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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/12/2024, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2766/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2766/2024 promossa da:
(C.F. , con avv.ti RUGGIERI STEFANO e BERNI Parte_1 C.F._1
SILVIA
e
AU TI (C.F. , con avv. BARTOLOZZI BIANCA MARIA C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21/06/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: “ 1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno con l'unico obbligo di comunicarsi senza ritardo ogni variazione della stessa.
2. Avendo il Signor in comune accordo con la moglie, già trasferito da tempo la propria Pt_1
residenza in Pavullo nel Frignano (MO), Via Annetta Silingardi n. 1, nella casa coniugale - di proprietà esclusiva della Signora - continuerà ad abitare quest'ultima, unitamente alla figlia Pt_1
maggiorenn e alla minor . Per_1 Per_2
3. Quanto ai beni mobili e alle suppellettili che ne costituiscono l'arredo, i coniugi si danno atto di aver già raggiunto, in separata sede, un accordo per la loro suddivisione con reciproca soddisfazione.
4. Per quanto concerne i figli della coppia: a di anni 22 è economicamente autosufficiente;
b) Per_3
di anni 19, in cerca di occupazione e non economicamente autosufficiente, risiederà presso Per_1
la madre;
c , di anni 7, verrà affidata congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione Per_2
prevalente presso la madre, presso la quale avrà stabile residenza.
5. I coniugi si impegnano a collaborare in modo aperto e leale alla gestione della minor avendo Per_2
a mente le esigenze di ciascuno, i reciproci impegni contingenti e le preminenti esigenze della bambina.
Entrambi i genitori saranno quindi onerati di provvedere ai bisogni di cura, educazione, istruzione,
assistenza e mantenimento della minore, organizzandosi secondo necessità, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore (relative all'educazione, all'istruzione e alla salute) e, disgiuntamente le decisioni relative all'ordinaria conduzione di vita nei rispettivi periodi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro.
La minore, attualmente frequenta la 1° elementare presso la Scuola Primaria “E. De Amicis” sita in
Pavullo n/F (MO), Viale Martiri n. 61, usufruendo del servizio di pre-scuola secondo i seguenti orari:
entrata ad ore 7,30 e uscita ad ore 16,00.
Frequente, altresì, un corso di danza presso l'Associazione Culturale “Le Muse”, con sede in Pavullo
n/F (MO); Via Serra di Porto n. 19, nella giornata del martedì dalle ore 17,15 alle ore 18,15. Al termine della scuola, è solita frequentare un Centro Estivo.
Nel periodo estivo è solita trascorrere un periodo di vacanza, generalmente nel mese di agosto, in località marittima.
Circa la ripartizione dei periodi di responsabilità genitoriale, posto che le mansioni lavorative della
Sig.ra ST RA prevedono una turnazione variabile, anche implicante lavoro notturno,
domenicale e in giornate festive, le parti convengono che detti periodi vengano determinati in accordo con i turni di lavoro volta a volta determinati per la madre, la quale si impegna a comunicare tempestivamente al marito, mese per mese, solamente gli impegni lavorativi conseguenti ai turni che le verranno assegnati, così che le parti possano accordarsi sulla conseguente ripartizione della responsabilità genitoriale, anche in considerazione degli impegni lavorativi del Signo Pt_1
Le parti si danno atto che i turni della Signora ST potranno subire variazioni e che, in tali ipotesi,
sarà cura della moglie darne pronta comunicazione al marito.
La determinazione della ripartizione dei rispettivi periodi di responsabilità genitoriale dovrà
comunque tendere a far si che il Sig enga presso di s , almeno un fine settimana ogni Pt_1 Per_2
due dal venerdì sera sino alla domenica, nonché uno/due giorni infrasettimanali, da concordare preventivamente, comprensivi di pernottamento (avendo cura di condurre a scuola la bambina la mattina seguente).
trascorrerà, ad anni alterni, con i genitori il giorno della Vigilia o quello del Natale;
il Per_2
Capodanno ed il primo giorno dell'anno; il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
La bambina trascorrerà, inoltre presso il padre 6 giorni anche non consecutivi durante le festività
natalizie e 10 giorni anche non consecutivi durante l'estate.
Per quanto riguarda, nello specifico, le vacanze estive di ciascun genitore con la bambina, le stesse dovranno essere concordate tra di loro (in termini di luogo e periodo), con congruo. Il genitore che intenda trascorrere co un week end “fuori porta” con pernottamento, dovrà Per_2
previamente comunicarlo all'altro, indicando il luogo in cui si recherà con la minore.
Sono fatti salvi, in ogni caso, eventuali diversi accordi, nel rispetto degli impegni personali e lavorativi dei genitori e dei preminenti desideri e/o necessità d . Per_2
6. Circa gli oneri di mantenimento di ed il Sig. verserà alla moglie un Per_2 Per_1 Parte_1
assegno mensile dell'importo di € 350,00 (trecentociunquanta/00) per ciascuna. L'importo complessivo di € 700,00 (settecento/00) dovrà essere corrisposto in via anticipata, entro e non oltre il giorno 20 (venti) del mese di competenza. Tali somme verranno annualmente rivalutate secondo l'indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operari a decorrere dal 01.06.2025.
7. Quanto alle spese straordinarie per ed , i coniugi pattuiscono altresì che queste Per_1 Per_2
verranno ripartite tra gli stessi nella misura del 50%, intendendosi per tali, comunque con elencazione non esaustiva, quelle indicate nel relativo Protocollo sulle Spese Straordinarie nei
Procedimenti in Materia Familiare” in vigore presso il Tribunale di Modena ”, approvato in data
16.10.2015, così come di seguito riportate e integrate:
I) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
II) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e interventi chirurgici;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
IV) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
V) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
VI) spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) attività
sportive, ricreative e ludiche, ivi comprese le pertinenti attrezzature, nonché le relative trasferte;
b)
viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore.
In ogni caso, ciascun genitore avrà il diritto di vedersi rifondere la quota di pertinenza di quelle spese che risultassero necessarie per fronteggiare situazioni di emergenza riguardanti le figlie.
Circa l'onere di preventiva consultazione ed assenso, questo si intenderà evaso a seguito di informativa dettagliata delle necessità da affrontare, delle soluzioni praticabili e dell'esame di un congruo numero di preventivi. In particolare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e - mail, fax, etc.), dovrà manifestare motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta,
il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione (es. spese mediche dovranno essere corredate di idonea prescrizione e scontrino riportante il codice fiscale della minore) sarà corrisposto entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso.
8. Quanto al denaro che i genitori porranno periodicamente nella libera disponibilità delle figlie (c.d.
“paghetta”), da determinarsi separatamente rispetto ad altre voci di spesa, ciascun di loro deciderà
in autonomia, la somma che riterrà di corrispondere mensilmente e/o “all'occasione” a ciascuna figlia in relazione alle necessità correlate all'età e all'indirizzo educativo e secondo la propria disponibilità economica.
9. Relativamente all'assegno unico e/o a qualsiasi forma di sostegno economico che dovesse essere previsto in sua sostituzione, le parti concordano che sarà richiesto e percepito, per l'intero dalla
Signora ST, obbligandosi sin da ora il Signor a sottoscrivere qualsiasi documento Pt_1
necessario a tale fine.
10. I coniugi congiuntamente dichiarano di non avanzare reciproche pretese per il proprio personale mantenimento, in quanto entrambi titolari di adeguati redditi propri.
11. Quanto ai restanti rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione, i coniugi concordano quanto segue:
a) il camper Laika Caravans Tg. ERV209VM, di proprietà della Sig.ra RA ST, verrà ceduto al
Sig - che assumerà su di sé le spese per il conseguente passaggio di proprietà - a fronte Parte_1
di un corrispettivo di € 25.000,00 che verrà corrisposto alla moglie, in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario contestualmente all'effettuazione del precitato passaggio di proprietà;
b) l'autovettura Alfa Romeo GT Tg. EA082ZB di proprietà del Sig. ma in uso alla Parte_1
Sig.ra RA ST, verrà restituita al proprietario il quale, al fine di permettere alla Sig.ra ST di procurarsi un'autovettura per i propri bisogni e per quelli della minore, verserà alla stessa, all'atto della restituzione del predetto autoveicolo, la somma di € 5.000,00, a mezzo bonifico bancario;
I coniugi si impegnano a dare seguito alle precitate disposizioni nel più breve tempo possibile dalla sottoscrizione del presente ricorso.
12. Fermo quanto previsto al precedente punto 11) e con l'esatto adempimento delle altre obbligazioni contenute nel presente ricorso, i coniugi si danno atto di avere così definito ogni loro pregresso rapporto economico - patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra. 13. I coniugi si impegnano ad applicare le suestese condizioni dalla sottoscrizione del ricorso,
dichiarando, sin d'ora, di rinunciare ai termini ed all'impugnazione dell'emenda sentenza.
14. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
15. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono inoltre determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c.
16. Le spese della procedura, così come i compensi dei rispettivi legali, saranno da considerarsi interamente compensati tra le parti.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. - Quanto, infine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2,
n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da AU TI, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ato a SASSUOLO (MO) il Parte_1
31/08/1971 e AU TI nata a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di IN (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno
2000, atto n.5, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 19/11/2024.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2766/2024 promossa da:
(C.F. , con avv.ti RUGGIERI STEFANO e BERNI Parte_1 C.F._1
SILVIA
e
AU TI (C.F. , con avv. BARTOLOZZI BIANCA MARIA C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21/06/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: “ 1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno con l'unico obbligo di comunicarsi senza ritardo ogni variazione della stessa.
2. Avendo il Signor in comune accordo con la moglie, già trasferito da tempo la propria Pt_1
residenza in Pavullo nel Frignano (MO), Via Annetta Silingardi n. 1, nella casa coniugale - di proprietà esclusiva della Signora - continuerà ad abitare quest'ultima, unitamente alla figlia Pt_1
maggiorenn e alla minor . Per_1 Per_2
3. Quanto ai beni mobili e alle suppellettili che ne costituiscono l'arredo, i coniugi si danno atto di aver già raggiunto, in separata sede, un accordo per la loro suddivisione con reciproca soddisfazione.
4. Per quanto concerne i figli della coppia: a di anni 22 è economicamente autosufficiente;
b) Per_3
di anni 19, in cerca di occupazione e non economicamente autosufficiente, risiederà presso Per_1
la madre;
c , di anni 7, verrà affidata congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione Per_2
prevalente presso la madre, presso la quale avrà stabile residenza.
5. I coniugi si impegnano a collaborare in modo aperto e leale alla gestione della minor avendo Per_2
a mente le esigenze di ciascuno, i reciproci impegni contingenti e le preminenti esigenze della bambina.
Entrambi i genitori saranno quindi onerati di provvedere ai bisogni di cura, educazione, istruzione,
assistenza e mantenimento della minore, organizzandosi secondo necessità, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore (relative all'educazione, all'istruzione e alla salute) e, disgiuntamente le decisioni relative all'ordinaria conduzione di vita nei rispettivi periodi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro.
La minore, attualmente frequenta la 1° elementare presso la Scuola Primaria “E. De Amicis” sita in
Pavullo n/F (MO), Viale Martiri n. 61, usufruendo del servizio di pre-scuola secondo i seguenti orari:
entrata ad ore 7,30 e uscita ad ore 16,00.
Frequente, altresì, un corso di danza presso l'Associazione Culturale “Le Muse”, con sede in Pavullo
n/F (MO); Via Serra di Porto n. 19, nella giornata del martedì dalle ore 17,15 alle ore 18,15. Al termine della scuola, è solita frequentare un Centro Estivo.
Nel periodo estivo è solita trascorrere un periodo di vacanza, generalmente nel mese di agosto, in località marittima.
Circa la ripartizione dei periodi di responsabilità genitoriale, posto che le mansioni lavorative della
Sig.ra ST RA prevedono una turnazione variabile, anche implicante lavoro notturno,
domenicale e in giornate festive, le parti convengono che detti periodi vengano determinati in accordo con i turni di lavoro volta a volta determinati per la madre, la quale si impegna a comunicare tempestivamente al marito, mese per mese, solamente gli impegni lavorativi conseguenti ai turni che le verranno assegnati, così che le parti possano accordarsi sulla conseguente ripartizione della responsabilità genitoriale, anche in considerazione degli impegni lavorativi del Signo Pt_1
Le parti si danno atto che i turni della Signora ST potranno subire variazioni e che, in tali ipotesi,
sarà cura della moglie darne pronta comunicazione al marito.
La determinazione della ripartizione dei rispettivi periodi di responsabilità genitoriale dovrà
comunque tendere a far si che il Sig enga presso di s , almeno un fine settimana ogni Pt_1 Per_2
due dal venerdì sera sino alla domenica, nonché uno/due giorni infrasettimanali, da concordare preventivamente, comprensivi di pernottamento (avendo cura di condurre a scuola la bambina la mattina seguente).
trascorrerà, ad anni alterni, con i genitori il giorno della Vigilia o quello del Natale;
il Per_2
Capodanno ed il primo giorno dell'anno; il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
La bambina trascorrerà, inoltre presso il padre 6 giorni anche non consecutivi durante le festività
natalizie e 10 giorni anche non consecutivi durante l'estate.
Per quanto riguarda, nello specifico, le vacanze estive di ciascun genitore con la bambina, le stesse dovranno essere concordate tra di loro (in termini di luogo e periodo), con congruo. Il genitore che intenda trascorrere co un week end “fuori porta” con pernottamento, dovrà Per_2
previamente comunicarlo all'altro, indicando il luogo in cui si recherà con la minore.
Sono fatti salvi, in ogni caso, eventuali diversi accordi, nel rispetto degli impegni personali e lavorativi dei genitori e dei preminenti desideri e/o necessità d . Per_2
6. Circa gli oneri di mantenimento di ed il Sig. verserà alla moglie un Per_2 Per_1 Parte_1
assegno mensile dell'importo di € 350,00 (trecentociunquanta/00) per ciascuna. L'importo complessivo di € 700,00 (settecento/00) dovrà essere corrisposto in via anticipata, entro e non oltre il giorno 20 (venti) del mese di competenza. Tali somme verranno annualmente rivalutate secondo l'indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operari a decorrere dal 01.06.2025.
7. Quanto alle spese straordinarie per ed , i coniugi pattuiscono altresì che queste Per_1 Per_2
verranno ripartite tra gli stessi nella misura del 50%, intendendosi per tali, comunque con elencazione non esaustiva, quelle indicate nel relativo Protocollo sulle Spese Straordinarie nei
Procedimenti in Materia Familiare” in vigore presso il Tribunale di Modena ”, approvato in data
16.10.2015, così come di seguito riportate e integrate:
I) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
II) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e interventi chirurgici;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
IV) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
V) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
VI) spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) attività
sportive, ricreative e ludiche, ivi comprese le pertinenti attrezzature, nonché le relative trasferte;
b)
viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore.
In ogni caso, ciascun genitore avrà il diritto di vedersi rifondere la quota di pertinenza di quelle spese che risultassero necessarie per fronteggiare situazioni di emergenza riguardanti le figlie.
Circa l'onere di preventiva consultazione ed assenso, questo si intenderà evaso a seguito di informativa dettagliata delle necessità da affrontare, delle soluzioni praticabili e dell'esame di un congruo numero di preventivi. In particolare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e - mail, fax, etc.), dovrà manifestare motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta,
il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione (es. spese mediche dovranno essere corredate di idonea prescrizione e scontrino riportante il codice fiscale della minore) sarà corrisposto entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso.
8. Quanto al denaro che i genitori porranno periodicamente nella libera disponibilità delle figlie (c.d.
“paghetta”), da determinarsi separatamente rispetto ad altre voci di spesa, ciascun di loro deciderà
in autonomia, la somma che riterrà di corrispondere mensilmente e/o “all'occasione” a ciascuna figlia in relazione alle necessità correlate all'età e all'indirizzo educativo e secondo la propria disponibilità economica.
9. Relativamente all'assegno unico e/o a qualsiasi forma di sostegno economico che dovesse essere previsto in sua sostituzione, le parti concordano che sarà richiesto e percepito, per l'intero dalla
Signora ST, obbligandosi sin da ora il Signor a sottoscrivere qualsiasi documento Pt_1
necessario a tale fine.
10. I coniugi congiuntamente dichiarano di non avanzare reciproche pretese per il proprio personale mantenimento, in quanto entrambi titolari di adeguati redditi propri.
11. Quanto ai restanti rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione, i coniugi concordano quanto segue:
a) il camper Laika Caravans Tg. ERV209VM, di proprietà della Sig.ra RA ST, verrà ceduto al
Sig - che assumerà su di sé le spese per il conseguente passaggio di proprietà - a fronte Parte_1
di un corrispettivo di € 25.000,00 che verrà corrisposto alla moglie, in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario contestualmente all'effettuazione del precitato passaggio di proprietà;
b) l'autovettura Alfa Romeo GT Tg. EA082ZB di proprietà del Sig. ma in uso alla Parte_1
Sig.ra RA ST, verrà restituita al proprietario il quale, al fine di permettere alla Sig.ra ST di procurarsi un'autovettura per i propri bisogni e per quelli della minore, verserà alla stessa, all'atto della restituzione del predetto autoveicolo, la somma di € 5.000,00, a mezzo bonifico bancario;
I coniugi si impegnano a dare seguito alle precitate disposizioni nel più breve tempo possibile dalla sottoscrizione del presente ricorso.
12. Fermo quanto previsto al precedente punto 11) e con l'esatto adempimento delle altre obbligazioni contenute nel presente ricorso, i coniugi si danno atto di avere così definito ogni loro pregresso rapporto economico - patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra. 13. I coniugi si impegnano ad applicare le suestese condizioni dalla sottoscrizione del ricorso,
dichiarando, sin d'ora, di rinunciare ai termini ed all'impugnazione dell'emenda sentenza.
14. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
15. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono inoltre determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c.
16. Le spese della procedura, così come i compensi dei rispettivi legali, saranno da considerarsi interamente compensati tra le parti.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. - Quanto, infine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2,
n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da AU TI, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ato a SASSUOLO (MO) il Parte_1
31/08/1971 e AU TI nata a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di IN (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno
2000, atto n.5, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 19/11/2024.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale