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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 26270/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II di Napoli in composizione monocratica, in persona del dott. Diego Ragozini, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. r.g. 26270/2023
promossa da (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Gaetano Pilato (c.f. , presso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia
APPELLANTE
contro
(c.f. ), nella qualità Controparte_1 P.IVA_1
di Impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada (F.G.V.S.), rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Notaro (c.f. ) presso il cui C.F._3
studio elettivamente domicilia
APPELLATO
avverso la sentenza n. 3264/2023, non notificata, pronunciata in data 15/3/2023 e depositata il 10/5/2023 dal Giudice di Pace di
Barra, nel procedimento avente r.g.n. 2074/2019
CONCLUSIONI
All'udienza, tenutasi a trattazione scritta, del 04.03.2025 per la rimessione della causa in decisione, il procuratore dell'appellante concludeva per il pieno accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri atti e scritti difensivi;
parte convenuta chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, nella comparsa conclusionale e nelle note di replica, con vittoria di spese e di competenze professionali del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
§ 1 Sulla vicenda processuale di primo grado.
Ai fini di una corretta ricostruzione della fattispecie che ci occupa, bisogna prima di tutto ripercorrere l'andamento del primo grado del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 13 febbraio 2019, la sig.ra
, in qualità di trasportata sul motociclo Honda SH Parte_1
targato DP47971, conveniva in giudizio la Controparte_1
quale impresa designata per la Campania alla liquidazione dei
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danni di competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada (da ora n.q. F.G.V.S.), pretendendo Controparte_1
il ristoro delle lesioni da lei subite in conseguenza dell'incidente avvenuto in Napoli, alla via Marianella, il 2 febbraio 2017 alle ore 12.30 per prospettata responsabilità del conducente di un'auto Fiat Punto di colore bianco rimasta non identificata
(fattispecie prevista dall'art. 283 lett. a) Codice delle
Assicurazioni Private: “sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato”).
Alla prima udienza innanzi al Giudice di Pace di Barra, la costituita n.q. F.G.V.S. eccepiva, in via Controparte_1
preliminare, l'improponibilità ed improcedibilità della domanda proposta ai sensi degli artt. 287 e 142 – 145 – 148 del Codice delle assicurazioni private nonché la nullità dell'atto introduttivo di giudizio mentre, nel merito, impugnava la domanda dell'odierna appellante poiché inammissibile, infondata in fatto e in diritto, non provata in ordine all'an ed al quantum debeatur nonché alla legittimazione attiva e passiva delle parti, chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.
Escusso l'unico testimone indicato da parte istante, la convenuta depositava la banca dati IVASS sul testimone ascoltato, sig.
dalla quale emergeva che quest'ultimo era Testimone_1
stato coinvolto a vario titolo in 24 sinistri, di cui solo in due era stato escusso come testimone. Depositata la consulenza medica d'ufficio, precisate le conclusioni con il deposito di comparse, il
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giudice riservava la causa in decisione ma, “ritenuto opportuno disporre la comparizione personale di parte attrice”, la rimetteva sul ruolo istruttorio.
Ascoltata la sig.ra attraverso un libero Parte_1
interrogatorio, ed assegnata nuovamente la causa in decisione, il
10 maggio 2023 il Giudice di Pace emetteva la sentenza oggi impugnata, con la quale rigettava la domanda nel merito e compensava tra le parti le spese di lite.
§ 2 Sulla vicenda processuale del presente gravame.
Con atto di citazione notificato in data 11/12/2023, Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 3264/2023, pronunciata in
[...]
data 15/3/2023 e depositata il 10/5/2023 dal Giudice di Pace di
Barra, nel procedimento RG n. 2074/2019 con la quale è stata rigettata la domanda diretta a conseguire, nei confronti di
n.q. F.G.V.S., il risarcimento dei danni Controparte_1
patiti a seguito delle lesioni riportate nel sinistro stradale del
02/02/2017. La sig.ra proponeva gravame per Parte_1
ottenere, in riforma dell'impugnato provvedimento,
l'accoglimento in toto della domanda attorea proposta con l'atto di citazione notificato il 13/2/2019 e sostanzialmente dichiarare l'esclusiva responsabilità̀ del conducente del veicolo “pirata” e, per l'effetto, condannare l'appellata compagnia al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, quantificati in € 4.645,00, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Il gravame, iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di
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Napoli con n. r.g. 26270/2023, veniva assegnato alla 2^ sez. civ., Giudice Dott. Ragozini Diego. Costituendosi nel secondo grado di giudizio, con comparsa depositata il 05/04/2024 la
n.q. F.G.V.S. ha resistito al gravame e ha Controparte_1
eccepito in via preliminare e gradatamente la decadenza dall'impugnazione poiché proposta oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., nonché l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; ha chiesto, in via principale, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado e, in via gradata, in caso di accoglimento del gravame di
«riconoscere alla sig.ra il risarcimento delle lesioni Parte_1
come quantificate nella consulenza d'ufficio depositata in primo grado, senza alcun aumento personalizzato dell'invalidità permanente e senza il riconoscimento del danno non patrimoniale (danno morale, esistenziale, etc.) ponendo definitivamente a carico dell'appellante le spese della CTU espletata in primo grado». Dopo un primo rinvio per consentire alla parte più̀ diligente il deposito dei verbali e della CTU del giudizio di primo grado, con contestuale delega alla cancelleria alla richiesta dell'intero fascicolo di primo grado, all'udienza del 05.11.2024 il Giudice, preso atto dell'acquisizione del fascicolo del processo di prime cure, rinviava per la rimessione in decisione all'udienza del 04.03.2025 nelle forme della trattazione scritta con decorrenza dei termini a ritroso per il deposito di memorie e comparse conclusionali.
§ 3 Sulla tempestività dell'atto d'appello ex art. 327 c.p.c.
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Preliminarmente si deve affrontare la questione sulla tempestività dell'atto d'appello, in quanto la convenuta nella sua comparsa di costituzione eccepisce la decadenza dall'impugnazione, poiché́ proposta oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Invero, l'appello è stato tempestivamente notificato lunedì̀
11/12/2023, cadendo l'ultimo giorno del termine semestrale domenica 10/12/2023. Sul punto, preme rammentare che l'art. 155
c.p.c., rubricato «Computo dei termini», dispone al comma quarto:
«Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo» e al comma quinto: «La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì̀ ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato». Per giurisprudenza consolidata, la disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5,
c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito (compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione).
Ne discende, pertanto, che l'impugnazione è tempestiva e ammissibile.
§ 4 Sull'inammissibilità̀ dell'appello ex art. 342 c.p.c.
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Ancora in via preliminare, va superata l'eccezione d'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., per i motivi di seguito esposti.
A tal riguardo la difesa della appellata eccepisce l'inammissibilità̀ dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., poiché́ parte appellante non avrebbe rispettato le severe prescrizioni contenute nella suddetta norma, come novellata dal d.lgs. n. 149/2022. L'avversa difesa non avrebbe indicato, a suo dire, gli specifici capi della decisione di primo grado che intendeva impugnare, limitandosi solo a ricopiare alcune parti della sentenza, ovvero, nel gravame non sarebbero specificate le analitiche censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure.
In vero tale eccezione risulta superata, atteso che, nell'atto di appello si ravvisa la specifica indicazione delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, nonché le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Infatti, secondo un ormai pressoché consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr.
Cass. 7675/2019) “Il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che
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confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. La sentenza in commento si pone in linea con le indicazioni delle S.U. della Cassazione 16.11.2017 n.
27199 e della successiva giurisprudenza di legittimità e di merito citandosi, da ultimo ed ex pluribus, Cass.27.06.2018 n.
16914, Cass. 23.11.2018 30450, Corte di Appello Firenze
18.09.2018 n. 2093, Corte di Appello Milano 22.10.2018 4556,
Corte di Appello Roma 16.11.2018 n. 7225, Corte di Appello
Bari 05.02.2019 n. 125, Corte di Appello Catanzaro 20.02.2019
n. 355.
§ 5 Sulla fondatezza dell'atto di appello
Il Giudice d'Appello ritiene fondato il presente gravame per le ragioni di seguito esposte.
Parte appellante censura la sentenza del giudice di prime cure sostanzialmente sotto il profilo dell'erronea considerazione del materiale probatorio acquisito, con particolare riferimento all'errata valutazione della prova, che lo porta a considerare non provato il fatto storico dell'incidente, così come descritto in citazione. In particolare, il Giudice di Pace di Barra motiva il
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rigetto della domanda assumendo che “dall'attenta disamina degli elementi acquisiti in giudizio, e che incidono sul libero convincimento del giudice, inducono a ritenere non provata la domanda”.
Alla base di questa determinazione il giudice adduce delle motivazioni, che a rigor di logica, non appaiono condivisibili.
Infatti, la prima motivazione secondo la quale “solo l'attrice
ha riportato lesioni in seguito all'occorso Parte_1
sinistro e non anche la conducente che pure risulta caduta al suolo unitamente al motociclo”, non appare convincente in quanto è fatto notorio che negli incidenti che coinvolgono più persone le conseguenze subite dai soggetti interessati sono di regola profondamente diverse per ciascuno di essi e tali da abbracciare l'intera gamma di possibili evenienze che vanno da colui che ne esce completamente illeso e chi al contrario ci rimette la vita.
Parimenti la seconda motivazione per cui “appare scarsamente credibile che il teste non abbia potuto meglio identificare il veicolo investitore essendosi il sinistro verificato in pieno giorno e in prossimità di un incrocio ove si procede a velocità moderata”, non risulta condivisibile perché di regola colui che assiste ad un incidente implicante la caduta al suolo è maggiormente indotto a preoccuparsi delle conseguenze subite dalle persone coinvolte, alle quali si presta immediato soccorso,
piuttosto che concentrare l'attenzione sull'auto investitrice in
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modo da rilevare i numeri di targa in quella manciata di secondi che consentono alla vista umana di distinguere i numeri, inoltre il testimone nella sua deposizione ha spiegato il motivo per il quale non è riuscito a identificare il veicolo investitore “ADR:
Ricordo che il veicolo Fiat Punto di colore bianco subito dopo aver urtato il motociclo Honda si allontanava in velocità su via
Maraniella ed io benché tentassi di scorgere qualche
riferimento della targa non vi riuscì a causa della manovra repentina del veicolo Fiat Punto”.
Ed ancora, il giudice prosegue sostenendo che il teste “ha dichiarato che la trasportata allertò dei parenti per essere trasportata in ospedale, mentre l'attrice ha dichiarato che fu accompagnata dalla figlia”. Tale dichiarazione, a rigor del vero,
è sicuramente compatibile con quanto accaduto. Non si rileva,
infatti, alcuna contraddizione tra la dichiarazione resa dal teste escusso di aver visto l'attrice parlare al cellulare con i propri familiari al fine di essere trasportata in ospedale e la circostanza che in seguito si sia in ogni caso avvalsa della collaborazione della figlia presente in loco atteso che ben potrebbe non aver ottenuto la disponibilità di nessuno dei familiari interpellati tramite telefonata con il cellulare.
Inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio redatta dal medico chirurgo specialista in ematologia, non nega la compatibilità tra le lesioni riportate dal danneggiato e l'evento come narrato in
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citazione, anzi afferma che la lesività traumatica è compatibile con la dinamica dell'evento traumatico, e, a nulla vale, in questo caso ipotizzare che le lesioni siano compatibili con un'altra modalità di sinistro, così come paventato dal Giudice di Pace.
Infine, l'appellante contesta che il giudice di prime cure ha dato un'errata valutazione della prova testimoniale, considerando il teste escusso inattendibile per le numerose ricorrenze dello stesso nelle Banche Dati Sinistri Ivass, ma tale considerazione, appare irrilevante in quanto il coinvolgimento del teste in plurimi precedenti risarcitori, non ne preclude in sé, in mancanza di ulteriori elementi convergenti, l'attendibilità in base all'art. 135 co.
3-quater, D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). Difatti, il citato articolo pone il limite ad un massimo di tre testimonianze nell'arco di un quinquennio, altrimenti il suo nominativo dovrà essere segnalato dal giudice civile con un'informativa alla Procura della Repubblica, che valuterà se siano ravvisabili gli estremi del delitto di falsa testimonianza. Cosa non afferente al caso in esame, visto che il teste escusso aveva reso solo altre due testimonianze.
§ 6 Sulla quantificazione del danno
Circa il danno risarcibile, ritiene questo giudicante di prendere come punto di riferimento per le conclusioni che seguiranno, il nuovo sistema bipolare introdotto dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 7281, 7282, 7283, 8827 e 8828 del 2003.
Superando il sistema risarcitorio tradizionale, fondato sulla
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tripartizione dei danni (biologico, morale e patrimoniale), la
Suprema Corte ha, infatti, affermato che il danno alla persona, integralmente inteso, vada risarcito nelle sue componenti non patrimoniali e patrimoniali.
Precisamente, nel danno non patrimoniale confluiscono le seguenti voci: il danno biologico, il danno morale soggettivo ed il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Nel danno patrimoniale, invece, confluiscono il danno alla capacità lavorativa specifica e, in generale, tutte le ripercussioni sul piano patrimoniale
(spese sostenute, perdite e mancati utili) che sono conseguenza dell'illecito.
Ciò posto, il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psico- fisica del soggetto, costituisce la componente prioritaria del danno alla persona e la prima voce di danno non patrimoniale.
Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica (cfr. Cass. n. 7084/2001), il danno alla vita di relazione (cfr. Cass. n. 3266/2003) il danno sessuale (cfr. Cass. n. 1421/1998) ed il danno estetico, e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili,
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salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
Il danno morale soggettivo, inteso come mera sofferenza psichica e patema d'animo del soggetto leso, va risarcito, a seguito delle sentenze della Corte di Cassazione nn. 8827 e
8828, anche nelle ipotesi in cui il fatto non sia configurabile come reato e nelle ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, quindi, a prescindere dall'accertamento della colpa in concreto dell'autore del danno, come invece richiesto in precedenza, sulla scorta della tradizionale lettura del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 233/2003).
Il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, infine, comprende tutte le voci di danno che siano conseguenza della lesione di interessi costituzionalmente garantiti, ovviamente diversi dal diritto alla salute, la cui individuazione è rimessa all'opera della giurisprudenza con il limite derivante dall'esigenza di evitare la duplicazione delle voci di danno (cfr. Cass. n. 8828/2003, ove si afferma che occorre assicurare che sia sempre raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci di danno che concorrono a determinare il complessivo risarcimento). La Corte di
Cassazione, di recente (Cass. n. 4118/2004), ha affermato che rientra in questa terza sottocategoria di danno non patrimoniale il danno da perdita del rapporto parentale.
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Riguardo, infine, al danno patrimoniale appare opportuno sottolineare che il danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica conseguente a sinistro stradale è suscettibile di autonoma liquidazione solo laddove il soggetto leso fornisca la prova rigorosa in ordine alla diminuzione di reddito dipendente dalle sofferte lesioni. Ciò in quanto la riduzione dell'attitudine del danneggiato alla piena esplicazione delle energie psicofisiche integra un pregiudizio generalmente definito come riduzione della capacità lavorativa generica, che corrisponde ad una delle molteplici componenti del danno biologico. Infatti, la Suprema Corte (v. Cass. nn.
13409/2001 e 10289/2001) afferma da tempo che
“l'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta
l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica
- e quindi di produzione di reddito;
perciò detto danno patrimoniale da invalidità deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o,
trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito”.
Nel caso del danno c.d. morale, occorrerà accertare la sofferenza morale a sé stante in assenza di alcuna componente
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patologica, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale.
Quindi occorrerà che sia allegata una specifica sofferenza psichica distinta dal danno biologico inteso come patologia che invece, può anche presentare un'afflizione in aggiunta della patologia, ma che in tal caso non sarà un altro tipo di danno, ma sarà il danno biologico di una particolare intensità che si è riversata sugli aspetti dinamico relazionali dell'individuo.
Le S.U. enunziate, arrivano alla conclusione secondo cui determina una non ammessa duplicazione del danno, la congiunta liquidazione del danno biologico e del danno morale sovente liquidato in percentuale del danno biologico, laddove non si dimostri anche con presunzioni, la sussistenza di una sofferenza morale distinta e diversa dal danno biologico.
Inoltre, il danno non patrimoniale, costituisce danno conseguenza che, come tale, deve essere allegato e provato;
infatti, accogliendo l'ormai prevalente tesi del danno conseguenza in ordine al danno non patrimoniale, si può affermare che non è la semplice lesione che provoca un danno automaticamente, ma è ciò che da essa ne scaturisce in termini di pregiudizio alla persona.
Mentre il danno biologico, è passibile di accertamento medico legale, sebbene non vincolante per il giudice, gli altri pregiudizi non patrimoniali, potranno essere accertati tramite la prova testimoniale o le presunzioni.
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Quindi ed in conclusione, il danno biologico da definirsi come lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale appartiene alla categoria del danno non patrimoniale.
I tre risvolti possono avere nel concreto una intensità diversa, ma in termini giuridici, ci si muove all'interno della medesima categoria di danno non patrimoniale e non c'è spazio per una categoria distinta di c.d. danno morale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, questo giudicante riconosce all'odierno appellante il risarcimento delle lesioni così come quantificate nella consulenza tecnica d'ufficio depositata in atti di primo grado.
L'istruttoria ha consentito di accertare le lesioni personali subite dalla sig.ra descritte come " Lesione del corno Parte_1
posteriore del menisco mediale", per un valore del 3% in termini di postumi da danno biologico, come accertati dal CTU, le cui conclusioni sono esenti da vizi logico giuridici e pertanto si fanno proprie, oltre ITT di giorni 20 e ITP di giorni 15 al 75%
e giorni 10 al 50%.
Ai fini della liquidazione si farà applicazione delle nuove tabelle relative alla liquidazione delle lesioni c.d. micropermanenti di cui al D.M.15.6.12 che ha aggiornato l'art. 139 del codice delle assicurazioni, tenuto conto dell'età al momento del sinistro della danneggiata, pari ad anni 67.
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L'importo a titolo di invalidità temporanea totale può, essere ricavato invece, dalla tabella di cui all'art. 139 del D.lgs. n. 209 del 2005, e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale adottato in data 8 giugno 2022, che prevede l'importo di € 55,24 per ogni giorno di inabilità assoluta.
Dunque, alla somma determinata per i postumi da danno permanente unitamente alla somma dovuta per invalidità totale e parziale, va riconosciuta la somma di euro 4440,80.
La somma in oggetto è stata determinata con la rivalutazione all'attualità, ma al ricorrente compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito di anno in anno rivalutato, dal dì del fatto sino a quello della pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. sent. n. 1712/1995).
Il tutto per un totale di euro 5840,82. A tale somma spetteranno interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
§ 7 Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate nei termini indicati nel dispositivo. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori minimi, tenuto conto della natura documentale del giudizio e della non complessità della controversia.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli, nella persona del G.U. dott. Diego
Ragozini, definitivamente pronunciando sulla sentenza n.
3264/2023 del 10/05/2023 emessa dal Giudice di Pace di Barra,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto:
- A) dichiara l'esclusiva responsabilità̀ del conducente del veicolo modello Fiat Punto di colore bianco non identificato per il sinistro di cui é causa;
- B) condanna la convenuta n.q. Controparte_1
F.G.V.S. al pagamento in favore di parte appellante della somma pari ad € 5840,82 con interessi legali dalla sentenza al soddisfo ed al pagamento delle spese di lite per il presente grado di giudizio, che liquida in euro
2.540,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge, oltre euro 175,00 per esborsi ed euro 1046,00 per spese di lite per il primo grado oltre iva, cassa e spese generali, oltre euro 264,00 per esborsi, oltre le spese di ctu, il tutto in favore del legale di parte appellante dichiaratosi anticipatario;
- Napoli, 11.3.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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