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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1509/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Firenze, Prima sezione civile, Composta dai Signori Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel. Dott. Leonardo Scionti Consigliere, Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
- S E N T E N Z A - nella causa di appello come in atti proposta da promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Pasquale Fornari n. 48, presso e nello studio dell'Avv. Damiano Peruzza che la rappresenta e difende assieme all' Avv. , congiuntamente e CP_1 disgiuntamente tra loro, come da mandato allegato;
- appellante - contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Sannazzaro de' Burgondi, via G. Marconi n. 25, presso e nello studio dell'Avv. Marco Salvadeo che la rappresenta e difende, come da mandato allegato;
- convenuta in appello -
avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di RA, in materia di indebito oggettivo.
1 La causa è in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante “…Nel merito: - accogliere per Parte_1
i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di RA, Sez. Unica Civile, Dott.ssa Francesca Vanni, RG 1095/2021, in data 4 luglio 2022, rep. n. 959/2022 del 5 luglio 2022, comunicata dalla Cancelleria in data 5 luglio 2022 (doc. 1, fascicolo appello) e non notificata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “- in via preliminare, rilevare l'inammissibilità delle domande avversarie di ripetizione delle addizionali provinciali alla luce della mancata presentazione della comunicazione ex art. 29, L. n. 428/1990 da parte del consumatore finale all'Agenzia delle Entrate, anche in ragione dell'ingiustificato arricchimento derivante d alla avvenuta deduzione delle somme da parte del consumatore finale;
- nel merito, in via principale, previa eventuale sospensione del giudizio ai fini del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia UE in ordine alle prospettate questioni di compatibilità della normativa nazionale e/o in attesa della decisione della Corte costituzionale di cui ai procedimenti reg. ord. n. 102/2021 e n. 20/2022, respingere le domande avversarie in quanto infondate per insussistenza dei presupposti dell'azi one di ripetizione dell'indebito, per le ragioni di cui in narrativa, e comunque per infondatezza delle stesse”; - conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di RA per tutti i motivi meglio esposti in atti;
- per l'effetto, condannare controparte a restituire le somme eventualmente corrisposte nelle more del giudizio da in forza dell'appellata ordinanza in Parte_1 quanto non dovute. Con vittoria di spese, diritti e onorari di e ntrambi i gradi di giudizio.”
- per la convenuta: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, respingere l'appello proposto da Parte_1
e, conseguentemente, confermare integralmente l'ordinanza
[...] pronunciata dal Tribunale di RA in data 04.07.2022, in relazione al procedimento n. 1095/2021 R.G. n. 959/2022 di rep.. Con il favore delle spese e del compenso del presente grado di giudizio.”
2 - FATTO E DIRITTO –
La società odierna appellante, proponendo Parte_1 sostanzialmente identiche argomentazioni ha impugnato contestualmente varie decisioni emesse in materia di diritto alla restituzione di somme pagate a titolo di addizionale provinciale sull'accisa istituita ex D.L. n. 511 \88, da parte del Tribunale di RA
(ordinanze emesse all'esito di giudizi ex art. 702 bis c.p.c. analoghi a quello introdotto in primo grado d alla società convenuta).
La decisione di primo grado aveva avuto riguardo alla domanda di ripetizione proposta dala convenuta società sulla base della ritenuta illegittimità e non debenza (anche per contrasto con la Direttiva n.
208/118/CE) delle somme versate alla f ornitrice di Parte_1 energia elettrica in forza del pattuito contratto di somministrazione, per il periodo di interesse meglio indicato in atti e di cui alle fatture allegate.
La soc. aveva preliminarmente eccepito CP_3
l'inammissibilità delle domande per omessa preventiva comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate prevista all'art. 29 l.
n. 429/1990.
Nel merito aveva contestato la natura indebita dei pagamenti eseguiti dalla società ricorrente, in quanto componente del prezzo della fornitura pattuito sulla base dell'art. 2 delle condizioni generali del contratto stipulato secondo il quale: “…sono a carico del cliente gli oneri fiscali ed eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge
o per disposizione delle autorità competenti…” Il contratto non era mai stato dichiarato invalido o inefficace tra le Parti, inoltre era conforme alla legge vigente fino al 31.12.2011.
In secondo luogo, aveva contestato che sussistesse la Parte_1 prospettata incompatibilità a monte tra normativa comunitaria e
3 normativa nazionale potesse applicarsi al rapporto giuridico in oggetto, in quanto rapporto tra privati, chiedendo comunque disporsi rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia UE sia sulla questione della natura dell'addizionale provinciale, di conseguenza se soggetta o meno al vincolo della 'finalità specifica' previsto dalla Direttiva, sia sulla questione se l'eventuale incompatibilità potesse applicarsi in un giudizio tra privati.
All'esito del presente procedimento sommario, così come per numerosi altri procedimenti pendenti aventi il medesimo oggetti, il Tribunale di
RA ha emesso l'impugnata ordinanza con la quale disapplicato l'art. 6 D.L. 511/1988, ha accolto la domanda ritenendo non dovuto l''indicato pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica eseguito in favore di Parte_1 condannando quest'ultima alla restituzione e compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale ha deciso sulla base delle seguenti considerazioni.
In via preliminare, ha respinto l'eccezione di inammissibilità della domanda, in quanto non applicabile al caso di specie l'onere di comunicazione previsto all'art. 29 l. n. 428/1990, norma da riferirsi al solo fornitore o produttore, unico soggetto titolare dell'obbligo tributario, e non anche al consumatore finale, titolare del rapporto di fornitura di energia elettrica con di natura privatistica, Pt_1 autonomo rispetto a quello di natura tributaria.
Quanto al rischio di un ingiustificato arricchimento in favore della società ricorrente, il Tribunale ha:
- sottolineato che mirava a recuperare una somma Pt_1 precedentemente dedotta come costo di reddito d'impresa, conseguenza che, se fiscalmente rileva nte, sarebbe stata oggetto di verifica dell'Ufficio finanziario competente;
4 - rilevato altresì che il TUIR contemplava la possibilità di sottoporre a tassazione le sopravvenienze attive, ossia “…la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedo tti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi…” (art. 88, comma 1, d.P.R. n.
917/1986).
- ricostruito il quadro normativo relativo all'addizionale alle accise oggetto della presente causa e l'intervento abrogativo dell'art. 6/2, d.l.
n. 511/1988 con il d.l. n. 16/2012 per le Regioni a statuto speciale espressamente indicava come finalità quella di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, par. 2, della dir ettiva n.
2008/118/CE del Consiglio del 16/12/2008, concernente i l regime generale delle accise.
Il Tribunale ha quindi evidenziato che, una volta r ichiamate più pronunce della Corte di Giustizia UE sull'interpretazione della direttiva n. 2008/118/CE, in ragione della cogenza e degli effetti diretti delle medesime, la Suprema Corte con orientamento costante dal 2019, nell'ambito di controversie tra consumatori finali e
[...] in ordine al rimborso delle somme versate dai Controparte_4 primi ai fornitori di energia elettrica, aveva statuito che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n.
511/1988 doveva disapplicarsi per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE come interpretato dalla Corte di giustizia della
UE.
In particolare, in alcun modo erano state chiarite nella suddetta norma interna le specifiche finalità che le addizionali avrebbero dovuto soddisfare, le quali invece erano destinate a semplici finalità di bilancio e, come tali, non in armonia con il diritto dell'Unione.
5 Pertanto, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self- executing della direttiva n. 2008/112/CE, secondo la Suprema Corte, in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto co munitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa, doveva disapplicarsi l'art. 6/2 d.l. n. 511/1988.
Il Giudice di prime cure ha ancora sottolineato che, sebbene la Corte di Giustizia UE non si fosse mai direttamente pronunciata sulla normativa italiana oggetto del giudizio, comunque i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità erano del tutto condivisibili atteso che le fattispecie esaminate dal Giudice europeo non presentavano rilevanti peculiarità e differenze rispetto al caso italiano.
La soc. nel contratto stipulato con la cliente (odierna convenuta) Pt_1 aveva previsto il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultima all'art. 2 delle Condizioni generali, nella parte in cui poneva a carico del cliente tutti gli oneri fiscali.
Infatti, ai sensi degli artt. 16 e 56 del TUA – il primo in via generale, il secondo in riferimento all'accisa sull'energia elettrica – il legislatore attribuisce al fornitore il diritto di rivalsa nei confronti dei consumatori finali, che si esercita, in particolare, includ endo gli importi versati dal fornitore di energia elettrica allo Stato nel prezzo di vendita applicato ai clienti (c.d. traslazione), meccanismo applicabile anche alle addizionali.
Pertanto, venuta meno la causa giustificativa della rivalsa esercitata dal fornitore , costituita dall'esistenza dell'obbligazione Pt_1 tributaria presupposta, i pagamenti eseguiti dalla ricorrente a tale titolo corrispondevano a indebiti ai sensi dell'art. 2033 c.c.,
6 disposizione applicabile anche alle ipotesi di indebito ogget tivo sopravvenuto venuta meno, per qualsiasi ragione, la causa debendi.
Quanto alla natura accessoria o autonoma dell'addizionale rispetto all'accisa, secondo il Giudice di prime cure la giurisprudenza di legittimità era ormai consolidata sul punto, riten endola implicitamente imposta autonoma e come tale rientrante nel concetto di “altre imposte indirette” a cui, pertanto, doveva applicarsi la normativa unionale, in particolare, la necessaria destinazione dell'imposta ad una finalità specifica.
Quanto, invece, agli effetti orizzontali delle direttive europee, il
Tribunale sottolineava che invero il carattere indebito dei pagamenti eseguiti a favore di dalla cliente non derivava da un'illegittima Pt_1 attribuzione degli effetti orizzontali alla direttiva n . 2008/118/CE.
Da un lato, il diritto della ricorrente a ripetere gli importi versati per la traslazione dell'addizionale all'accisa sui consumi di energia effettuati e il correlato obbligo di di restituire tali somme non Pt_1 erano definiti e individuati dalla direttiva, bensì dal diritto nazionale che impone la ripetizione di dazioni prive di causa, ambito non disciplinato dal diritto dell'Unione; dall'altro lato, la disapplicazione dell'art. 6/ 2, d.l. n. 511/1988 per contrasto con la direttiva era imposta dall'effetto c.d. escludente collegato al primato del diritto dell'Unione, gli effetti negativi che derivavano da tale disapplicazione nei confronti di erano meramente indiretti o riflessi. Pt_1
Dunque, il Giudice di prime cure ha respinto sia la richiesta di sospensione del giudizio formulata da in attesa della pronuncia Pt_1 della Corte Costituzionale circa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 d.lgs. n. 504/1995 – non direttamente rilevante nella presente controversia – sia la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte
7 di Giustizia, non sussistendo dubbi interpretativi rispetto alle questioni sollevate dalla convenuta.
In conclusione, la domanda introdotta in causa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. veniva accolta una volta ritenuto sussistente e provato l'avvenuto pagamento del corrispettivo indebitamente percepito
(somma chiesta in ripetizione), somma maggiorata degli interessi legali a decorrere dall'atto stragiudiziale di costituzione in mora, attesa la buona fede dell'accipiens.
-
ha proposto l'odierno appello, impugnando la predetta Parte_1 ordinanza di cui ha chiesto la riforma per i seguenti motivi.
1) omessa motivazione e/o errata valutazione nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 29, l. n. 428/1990 in ordine alla eccepita inammissibilità del ricorso di primo grado: la disposizione aveva portata omnicomprensiva e doveva applicarsi a tutte le ipotesi di rimborso a prescindere dal tipo di azione, dunque, anche il consumatore risultava onerato di comunicare preventivamente all'Erario l'istanza di rimborso e non solo il fornitore. La società convenuta, in caso di condanna del fornitore, avrebbe potuto conseguire un ingiustificato arricchimento, in quanto il costo delle addizionali provinciali era dedotto dal consumatore finale dal reddito di impresa. Proprio al fine di agevolare i relativi controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate circa l'effettiva tassazione a titolo di sopravvenienza, l'art. 29/4, l. n.
429/1990 prevedeva, in caso di richiesta di ripetiz ione di tributi ritenuti incompatibili con norme comunitarie, l'obbligo di comunicare l'istanza di rimborso anche agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, a pena di inammissibilità.
2) Omessa motivazione e/o errata valutazione in ordine al doc. 2
(fascicolo di primo grado – contratto di fornitura), costituente legittimo
8 titolo in base al quale il pagamento dell'addizionale provinciale era dovuto: Parte appellante ha sostenuto di aver addebitato al proprio cliente le addizionali sulla base del contratto di fo rnitura stipulato, pienamente valido, legittimo e conforme alla legge allora vigente, in particolare l'art. 6 d.l. n. 511/1988. Dunque, le somme in oggetto non erano certo state addebitate sine titulo, mancando così il carattere indebito del pagamento a fondamento della domanda ex art. 2033 c.c., richiedendo l'azione di ripetizione dell'indebito che il pagamento fosse avvenuto sine causa. Non risultava corretta nemmeno l'argomentazione del Tribunale secondo cui il venir meno della causa del versamento del prezzo doveva ravvisarsi nell'incompatibilità dell'art. 6 d.l. n. 511/1988 con la direttiva 2008/118/CE, atteso che in difetto di pronuncia in tal senso da parte della Corte di Giustizia UE non era pos sibile procedere alla disapplicazione della norma italiana.
3) Violazione ed errata interpretazione degli artt. 2033 c.c., 6, d.l. n.
511/1988 e 2, comma 1, direttiva n. 2008/118/ce, nonché dell'art. 288 tfue, in ordine all'erroneo riconoscimento di effica cia orizzontale delle direttive europee, negata dalla Corte di Giustizia UE : Parte appellante ha contestato le pronunce della Suprema Corte richiamate dal Giudice di prime cure in quanto contrastanti innanzitutto con l'art. 288 TFUE in base al quale la direttiva – non recepita dallo Stato membro – non è una fonte comunitaria avente efficacia diretta nei confronti dei privati, ma unicamente verso gli Stati membri. Anche ammettendo l'esistenza del contrasto, tale limite all'efficacia delle direttive, quale un o dei principi cardine del diritto dell'Unione Europea, comportava che la disposizione comunitaria non avrebbe mai potuto mai prevalere in una causa tra privati. Infatti, la disapplicazione della normativa interna avrebbe comportato il riconoscimento di un obbligo aggiuntivo in capo a un privato, ossia l'obbligo in capo ad di restituire le somme. I Pt_1 casi richiamati dal Tribunale in motivazione dinanzi alla Corte di
Giustizia UE, dove era stata riconosciuta l'applicabilità della direttiva
9 non recepita travolgendo anche i diritti dei privati c.d. controinteressati, erano differenti rispetto alla presente controversia, in quanto sempre nell'ambito di liti instaurate contro l'autorità pubblica, dunque, rispetto a un rapporto “verticale”. Nel caso di specie, il rapporto con l'autorità tributaria – estranea al presente giudizio – era irrilevante, trattandosi di mera lite tra privati;
inoltre, il rapporto tributario era ormai chiuso, come anche dichiarato dall'Amministrazione doganale e dalle Province, soggetti destinatari del gettito dell'addizionale provinciale, secondo cui le sentenze rese in sede civilistica non vincolano in alcun modo l'Amministrazione, la quale ritiene i suddetti rapporti tributari definiti a seguito dell'intervenuta decadenza biennale di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 504/1995 dal diritto di ripetere le addizionali da parte del fornitore. Pertanto, ammettere un'illegittima estensione degli effetti orizzontali della direttiva, secondo Parte appellante, avrebbe prodotto notevoli danni al fornito re che, come sopra chiarito dall'Amministrazione finanziaria, non potrebbe ottenere alcun rimborso dallo Stato finendo come l'unico soggetto incolpevole a subire gravi ed effettivi pregiudizi.
4) Violazione ed errata interpretazione degli artt. 52 e ss., d.lgs. n.
504/1995, dell'art. 6, d.l. n. 511/1988 e dell'art. 2, comma 1, direttiva n. 2008/118/CE, in ordine al riconoscimento della incompatibilità tra la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale e le norme europee: Parte appellante ha sostenuto che il Tribunale avesse errato in merito alla natura autonoma dell'addizionale quale imposta indiretta
– e come tale incompatibile con la direttiva – avendo ritenuto che implicitamente la Suprema Corte aveva riconosciuto l'addizionale come
“altra imposta indiretta”. Al contrario, l'addizionale doveva considerarsi un mero inasprimento delle accise sull'energia elettrica, una loro componente accessoria, pertanto, non era necessario che le stesse perseguissero una specifica finalità come richiesto dalla normativa comunitaria. Ne conseguiva la conformità della disciplina nazionale con
10 quella comunitaria, su cui, peraltro, il Giudice europeo non si era mai pronunciato, né la Commissione Europea aveva mai preso provvedimenti in merito.
5) Sulla richiesta di rimessione della questione alla Corte di Giustizia
e/o di rinvio o sospensione in attesa della decisione della Corte costituzionale: Parte appellante ha reiterato la richiesta di sospensione della causa per rimettere le seguenti questioni alla Corte di Gi ustizia
UE: se davvero l'addizionale provinciale fosse un' “altra imposta” incompatibile con la Direttiva, come aveva sostenuto la Cassazione in alcuni precedenti richiamando giurisprudenza comunitaria riferita a casi diversi dall'Italia, ovvero se si trat tasse di una mera componente dell'accisa, come tale non soggetta al vincolo della “finalità specifica” previsto dalla direttiva;
se detta incompatibilità, ove effettivamente accertata dal Giudice europeo, potesse essere fatta valere nei confronti del fornitore di energia elettrica in un giudizio tra privati e con effetti retroattivi rispetto alla eventuale declaratoria di incompatibilità, comportando in capo ai fornitori degli obblighi restitutori molto gravosi dal punto di vista finanziario, nonostante qua nto affermato dalla pacifica giurisprudenza eurocomunitaria circa l'assenza di effetti orizzontali delle direttive e la possibilità da parte della Corte di limitare gli effetti retroattivi delle pronunce di declaratoria di incompatibilità.
Chiedeva altresì la sospensione o il differimento del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale avente ad oggetto il rimborso delle addizionali provinciali sollevata dal Collegio arbitrale di Vicenza, causa n. R.G. 102/2021, in attesa di tratt azione.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo anche che fosse disposta la restituzione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata.
-
11 Si è costituita in giudizio la società convenuta che ha resistito all'appello di cui ha chiesto la reiezione in quanto infondato in fatto e in diritto, ritenendo corretta la motivazione della sentenza impugnata.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appellante, in conclusionale, allegava la sopravvenuta pronuncia della
Corte di Giustizia UE relativa alla disapplicazione della normat iva italiana per contrasto con quella unionale (sent. emessa in data
11/04/2024, causa C-316/2022).
-
La Corte ritiene che l'appello debba essere respinto, così come anche gli altri proposti da nelle altre cause pendenti (num. Parte_1
RG 28-22; 1506-22; 1508-22; 1509-22; 1510-22; ecc.) sulla base delle seguenti considerazioni.
I. Questioni preliminari.
Deve innanzitutto respingersi l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da Parte appellante con il primo motivo di appello.
La convenuta non era gravata da alcun onere rispetto alla preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate ex art. 29 della legge n.
428/1990, non essendo parte del rapporto tributario, bensì parte del solo rapporto civilistico con Parte appellante, non potendo, q uindi, vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Erario.
Questo perché, come chiarito dalla Suprema Corte, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 504/1995, “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e rel ative Contr sanzioni penali e amministrative” (d'ora in poi solo “ ”), obbligato al pagamento delle addizionali provinciali sulle accise dell'energia elettrica nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il
12 fornitore ed il rapporto tra fornitore e d è distinto ed autonomo Pt_2 rispetto a quello, di natura prettamente civilistica, che intercorre tra il consumatore finale ed il fornitore (v. ex multis, Cass. 15198/2019;
Cass. 27101/2019; Cass. 22343/2020; Cass. 16142/2020; Cass.
10691/2020).
II - Il merito.
L'appello non è fondato e deve, pertanto, essere respinto. Per maggior chiarezza espositiva appare opportuno trattare congiuntamente i motivi di appello in ragione della stretta connessione tra loro.
Il quadro normativo. Va premessa una necessaria ricostruzione della normativa di riferimento, l'art. 6 d.l. n. 511/1988 ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore di Comuni,
Province o Erario, obbligando i fornitori al versamento della suddetta con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 TUA.
Tale disciplina nazionale è stata più volte oggetto di integrazione derivante dalla normativa eurounitaria, in particolare con la direttiva
92/12/CEE che aveva previsto, anche per l'energia elettrica grazie all'estensione di cui alla direttiva 2003/96/CE, la sottoposizione di determinati prodotti ad altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche.
La direttiva 2003/96/CE – che sottoponeva anche l'energia elettrica all'accisa armonizzata – è stata recepita dal legislatore ital iano con il d.lgs. n. 26/2007, il cui art. 5 sostituiva il precedente art. 6 del d.l. n.
511/1988 istituendo le addizionali alle accise, che “…sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica…”.
In seguito, interveniva la direttiva 2008/118/CE, applicabile ratione temporis ai fatti di causa, che statuiva all'art. 1/2: “…Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta
13 sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzi oni…”; di seguito all'art. 48: “…Gli
Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° aprile 2010…”.
La direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. n. 48/2010 che in alcun modo interveniva sul suddetto art. 6 d.l. n. 511/1988, abrogato solo a decorrere dall'anno 2012 (nelle Regioni a statuto ordinario con il d.lgs. n. 23/20111 e d.lgs. n. 68/2011, nelle Region i a statuto speciale con il d.l. n. 16/2012).
In tale contesto, si inserisce l'azione di ripetizione di indebito formulata rispetto a quanto versato a titolo di addizionale nel periodo precedente l'abrogazione della normativa nazionale, ma successivo allo scadere del termine per il corretto recepimento della direttiva 2008/118/CE.
Il contrasto tra norme e la natura dell'addizionale. Deve innanzitutto rilevarsi che non è oggetto di controversia l'avvenuto pagamento da parte della convenuta della somma indi cata nell'atto introduttivo del giudizio, eseguita nel periodo di interesse a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica per il diritto di rivalsa esercitato da
. Pt_1
Ciò posto, deve altresì premettersi che sulla questione oggetto della presente controversia questa Corte si è già pronunciata (v. Corte
d'Appello di Firenze sentenza n. 1148/2024 del 26.06.2024, sentenza n. 1211/2024 del 04.07.2024), condividendo l'orientamento della
Suprema Corte che ha riconosciuto l'inapplicabilità della norm ativa di cui all'art. 6 del d.l. n. 511/1988 in materia di addizionale sull'accisa perché in contrasto con la direttiva 2008/118/CE, riconoscendo al fornitore (nel caso di specie ) il diritto al rimborso di quanto Pt_1 indebitamente versato all'Erario, quale unico legittimato a presentare
14 istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria (v. ex multis, Cass.
15198/2019; Cass. 27101/2019; Cass. 22343/2020; Cass.
16142/2020; Cass. 10691/2020).
Ciò in quanto “…né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, no n essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio…” (cfr. Cass. 10691/2020).
Dopotutto, prima delle sopra richiamate pronunce della Cassazione, lo stesso legislatore ha ravvisato il contrasto della normativa nazionale con il diritto comunitario precisando all'art. 4/10 del d.l. n. 16/2012:
“…A decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, l'articolo 6 del decreto - legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazion i, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è abrogato…”
Inoltre, contrariamente a quanto affermato da Parte appellante, correttamente il Giudice di prime cure qualificava l'addizionale come imposta autonoma e non accessoria all'accisa e, come tale, integrante il concetto di “altre imposte indirette” sull'energia elettrica, per la cui legittimità ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre la sussistenza di entrambi i requisiti di derivazione comunitaria: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione a pplicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di
15 bilancio (CGUE 24 febbraio 2000, in causa C -434/97,
Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9 marzo 2000, in causa C -
437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; CGUE 27 febbraio 2014, in causa
C-82/12, Transportes _lordi Besora, punto 23).
Come chiarito dalla Suprema Corte, in ragione della ricostruzione normativa della materia oggetto di controversia, deve evincersi che:
“…con riferimento alle addizionali provinciali oggetto di rimborso
(periodo giugno 2010 - dicembre 2011), che: a) le stesse sono previste come dovute dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, in attuazione della disciplina unionale, trovando legittimità nell'art. 3, § 2, della direttiva
n. 92/12/CEE e, quindi, nell'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE;
b) è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte s ono qualcosa di diverso dalle accise, che possono essere aggiunte alle stesse nel rispetto di condizioni predeterminate…”, atteso che “…L'art. 3, § 2, della direttiva n. 92/12/CEE afferma che: «I prodotti di cui al paragrafo
1», tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva n. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003,
«possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizi one applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta». 2.1.1.
Tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art.
1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del presente giudizio, per la quale: «Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche…” (Cass. civ. sez. V, sent. n.
27101/2019, 23/10/2109).
Le sopra indicate pronunce della Suprema Corte sono intervenute nell'ambito di un rapporto prettamente tributario, dal quale esula
16 quello oggi in esame, di natura privatistica, intercorrente tra fornitore e consumatore finale.
Pertanto, posto che , in qualità di fornitore, in esito alla Pt_1 riconosciuta inapplicabilità della disciplina dell'addizionale per i consumi di energia elettrica per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, ha legittimazione attiva per richiedere il rimborso di quanto versato a tale titolo all'Erario, deve ora verificarsi se il consumatore finale su cui sono state traslate, in virtù di un fenomeno prettamente economico, quale componente del prezzo, le addizionali in questione, abbia o meno a sua volta diritto di chiederne la ripetizione a titolo di indebito al proprio fornitore.
L'azione di indebito del consumatore. Ancora la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “…Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile ratione temporis), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può, nel rispetto del principio union ale di effettività della tutela: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo
l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) nel caso in cui dimostri
l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n.
2008/118/CE della norma interna in tema di accise -, può eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria;
c) può eventualmente esercitare azione nei confronti dello
Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato
17 adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea…”
(Cass. civ., sez. V, ord. n. 31609/2022, 25/10/2022).
La questione, seppur esaminata dalla Suprema Corte in via incidentale, sotto il profilo del difetto di legittimazione del consumatore finale a chiedere il rimborso all'Erario, potendo egli disporre dell'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore o dell 'azione di risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardivo adeguamento della norma interna alla direttiva 2008/118/CE, orienta senz'altro questa Corte territoriale a ritenere che il consumatore finale effettivamente disponga dell'azione di rip etizione dell'indebito nei confronti del proprio fornitore.
Ciò salvo il caso, di natura eccezionale, in cui il consumatore finale sia ammesso a richiederne il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria in ipotesi di impossibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito verso il fornitore o di eccessiva difficoltà all'azione medesima, situazioni queste che non ricorrono nel caso di specie.
Ciò in applicazione dei principi enunciati dalla CGUE (sentenza del
20.10.2011, nella causa C-94/10), secondo cui: “…le norme del diritto dell'Unione devono essere interpretate nel senso che uno Stato membro può opporsi ad una domanda di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa formulata dall'acquirente su cui essa è stata ripercossa, poiché non è stato detto acquirente a versarla alle autorità tributarie, purché quest'ultimo possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo, e purché il rimborso da parte di quest'u ltimo dell'imposta indebitamente riscossa non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile…”
La possibilità per il consumatore finale di agire per la ripetizione dell'indebito nei confronti del proprio fornitore è stata di nuovo
18 confermata in un'altra pronuncia della Suprema Corte in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. per la risoluzione della seguente questione di diritto oggetto di causa: “… se sia consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare la norma nazi onale istitutiva dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica (art. 6, comma 2, del decreto – legge n. 511 del 1988) mantenuta in vigore dal
1° gennaio 2010 fino all'abrogazione (decorrente dal 1° gennaio 2012) nonostante il contrasto co n la sopravvenuta direttiva 2008/118/CE…”
La Prima Presidente della Suprema Corte, richiamati precedenti specifici e, in particolare, la citata ordinanza 31609/2022, ha ritenuto inammissibile la questione per difetto di novità, giacché: “…la Corte ha precisato che il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito …La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla lu ce dell'efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita (anche, ma non solo, in caso di carenza dei presupposti di eccezionalità che legittimerebbero l'azione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) con possibilità di eserci tare l'azione nei confronti dello
Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea …”
(Cass. civ., SS.UU., decreto presidenziale n. 12502/2023,
10/05/2023).
Alla luce di tale consolidato orientamento e nel rispetto del principio unionale di effettività, devono ritenersi riconosciute al consumatore finale tre diverse forme di tutela: l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore, la richiesta di rimborso nei c onfronti dell'Erario quando l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore sia impossibile o grandemente difficoltosa (ipotesi, quest'ultima, non ricorrente nel caso di specie) e, infine, l'azione risarcitoria nei confronti
19 dello Stato per tardivo adeguamento della norma interna alla direttiva
2008/118/CE.
Infatti, da un lato deve ribadirsi che il consumatore finale non può invocare nel giudizio contro il fornitore la disapplicazione della norma di diritto interno, non essendo ammissibile l'efficacia orizzontale tra privati della citata direttiva, come più volte ribadito dalla Corte di
Giustizia UE ai sensi dell'art. 288 TFUE (cfr. CGUE 7 agosto 2018, causa
C-122/17, Smith, punti 42 – 45 e giurisprudenza ivi richiamata punto
49); dall'altro lato ciò non esclude la possibilità che il consumatore finale possa esperire l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del proprio fornitore, una volta dimostrato il pagamento dell'addizionale provinciale sull'imposta dei consumi. In base all'art. 53/1, lett. a) TUA, gli obbligati al pagamento dell'accisa sono, tra gli altri: “…i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali…”; mentre ai sensi dell'art. 16/3 TUA: “…i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa v erso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto a tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa…”.
L'art. 56 TUA precisa, altresì, che le società fornitrici: “…hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali…” e ai sensi dell'art. 14 TUA: “…l'accisa
è rimborsata quando risulta indebitamente pagata…”, ma il rimborso, per le considerazioni che precedono, può essere richiesto solo dal fornitore quale unico soggetto passivo dell'imposta, in ragione dell'autonomia dei rapporti di imposta e di rivalsa, benché siano i medesimi tra loro collegati. Da ciò si ricava che il consumatore finale non può chiedere il rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa all'Erario, non rivestendo la qualità di soggetto passivo dell'impos ta, ma può esperire sul piano civilistico l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore, poiché essendo venuto meno, nei rapporti tra il fornitore e l'Erario, il titolo della rivalsa, il pagamento
20 dell'addizionale, traslata sul consumatore finale in base al contratto di fornitura, è divenuta priva di causa giuridica.
Non si tratta, quindi, di predicare la possibilità di disapplicare la norma interna per contrarietà alla direttiva comunitaria nei rapporti tra privati
(stante l'efficacia solo verticale della direttiva comunitaria, in base ad un principio dal quale, peraltro, questa Corte non intende discostarsi), quanto piuttosto di prendere atto, nel rispetto del principio unionale dell'effettività della tutela, del venir meno del titolo della rivalsa – come mero riflesso dell'applicazione del diritto comunitario nel rapporto tributario presupposto – e della concomitante legittimazione esclusiva di a chiedere ed ottenere il rimborso dell'addizionale provinciale Pt_1 all'accisa sull'energia elettrica all'Erario.
Conclusioni. Quanto fino ad ora esposto non si pone peraltro in contrasto con i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza emessa in data 11.4.2024 (causa C -316/22) sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Trib unale di Como proprio in ordine alla disapplicabilità della normativa interna di cui all'art. 6 d.l. n. 511/1988 per contrasto con la direttiva 2008/118/CE e sul potere spettante al consumatore finale per ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato.
Come recentemente rilevato dalla Corte d'Appello di Milano (sent. n.
1628/2024, 05.06.2024), il Giudice europeo si è limitato a pronunciarsi rispetto al caso italiano riaffermando l'ormai consolidato principio di inefficacia diretta della direttiva comun itaria nei rapporti tra privati:
“…l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del
21 quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta s ia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati…”
Come già sopra evidenziato, questa Corte non intende mettere in discussione tale principio, ravvisandosi il riconoscimento dell'indebito in un diverso presupposto, ossia nel disconoscimento del diritto in capo al fornitore di ribaltare sul cliente finale il costo corrispondente ad un'imposta non dovuta rispetto al rapporto 'verticale' con lo Stat o.
Dalla motivazione della sentenza della Corte di Giustizia UE si evince che principio inderogabile è che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto comunitario.
Rispetto al caso di specie, in cui è il consumatore finale ad aver sopportato l'onere dell'imposta e non il soggetto passivo di imposta, la
Corte di Giustizia UE ha affermato che: “…in questa situazione occorre evitare che lo Stato membro interessato ottenga un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, dato che tale ripercussione è stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosce ai fornitori e che, di conseguenza, il consumatore finale ha, in definitiva, indebitamente sopportato detto one re economico supplementare, tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro
o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere a detto Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare.
Precisato ciò, occorre ricordare che, conformemente a una consolidata giurisprudenza, in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere
22 esercitato il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico
(v., per analogia, sentenza del 15 marzo 2007,Reemtsma
Cigarettenfabriken, C‑35/05, EU:C:2007:167, punto 37), restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenze del 17 giugno 2004,Recheio –
Cash & Carry, C‑30/02, EU:C:2004:373, punto 17, e del 6 ottobre 2005,
MyTravel,C‑291/03, EU:C:2005:591, punto 17)…”
Emerge, pertanto, la piena ammissibilità del rimedio qui adottato dell'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto quanto pagato per rivalsa da parte del consumatore finale verso il soggetto passivo dell'imposta, al fine di neutralizzare gli effetti della pretesa impositiva di cui all'art. 6 d.l. n. 511/1988 nel rispetto dei principi unionali di equivalenza ed effettività, attesa anche la possibilità per di Pt_1 chiedere a sua volta il rimborso dell' addizionale ai sensi dell'art. 14/4
TUA: “…Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme…”.
III - e restanti questioni.
In primo luogo, deve respingersi la richiesta di rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia UE, attesa la sopravvenuta sentenza dell'11.4.2024 di cui sopra (causa C-316/2022) con cui il Giudice europeo si è già pronunciato sulla normativa italiana contra stante con la direttiva europea.
Deve altresì respingersi la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale di cui al procedimento n. 102/2021, in quanto non rilevante rispetto al rapporto civilistico tra consumatore finale e fornitore, oggetto del caso di specie,
23 riguardando la questione di legittimità l'autonomo rapporto tributario per quanto previsto dall'art. 14/4 TUA, dunque, come tale non rientrante nelle ipotesi di sospensione del processo. Il rig etto dell'appello per le ragioni sopra esposte assorbe ogni altra questione incompatibile.
IV - Spese di lite.
La presenza di un frammentario panorama giurisprudenziale di merito e la mancanza, ante causam, di certi precedenti di legittimità in punto di rapporto privatistico di fornitura di energia elettrica, inducono questa Corte a ravvisare i presupposti di cui all'art. 92/2 c.p.c., come interpretati alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.
77/2018, per la integrale compensazione delle spes e del presente grado di giudizio.
Trattandosi di giudizio di impugnazione, infine, stando alla lettera della norma, deve ritenersi sussistano i presupposti di cui all'art. 13 del D.
P. R. 30 maggio 2002, n. 115, comma 1 quater e, pertanto, l'appellante
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla presente causa di appello proposta da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, avverso l'impugnata ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa inter partes da parte del Tribunale di RA, così provvede:
1) RESPINGE l'appello, confermando integralmente l'ordinanza impugnata;
2) COMPENSA le Parti le spese del giudizio;
24 3) DA' atto che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13/1 quater DPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
-
Firenze, 1.10.2024
Il Presidente relat. estens.
Giovanni Sgambati
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Firenze, Prima sezione civile, Composta dai Signori Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel. Dott. Leonardo Scionti Consigliere, Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
- S E N T E N Z A - nella causa di appello come in atti proposta da promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Pasquale Fornari n. 48, presso e nello studio dell'Avv. Damiano Peruzza che la rappresenta e difende assieme all' Avv. , congiuntamente e CP_1 disgiuntamente tra loro, come da mandato allegato;
- appellante - contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Sannazzaro de' Burgondi, via G. Marconi n. 25, presso e nello studio dell'Avv. Marco Salvadeo che la rappresenta e difende, come da mandato allegato;
- convenuta in appello -
avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di RA, in materia di indebito oggettivo.
1 La causa è in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante “…Nel merito: - accogliere per Parte_1
i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di RA, Sez. Unica Civile, Dott.ssa Francesca Vanni, RG 1095/2021, in data 4 luglio 2022, rep. n. 959/2022 del 5 luglio 2022, comunicata dalla Cancelleria in data 5 luglio 2022 (doc. 1, fascicolo appello) e non notificata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “- in via preliminare, rilevare l'inammissibilità delle domande avversarie di ripetizione delle addizionali provinciali alla luce della mancata presentazione della comunicazione ex art. 29, L. n. 428/1990 da parte del consumatore finale all'Agenzia delle Entrate, anche in ragione dell'ingiustificato arricchimento derivante d alla avvenuta deduzione delle somme da parte del consumatore finale;
- nel merito, in via principale, previa eventuale sospensione del giudizio ai fini del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia UE in ordine alle prospettate questioni di compatibilità della normativa nazionale e/o in attesa della decisione della Corte costituzionale di cui ai procedimenti reg. ord. n. 102/2021 e n. 20/2022, respingere le domande avversarie in quanto infondate per insussistenza dei presupposti dell'azi one di ripetizione dell'indebito, per le ragioni di cui in narrativa, e comunque per infondatezza delle stesse”; - conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di RA per tutti i motivi meglio esposti in atti;
- per l'effetto, condannare controparte a restituire le somme eventualmente corrisposte nelle more del giudizio da in forza dell'appellata ordinanza in Parte_1 quanto non dovute. Con vittoria di spese, diritti e onorari di e ntrambi i gradi di giudizio.”
- per la convenuta: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, respingere l'appello proposto da Parte_1
e, conseguentemente, confermare integralmente l'ordinanza
[...] pronunciata dal Tribunale di RA in data 04.07.2022, in relazione al procedimento n. 1095/2021 R.G. n. 959/2022 di rep.. Con il favore delle spese e del compenso del presente grado di giudizio.”
2 - FATTO E DIRITTO –
La società odierna appellante, proponendo Parte_1 sostanzialmente identiche argomentazioni ha impugnato contestualmente varie decisioni emesse in materia di diritto alla restituzione di somme pagate a titolo di addizionale provinciale sull'accisa istituita ex D.L. n. 511 \88, da parte del Tribunale di RA
(ordinanze emesse all'esito di giudizi ex art. 702 bis c.p.c. analoghi a quello introdotto in primo grado d alla società convenuta).
La decisione di primo grado aveva avuto riguardo alla domanda di ripetizione proposta dala convenuta società sulla base della ritenuta illegittimità e non debenza (anche per contrasto con la Direttiva n.
208/118/CE) delle somme versate alla f ornitrice di Parte_1 energia elettrica in forza del pattuito contratto di somministrazione, per il periodo di interesse meglio indicato in atti e di cui alle fatture allegate.
La soc. aveva preliminarmente eccepito CP_3
l'inammissibilità delle domande per omessa preventiva comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate prevista all'art. 29 l.
n. 429/1990.
Nel merito aveva contestato la natura indebita dei pagamenti eseguiti dalla società ricorrente, in quanto componente del prezzo della fornitura pattuito sulla base dell'art. 2 delle condizioni generali del contratto stipulato secondo il quale: “…sono a carico del cliente gli oneri fiscali ed eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge
o per disposizione delle autorità competenti…” Il contratto non era mai stato dichiarato invalido o inefficace tra le Parti, inoltre era conforme alla legge vigente fino al 31.12.2011.
In secondo luogo, aveva contestato che sussistesse la Parte_1 prospettata incompatibilità a monte tra normativa comunitaria e
3 normativa nazionale potesse applicarsi al rapporto giuridico in oggetto, in quanto rapporto tra privati, chiedendo comunque disporsi rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia UE sia sulla questione della natura dell'addizionale provinciale, di conseguenza se soggetta o meno al vincolo della 'finalità specifica' previsto dalla Direttiva, sia sulla questione se l'eventuale incompatibilità potesse applicarsi in un giudizio tra privati.
All'esito del presente procedimento sommario, così come per numerosi altri procedimenti pendenti aventi il medesimo oggetti, il Tribunale di
RA ha emesso l'impugnata ordinanza con la quale disapplicato l'art. 6 D.L. 511/1988, ha accolto la domanda ritenendo non dovuto l''indicato pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica eseguito in favore di Parte_1 condannando quest'ultima alla restituzione e compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale ha deciso sulla base delle seguenti considerazioni.
In via preliminare, ha respinto l'eccezione di inammissibilità della domanda, in quanto non applicabile al caso di specie l'onere di comunicazione previsto all'art. 29 l. n. 428/1990, norma da riferirsi al solo fornitore o produttore, unico soggetto titolare dell'obbligo tributario, e non anche al consumatore finale, titolare del rapporto di fornitura di energia elettrica con di natura privatistica, Pt_1 autonomo rispetto a quello di natura tributaria.
Quanto al rischio di un ingiustificato arricchimento in favore della società ricorrente, il Tribunale ha:
- sottolineato che mirava a recuperare una somma Pt_1 precedentemente dedotta come costo di reddito d'impresa, conseguenza che, se fiscalmente rileva nte, sarebbe stata oggetto di verifica dell'Ufficio finanziario competente;
4 - rilevato altresì che il TUIR contemplava la possibilità di sottoporre a tassazione le sopravvenienze attive, ossia “…la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedo tti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi…” (art. 88, comma 1, d.P.R. n.
917/1986).
- ricostruito il quadro normativo relativo all'addizionale alle accise oggetto della presente causa e l'intervento abrogativo dell'art. 6/2, d.l.
n. 511/1988 con il d.l. n. 16/2012 per le Regioni a statuto speciale espressamente indicava come finalità quella di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, par. 2, della dir ettiva n.
2008/118/CE del Consiglio del 16/12/2008, concernente i l regime generale delle accise.
Il Tribunale ha quindi evidenziato che, una volta r ichiamate più pronunce della Corte di Giustizia UE sull'interpretazione della direttiva n. 2008/118/CE, in ragione della cogenza e degli effetti diretti delle medesime, la Suprema Corte con orientamento costante dal 2019, nell'ambito di controversie tra consumatori finali e
[...] in ordine al rimborso delle somme versate dai Controparte_4 primi ai fornitori di energia elettrica, aveva statuito che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n.
511/1988 doveva disapplicarsi per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE come interpretato dalla Corte di giustizia della
UE.
In particolare, in alcun modo erano state chiarite nella suddetta norma interna le specifiche finalità che le addizionali avrebbero dovuto soddisfare, le quali invece erano destinate a semplici finalità di bilancio e, come tali, non in armonia con il diritto dell'Unione.
5 Pertanto, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self- executing della direttiva n. 2008/112/CE, secondo la Suprema Corte, in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto co munitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa, doveva disapplicarsi l'art. 6/2 d.l. n. 511/1988.
Il Giudice di prime cure ha ancora sottolineato che, sebbene la Corte di Giustizia UE non si fosse mai direttamente pronunciata sulla normativa italiana oggetto del giudizio, comunque i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità erano del tutto condivisibili atteso che le fattispecie esaminate dal Giudice europeo non presentavano rilevanti peculiarità e differenze rispetto al caso italiano.
La soc. nel contratto stipulato con la cliente (odierna convenuta) Pt_1 aveva previsto il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultima all'art. 2 delle Condizioni generali, nella parte in cui poneva a carico del cliente tutti gli oneri fiscali.
Infatti, ai sensi degli artt. 16 e 56 del TUA – il primo in via generale, il secondo in riferimento all'accisa sull'energia elettrica – il legislatore attribuisce al fornitore il diritto di rivalsa nei confronti dei consumatori finali, che si esercita, in particolare, includ endo gli importi versati dal fornitore di energia elettrica allo Stato nel prezzo di vendita applicato ai clienti (c.d. traslazione), meccanismo applicabile anche alle addizionali.
Pertanto, venuta meno la causa giustificativa della rivalsa esercitata dal fornitore , costituita dall'esistenza dell'obbligazione Pt_1 tributaria presupposta, i pagamenti eseguiti dalla ricorrente a tale titolo corrispondevano a indebiti ai sensi dell'art. 2033 c.c.,
6 disposizione applicabile anche alle ipotesi di indebito ogget tivo sopravvenuto venuta meno, per qualsiasi ragione, la causa debendi.
Quanto alla natura accessoria o autonoma dell'addizionale rispetto all'accisa, secondo il Giudice di prime cure la giurisprudenza di legittimità era ormai consolidata sul punto, riten endola implicitamente imposta autonoma e come tale rientrante nel concetto di “altre imposte indirette” a cui, pertanto, doveva applicarsi la normativa unionale, in particolare, la necessaria destinazione dell'imposta ad una finalità specifica.
Quanto, invece, agli effetti orizzontali delle direttive europee, il
Tribunale sottolineava che invero il carattere indebito dei pagamenti eseguiti a favore di dalla cliente non derivava da un'illegittima Pt_1 attribuzione degli effetti orizzontali alla direttiva n . 2008/118/CE.
Da un lato, il diritto della ricorrente a ripetere gli importi versati per la traslazione dell'addizionale all'accisa sui consumi di energia effettuati e il correlato obbligo di di restituire tali somme non Pt_1 erano definiti e individuati dalla direttiva, bensì dal diritto nazionale che impone la ripetizione di dazioni prive di causa, ambito non disciplinato dal diritto dell'Unione; dall'altro lato, la disapplicazione dell'art. 6/ 2, d.l. n. 511/1988 per contrasto con la direttiva era imposta dall'effetto c.d. escludente collegato al primato del diritto dell'Unione, gli effetti negativi che derivavano da tale disapplicazione nei confronti di erano meramente indiretti o riflessi. Pt_1
Dunque, il Giudice di prime cure ha respinto sia la richiesta di sospensione del giudizio formulata da in attesa della pronuncia Pt_1 della Corte Costituzionale circa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 d.lgs. n. 504/1995 – non direttamente rilevante nella presente controversia – sia la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte
7 di Giustizia, non sussistendo dubbi interpretativi rispetto alle questioni sollevate dalla convenuta.
In conclusione, la domanda introdotta in causa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. veniva accolta una volta ritenuto sussistente e provato l'avvenuto pagamento del corrispettivo indebitamente percepito
(somma chiesta in ripetizione), somma maggiorata degli interessi legali a decorrere dall'atto stragiudiziale di costituzione in mora, attesa la buona fede dell'accipiens.
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ha proposto l'odierno appello, impugnando la predetta Parte_1 ordinanza di cui ha chiesto la riforma per i seguenti motivi.
1) omessa motivazione e/o errata valutazione nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 29, l. n. 428/1990 in ordine alla eccepita inammissibilità del ricorso di primo grado: la disposizione aveva portata omnicomprensiva e doveva applicarsi a tutte le ipotesi di rimborso a prescindere dal tipo di azione, dunque, anche il consumatore risultava onerato di comunicare preventivamente all'Erario l'istanza di rimborso e non solo il fornitore. La società convenuta, in caso di condanna del fornitore, avrebbe potuto conseguire un ingiustificato arricchimento, in quanto il costo delle addizionali provinciali era dedotto dal consumatore finale dal reddito di impresa. Proprio al fine di agevolare i relativi controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate circa l'effettiva tassazione a titolo di sopravvenienza, l'art. 29/4, l. n.
429/1990 prevedeva, in caso di richiesta di ripetiz ione di tributi ritenuti incompatibili con norme comunitarie, l'obbligo di comunicare l'istanza di rimborso anche agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, a pena di inammissibilità.
2) Omessa motivazione e/o errata valutazione in ordine al doc. 2
(fascicolo di primo grado – contratto di fornitura), costituente legittimo
8 titolo in base al quale il pagamento dell'addizionale provinciale era dovuto: Parte appellante ha sostenuto di aver addebitato al proprio cliente le addizionali sulla base del contratto di fo rnitura stipulato, pienamente valido, legittimo e conforme alla legge allora vigente, in particolare l'art. 6 d.l. n. 511/1988. Dunque, le somme in oggetto non erano certo state addebitate sine titulo, mancando così il carattere indebito del pagamento a fondamento della domanda ex art. 2033 c.c., richiedendo l'azione di ripetizione dell'indebito che il pagamento fosse avvenuto sine causa. Non risultava corretta nemmeno l'argomentazione del Tribunale secondo cui il venir meno della causa del versamento del prezzo doveva ravvisarsi nell'incompatibilità dell'art. 6 d.l. n. 511/1988 con la direttiva 2008/118/CE, atteso che in difetto di pronuncia in tal senso da parte della Corte di Giustizia UE non era pos sibile procedere alla disapplicazione della norma italiana.
3) Violazione ed errata interpretazione degli artt. 2033 c.c., 6, d.l. n.
511/1988 e 2, comma 1, direttiva n. 2008/118/ce, nonché dell'art. 288 tfue, in ordine all'erroneo riconoscimento di effica cia orizzontale delle direttive europee, negata dalla Corte di Giustizia UE : Parte appellante ha contestato le pronunce della Suprema Corte richiamate dal Giudice di prime cure in quanto contrastanti innanzitutto con l'art. 288 TFUE in base al quale la direttiva – non recepita dallo Stato membro – non è una fonte comunitaria avente efficacia diretta nei confronti dei privati, ma unicamente verso gli Stati membri. Anche ammettendo l'esistenza del contrasto, tale limite all'efficacia delle direttive, quale un o dei principi cardine del diritto dell'Unione Europea, comportava che la disposizione comunitaria non avrebbe mai potuto mai prevalere in una causa tra privati. Infatti, la disapplicazione della normativa interna avrebbe comportato il riconoscimento di un obbligo aggiuntivo in capo a un privato, ossia l'obbligo in capo ad di restituire le somme. I Pt_1 casi richiamati dal Tribunale in motivazione dinanzi alla Corte di
Giustizia UE, dove era stata riconosciuta l'applicabilità della direttiva
9 non recepita travolgendo anche i diritti dei privati c.d. controinteressati, erano differenti rispetto alla presente controversia, in quanto sempre nell'ambito di liti instaurate contro l'autorità pubblica, dunque, rispetto a un rapporto “verticale”. Nel caso di specie, il rapporto con l'autorità tributaria – estranea al presente giudizio – era irrilevante, trattandosi di mera lite tra privati;
inoltre, il rapporto tributario era ormai chiuso, come anche dichiarato dall'Amministrazione doganale e dalle Province, soggetti destinatari del gettito dell'addizionale provinciale, secondo cui le sentenze rese in sede civilistica non vincolano in alcun modo l'Amministrazione, la quale ritiene i suddetti rapporti tributari definiti a seguito dell'intervenuta decadenza biennale di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 504/1995 dal diritto di ripetere le addizionali da parte del fornitore. Pertanto, ammettere un'illegittima estensione degli effetti orizzontali della direttiva, secondo Parte appellante, avrebbe prodotto notevoli danni al fornito re che, come sopra chiarito dall'Amministrazione finanziaria, non potrebbe ottenere alcun rimborso dallo Stato finendo come l'unico soggetto incolpevole a subire gravi ed effettivi pregiudizi.
4) Violazione ed errata interpretazione degli artt. 52 e ss., d.lgs. n.
504/1995, dell'art. 6, d.l. n. 511/1988 e dell'art. 2, comma 1, direttiva n. 2008/118/CE, in ordine al riconoscimento della incompatibilità tra la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale e le norme europee: Parte appellante ha sostenuto che il Tribunale avesse errato in merito alla natura autonoma dell'addizionale quale imposta indiretta
– e come tale incompatibile con la direttiva – avendo ritenuto che implicitamente la Suprema Corte aveva riconosciuto l'addizionale come
“altra imposta indiretta”. Al contrario, l'addizionale doveva considerarsi un mero inasprimento delle accise sull'energia elettrica, una loro componente accessoria, pertanto, non era necessario che le stesse perseguissero una specifica finalità come richiesto dalla normativa comunitaria. Ne conseguiva la conformità della disciplina nazionale con
10 quella comunitaria, su cui, peraltro, il Giudice europeo non si era mai pronunciato, né la Commissione Europea aveva mai preso provvedimenti in merito.
5) Sulla richiesta di rimessione della questione alla Corte di Giustizia
e/o di rinvio o sospensione in attesa della decisione della Corte costituzionale: Parte appellante ha reiterato la richiesta di sospensione della causa per rimettere le seguenti questioni alla Corte di Gi ustizia
UE: se davvero l'addizionale provinciale fosse un' “altra imposta” incompatibile con la Direttiva, come aveva sostenuto la Cassazione in alcuni precedenti richiamando giurisprudenza comunitaria riferita a casi diversi dall'Italia, ovvero se si trat tasse di una mera componente dell'accisa, come tale non soggetta al vincolo della “finalità specifica” previsto dalla direttiva;
se detta incompatibilità, ove effettivamente accertata dal Giudice europeo, potesse essere fatta valere nei confronti del fornitore di energia elettrica in un giudizio tra privati e con effetti retroattivi rispetto alla eventuale declaratoria di incompatibilità, comportando in capo ai fornitori degli obblighi restitutori molto gravosi dal punto di vista finanziario, nonostante qua nto affermato dalla pacifica giurisprudenza eurocomunitaria circa l'assenza di effetti orizzontali delle direttive e la possibilità da parte della Corte di limitare gli effetti retroattivi delle pronunce di declaratoria di incompatibilità.
Chiedeva altresì la sospensione o il differimento del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale avente ad oggetto il rimborso delle addizionali provinciali sollevata dal Collegio arbitrale di Vicenza, causa n. R.G. 102/2021, in attesa di tratt azione.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo anche che fosse disposta la restituzione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata.
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11 Si è costituita in giudizio la società convenuta che ha resistito all'appello di cui ha chiesto la reiezione in quanto infondato in fatto e in diritto, ritenendo corretta la motivazione della sentenza impugnata.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appellante, in conclusionale, allegava la sopravvenuta pronuncia della
Corte di Giustizia UE relativa alla disapplicazione della normat iva italiana per contrasto con quella unionale (sent. emessa in data
11/04/2024, causa C-316/2022).
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La Corte ritiene che l'appello debba essere respinto, così come anche gli altri proposti da nelle altre cause pendenti (num. Parte_1
RG 28-22; 1506-22; 1508-22; 1509-22; 1510-22; ecc.) sulla base delle seguenti considerazioni.
I. Questioni preliminari.
Deve innanzitutto respingersi l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da Parte appellante con il primo motivo di appello.
La convenuta non era gravata da alcun onere rispetto alla preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate ex art. 29 della legge n.
428/1990, non essendo parte del rapporto tributario, bensì parte del solo rapporto civilistico con Parte appellante, non potendo, q uindi, vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Erario.
Questo perché, come chiarito dalla Suprema Corte, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 504/1995, “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e rel ative Contr sanzioni penali e amministrative” (d'ora in poi solo “ ”), obbligato al pagamento delle addizionali provinciali sulle accise dell'energia elettrica nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il
12 fornitore ed il rapporto tra fornitore e d è distinto ed autonomo Pt_2 rispetto a quello, di natura prettamente civilistica, che intercorre tra il consumatore finale ed il fornitore (v. ex multis, Cass. 15198/2019;
Cass. 27101/2019; Cass. 22343/2020; Cass. 16142/2020; Cass.
10691/2020).
II - Il merito.
L'appello non è fondato e deve, pertanto, essere respinto. Per maggior chiarezza espositiva appare opportuno trattare congiuntamente i motivi di appello in ragione della stretta connessione tra loro.
Il quadro normativo. Va premessa una necessaria ricostruzione della normativa di riferimento, l'art. 6 d.l. n. 511/1988 ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore di Comuni,
Province o Erario, obbligando i fornitori al versamento della suddetta con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 TUA.
Tale disciplina nazionale è stata più volte oggetto di integrazione derivante dalla normativa eurounitaria, in particolare con la direttiva
92/12/CEE che aveva previsto, anche per l'energia elettrica grazie all'estensione di cui alla direttiva 2003/96/CE, la sottoposizione di determinati prodotti ad altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche.
La direttiva 2003/96/CE – che sottoponeva anche l'energia elettrica all'accisa armonizzata – è stata recepita dal legislatore ital iano con il d.lgs. n. 26/2007, il cui art. 5 sostituiva il precedente art. 6 del d.l. n.
511/1988 istituendo le addizionali alle accise, che “…sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica…”.
In seguito, interveniva la direttiva 2008/118/CE, applicabile ratione temporis ai fatti di causa, che statuiva all'art. 1/2: “…Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta
13 sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzi oni…”; di seguito all'art. 48: “…Gli
Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° aprile 2010…”.
La direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. n. 48/2010 che in alcun modo interveniva sul suddetto art. 6 d.l. n. 511/1988, abrogato solo a decorrere dall'anno 2012 (nelle Regioni a statuto ordinario con il d.lgs. n. 23/20111 e d.lgs. n. 68/2011, nelle Region i a statuto speciale con il d.l. n. 16/2012).
In tale contesto, si inserisce l'azione di ripetizione di indebito formulata rispetto a quanto versato a titolo di addizionale nel periodo precedente l'abrogazione della normativa nazionale, ma successivo allo scadere del termine per il corretto recepimento della direttiva 2008/118/CE.
Il contrasto tra norme e la natura dell'addizionale. Deve innanzitutto rilevarsi che non è oggetto di controversia l'avvenuto pagamento da parte della convenuta della somma indi cata nell'atto introduttivo del giudizio, eseguita nel periodo di interesse a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica per il diritto di rivalsa esercitato da
. Pt_1
Ciò posto, deve altresì premettersi che sulla questione oggetto della presente controversia questa Corte si è già pronunciata (v. Corte
d'Appello di Firenze sentenza n. 1148/2024 del 26.06.2024, sentenza n. 1211/2024 del 04.07.2024), condividendo l'orientamento della
Suprema Corte che ha riconosciuto l'inapplicabilità della norm ativa di cui all'art. 6 del d.l. n. 511/1988 in materia di addizionale sull'accisa perché in contrasto con la direttiva 2008/118/CE, riconoscendo al fornitore (nel caso di specie ) il diritto al rimborso di quanto Pt_1 indebitamente versato all'Erario, quale unico legittimato a presentare
14 istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria (v. ex multis, Cass.
15198/2019; Cass. 27101/2019; Cass. 22343/2020; Cass.
16142/2020; Cass. 10691/2020).
Ciò in quanto “…né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, no n essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio…” (cfr. Cass. 10691/2020).
Dopotutto, prima delle sopra richiamate pronunce della Cassazione, lo stesso legislatore ha ravvisato il contrasto della normativa nazionale con il diritto comunitario precisando all'art. 4/10 del d.l. n. 16/2012:
“…A decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, l'articolo 6 del decreto - legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazion i, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è abrogato…”
Inoltre, contrariamente a quanto affermato da Parte appellante, correttamente il Giudice di prime cure qualificava l'addizionale come imposta autonoma e non accessoria all'accisa e, come tale, integrante il concetto di “altre imposte indirette” sull'energia elettrica, per la cui legittimità ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre la sussistenza di entrambi i requisiti di derivazione comunitaria: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione a pplicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di
15 bilancio (CGUE 24 febbraio 2000, in causa C -434/97,
Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9 marzo 2000, in causa C -
437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; CGUE 27 febbraio 2014, in causa
C-82/12, Transportes _lordi Besora, punto 23).
Come chiarito dalla Suprema Corte, in ragione della ricostruzione normativa della materia oggetto di controversia, deve evincersi che:
“…con riferimento alle addizionali provinciali oggetto di rimborso
(periodo giugno 2010 - dicembre 2011), che: a) le stesse sono previste come dovute dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, in attuazione della disciplina unionale, trovando legittimità nell'art. 3, § 2, della direttiva
n. 92/12/CEE e, quindi, nell'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE;
b) è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte s ono qualcosa di diverso dalle accise, che possono essere aggiunte alle stesse nel rispetto di condizioni predeterminate…”, atteso che “…L'art. 3, § 2, della direttiva n. 92/12/CEE afferma che: «I prodotti di cui al paragrafo
1», tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva n. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003,
«possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizi one applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta». 2.1.1.
Tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art.
1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del presente giudizio, per la quale: «Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche…” (Cass. civ. sez. V, sent. n.
27101/2019, 23/10/2109).
Le sopra indicate pronunce della Suprema Corte sono intervenute nell'ambito di un rapporto prettamente tributario, dal quale esula
16 quello oggi in esame, di natura privatistica, intercorrente tra fornitore e consumatore finale.
Pertanto, posto che , in qualità di fornitore, in esito alla Pt_1 riconosciuta inapplicabilità della disciplina dell'addizionale per i consumi di energia elettrica per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, ha legittimazione attiva per richiedere il rimborso di quanto versato a tale titolo all'Erario, deve ora verificarsi se il consumatore finale su cui sono state traslate, in virtù di un fenomeno prettamente economico, quale componente del prezzo, le addizionali in questione, abbia o meno a sua volta diritto di chiederne la ripetizione a titolo di indebito al proprio fornitore.
L'azione di indebito del consumatore. Ancora la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “…Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile ratione temporis), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può, nel rispetto del principio union ale di effettività della tutela: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo
l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) nel caso in cui dimostri
l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n.
2008/118/CE della norma interna in tema di accise -, può eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria;
c) può eventualmente esercitare azione nei confronti dello
Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato
17 adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea…”
(Cass. civ., sez. V, ord. n. 31609/2022, 25/10/2022).
La questione, seppur esaminata dalla Suprema Corte in via incidentale, sotto il profilo del difetto di legittimazione del consumatore finale a chiedere il rimborso all'Erario, potendo egli disporre dell'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore o dell 'azione di risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardivo adeguamento della norma interna alla direttiva 2008/118/CE, orienta senz'altro questa Corte territoriale a ritenere che il consumatore finale effettivamente disponga dell'azione di rip etizione dell'indebito nei confronti del proprio fornitore.
Ciò salvo il caso, di natura eccezionale, in cui il consumatore finale sia ammesso a richiederne il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria in ipotesi di impossibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito verso il fornitore o di eccessiva difficoltà all'azione medesima, situazioni queste che non ricorrono nel caso di specie.
Ciò in applicazione dei principi enunciati dalla CGUE (sentenza del
20.10.2011, nella causa C-94/10), secondo cui: “…le norme del diritto dell'Unione devono essere interpretate nel senso che uno Stato membro può opporsi ad una domanda di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa formulata dall'acquirente su cui essa è stata ripercossa, poiché non è stato detto acquirente a versarla alle autorità tributarie, purché quest'ultimo possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo, e purché il rimborso da parte di quest'u ltimo dell'imposta indebitamente riscossa non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile…”
La possibilità per il consumatore finale di agire per la ripetizione dell'indebito nei confronti del proprio fornitore è stata di nuovo
18 confermata in un'altra pronuncia della Suprema Corte in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. per la risoluzione della seguente questione di diritto oggetto di causa: “… se sia consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare la norma nazi onale istitutiva dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica (art. 6, comma 2, del decreto – legge n. 511 del 1988) mantenuta in vigore dal
1° gennaio 2010 fino all'abrogazione (decorrente dal 1° gennaio 2012) nonostante il contrasto co n la sopravvenuta direttiva 2008/118/CE…”
La Prima Presidente della Suprema Corte, richiamati precedenti specifici e, in particolare, la citata ordinanza 31609/2022, ha ritenuto inammissibile la questione per difetto di novità, giacché: “…la Corte ha precisato che il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito …La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla lu ce dell'efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita (anche, ma non solo, in caso di carenza dei presupposti di eccezionalità che legittimerebbero l'azione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) con possibilità di eserci tare l'azione nei confronti dello
Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea …”
(Cass. civ., SS.UU., decreto presidenziale n. 12502/2023,
10/05/2023).
Alla luce di tale consolidato orientamento e nel rispetto del principio unionale di effettività, devono ritenersi riconosciute al consumatore finale tre diverse forme di tutela: l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore, la richiesta di rimborso nei c onfronti dell'Erario quando l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore sia impossibile o grandemente difficoltosa (ipotesi, quest'ultima, non ricorrente nel caso di specie) e, infine, l'azione risarcitoria nei confronti
19 dello Stato per tardivo adeguamento della norma interna alla direttiva
2008/118/CE.
Infatti, da un lato deve ribadirsi che il consumatore finale non può invocare nel giudizio contro il fornitore la disapplicazione della norma di diritto interno, non essendo ammissibile l'efficacia orizzontale tra privati della citata direttiva, come più volte ribadito dalla Corte di
Giustizia UE ai sensi dell'art. 288 TFUE (cfr. CGUE 7 agosto 2018, causa
C-122/17, Smith, punti 42 – 45 e giurisprudenza ivi richiamata punto
49); dall'altro lato ciò non esclude la possibilità che il consumatore finale possa esperire l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del proprio fornitore, una volta dimostrato il pagamento dell'addizionale provinciale sull'imposta dei consumi. In base all'art. 53/1, lett. a) TUA, gli obbligati al pagamento dell'accisa sono, tra gli altri: “…i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali…”; mentre ai sensi dell'art. 16/3 TUA: “…i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa v erso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto a tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa…”.
L'art. 56 TUA precisa, altresì, che le società fornitrici: “…hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali…” e ai sensi dell'art. 14 TUA: “…l'accisa
è rimborsata quando risulta indebitamente pagata…”, ma il rimborso, per le considerazioni che precedono, può essere richiesto solo dal fornitore quale unico soggetto passivo dell'imposta, in ragione dell'autonomia dei rapporti di imposta e di rivalsa, benché siano i medesimi tra loro collegati. Da ciò si ricava che il consumatore finale non può chiedere il rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa all'Erario, non rivestendo la qualità di soggetto passivo dell'impos ta, ma può esperire sul piano civilistico l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore, poiché essendo venuto meno, nei rapporti tra il fornitore e l'Erario, il titolo della rivalsa, il pagamento
20 dell'addizionale, traslata sul consumatore finale in base al contratto di fornitura, è divenuta priva di causa giuridica.
Non si tratta, quindi, di predicare la possibilità di disapplicare la norma interna per contrarietà alla direttiva comunitaria nei rapporti tra privati
(stante l'efficacia solo verticale della direttiva comunitaria, in base ad un principio dal quale, peraltro, questa Corte non intende discostarsi), quanto piuttosto di prendere atto, nel rispetto del principio unionale dell'effettività della tutela, del venir meno del titolo della rivalsa – come mero riflesso dell'applicazione del diritto comunitario nel rapporto tributario presupposto – e della concomitante legittimazione esclusiva di a chiedere ed ottenere il rimborso dell'addizionale provinciale Pt_1 all'accisa sull'energia elettrica all'Erario.
Conclusioni. Quanto fino ad ora esposto non si pone peraltro in contrasto con i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza emessa in data 11.4.2024 (causa C -316/22) sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Trib unale di Como proprio in ordine alla disapplicabilità della normativa interna di cui all'art. 6 d.l. n. 511/1988 per contrasto con la direttiva 2008/118/CE e sul potere spettante al consumatore finale per ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato.
Come recentemente rilevato dalla Corte d'Appello di Milano (sent. n.
1628/2024, 05.06.2024), il Giudice europeo si è limitato a pronunciarsi rispetto al caso italiano riaffermando l'ormai consolidato principio di inefficacia diretta della direttiva comun itaria nei rapporti tra privati:
“…l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del
21 quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta s ia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati…”
Come già sopra evidenziato, questa Corte non intende mettere in discussione tale principio, ravvisandosi il riconoscimento dell'indebito in un diverso presupposto, ossia nel disconoscimento del diritto in capo al fornitore di ribaltare sul cliente finale il costo corrispondente ad un'imposta non dovuta rispetto al rapporto 'verticale' con lo Stat o.
Dalla motivazione della sentenza della Corte di Giustizia UE si evince che principio inderogabile è che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto comunitario.
Rispetto al caso di specie, in cui è il consumatore finale ad aver sopportato l'onere dell'imposta e non il soggetto passivo di imposta, la
Corte di Giustizia UE ha affermato che: “…in questa situazione occorre evitare che lo Stato membro interessato ottenga un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, dato che tale ripercussione è stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosce ai fornitori e che, di conseguenza, il consumatore finale ha, in definitiva, indebitamente sopportato detto one re economico supplementare, tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro
o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere a detto Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare.
Precisato ciò, occorre ricordare che, conformemente a una consolidata giurisprudenza, in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere
22 esercitato il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico
(v., per analogia, sentenza del 15 marzo 2007,Reemtsma
Cigarettenfabriken, C‑35/05, EU:C:2007:167, punto 37), restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenze del 17 giugno 2004,Recheio –
Cash & Carry, C‑30/02, EU:C:2004:373, punto 17, e del 6 ottobre 2005,
MyTravel,C‑291/03, EU:C:2005:591, punto 17)…”
Emerge, pertanto, la piena ammissibilità del rimedio qui adottato dell'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto quanto pagato per rivalsa da parte del consumatore finale verso il soggetto passivo dell'imposta, al fine di neutralizzare gli effetti della pretesa impositiva di cui all'art. 6 d.l. n. 511/1988 nel rispetto dei principi unionali di equivalenza ed effettività, attesa anche la possibilità per di Pt_1 chiedere a sua volta il rimborso dell' addizionale ai sensi dell'art. 14/4
TUA: “…Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme…”.
III - e restanti questioni.
In primo luogo, deve respingersi la richiesta di rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia UE, attesa la sopravvenuta sentenza dell'11.4.2024 di cui sopra (causa C-316/2022) con cui il Giudice europeo si è già pronunciato sulla normativa italiana contra stante con la direttiva europea.
Deve altresì respingersi la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale di cui al procedimento n. 102/2021, in quanto non rilevante rispetto al rapporto civilistico tra consumatore finale e fornitore, oggetto del caso di specie,
23 riguardando la questione di legittimità l'autonomo rapporto tributario per quanto previsto dall'art. 14/4 TUA, dunque, come tale non rientrante nelle ipotesi di sospensione del processo. Il rig etto dell'appello per le ragioni sopra esposte assorbe ogni altra questione incompatibile.
IV - Spese di lite.
La presenza di un frammentario panorama giurisprudenziale di merito e la mancanza, ante causam, di certi precedenti di legittimità in punto di rapporto privatistico di fornitura di energia elettrica, inducono questa Corte a ravvisare i presupposti di cui all'art. 92/2 c.p.c., come interpretati alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.
77/2018, per la integrale compensazione delle spes e del presente grado di giudizio.
Trattandosi di giudizio di impugnazione, infine, stando alla lettera della norma, deve ritenersi sussistano i presupposti di cui all'art. 13 del D.
P. R. 30 maggio 2002, n. 115, comma 1 quater e, pertanto, l'appellante
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla presente causa di appello proposta da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, avverso l'impugnata ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa inter partes da parte del Tribunale di RA, così provvede:
1) RESPINGE l'appello, confermando integralmente l'ordinanza impugnata;
2) COMPENSA le Parti le spese del giudizio;
24 3) DA' atto che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13/1 quater DPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
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Firenze, 1.10.2024
Il Presidente relat. estens.
Giovanni Sgambati
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