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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/05/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere avv. Luigi Carmine Chiarelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1045/2024 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_1
), con il patrocinio delle avv.sse MARICLA CANDELIERE e BARBARA GARGANO, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA F. CRISPI 85/A a BARI, presso l'Ufficio dell'avvocatura dell'ente,
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVINO Controparte_1 C.F._1
LOSAPPIO, elettivamente domiciliato in Andria, Alla via Bellini n. 3, presso il difensore,
Appellato – Appellante incidentale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente, di cui si dà atto nel verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza numero 231/2024, il Tribunale di Trani, definitivamente pronunziandosi sulle domande proposta da con ricorso depositato il 16.2.2018, nei confronti di : Controparte_1 Parte_1
a) rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava il decreto di rilascio n. 22/2018 rep.; b) condannava al pagamento, in favore di controparte, della somma di € 14.900,00, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
c) compensava interamente tra le parti le spese di lite e di c.t.u..
Con ricorso depositato il 30.07.2024 proponeva appello , chiedendo alla Corte, in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza e previa sospensiva della sua efficacia esecutiva: 1) di accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto di rigettare la richiesta avversaria relativa al risarcimento dei costi sostenuti per le migliorie eseguite nell'alloggio occupato, in quanto assolutamente inammissibile, pretestuoso ed infondato in fatto ed in diritto e non provato;
2) di riformare la sentenza anche per quel che concerne la regolamentazione delle spese, apparendo del tutto ingiustificata ed ingiusta, così come statuita;
3) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale, depositata il 1.2.2025 si costituiva
, chiedendo: 1) di rigettare l'appello proposto da avverso la Controparte_1 Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Trani, avente numero 231/2024, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto;
2) di accogliere l'appello incidentale ed in riforma della sentenza appellata: - dichiarare l'intervenuta usucapione in favore dell'appellante incidentale dell'immobile sito in Andria, via Cicerone 7, identificato in Catasto Fabbricati al foglio 30, particella 517, sub 2, graffata 530; - in via subordinata, condannare l' all'ulteriore risarcimento in favore Parte_1 dell'appellante incidentale, a titolo di miglioramenti apportati ex art. 1150 c.c., pari ad Euro 6.800,00, come da stima CTU;
- condannare l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Parte_1 In via istruttoria insisteva per l'ammissione delle prove orali, ritualmente formulate nel ricorso introduttivo, finalizzate a suffragare la domanda di usucapione e non ammesse dal Tribunale di Trani.
Con ordinanza del 12.2.2025 la Corte dava atto che l'appellante principale non aveva insistito nella richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata nell'atto di appello e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 16.4.2025, concedendo termini per memorie ed eventuali repliche.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata decisa con deposito del dispositivo.
L'appello principale è, ad avviso della Corte, fondato e deve essere accolto con le conseguenze in materia di spese.
Con un primo motivo l sostiene che la sentenza di primo grado è incorsa in Parte_1 un'erronea applicazione degli art. 1150 e 1147 c.c., e contiene una motivazione contraddittoria, illogica ed erronea, avendo travisato elementi fattuali.
La richiesta risarcitoria avanzata dal ed accolta dal Tribunale andava rigettata. Il giudicante, CP_1 dopo aver qualificato come mera detenzione il rapporto che lega il all'immobile ora di CP_1
pagina 2 di 6 proprietà dell'Ente appellante, tanto da non ritenere accoglibile la domanda volta ad accertare l'avvenuta usucapione da parte di questi dello stesso, presuppone, per giungere all'accoglimento della richiesta di risarcimento, un possesso, addirittura qualificato in buona fede, per ritenere applicabili gli artt. 1150 e 1147 c.c..
L'osservazione è fondata e, determinante ai fini dell'accoglimento dell'appello, è stabilire se il CP_1 sia possessore o semplice detentore dell'immobile.
La Suprema Corte è infatti granitica nell'affermare il principio che “In materia possessoria, la normativa che prevede il rimborso delle spese sostenute per la manutenzione o la ristrutturazione ovvero la corresponsione di un indennizzo per l'apporto di migliorie, con il conseguente diritto alla ritenzione del bene sino al soddisfacimento del relativo credito, si applica soltanto in caso di possesso e non anche di detenzione e, essendo una norma eccezionale, non è suscettibile di applicazione in via analogica. (Cass. n. 18651 del 16.09.2004 e, successivamente, conformi, Cass. 5948/2005, 17245/10 e
13316/2015)
L'orientamento è stato ribadito anche in altre più recenti sentenze secondo cui “La previsione di cui all'art. 1150 c.c. - che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa - è di natura eccezionale e non può, quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto. (Cass. n. 29924 del 13.10.2024 ed in precedenza, conforme
Cass. n. 28379/2027)
Nel caso che ci occupa è pacifico che al l'immobile sia stato consegnato dal Comune di CP_1 Andria, all'epoca proprietario nei primi anni cinquanta per andarvi ad abitare, in quanto quello dallo stesso occupato in precedenza, al rione Grotte Sant'Andrea, era diventato inagibile per ragioni igienico sanitarie.
Di conseguenza non si possono nutrire dubbi sul fatto che il potere fattuale sulla cosa, che è identico sia per il possessore che per il detentore, il lo ha cominciato ad esercitare come mero detentore, CP_1 consapevole della titolarità del bene in capo al Comune.
Al fine di vantare invece un possesso, in proposito il ha sostenuto, per la prima volta in questo CP_1 grado di giudizio, che tra lui ed il Comune fosse intervenuta una permuta con l'immobile di sua proprietà, che era stato sgomberato, e quello oggetto del presente giudizio. Nessun atto scritto di tale negozio però, necessario a pena di nullità in quanto avente per oggetto beni immobili, è stato prodotto per cui la tesi non può essere certo condivisa.
Lo stesso era consapevole del fatto che, mentre era da lui detenuto, la proprietà dell'immobile era stata formalmente trasferita all'ente appellante dal Comune di Andria, limitandosi a contestare il reale contenuto dell'atto che, a suo dire, avrebbe mero carattere ricognitivo.
Altrettanto indubitabile è che, come già ritenuto dal Tribunale, non è mai intervenuto un atto di interversione del possesso, da intendersi quale mutamento del titolo originario o della qualifica del possesso per causa proveniente dal terzo, o in forza di un atto di opposizione fatta dal detentore materialmente o con una dichiarazione non equivoca.
Iniziata chiaramente come detenzione, la relazione di fatto con il bene da parte del è quindi CP_1 sempre rimasta tale. pagina 3 di 6 Ne consegue che nessun diritto egli ha di vedersi, ai sensi degli artt. 1147 e 1150 c.c., riconosciuto un indennizzo per migliorie apportate all'immobile, men che meno a titolo di risarcimento.
L'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame del secondo. con cui ci si doleva della carente valutazione delle contestazioni sollevate dalla convenuta , della carenza di Parte_1 prova, di carente motivazione e di errata interpretazione delle risultanze istruttorie.
Infondato invece risulta essere l'appello incidentale.
Con lo stesso, in via principale, si ripropone la domanda tesa a riconoscere in capo al CP_1 l'avvenuta usucapione del bene immobile oggetto di lite,
La sentenza di primo grado si è già pronunziata sulla stessa, rigettandola, evidenziando una duplice carenza di presupposti per il suo accoglimento.
Per un primo aspetto ravvisava che l'immobile in questione, risultante pacificamente in atti di proprietà pubblica, per essere pervenuto all dal Comune di Andria con rogito notarile del Parte_1
14.11.2005, appartenesse al patrimonio indisponibile dello Stato, avendo la funzione di sopperire ad esigenze abitative e pertanto non usucapibile.
Per un secondo aspetto, accertato che il , entrato nel godimento del bene di cui si controverte CP_1 per essergli stato consegnato dal Comune di Andria a seguito dello sgombro forzato della sua precedente abitazione, divenuta inabitabile per ragioni igienico sanitarie, era mancata qualsiasi prova di un atto di interversione del possesso, dal quale emergesse, con la inequivocità richiesta, l'intendimento di possedere in modo autonomo l'immobile, come proprio.
L'appellante incidentale contrasta entrambe le argomentazioni poste a base della prima decisione ma senza inficiarne la validità.
Quanto all'appartenenza al patrimonio indisponibile pubblico dell'immobile oggetto di giudizio, riconoscendo che lo stesso è pervenuto all'Ente opposto con atto pubblico di trasferimento dal Comune di Andria che lo aveva realizzato, continua a sostenere che stante il carattere meramente ricognitivo del suddetto atto, per cui non può ritenersi che il bene sia ricompreso in tale categoria.
Perché un bene sia ricompreso nel patrimonio indisponibile di un ente pubblico, devono, secondo il disposto dell'art. 826 c.c., ricorrere due requisiti: uno di carattere soggettivo (la titolarità della sua proprietà in capo ad un Ente Pubblico) e l'altro di carattere oggettivo (la sua destinazione a sede di uffici pubblici o la sua destinazione ad un pubblico servizio).
Nel caso che ci occupa, non essendo contestato il primo, ricorre anche il secondo, essendo il bene destinato da sempre a sopperire ad esigenze abitative di soggetti privi di propria abitazione. Non è un caso che il Comune di Andria, attesa tale specifica funzione, abbia traferito all' , Parte_1 ente preposto proprio a soddisfare tali esigenze, la titolarità del bene.
Condivide pertanto questa Corte la convinzione già espressa nella sentenza di primo grado, che il bene appartenga al patrimonio pubblico indisponibile e come tale non usucapibile.
Anche per quel che concerne l'altro profilo nell'accogliere l'appello principale questa decisione si è già espressa sulla natura giuridica del legame tra il ed il bene a lui concesso, ritenendolo mera CP_1 detenzione.
pagina 4 di 6 L'opinione ribadita anche in questa sede dalla difesa del , secondo cui questi occupava CP_1 l'immobile “a titolo di proprietà”, per averlo permutato con altro immobile, questo si di sua proprietà, sito al quartiere Largo Grotte, non è condivisibile, non risultando supportato da alcuna documentazione e contrastando con le concrete modalità di concessione a lui dell'immobile da parte del Comune di
Andria.
Quest'ultimo, pacificamente proprietario del bene, non compiva alcun atto scritto di trasferimento del suo diritto ma si limitava ad immettere il , rimasto senza casa perché divenuta inabitabile, nella CP_1 detenzione di altro alloggio.
E' proprio l'origine del rapporto che innanzitutto impedisce di affermare che il abbia potuto CP_1 ritenere come proprio quel bene in seguito e che il proprietario non fosse lui lo attestano le interlocuzioni avute nel tempo con chi lo era. Significativa in proposito appare la missiva inviata dall'avv. il 1.12.2017, in nome e per conto di numerosi occupanti immobili della Controparte_2 zona, tra cui il , con cui si chiedeva l'indizione di una conferenza di sevizi per procedere alla CP_1 regolarizzazione delle varie posizioni.
Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
Con lo stesso il si duole dell'ammontare del danno riconosciuto dal Tribunale per i CP_1 miglioramenti apportati all'immobile che sarebbe maggiore.
L'aver in precedenza stabilito che alcuna somma gli fosse dovuta, difettando il diritto stesso ad ottenere l'indennizzo, comporta che ogni questione relativa al quantum dello stesso sia superata.
La presente pronunzia comporta, stante la soccombenza del , la sua condanna alle spese di lite CP_1 del doppio grado di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/22, con applicazione dello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00 e compensi minimi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale
A carico del vanno definitivamente poste anche le spese della C.T.U. espletata in primo grado, CP_1 così come liquidate in quella sede.
Si dà atto che ai sensi del D.P.R. n.155 del 2002 art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per detta impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 30.07.2024 nei confronti di e su quello incidentale
[...] Controparte_1 proposto da questi con comparsa di costituzione depositata il 1.2.2025, avverso la sentenza n.
231/24 del Tribunale di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento danni per miglioramenti accolta in primo grado, annullando la condanna di
[...]
al pagamento della somma di € 14.900,00 in favore di;
Parte_1 Controparte_1
2) Rigetta l'appello incidentale, confermando nel resto l'impugnata sentenza;
3) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, Controparte_1
pagina 5 di 6 quanto al primo grado, in € 2.540,00 per compensi e quanto al presente grado in € 382,00 per spese ed € 2.906,00 per compensi, oltre, r.s.g., i.v.a. e c.a.p. come per legge;
4) Pone definitivamente a carico dell'appellante incidentale le spese di C.T.U. come liquidate dal giudice di primo grado;
5) Dà atto che ai sensi del D.P.R. n.155 del 2002 art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per detta impugnazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile in data 16.04.2025.
Il Presidente
Dott. Salvatore GRILLO Il Giudice Ausiliario Relatore
Avv. Luigi Carmine CHIARELLI
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere avv. Luigi Carmine Chiarelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1045/2024 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_1
), con il patrocinio delle avv.sse MARICLA CANDELIERE e BARBARA GARGANO, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA F. CRISPI 85/A a BARI, presso l'Ufficio dell'avvocatura dell'ente,
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVINO Controparte_1 C.F._1
LOSAPPIO, elettivamente domiciliato in Andria, Alla via Bellini n. 3, presso il difensore,
Appellato – Appellante incidentale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente, di cui si dà atto nel verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza numero 231/2024, il Tribunale di Trani, definitivamente pronunziandosi sulle domande proposta da con ricorso depositato il 16.2.2018, nei confronti di : Controparte_1 Parte_1
a) rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava il decreto di rilascio n. 22/2018 rep.; b) condannava al pagamento, in favore di controparte, della somma di € 14.900,00, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
c) compensava interamente tra le parti le spese di lite e di c.t.u..
Con ricorso depositato il 30.07.2024 proponeva appello , chiedendo alla Corte, in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza e previa sospensiva della sua efficacia esecutiva: 1) di accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto di rigettare la richiesta avversaria relativa al risarcimento dei costi sostenuti per le migliorie eseguite nell'alloggio occupato, in quanto assolutamente inammissibile, pretestuoso ed infondato in fatto ed in diritto e non provato;
2) di riformare la sentenza anche per quel che concerne la regolamentazione delle spese, apparendo del tutto ingiustificata ed ingiusta, così come statuita;
3) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale, depositata il 1.2.2025 si costituiva
, chiedendo: 1) di rigettare l'appello proposto da avverso la Controparte_1 Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Trani, avente numero 231/2024, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto;
2) di accogliere l'appello incidentale ed in riforma della sentenza appellata: - dichiarare l'intervenuta usucapione in favore dell'appellante incidentale dell'immobile sito in Andria, via Cicerone 7, identificato in Catasto Fabbricati al foglio 30, particella 517, sub 2, graffata 530; - in via subordinata, condannare l' all'ulteriore risarcimento in favore Parte_1 dell'appellante incidentale, a titolo di miglioramenti apportati ex art. 1150 c.c., pari ad Euro 6.800,00, come da stima CTU;
- condannare l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Parte_1 In via istruttoria insisteva per l'ammissione delle prove orali, ritualmente formulate nel ricorso introduttivo, finalizzate a suffragare la domanda di usucapione e non ammesse dal Tribunale di Trani.
Con ordinanza del 12.2.2025 la Corte dava atto che l'appellante principale non aveva insistito nella richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata nell'atto di appello e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 16.4.2025, concedendo termini per memorie ed eventuali repliche.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata decisa con deposito del dispositivo.
L'appello principale è, ad avviso della Corte, fondato e deve essere accolto con le conseguenze in materia di spese.
Con un primo motivo l sostiene che la sentenza di primo grado è incorsa in Parte_1 un'erronea applicazione degli art. 1150 e 1147 c.c., e contiene una motivazione contraddittoria, illogica ed erronea, avendo travisato elementi fattuali.
La richiesta risarcitoria avanzata dal ed accolta dal Tribunale andava rigettata. Il giudicante, CP_1 dopo aver qualificato come mera detenzione il rapporto che lega il all'immobile ora di CP_1
pagina 2 di 6 proprietà dell'Ente appellante, tanto da non ritenere accoglibile la domanda volta ad accertare l'avvenuta usucapione da parte di questi dello stesso, presuppone, per giungere all'accoglimento della richiesta di risarcimento, un possesso, addirittura qualificato in buona fede, per ritenere applicabili gli artt. 1150 e 1147 c.c..
L'osservazione è fondata e, determinante ai fini dell'accoglimento dell'appello, è stabilire se il CP_1 sia possessore o semplice detentore dell'immobile.
La Suprema Corte è infatti granitica nell'affermare il principio che “In materia possessoria, la normativa che prevede il rimborso delle spese sostenute per la manutenzione o la ristrutturazione ovvero la corresponsione di un indennizzo per l'apporto di migliorie, con il conseguente diritto alla ritenzione del bene sino al soddisfacimento del relativo credito, si applica soltanto in caso di possesso e non anche di detenzione e, essendo una norma eccezionale, non è suscettibile di applicazione in via analogica. (Cass. n. 18651 del 16.09.2004 e, successivamente, conformi, Cass. 5948/2005, 17245/10 e
13316/2015)
L'orientamento è stato ribadito anche in altre più recenti sentenze secondo cui “La previsione di cui all'art. 1150 c.c. - che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa - è di natura eccezionale e non può, quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto. (Cass. n. 29924 del 13.10.2024 ed in precedenza, conforme
Cass. n. 28379/2027)
Nel caso che ci occupa è pacifico che al l'immobile sia stato consegnato dal Comune di CP_1 Andria, all'epoca proprietario nei primi anni cinquanta per andarvi ad abitare, in quanto quello dallo stesso occupato in precedenza, al rione Grotte Sant'Andrea, era diventato inagibile per ragioni igienico sanitarie.
Di conseguenza non si possono nutrire dubbi sul fatto che il potere fattuale sulla cosa, che è identico sia per il possessore che per il detentore, il lo ha cominciato ad esercitare come mero detentore, CP_1 consapevole della titolarità del bene in capo al Comune.
Al fine di vantare invece un possesso, in proposito il ha sostenuto, per la prima volta in questo CP_1 grado di giudizio, che tra lui ed il Comune fosse intervenuta una permuta con l'immobile di sua proprietà, che era stato sgomberato, e quello oggetto del presente giudizio. Nessun atto scritto di tale negozio però, necessario a pena di nullità in quanto avente per oggetto beni immobili, è stato prodotto per cui la tesi non può essere certo condivisa.
Lo stesso era consapevole del fatto che, mentre era da lui detenuto, la proprietà dell'immobile era stata formalmente trasferita all'ente appellante dal Comune di Andria, limitandosi a contestare il reale contenuto dell'atto che, a suo dire, avrebbe mero carattere ricognitivo.
Altrettanto indubitabile è che, come già ritenuto dal Tribunale, non è mai intervenuto un atto di interversione del possesso, da intendersi quale mutamento del titolo originario o della qualifica del possesso per causa proveniente dal terzo, o in forza di un atto di opposizione fatta dal detentore materialmente o con una dichiarazione non equivoca.
Iniziata chiaramente come detenzione, la relazione di fatto con il bene da parte del è quindi CP_1 sempre rimasta tale. pagina 3 di 6 Ne consegue che nessun diritto egli ha di vedersi, ai sensi degli artt. 1147 e 1150 c.c., riconosciuto un indennizzo per migliorie apportate all'immobile, men che meno a titolo di risarcimento.
L'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame del secondo. con cui ci si doleva della carente valutazione delle contestazioni sollevate dalla convenuta , della carenza di Parte_1 prova, di carente motivazione e di errata interpretazione delle risultanze istruttorie.
Infondato invece risulta essere l'appello incidentale.
Con lo stesso, in via principale, si ripropone la domanda tesa a riconoscere in capo al CP_1 l'avvenuta usucapione del bene immobile oggetto di lite,
La sentenza di primo grado si è già pronunziata sulla stessa, rigettandola, evidenziando una duplice carenza di presupposti per il suo accoglimento.
Per un primo aspetto ravvisava che l'immobile in questione, risultante pacificamente in atti di proprietà pubblica, per essere pervenuto all dal Comune di Andria con rogito notarile del Parte_1
14.11.2005, appartenesse al patrimonio indisponibile dello Stato, avendo la funzione di sopperire ad esigenze abitative e pertanto non usucapibile.
Per un secondo aspetto, accertato che il , entrato nel godimento del bene di cui si controverte CP_1 per essergli stato consegnato dal Comune di Andria a seguito dello sgombro forzato della sua precedente abitazione, divenuta inabitabile per ragioni igienico sanitarie, era mancata qualsiasi prova di un atto di interversione del possesso, dal quale emergesse, con la inequivocità richiesta, l'intendimento di possedere in modo autonomo l'immobile, come proprio.
L'appellante incidentale contrasta entrambe le argomentazioni poste a base della prima decisione ma senza inficiarne la validità.
Quanto all'appartenenza al patrimonio indisponibile pubblico dell'immobile oggetto di giudizio, riconoscendo che lo stesso è pervenuto all'Ente opposto con atto pubblico di trasferimento dal Comune di Andria che lo aveva realizzato, continua a sostenere che stante il carattere meramente ricognitivo del suddetto atto, per cui non può ritenersi che il bene sia ricompreso in tale categoria.
Perché un bene sia ricompreso nel patrimonio indisponibile di un ente pubblico, devono, secondo il disposto dell'art. 826 c.c., ricorrere due requisiti: uno di carattere soggettivo (la titolarità della sua proprietà in capo ad un Ente Pubblico) e l'altro di carattere oggettivo (la sua destinazione a sede di uffici pubblici o la sua destinazione ad un pubblico servizio).
Nel caso che ci occupa, non essendo contestato il primo, ricorre anche il secondo, essendo il bene destinato da sempre a sopperire ad esigenze abitative di soggetti privi di propria abitazione. Non è un caso che il Comune di Andria, attesa tale specifica funzione, abbia traferito all' , Parte_1 ente preposto proprio a soddisfare tali esigenze, la titolarità del bene.
Condivide pertanto questa Corte la convinzione già espressa nella sentenza di primo grado, che il bene appartenga al patrimonio pubblico indisponibile e come tale non usucapibile.
Anche per quel che concerne l'altro profilo nell'accogliere l'appello principale questa decisione si è già espressa sulla natura giuridica del legame tra il ed il bene a lui concesso, ritenendolo mera CP_1 detenzione.
pagina 4 di 6 L'opinione ribadita anche in questa sede dalla difesa del , secondo cui questi occupava CP_1 l'immobile “a titolo di proprietà”, per averlo permutato con altro immobile, questo si di sua proprietà, sito al quartiere Largo Grotte, non è condivisibile, non risultando supportato da alcuna documentazione e contrastando con le concrete modalità di concessione a lui dell'immobile da parte del Comune di
Andria.
Quest'ultimo, pacificamente proprietario del bene, non compiva alcun atto scritto di trasferimento del suo diritto ma si limitava ad immettere il , rimasto senza casa perché divenuta inabitabile, nella CP_1 detenzione di altro alloggio.
E' proprio l'origine del rapporto che innanzitutto impedisce di affermare che il abbia potuto CP_1 ritenere come proprio quel bene in seguito e che il proprietario non fosse lui lo attestano le interlocuzioni avute nel tempo con chi lo era. Significativa in proposito appare la missiva inviata dall'avv. il 1.12.2017, in nome e per conto di numerosi occupanti immobili della Controparte_2 zona, tra cui il , con cui si chiedeva l'indizione di una conferenza di sevizi per procedere alla CP_1 regolarizzazione delle varie posizioni.
Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
Con lo stesso il si duole dell'ammontare del danno riconosciuto dal Tribunale per i CP_1 miglioramenti apportati all'immobile che sarebbe maggiore.
L'aver in precedenza stabilito che alcuna somma gli fosse dovuta, difettando il diritto stesso ad ottenere l'indennizzo, comporta che ogni questione relativa al quantum dello stesso sia superata.
La presente pronunzia comporta, stante la soccombenza del , la sua condanna alle spese di lite CP_1 del doppio grado di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/22, con applicazione dello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00 e compensi minimi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale
A carico del vanno definitivamente poste anche le spese della C.T.U. espletata in primo grado, CP_1 così come liquidate in quella sede.
Si dà atto che ai sensi del D.P.R. n.155 del 2002 art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per detta impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 30.07.2024 nei confronti di e su quello incidentale
[...] Controparte_1 proposto da questi con comparsa di costituzione depositata il 1.2.2025, avverso la sentenza n.
231/24 del Tribunale di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento danni per miglioramenti accolta in primo grado, annullando la condanna di
[...]
al pagamento della somma di € 14.900,00 in favore di;
Parte_1 Controparte_1
2) Rigetta l'appello incidentale, confermando nel resto l'impugnata sentenza;
3) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, Controparte_1
pagina 5 di 6 quanto al primo grado, in € 2.540,00 per compensi e quanto al presente grado in € 382,00 per spese ed € 2.906,00 per compensi, oltre, r.s.g., i.v.a. e c.a.p. come per legge;
4) Pone definitivamente a carico dell'appellante incidentale le spese di C.T.U. come liquidate dal giudice di primo grado;
5) Dà atto che ai sensi del D.P.R. n.155 del 2002 art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per detta impugnazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile in data 16.04.2025.
Il Presidente
Dott. Salvatore GRILLO Il Giudice Ausiliario Relatore
Avv. Luigi Carmine CHIARELLI
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