CA
Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/03/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
Così composto:
Franco Petrolati Presidente
Maria Rosaria Rizzo Consigliere rel.
Ing. Lucia Coticoni esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5065/2018 r.g. e vertente
tra
(c.f. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ; ( ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
); Parte_4 C.F._4
tutti elettivamente domiciliati in Roma, Piazza San Saturnino 5, presso lo studio dell'avv. Maria Vertucci (C.F. ), che li rappresenta e difende, C.F._5
e per i primi tre, unitamente all'avv. Laura Servetti (C.F. ) e C.F._6
David Zeppelli (C.F. ) del foro di Lucca, che li rappresenta e C.F._7 difende, come da delega in atti – attori
e
(già Controparte_1 Controparte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] P.IVA_1
Elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Gramsci 9, presso lo studio degli avv.ti Arcangelo Guzzo (c.f. ) e dall'avvocato Claudio Martino C.F._8
(c.f. ), che lo rappresentano e difendono per procura in atti – C.F._9 convenuto
e (C.F.) in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore; – convenuto contumace
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ Con atto introduttivo del presente giudizio , , e Pt_1 Pt_2 Parte_3
hanno chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento per Parte_4
equivalente dei danni derivati dall'illegittima occupazione delle aree di loro proprietà
e dalla irreversibile trasformazione delle stesse, nonché da mancata disponibilità dell'area pari a mq. 86.418, quest'ultimo per il periodo di occupazione illegittima, ovvero dallo scadere del termine per l'occupazione legittima, oltre interessi e rivalutazione;
la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione legittima e temporanea, dovuta per il periodo di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità; ancora, in via principale, ma gradata, la condanna al pagamento dell'importo dovuto a titolo di occupazione temporanea delle aree, ex art. 49 D.P.R. 327/2001; in subordine, ordinare la restituzione delle aree, previa rimessione in pristino, oltre al risarcimento del danno da mancata disponibilità, per l'occupazione, fino al rilascio.
I ricorrenti, quali comproprietari degli immobili, siti nel comune di Cerveteri, individuati al Foglio n.10 particella 367, particella 292 e particella 369, qualificati come zona R rurale, hanno rappresentato le seguenti circostanze:
- di aver avuto comunicazione in data 30.09.2005, da parte del
[...]
, quale concessionario del Ministero delle Controparte_2
Politiche Agricole ed Forestali, di lavori da eseguire sugli immobili di loro proprietà, nello specifico, le particelle 292 e 367, e della necessità di intervenire per procedere alla redazione dello stato di consistenza e verbale di immissione nel possesso delle aree in questione: in sintesi, di un procedimento di espropriazione, per la costruzione di una vasca di rifasamento occorrente per l'irrigazione dei terreni pedecollinari tra e Santa Severa;
Pt_5
- di aver avuto comunicazione del decreto di occupazione del 13 ottobre 2006, contenente l'ammontare dell'indennità, in via provvisoria, di esigua entità, e l'avviso di immissione nel possesso dei relativi terreni, per il giorno 21.11.2006, avvenuto poi, per problemi di notifica ad uno dei comproprietari, il successivo
19.12.2006; occupazione estesa anche ad aree di terreno non interessate dalla dichiarazione di pubblica utilità;
- di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione del terreno, dietro pagamento di un importo di 600.672,55 euro, non onorato dal;
CP_1
- il mancato rispetto del termine dei lavori, previsto al 7.6.2007, per il susseguirsi di proroghe, e, dunque, della conclusione della procedura espropriativa, fissata al 30.6.2008;
- il venir meno della dichiarazione di pubblica utilità, senza che fosse completato l'esproprio, e la conseguente diffida dei dell'1.7.2009, alla Pt_4
restituzione dei terreni occupati, oltre al pagamento dell'indennità di occupazione a partire dal 13.1.2006;
- di aver avuto comunicazione dell'esistenza di una perizia di variante suppletiva, approvata dal Ministero in data 19.11.2008, con lo spostamento della fine delle operazioni al 31.12.2009; termine successivamente prorogato al 31.12.2010;
- di aver avuto comunicazione di una nuova occupazione di urgenza, in data
10.11.2014, che riguardava una superficie di 8mq relativa alla particella 369, con verbale di immissione del 10.11.2014;
- di aver inviato, in data 9.3.2015, al una proposta conciliativa volta a CP_1
definire la questione senza mai ottenere alcun riscontro.
Il (già Controparte_1 Controparte_2
si è costituito, affermando la piena regolarità della procedura, conclusasi con
[...]
un decreto di esproprio e di asservimento, regolarmente trascritti;
ha contestato l'esistenza di un accordo economico ed eccepito la mancanza di impugnazione del decreto di esproprio e di asservimento, così come di una tempestiva opposizione alla stima dei terreni;
ha, dunque, chiesto il rigetto delle domande risarcitorie e di restituzione, connesse ad un preteso vizio di legittimità della procedura espropriativa;
la decadenza dall'opposizione alla stima definitiva, per mancato rispetto dei termini e, nel caso in cui si dovesse dare rilievo all'omessa notifica dei decreti di esproprio e di asservimento, di dichiarare la giurisdizione dell'a.g.o limitatamente alla domanda di stima delle indennità, accertando la congruità delle indennità di esproprio, asservimento ed occupazione temporanea già stimate dal . CP_1
All'udienza del 15.9.2020, i come poi ribadito con le note autorizzate del 19 Pt_4
aprile 2021, hanno esteso la domanda all'indennità di esproprio e di asservimento, quale conseguenza della emissione dei relativi decreti, non ancora notificati. Il
non si è opposto. CP_1
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
E', in atti, il decreto di esproprio, intervenuto il 24 giugno 2016 e registrato nel successivo mese di luglio, comprensivo anche della liquidazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea (doc. 10 fasc. parte resistente), nonché il decreto di asservimento definitivo (doc. 11).
I decreti non risultano notificati agli interessati, ma solo oggetto di trascrizione nei registri immobiliari, così come la delibera del 20 giugno 2016, richiamata nel decreto di esproprio e di cui è riportato il prospetto sintentico inerente la liquidazione delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio. Ne consegue che non è maturata alcuna decadenza riguardo alla determinazione giudiziale delle indennità (“In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il termine fissato dall'art. 27, comma 2, del
d.P.R. n. 327 del 2001, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima a partire dal quale l'autorità espropriante autorizza il pagamento dell'indennità o ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, non è perentorio ma dilatorio, imponendo a tutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 54, secondo comma, del d.P.R. citato, il quale decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all'atto ablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui all'art. 27, comma 2, del d.P.R. medesimo.”Cass.. civ. ord. n. 28791/2018). Il decreto di esproprio, inoltre, non risulta impugnato innanzi al giudice amministrativo, che ha la giurisdizione esclusiva riguardo alla verifica della legittimità della relativa procedura. Il terreno risulta, pertanto, regolarmente acquisito e non vi è prova di intervenuti accordi sull'ammontare dell'indennità di occupazione temporanea.
La controversia è così limitata alle domande di indennità per occupazione temporanea, che, in mancanza di impugnazione del decreto di esproprio e asservimento, deve riguardare l'intero periodo, decorrente dall'immissione in possesso, nel 19 dicembre
2006, fino al decreto di esproprio del 24 giugno 2016; di indennità, ex art. 49 T.U. espropri;
di indennità di esproprio, asservimento e deprezzamento dell'area residua;
nello stesso senso, del resto, sono le conclusioni del ricorrente, in sede di comparsa conclusionale.
I resistenti propongono diverse critiche all'elaborato del ctu, depositato in questo giudizio, che, in buona parte, si sostanziano in una reiterazione di quelle già esaminate, in sede di chiarimenti, dopo il deposito della bozza di relazione.
La prima contestazione è infondata e riguarda la destinazione di seminativi irrigui o ortivi delle aree oggetto di esproprio. Dai verbali di immissione in possesso, è emersa la presenza di alcuni pozzi da cui attingere l'acqua per l'irrigazione, e la natura seminativa irrigua trova una conferma anche nei dati catastali, ove è indicata la qualità
“seminativo” appartenente alla classe 4, appunto, “irriguo”. Il ctu ha poi considerato l'estensione del terreno di mq 86.416, la forma regolare, la posizione su un colle degradante verso la costa marina ed in una zona, adiacente all'abitato di Cerqueto, caratterizzato da ville, anche di prestigio, in fondi di rilevante estensione;
l'esistenza di un'oasi naturale, in una tenuta di 40 ettari, caratterizzata da laghetti denominati del
“fenicottero rosa” ed utilizzati per la pesca sportiva.
Il contesta il pregio della zona in cui ricade il terreno, opponendo CP_1
riproduzioni fotografiche, allegate alla relazione del consulente di parte. Il ctu ha chiarito che si tratta di una rappresentazione parziale dei luoghi, che può essere smentita dall'esame della “allegata aerofotogrammetria della zona, come pure le numerose inserzioni immobiliari reperibili dal web”. Si può aggiungere che, dalle foto allegate, le case riprodotte, pur non apparendo ville di pregio, non appaiono così modeste.
Un'ulteriore critica riguarda l'individuazione del valore unitario del terreno al mq.. Il
contesta la vocazione edificatoria dell'appezzamento di terreno in CP_1
questione, che ricade in una zona rurale, e ripropone il calcolo del valore unitario del terreno, operato dal consulente di parte, sulla base di quattro annunci di vendita, allegati agli atti, adeguandolo all'epoca dell'esproprio, con l'applicazione della variazione media rilevata dai VAM, valori medi agricoli, che danno conto, per i seminativi irrigui e non semplici, di una svalutazione del 24%.
Il consulente d'ufficio, in mancanza di “una congrua casistica attendibile di compravendite per terreni similari nella zona” ha utilizzato il cosidetto “metodo di trasformazione”, tenendo conto della posizione geografica e dei pregi, già esposti, dell'area, che la rendono appetibile per la costruzione di ville, anche di prestigio, su una area particolarmente estesa;
ha considerato l'indice di fabbricabilità fondiaria per lotti di terreno di almeno 30.000 mq., pari di 0,065 mc/mq e, dunque, ritenuto una capacità edificatoria di 2000 mq. Ha poi utilizzato i dati O.M.I. e la fonte
“Immobiliare.it”, ricavando un valore unitario dei fabbricati di €/mq 1600,00, oltre l'incidenza del valore del terreno, in una misura intermedia del 25%, giungendo al valore unitario del terreno di €/mq 9,26.
In sostanza, ha considerato la potenzialità edificatoria del terreno, definito rurale, ma rientrante nel P.R.G. del Comune di Cerveteri, che prevede il detto indice di fabbricabilità fondiaria;
ha indicato il valore di €/mq 1600,00, in via prudenziale, ed a conferma della validità della stima, in sede di chiarimenti, ha allegato due annunci di vendita alla relazione finale: da essi, infatti, emerge la determinazione del valore venale unitario del terreno in questione, in importi ben superiori (€/mq 39,5 in un caso, e
14,75, in un altro) a quello, individuato in concreto dal ctu, di €/mq 9,26, contro €/mq
1,93, indicato dal resistente, che ha utilizzato diversi annunci commerciali. La valutazione è chiaramente di massima e tiene conto delle peculiarità della specifica area in esame, che le conferisce maggior pregio. Di conseguenza, non ha rilievo nemmeno la critica relativa all'utilizzo del valore massimo e non medio, indicato dall'OMI. Va poi considerato che l'art. 54, all'ultimo comma, prevede una deroga al divieto di frazionamento (“… sono consentiti i frazionamenti di terreni e fabbricati per divisioni ereditarie, donazioni tra coniugi e tra parenti in linea retta, testamenti, nonché atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.”), che giustifica la determinazione dell'area edificabile, in misura più ampia di 300 mq, nella (verosimile) prospettiva di una lottizzazione.
Gli accertamenti del ctu vanno, dunque, condivisi e le indennità liquidate nel senso indicato.
L'indennità di esproprio ammonta così a 423.209,78 euro.
L'indennità di occupazione legittima è limitata ai terreni occupati (dal 19 dicembre
2006 al 27 giugno 2016), insieme a quelli poi oggetto di espropriazione, e da restituire all'esito del procedimento, ed è determinata in 337.777,22 euro;
in essa è chiaramente compresa anche l'indennità prevista dall'art. 49 dpr 327/2001, che disciplina l'occupazione di aree non destinate all'esproprio, bensì a soddisfare un'esigenza limitata nel tempo, funzionale alla corretta esecuzione dei lavori previsti.
Il ctu ha poi accertato l'esistenza di un frazionamento, avvenuto a fine dei lavori, con la restituzione, in data 27.6.2016, dei terreni, non oggetto di esproprio: la restituzione, se non è avvenuta, come contestato dai ma in modo generico e non con Pt_4
riferimento al frazionamento indicato dal ctu, dovrà, comunque, avvenire, in esecuzione dello stesso.
Il contesta, inoltre, il valore quasi nullo attribuito al terreno residuo, rimasto CP_1
in proprietà dei dando rilievo all'estensione di 41688 mq, a parziale Pt_4
vocazione edificatoria, accertata dallo stesso ctu, e con accesso diretto sulla strada.
Trascura del tutto, però, la considerazione assorbente del ctu, che definisce le aree residue “di modesta e piccola superficie, non contigue tra loro, di forme irregolari e non sufficienti per l'edificazione di alcunché in base alle norme urbanistiche precedentemente ricordate.”, aggiungendo “Ciò determina che il loro valore commerciale non solo non è quantificabile in base ai criteri di valutazione più sopra esposti ma per la maggior parte di tali aree detto valore è pressoché nullo non potendo avere alcun tipo di mercato.” La critica avrebbe dovuto, dunque, avere ad oggetto l'effettiva estensione delle aree residue e la loro utilizzabilità in relazione al frazionamento conseguito all'esproprio, mentre nulla è detto al riguardo.
Concludendo, resta ferma una svalutazione delle aree residue calcolata, all'attualità, in
309.012,30 euro, in cui è compresa anche l'indennità di asservimento.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, comprese quelle di ctu.
P.Q.M.
Il tribunale regionale delle acque pubbliche, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice: condanna il , in solido con il Controparte_1 Controparte_3
al pagamento dell'importo di 423.209,78 euro, a titolo di
[...]
indennità di esproprio;
di 337.777,22 euro, a titolo di indennità di occupazione legittima;
di 309.012,30 euro, a titolo di indennità di asservimento. condanna il , in solido con il Controparte_1 Controparte_3
al rimborso delle spese di lite, in favore di parte ricorrente
[...]
liquidate in 14.000,00 euro, oltre spese generali al 15% e oneri accessori, da distrarsi in favore dell'avv. Maria Vertucci, dichiaratasi antistataria.
Roma, 7.3.2025
Il consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
Così composto:
Franco Petrolati Presidente
Maria Rosaria Rizzo Consigliere rel.
Ing. Lucia Coticoni esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5065/2018 r.g. e vertente
tra
(c.f. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ; ( ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
); Parte_4 C.F._4
tutti elettivamente domiciliati in Roma, Piazza San Saturnino 5, presso lo studio dell'avv. Maria Vertucci (C.F. ), che li rappresenta e difende, C.F._5
e per i primi tre, unitamente all'avv. Laura Servetti (C.F. ) e C.F._6
David Zeppelli (C.F. ) del foro di Lucca, che li rappresenta e C.F._7 difende, come da delega in atti – attori
e
(già Controparte_1 Controparte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] P.IVA_1
Elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Gramsci 9, presso lo studio degli avv.ti Arcangelo Guzzo (c.f. ) e dall'avvocato Claudio Martino C.F._8
(c.f. ), che lo rappresentano e difendono per procura in atti – C.F._9 convenuto
e (C.F.) in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore; – convenuto contumace
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ Con atto introduttivo del presente giudizio , , e Pt_1 Pt_2 Parte_3
hanno chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento per Parte_4
equivalente dei danni derivati dall'illegittima occupazione delle aree di loro proprietà
e dalla irreversibile trasformazione delle stesse, nonché da mancata disponibilità dell'area pari a mq. 86.418, quest'ultimo per il periodo di occupazione illegittima, ovvero dallo scadere del termine per l'occupazione legittima, oltre interessi e rivalutazione;
la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione legittima e temporanea, dovuta per il periodo di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità; ancora, in via principale, ma gradata, la condanna al pagamento dell'importo dovuto a titolo di occupazione temporanea delle aree, ex art. 49 D.P.R. 327/2001; in subordine, ordinare la restituzione delle aree, previa rimessione in pristino, oltre al risarcimento del danno da mancata disponibilità, per l'occupazione, fino al rilascio.
I ricorrenti, quali comproprietari degli immobili, siti nel comune di Cerveteri, individuati al Foglio n.10 particella 367, particella 292 e particella 369, qualificati come zona R rurale, hanno rappresentato le seguenti circostanze:
- di aver avuto comunicazione in data 30.09.2005, da parte del
[...]
, quale concessionario del Ministero delle Controparte_2
Politiche Agricole ed Forestali, di lavori da eseguire sugli immobili di loro proprietà, nello specifico, le particelle 292 e 367, e della necessità di intervenire per procedere alla redazione dello stato di consistenza e verbale di immissione nel possesso delle aree in questione: in sintesi, di un procedimento di espropriazione, per la costruzione di una vasca di rifasamento occorrente per l'irrigazione dei terreni pedecollinari tra e Santa Severa;
Pt_5
- di aver avuto comunicazione del decreto di occupazione del 13 ottobre 2006, contenente l'ammontare dell'indennità, in via provvisoria, di esigua entità, e l'avviso di immissione nel possesso dei relativi terreni, per il giorno 21.11.2006, avvenuto poi, per problemi di notifica ad uno dei comproprietari, il successivo
19.12.2006; occupazione estesa anche ad aree di terreno non interessate dalla dichiarazione di pubblica utilità;
- di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione del terreno, dietro pagamento di un importo di 600.672,55 euro, non onorato dal;
CP_1
- il mancato rispetto del termine dei lavori, previsto al 7.6.2007, per il susseguirsi di proroghe, e, dunque, della conclusione della procedura espropriativa, fissata al 30.6.2008;
- il venir meno della dichiarazione di pubblica utilità, senza che fosse completato l'esproprio, e la conseguente diffida dei dell'1.7.2009, alla Pt_4
restituzione dei terreni occupati, oltre al pagamento dell'indennità di occupazione a partire dal 13.1.2006;
- di aver avuto comunicazione dell'esistenza di una perizia di variante suppletiva, approvata dal Ministero in data 19.11.2008, con lo spostamento della fine delle operazioni al 31.12.2009; termine successivamente prorogato al 31.12.2010;
- di aver avuto comunicazione di una nuova occupazione di urgenza, in data
10.11.2014, che riguardava una superficie di 8mq relativa alla particella 369, con verbale di immissione del 10.11.2014;
- di aver inviato, in data 9.3.2015, al una proposta conciliativa volta a CP_1
definire la questione senza mai ottenere alcun riscontro.
Il (già Controparte_1 Controparte_2
si è costituito, affermando la piena regolarità della procedura, conclusasi con
[...]
un decreto di esproprio e di asservimento, regolarmente trascritti;
ha contestato l'esistenza di un accordo economico ed eccepito la mancanza di impugnazione del decreto di esproprio e di asservimento, così come di una tempestiva opposizione alla stima dei terreni;
ha, dunque, chiesto il rigetto delle domande risarcitorie e di restituzione, connesse ad un preteso vizio di legittimità della procedura espropriativa;
la decadenza dall'opposizione alla stima definitiva, per mancato rispetto dei termini e, nel caso in cui si dovesse dare rilievo all'omessa notifica dei decreti di esproprio e di asservimento, di dichiarare la giurisdizione dell'a.g.o limitatamente alla domanda di stima delle indennità, accertando la congruità delle indennità di esproprio, asservimento ed occupazione temporanea già stimate dal . CP_1
All'udienza del 15.9.2020, i come poi ribadito con le note autorizzate del 19 Pt_4
aprile 2021, hanno esteso la domanda all'indennità di esproprio e di asservimento, quale conseguenza della emissione dei relativi decreti, non ancora notificati. Il
non si è opposto. CP_1
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
E', in atti, il decreto di esproprio, intervenuto il 24 giugno 2016 e registrato nel successivo mese di luglio, comprensivo anche della liquidazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea (doc. 10 fasc. parte resistente), nonché il decreto di asservimento definitivo (doc. 11).
I decreti non risultano notificati agli interessati, ma solo oggetto di trascrizione nei registri immobiliari, così come la delibera del 20 giugno 2016, richiamata nel decreto di esproprio e di cui è riportato il prospetto sintentico inerente la liquidazione delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio. Ne consegue che non è maturata alcuna decadenza riguardo alla determinazione giudiziale delle indennità (“In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il termine fissato dall'art. 27, comma 2, del
d.P.R. n. 327 del 2001, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima a partire dal quale l'autorità espropriante autorizza il pagamento dell'indennità o ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, non è perentorio ma dilatorio, imponendo a tutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 54, secondo comma, del d.P.R. citato, il quale decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all'atto ablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui all'art. 27, comma 2, del d.P.R. medesimo.”Cass.. civ. ord. n. 28791/2018). Il decreto di esproprio, inoltre, non risulta impugnato innanzi al giudice amministrativo, che ha la giurisdizione esclusiva riguardo alla verifica della legittimità della relativa procedura. Il terreno risulta, pertanto, regolarmente acquisito e non vi è prova di intervenuti accordi sull'ammontare dell'indennità di occupazione temporanea.
La controversia è così limitata alle domande di indennità per occupazione temporanea, che, in mancanza di impugnazione del decreto di esproprio e asservimento, deve riguardare l'intero periodo, decorrente dall'immissione in possesso, nel 19 dicembre
2006, fino al decreto di esproprio del 24 giugno 2016; di indennità, ex art. 49 T.U. espropri;
di indennità di esproprio, asservimento e deprezzamento dell'area residua;
nello stesso senso, del resto, sono le conclusioni del ricorrente, in sede di comparsa conclusionale.
I resistenti propongono diverse critiche all'elaborato del ctu, depositato in questo giudizio, che, in buona parte, si sostanziano in una reiterazione di quelle già esaminate, in sede di chiarimenti, dopo il deposito della bozza di relazione.
La prima contestazione è infondata e riguarda la destinazione di seminativi irrigui o ortivi delle aree oggetto di esproprio. Dai verbali di immissione in possesso, è emersa la presenza di alcuni pozzi da cui attingere l'acqua per l'irrigazione, e la natura seminativa irrigua trova una conferma anche nei dati catastali, ove è indicata la qualità
“seminativo” appartenente alla classe 4, appunto, “irriguo”. Il ctu ha poi considerato l'estensione del terreno di mq 86.416, la forma regolare, la posizione su un colle degradante verso la costa marina ed in una zona, adiacente all'abitato di Cerqueto, caratterizzato da ville, anche di prestigio, in fondi di rilevante estensione;
l'esistenza di un'oasi naturale, in una tenuta di 40 ettari, caratterizzata da laghetti denominati del
“fenicottero rosa” ed utilizzati per la pesca sportiva.
Il contesta il pregio della zona in cui ricade il terreno, opponendo CP_1
riproduzioni fotografiche, allegate alla relazione del consulente di parte. Il ctu ha chiarito che si tratta di una rappresentazione parziale dei luoghi, che può essere smentita dall'esame della “allegata aerofotogrammetria della zona, come pure le numerose inserzioni immobiliari reperibili dal web”. Si può aggiungere che, dalle foto allegate, le case riprodotte, pur non apparendo ville di pregio, non appaiono così modeste.
Un'ulteriore critica riguarda l'individuazione del valore unitario del terreno al mq.. Il
contesta la vocazione edificatoria dell'appezzamento di terreno in CP_1
questione, che ricade in una zona rurale, e ripropone il calcolo del valore unitario del terreno, operato dal consulente di parte, sulla base di quattro annunci di vendita, allegati agli atti, adeguandolo all'epoca dell'esproprio, con l'applicazione della variazione media rilevata dai VAM, valori medi agricoli, che danno conto, per i seminativi irrigui e non semplici, di una svalutazione del 24%.
Il consulente d'ufficio, in mancanza di “una congrua casistica attendibile di compravendite per terreni similari nella zona” ha utilizzato il cosidetto “metodo di trasformazione”, tenendo conto della posizione geografica e dei pregi, già esposti, dell'area, che la rendono appetibile per la costruzione di ville, anche di prestigio, su una area particolarmente estesa;
ha considerato l'indice di fabbricabilità fondiaria per lotti di terreno di almeno 30.000 mq., pari di 0,065 mc/mq e, dunque, ritenuto una capacità edificatoria di 2000 mq. Ha poi utilizzato i dati O.M.I. e la fonte
“Immobiliare.it”, ricavando un valore unitario dei fabbricati di €/mq 1600,00, oltre l'incidenza del valore del terreno, in una misura intermedia del 25%, giungendo al valore unitario del terreno di €/mq 9,26.
In sostanza, ha considerato la potenzialità edificatoria del terreno, definito rurale, ma rientrante nel P.R.G. del Comune di Cerveteri, che prevede il detto indice di fabbricabilità fondiaria;
ha indicato il valore di €/mq 1600,00, in via prudenziale, ed a conferma della validità della stima, in sede di chiarimenti, ha allegato due annunci di vendita alla relazione finale: da essi, infatti, emerge la determinazione del valore venale unitario del terreno in questione, in importi ben superiori (€/mq 39,5 in un caso, e
14,75, in un altro) a quello, individuato in concreto dal ctu, di €/mq 9,26, contro €/mq
1,93, indicato dal resistente, che ha utilizzato diversi annunci commerciali. La valutazione è chiaramente di massima e tiene conto delle peculiarità della specifica area in esame, che le conferisce maggior pregio. Di conseguenza, non ha rilievo nemmeno la critica relativa all'utilizzo del valore massimo e non medio, indicato dall'OMI. Va poi considerato che l'art. 54, all'ultimo comma, prevede una deroga al divieto di frazionamento (“… sono consentiti i frazionamenti di terreni e fabbricati per divisioni ereditarie, donazioni tra coniugi e tra parenti in linea retta, testamenti, nonché atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.”), che giustifica la determinazione dell'area edificabile, in misura più ampia di 300 mq, nella (verosimile) prospettiva di una lottizzazione.
Gli accertamenti del ctu vanno, dunque, condivisi e le indennità liquidate nel senso indicato.
L'indennità di esproprio ammonta così a 423.209,78 euro.
L'indennità di occupazione legittima è limitata ai terreni occupati (dal 19 dicembre
2006 al 27 giugno 2016), insieme a quelli poi oggetto di espropriazione, e da restituire all'esito del procedimento, ed è determinata in 337.777,22 euro;
in essa è chiaramente compresa anche l'indennità prevista dall'art. 49 dpr 327/2001, che disciplina l'occupazione di aree non destinate all'esproprio, bensì a soddisfare un'esigenza limitata nel tempo, funzionale alla corretta esecuzione dei lavori previsti.
Il ctu ha poi accertato l'esistenza di un frazionamento, avvenuto a fine dei lavori, con la restituzione, in data 27.6.2016, dei terreni, non oggetto di esproprio: la restituzione, se non è avvenuta, come contestato dai ma in modo generico e non con Pt_4
riferimento al frazionamento indicato dal ctu, dovrà, comunque, avvenire, in esecuzione dello stesso.
Il contesta, inoltre, il valore quasi nullo attribuito al terreno residuo, rimasto CP_1
in proprietà dei dando rilievo all'estensione di 41688 mq, a parziale Pt_4
vocazione edificatoria, accertata dallo stesso ctu, e con accesso diretto sulla strada.
Trascura del tutto, però, la considerazione assorbente del ctu, che definisce le aree residue “di modesta e piccola superficie, non contigue tra loro, di forme irregolari e non sufficienti per l'edificazione di alcunché in base alle norme urbanistiche precedentemente ricordate.”, aggiungendo “Ciò determina che il loro valore commerciale non solo non è quantificabile in base ai criteri di valutazione più sopra esposti ma per la maggior parte di tali aree detto valore è pressoché nullo non potendo avere alcun tipo di mercato.” La critica avrebbe dovuto, dunque, avere ad oggetto l'effettiva estensione delle aree residue e la loro utilizzabilità in relazione al frazionamento conseguito all'esproprio, mentre nulla è detto al riguardo.
Concludendo, resta ferma una svalutazione delle aree residue calcolata, all'attualità, in
309.012,30 euro, in cui è compresa anche l'indennità di asservimento.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, comprese quelle di ctu.
P.Q.M.
Il tribunale regionale delle acque pubbliche, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice: condanna il , in solido con il Controparte_1 Controparte_3
al pagamento dell'importo di 423.209,78 euro, a titolo di
[...]
indennità di esproprio;
di 337.777,22 euro, a titolo di indennità di occupazione legittima;
di 309.012,30 euro, a titolo di indennità di asservimento. condanna il , in solido con il Controparte_1 Controparte_3
al rimborso delle spese di lite, in favore di parte ricorrente
[...]
liquidate in 14.000,00 euro, oltre spese generali al 15% e oneri accessori, da distrarsi in favore dell'avv. Maria Vertucci, dichiaratasi antistataria.
Roma, 7.3.2025
Il consigliere est. Il Presidente