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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/06/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Sesta Civile in persona dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott.ssa Maurizia Giusta Giudice dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 540-1/2024 R.G. avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale su istanza presentata da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti della (CF in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
socio amministratore, con sede in Torino (TO), via San Donato n.40/b, società operante nel settore dell'intermediazione immobiliare;
rilevato: che il tentativo di notifica del ricorso a cura della Cancelleria non si è perfezionato e che, pertanto, alla notifica alla società nonché al socio accomandatario ha dovuto provvedere la parte ricorrente per l'udienza del 28.01.2025; che all'udienza del 28.01.2025 nessuno è comparso per il debitore, mentre è comparso il procuratore dei ricorrenti, depositando ricorso e decreto notificati in data 17.12.24 presso la casa comunale ai sensi dell'art 40 comma 8 CCII e dando atto che malgrado la richiesta e l'allegazione del certificato di residenza del socio accomandatario, l'Ufficiale Giudiziario non ha provveduto alla notifica a quest'ultimo; il Giudice, pertanto, ha rinviato l'udienza al 18.03.2025 per consentire la notificazione nel rispetto dei termini a comparire;
che all'udienza del 18.03.2025 è comparso il procuratore degli istanti, riferendo la mancanza della ricevuta A/R e dando atto che, in ogni caso, la notifica risulta avvenuta all'indirizzo presso il quale erano precedentemente risultate vane le ricerche;
il Gd ha rinviato, quindi, all'udienza del 08.04.25
Con per depositare la ricevuta invitando già la parte, in caso di notifica non riuscita, a fare apposita istanza di fissazione di nuova udienza allo scopo di rinnovare il tentativo di notificazione;
che all'udienza del 08.04.2025, visto il persistere dell'impossibilità di parte ricorrente di ottenere la ricevuta A/R, il GD ha rinviato all'udienza del 27.05.2025 per consentire la rinnovazione della notifica;
che all'udienza del 27.05.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta restituzione della ricevuta A/R per compiuta giacenza della notifica eseguita ex art 140 cpc al socio accomandatario in data 12.02.2025 e perfezionatasi in data 24.02.25 già per l'udienza CP_1
del 18.03.2025; quindi, richiamata la notifica alla società già perfezionatasi in data 17.12.24 e ribadito il proprio credito di oltre 135.000 euro, ha insistito per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di per la quale nessuno è comparso;
Controparte_1 CP_1
sempre in udienza, il Giudice ha rilevato come da informazioni assunte presso Ag. Entrate-
Riscossione risultino debiti per € 674.000; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI in quanto società esercente un'attività commerciale;
rilevato che lo stato di insolvenza della società debitrice si ricava da una pluralità di elementi sintomatici, rappresentati, nel caso concreto, dalle prove documentali prodotte a corredo del ricorso nonché dall'istruttoria procedimentale, da cui è emerso che:
- La società debitrice ha un debito nei confronti dei ricorrenti di oltre 135.000 euro, portati da decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Asti, divenuto definitivamente esecutivo (cfr. doc. 3 del ricorso) e fatto oggetto di atti di precetto (cfr. 3del ricorso);
- Che l'introduzione di procedure esecutive è stata ritenuta antieconomica atteso che da visure catastali sulla società e sul socio illimitatamente responsabile è emerso che né l'una né l'altro possedevano beni pignorabili (cfr. doc. 5 ricorso);
- Dalla consultazione delle informative prodotte dagli Enti interrogati risultano iscritti a ruolo debiti per oltre 674.000 euro ); Controparte_3
- La società è sprovvista di valido domicilio digitale e ha mantenuto la sede legale nel luogo risultante ancor oggi da visura camerale, ma ivi è risultata irreperibile. Controparte_1
Rilevato, pertanto, che dall'istruttoria e dai documenti prodotti ed acquisiti risultano debiti superiori alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCI e che non sussistono i presupposti congiuntamente richiesti dall'art. 2 lett. d) per l'esonero dell'imprenditore commerciale da liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 49 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(CF , con sede in Torino (TO), via San Donato n.40/b, e nei confronti di
[...] P.IVA_1
, nato a [...], il [...] (C.F.: ) in qualità di socio CP_1 C.F._1
illimitatamente responsabile, nomina
2 il dott. Enrico Astuni Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta allo stato Persona_1 in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 28.10.2025 alle ore 16.00 nell'aula 65 del Tribunale (ingresso 8, piano I), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
3 saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCI.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)
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