.G.S. (2017-2018), agli assegni di solidarietà e agli assegni ordinari (2019) di cui al F.I.S.; esponevano che per effetto del ricorso a tali strumenti, gli istituti contrattuali e retributivi applicati erano stati ridimensionati sulla scorta della riduzione dell'articolazione oraria su base verticale, con conseguente riflesso sul periodo feriale e sulla retribuzione erogata per tale periodo;
precisavano, inoltre, che a causa della variazione di inquadramento dal settore industria a quello del terziario intervenuta in data 11/12/2015, i menzionati contratti di solidarietà che fino ad allora era stati del tipo A - con intervento in
CP_ percentuale della integrazione salariale a carico dell' - , a partire dall'1/12/2015 e fino al
31/5/2016 erano stati di tipo B e non avevano più fruito dell'integrazione salariale;
soggiungevano di aver ricevuto, con nota trasmessa a tutto il personale del 7/9/2016 e con successive note ai singoli dipendenti, comunicazione che - anche in base alle circolari applicate dall' nn. 9/1986 e CP_3
212/1994 - l'integrazione salariale sarebbe loro spettata a condizione che i periodi di ferie maturate in costanza di contratto di solidarietà fossero anche fruiti nello stesso periodo di vigenza del contratto e, pertanto, l'azienda avrebbe provveduto ad effettuare i conguagli in riferimento al periodo sottoposto ai contratti di solidarietà di tipo A;
analogo trattamento sarebbe state pure
2 operato per i contratti di tipo B;
per tali motivi, chiedevano accertarsi l'illegittimità delle trattenute operate sulla busta paga dei ricorrenti e, conseguentemente, la condanna della società convenuta a ripetere tali somme, con vittoria di spese”.
Ritualmente instauratosi in contraddittorio, la società convenuta rimaneva contumace.
La causa, senza alcuna istruttoria, veniva discussa e decisa all'udienza del 20 marzo 2025.
Gli Accordi di solidarietà - per ciò che concerne la natura ed agli effetti normativi ed economici - sono quegli istituti ideati dal legislatore (Legge n. 863/1984 artt. 1 e 2 e Legge n. 236/93, art.5) allo scopo di fronteggiare situazioni di crisi aziendale e che si traducono in una riduzione dell'orario di lavoro spalmata su tutta la platea dei lavoratori interessati in modo da tutelare i livelli occupazionali.
L'effetto del ridimensionamento della prestazione è quello di “riproporzionare” l'onere retributivo e tutti gli istituti contrattuali collegati (”Per effetto della riduzione oraria come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro”), tra essi comprese le ferie annuali in armonia con la disciplina loro applicabile.
A latere dell'applicazione dei contratti di solidarietà ed in base al settore di attività esercitata è previsto l'intervento dell'integrazione salariale in percentuale (di norma il 60%) della retribuzione persa per effetto della riduzione dell'orario di lavoro.
Si distinguono in proposito i contratti di solidarietà del tipo A (settore industria) per i quali l'integrazione salariale è prevista nella misura sopra indicata ed i contratti di solidarietà del tipo B
(terziario) per i quali la legislazione esclude l'intervento della integrazione salariale, essendo unicamente pervista l'erogazione di un contributo ripartito in parti uguali tra l'impresa ed i lavoratori ma privo di natura retributiva (art. 5 Legge n. 236/93).
Occorre poi osservare che durante il contratto di solidarietà le ferie maturano in proporzione all'effettivo orario di lavoro svolto dai dipendenti ai quali si applica il contratto stesso. Il criterio di maturazione, tuttavia, varia in funzione della tipologia di riduzione d'orario adottata. Se la riduzione di orario è stabilita su base: a) giornaliera, ossia con contratto di solidarietà orizzontale, il lavoratore matura i ratei di ferie, ex festività e Rol in misura normale e la retribuzione percepita durante la fruizione delle ferie, maturate e godute in costanza di Cds, è posta a carico del datore di lavoro in proporzione alle ore lavorabili e a carico dell'ente di previdenza per la parte relativa alla retribuzione persa nei limiti della quota percentuale di intervento (ordinariamente del 60%, elevata in via transitoria per l'anno 2013 all'80%). b) settimanale, in modalità verticale con alternanza di giorni lavorati e giorni di inattività, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno 15 giorni di attività lavorativa ad orario pieno;
c) mensile, in modalità verticale con alternanza di
3 settimane lavorate e settimane di sospensione, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno due settimane di attività lavorativa ad orario pieno.
CP_ Deve altresì osservarsi che in base alle fonti regolatorie applicabili (cfr. circolare n. 212/94) ed in coerenza con la finalità e i limiti dello strumento di solidarietà, l'integrazione salariale può riguardare esclusivamente le ferie maturate e usufruite nel corso di validità del decreto di concessione del contratto di solidarietà.
Occorre pertanto, nella gestione delle ferie, distinguere le ferie maturate in periodi anteriori all'inizio del contratto di solidarietà, le quali non danno diritto all'integrazione salariale.
Ciò posto, in tema di criterio probatorio applicabile nella fattispecie, va precisato che il presente giudizio ha ad oggetto anzitutto una domanda di accertamento negativo dell'indebito e di condanna alla restituzione delle trattenute effettuate a recupero del medesimo dalla convenuta, non invece solo l'accertamento di un credito retributivo in capo alla parte ricorrente e la condanna della convenuta al pagamento delle somme dovute a tale titolo sino alla data della sentenza.
Sul punto, la Corte di Cassazione, a più riprese, si è espressa nel senso che “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia
convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. n. 16917 del 04/10/2012; idem Cass. n.
22862 del 10/11/2010).
Cosicché, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha
l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. n. 7501 del 14/05/2012).
In altri termini, il criterio probatorio applicabile nella fattispecie onera colui che agisce in ripetizione di provare la fonte del proprio credito redibitorio e, segnatamente, la mancanza di una causa idonea a giustificare l'avvenuto pagamento.
Orbene, il datore di lavoro, su cui incombeva il relativo onere, non ha dimostrato – giacché rimasto contumace - che la parte ricorrente abbia nel periodo dei contratti di solidarietà in questione lavorato per un numero di giornate inferiore ai limiti predetti, sicché deve concludersi la maturazione mensile delle ferie da parte della ricorrente non subisca alcuna contrazione per effetto del contratto di solidarietà.
Parte datoriale, inoltre, non ha dimostrato di avere corrisposto la retribuzione feriale in misura superiore al dovuto, avendola corrisposta per intero senza tenere conto della riduzione in percentuale del trattamento economico dovuta alla vigenza del contratto di solidarietà.
4 Dal momento che non può ritenersi provato che le ferie fruite dai lavoratori fossero state retribuite per intero dall'azienda, rimane priva di base giuridica la presunzione secondo la quale, per il solo fatto che le ferie maturate durante la solidarietà fossero state godute successivamente, il lavoratore avrebbe dovuto legittimamente subire una decurtazione della retribuzione corrisposta in tale periodo.
Sotto altro profilo, è noto che le ferie costituiscono oggetto di un diritto costituzionale disciplinato dalla legge (art. 2109 c.c. e art. 10 Legge n. 66/2003) la quale assegna anzitutto al datore di lavoro la facoltà di stabilire l'epoca di fruizione nell'ambito dei poteri propri di organizzazione dell'attività imprenditoriale.
Orbene, poiché nel caso di specie la scelta di differire le ferie in un periodo successivo a quello di competenza deve plausibilmente ascriversi – in assenza di alcuna prova contraria – ad un atto di gestione dell'imprenditore, può convenirsi che lo stesso, avendo ritenuto maggiormente rispondente ai propri interessi impiegare il lavoratore durante la solidarietà e fruendo già in tale periodo del c.d. riproporzionamento della retribuzione, non aveva titolo ad ulteriormente avvantaggiarsi di tale riduzione anche in una fase caratterizzata dal ripristino delle obbligazioni lavorative.
Parte convenuta, pertanto, dovrà provvedere all'integrale pagamento delle ferie non più integrabili, dovendo imputarsi alla sua volontà il fatto da cui deriva la perdita del diritto all'integrazione, costituito dalla scelta di un periodo di fruizione delle ferie posteriore al contratto di solidarietà.
Si ritiene, per quanto concerne la quantificazione del dovuto e, in particolare, di quanto illegittimamente trattenuto sino alla data indicata in ricorso, la correttezza dei conteggi prodotti da parte ricorrente (cfr. pag. 19 del ricorso).
Alla luce delle superiori assorbenti motivazioni il ricorso va accolto, con le conseguenziali statuizioni in materia di spese, per le quali si rinvia al dispositivo, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, i quali hanno dichiarato di averle anticipate e di non aver ricevuto alcun compenso.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20 marzo 2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
5 6
Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 6941/2023 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Il Cancelliere
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12
rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Romano ed Ernesto Maria Cirillo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Palermo, via E. De Amicis, n. 1.
- ricorrenti -
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
- convenuta contumace –
All'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità delle trattenute eventualmente operate ai ricorrenti a titolo recupero ferie maturate e condanna Controparte_1
corrispondere a:
o la somma di € 697,97; Parte_1
o la somma di € 797,12; Parte_2
o la somma di € 1.200,42; Parte_3
o la somma di € 1.700,58; Parte_4
o la somma di € 679,80; Parte_5
o la somma di € 584,12; Parte_6
1 o la somma di € 641,23; Parte_7
Pa
o la somma di € 771,73; Parte_8
o la somma di € 2.200,05; Parte_9
o la somma di € 821,16; Parte_10
o la somma di € 495,78; Parte_11
o la somma di € 920,71; Parte_12
condanna lla restituzione in favore dei ricorrenti di ogni altra Controparte_1
somma illegittimamente trattenuta a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati sulle medesime per il periodo in cui illegittimamente trattenute;
condanna alla rifusione, in favore delle parti ricorrenti, delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 9.952,80, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31 maggio 2023 i ricorrenti in epigrafe, dipendenti di
[...]
deducevano che a causa dello stato di criticità del mercato, l'azienda, per non CP_1
procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, in accordo con le rappresentanze sindacali, aveva fatto ricorso agli ammortizzatori sociali ed in particolare: (2013-2016), ai contratti di CP_2 solidarietà c.d. difensivi, implicanti una riduzione dell'orario di lavoro su base verticale ed a livello mensile;
e successivamente alla C.I.G.S. (2017-2018), agli assegni di solidarietà e agli assegni ordinari (2019) di cui al F.I.S.; esponevano che per effetto del ricorso a tali strumenti, gli istituti contrattuali e retributivi applicati erano stati ridimensionati sulla scorta della riduzione dell'articolazione oraria su base verticale, con conseguente riflesso sul periodo feriale e sulla retribuzione erogata per tale periodo;
precisavano, inoltre, che a causa della variazione di inquadramento dal settore industria a quello del terziario intervenuta in data 11/12/2015, i menzionati contratti di solidarietà che fino ad allora era stati del tipo A - con intervento in
CP_ percentuale della integrazione salariale a carico dell' - , a partire dall'1/12/2015 e fino al
31/5/2016 erano stati di tipo B e non avevano più fruito dell'integrazione salariale;
soggiungevano di aver ricevuto, con nota trasmessa a tutto il personale del 7/9/2016 e con successive note ai singoli dipendenti, comunicazione che - anche in base alle circolari applicate dall' nn. 9/1986 e CP_3
212/1994 - l'integrazione salariale sarebbe loro spettata a condizione che i periodi di ferie maturate in costanza di contratto di solidarietà fossero anche fruiti nello stesso periodo di vigenza del contratto e, pertanto, l'azienda avrebbe provveduto ad effettuare i conguagli in riferimento al periodo sottoposto ai contratti di solidarietà di tipo A;
analogo trattamento sarebbe state pure
2 operato per i contratti di tipo B;
per tali motivi, chiedevano accertarsi l'illegittimità delle trattenute operate sulla busta paga dei ricorrenti e, conseguentemente, la condanna della società convenuta a ripetere tali somme, con vittoria di spese”.
Ritualmente instauratosi in contraddittorio, la società convenuta rimaneva contumace.
La causa, senza alcuna istruttoria, veniva discussa e decisa all'udienza del 20 marzo 2025.
Gli Accordi di solidarietà - per ciò che concerne la natura ed agli effetti normativi ed economici - sono quegli istituti ideati dal legislatore (Legge n. 863/1984 artt. 1 e 2 e Legge n. 236/93, art.5) allo scopo di fronteggiare situazioni di crisi aziendale e che si traducono in una riduzione dell'orario di lavoro spalmata su tutta la platea dei lavoratori interessati in modo da tutelare i livelli occupazionali.
L'effetto del ridimensionamento della prestazione è quello di “riproporzionare” l'onere retributivo e tutti gli istituti contrattuali collegati (”Per effetto della riduzione oraria come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro”), tra essi comprese le ferie annuali in armonia con la disciplina loro applicabile.
A latere dell'applicazione dei contratti di solidarietà ed in base al settore di attività esercitata è previsto l'intervento dell'integrazione salariale in percentuale (di norma il 60%) della retribuzione persa per effetto della riduzione dell'orario di lavoro.
Si distinguono in proposito i contratti di solidarietà del tipo A (settore industria) per i quali l'integrazione salariale è prevista nella misura sopra indicata ed i contratti di solidarietà del tipo B
(terziario) per i quali la legislazione esclude l'intervento della integrazione salariale, essendo unicamente pervista l'erogazione di un contributo ripartito in parti uguali tra l'impresa ed i lavoratori ma privo di natura retributiva (art. 5 Legge n. 236/93).
Occorre poi osservare che durante il contratto di solidarietà le ferie maturano in proporzione all'effettivo orario di lavoro svolto dai dipendenti ai quali si applica il contratto stesso. Il criterio di maturazione, tuttavia, varia in funzione della tipologia di riduzione d'orario adottata. Se la riduzione di orario è stabilita su base: a) giornaliera, ossia con contratto di solidarietà orizzontale, il lavoratore matura i ratei di ferie, ex festività e Rol in misura normale e la retribuzione percepita durante la fruizione delle ferie, maturate e godute in costanza di Cds, è posta a carico del datore di lavoro in proporzione alle ore lavorabili e a carico dell'ente di previdenza per la parte relativa alla retribuzione persa nei limiti della quota percentuale di intervento (ordinariamente del 60%, elevata in via transitoria per l'anno 2013 all'80%). b) settimanale, in modalità verticale con alternanza di giorni lavorati e giorni di inattività, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno 15 giorni di attività lavorativa ad orario pieno;
c) mensile, in modalità verticale con alternanza di
3 settimane lavorate e settimane di sospensione, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno due settimane di attività lavorativa ad orario pieno.
CP_ Deve altresì osservarsi che in base alle fonti regolatorie applicabili (cfr. circolare n. 212/94) ed in coerenza con la finalità e i limiti dello strumento di solidarietà, l'integrazione salariale può riguardare esclusivamente le ferie maturate e usufruite nel corso di validità del decreto di concessione del contratto di solidarietà.
Occorre pertanto, nella gestione delle ferie, distinguere le ferie maturate in periodi anteriori all'inizio del contratto di solidarietà, le quali non danno diritto all'integrazione salariale.
Ciò posto, in tema di criterio probatorio applicabile nella fattispecie, va precisato che il presente giudizio ha ad oggetto anzitutto una domanda di accertamento negativo dell'indebito e di condanna alla restituzione delle trattenute effettuate a recupero del medesimo dalla convenuta, non invece solo l'accertamento di un credito retributivo in capo alla parte ricorrente e la condanna della convenuta al pagamento delle somme dovute a tale titolo sino alla data della sentenza.
Sul punto, la Corte di Cassazione, a più riprese, si è espressa nel senso che “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia
convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. n. 16917 del 04/10/2012; idem Cass. n.
22862 del 10/11/2010).
Cosicché, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha
l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. n. 7501 del 14/05/2012).
In altri termini, il criterio probatorio applicabile nella fattispecie onera colui che agisce in ripetizione di provare la fonte del proprio credito redibitorio e, segnatamente, la mancanza di una causa idonea a giustificare l'avvenuto pagamento.
Orbene, il datore di lavoro, su cui incombeva il relativo onere, non ha dimostrato – giacché rimasto contumace - che la parte ricorrente abbia nel periodo dei contratti di solidarietà in questione lavorato per un numero di giornate inferiore ai limiti predetti, sicché deve concludersi la maturazione mensile delle ferie da parte della ricorrente non subisca alcuna contrazione per effetto del contratto di solidarietà.
Parte datoriale, inoltre, non ha dimostrato di avere corrisposto la retribuzione feriale in misura superiore al dovuto, avendola corrisposta per intero senza tenere conto della riduzione in percentuale del trattamento economico dovuta alla vigenza del contratto di solidarietà.
4 Dal momento che non può ritenersi provato che le ferie fruite dai lavoratori fossero state retribuite per intero dall'azienda, rimane priva di base giuridica la presunzione secondo la quale, per il solo fatto che le ferie maturate durante la solidarietà fossero state godute successivamente, il lavoratore avrebbe dovuto legittimamente subire una decurtazione della retribuzione corrisposta in tale periodo.
Sotto altro profilo, è noto che le ferie costituiscono oggetto di un diritto costituzionale disciplinato dalla legge (art. 2109 c.c. e art. 10 Legge n. 66/2003) la quale assegna anzitutto al datore di lavoro la facoltà di stabilire l'epoca di fruizione nell'ambito dei poteri propri di organizzazione dell'attività imprenditoriale.
Orbene, poiché nel caso di specie la scelta di differire le ferie in un periodo successivo a quello di competenza deve plausibilmente ascriversi – in assenza di alcuna prova contraria – ad un atto di gestione dell'imprenditore, può convenirsi che lo stesso, avendo ritenuto maggiormente rispondente ai propri interessi impiegare il lavoratore durante la solidarietà e fruendo già in tale periodo del c.d. riproporzionamento della retribuzione, non aveva titolo ad ulteriormente avvantaggiarsi di tale riduzione anche in una fase caratterizzata dal ripristino delle obbligazioni lavorative.
Parte convenuta, pertanto, dovrà provvedere all'integrale pagamento delle ferie non più integrabili, dovendo imputarsi alla sua volontà il fatto da cui deriva la perdita del diritto all'integrazione, costituito dalla scelta di un periodo di fruizione delle ferie posteriore al contratto di solidarietà.
Si ritiene, per quanto concerne la quantificazione del dovuto e, in particolare, di quanto illegittimamente trattenuto sino alla data indicata in ricorso, la correttezza dei conteggi prodotti da parte ricorrente (cfr. pag. 19 del ricorso).
Alla luce delle superiori assorbenti motivazioni il ricorso va accolto, con le conseguenziali statuizioni in materia di spese, per le quali si rinvia al dispositivo, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, i quali hanno dichiarato di averle anticipate e di non aver ricevuto alcun compenso.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20 marzo 2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
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