Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice
Clarice Di Tullio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7680/2022 R.G. promossa da c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
CH LD
CH LD, c.f. rappresentato e difeso ex se nonché CodiceFiscale_2
dall'Avv. Ornella Girone
ATTORI
nei confronti di p. iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Controparte_1 P.IVA_1
Luca Vecchioni
CONVENUTA
p. iva Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per gli attori, come da note di trattazione scritta del 19.06.2024: “Nel merito a)
accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate per tutti i motivi
esposti nel presente atto;
b) accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 7680/2022 r.g. 1
c)
accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto nel presente atto, la sussistenza
del diritto di credito del sig. fondato sulla sentenza n. Parte_1
27095/2021; d) accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto nel presente atto,
la parzialità e tardività del pagamento relativo a compensi e spese di cui alla
sentenza n. 27095/2021 dovuti all'avv. CH LD;
e) accertare e dichiarare,
per tutto quanto esposto nel presente atto, il diritto dell'avv. CH LD di
ottenere l'assegnazione di spese e compensi della procedura esecutiva intrapresa
prima della ricezione del titolo e per l'effetto: f) rigettare l'opposizione proposta;
g) concedere il termine per la riassunzione innanzi al GE per poter assegnare al
sig. , l'importo precettato e non corrisposto di €. 5.794,22, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
h) concedere il termine
per la riassunzione innanzi al GE per ottenere l'assegnazione al creditore
procedente dei compensi della procedura esecutiva quantificati ex D.M. Pt_1
147/22, in €. 552,00 (fase introduttiva) ed €. 851,00 (fase trattazione), oltre spese
vive sostenute e documentate per complessivi €. 212,80 (€. 139,00 contributo
unificato, €. 27,00 per marca da bollo ed €. 35,75+ €. 11,05 notifica
pignoramento), per un totale di €. 1.615,80, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA nelle misure di legge e spese successive, nonché compensi successivi e spese
per la registrazione del presente provvedimento con attribuzione all'avv. CH
LD dichiaratosi antistatario. i) concedere il termine per la riassunzione
innanzi al GE per ottenere l'assegnazione al creditore procedente Avv. CH
LD dei compensi della procedura esecutiva quantificati ex D.M. 147/22, in
€. in €. 331,00 (fase introduttiva) ed €. 567,00 (fase trattazione), oltre spese vive
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 7680/2022 r.g. 2 sostenute e documentate per complessivi €. 102,66 (€. 43,00 contributo unificato,
€. 27,00 marca da bollo ed €. 32,66 deposito PPT), per un totale di €. 1.000,66,
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge e spese
successive, nonché compensi successivi e spese per la registrazione del presente
provvedimento con attribuzione all'avv. Ornella Girone dichiaratosi antistatario.
l) condannare al pagamento delle spese e compensi della Controparte_1
fase cautelare con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, avv. CH
LD; m) condannare al pagamento delle spese e Controparte_1
compensi del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore
antistatario, avv. CH LD”.
Per la convenuta, come da note di trattazione scritta del 17.06.2024: “IN VIA
PRINCIPALE Dichiararsi l'invalidità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza delle
azioni esecutive promosse dall'Avv. CH GRIMALDI e dal Sig. Parte_1
in odio di mediante il pignoramento presso la Banca Controparte_1
terza pignorata, giacché avente ad oggetto importi non dovuti e/o erroneamente
e/o esosamente indicati ovvero - in via di stretto subordine - da compensarsi in
tutto e/o in parte con quanto dal procedente dovuto all'opponente a titolo di
condanna ex art. 96 c.p.c. Per l'effetto, disporsi la liberazione delle
corrispondenti somme facenti capo a ed in tal guisa Controparte_1
indebitamente pignorate ex adverso presso . Con vittoria di CP_2
spese, diritti e onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 27095/2021 del 4 ottobre 2021, il Giudice di Pace di PO
aveva condannato quale Impresa designata dal Fondo di Controparte_1
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 7680/2022 r.g. 3 garanzia per le vittime della strada, al pagamento della somma di euro 5.282,92
oltre interessi in favore di e della somma di euro 1.200,00 oltre Parte_1
accessori in favore dell'avv. CH LD, dichiaratosi antistatario.
I due creditori avevano notificato gli atti di precetto e, in seguito, gli atti di pignoramento dei crediti verso terzi di Controparte_1
Le due procedure esecutive erano state riunite.
aveva proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. Controparte_1
615, comma 2, c.p.c., deducendo di avere estinto le obbligazioni prima della notifica degli atti di pignoramento ed allegando la mancanza di correttezza e buona fede dei due procedenti.
Il giudice dell'esecuzione, ritenendo dimostrate le eccezioni dell'opponente,
aveva sospeso l'esecuzione.
L'ordinanza di sospensione era stata revocata dal Tribunale di Treviso, investito del reclamo proposto dal e dal LD ai sensi dell'art. 669 terdecies Pt_1
c.p.c.
Questi ultimi hanno instaurato il presente giudizio anche nei confronti del terzo pignorato per sentire accertare l'infondatezza dell'opposizione Controparte_2
di Controparte_1
La causa, istruita con l'esame di testimoni, è stata trattenuta in decisione in data
21 giugno 2024 sulle conclusioni delle parti sopra riportate.
Le distinte opposizioni proposte da sono fondate e meritano Controparte_1
accoglimento.
Questi i fatti di causa, quali ricostruibili sulla base delle allegazioni delle parti nonché degli esiti dell'istruttoria orale espletata.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 7680/2022 r.g. 4 Il titolo sul quale sono fondate le esecuzioni distintamente promosse da
[...]
e da CH LD è la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Pt_1
PO aveva condannato , quale Impresa designata alla gestione del Controparte_1
FGVS, al pagamento, in favore di della somma di euro 5.285,92, Parte_1
oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo, e, in favore dell'avv.
CH LD (distrattario), della somma di euro 1.200,00 oltre accessori.
Prima della pronuncia della sentenza, il 28 giugno 2021, l'avvocato Eugenia
Castaldo (difensore di nel giudizio a quo) aveva comunicato all'avv. CP_1
LD, a mezzo pec, la disponibilità di a “liquidare tempestivamente” CP_1
quanto eventualmente disposto dal giudice e chiesto che, in caso di condanna, il
LD le trasmettesse copia della sentenza, i conteggi anche delle competenze legali ed il codice Iban, in modo da poterle trasmettere al liquidatore per il pagamento [doc. n. 4 b) e 4 c) del fascicolo di . CP_1
La sentenza definitiva del giudizio era stata pubblicata in data 4 ottobre 2021.
Il 7 ottobre 2021 l'avv. LD, senza preliminarmente comunicare alcunché
all'avv. Castaldo o a chicchessia, aveva notificato due distinti atti di precetto,
intimando a rispettivamente il pagamento di euro 5.794,22 in favore del CP_1
e di euro 1.472,92 netti in proprio favore. Pt_1
Trascorso il termine dilatorio di cui all'art. 482 c.p.c. (peraltro, venuto a scadenza nella giornata di domenica 17 ottobre 2021), in data 19 ottobre 2021, il LD
aveva consegnato agli ufficiali giudiziari i due atti di pignoramento mobiliare, la cui notifica si era perfezionata in favore di e della terza pignorata in data CP_1
28-29 ottobre 2021.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 7680/2022 r.g. 5 Nelle more peraltro, in data 25 ottobre 2021, era stato consegnato all'avv.
LD, a mezzo del servizio di posta privato della Controparte_3
l'assegno non trasferibile n. 8700752325 dell'importo di euro 1.551,52 emesso dalla debitrice in data 15 ottobre 2021 per il pagamento degli importi distratti in favore del professionista: la circostanza è pacifica tra le parti e risulta anche dai documenti n. 6 e 7 del fascicolo di CP_1
Risulta inoltre dimostrato il fatto che, nello stesso lasso temporale, CP_1
avesse altresì emesso in favore di l'assegno n. 870075152006 Parte_1
datato 13.10.2021 per l'importo di euro 5.557,28 [doc. n. 5 a)] e notificato il titolo
- sempre a mezzo di - presso l'avv. LD. CP_3
Se ne trae conferma:
CP_
- dalla corrispondenza intercorsa nel novembre 2021 fra e , con la CP_1
quale quest'ultima (terza estranea al processo), nel rispondere alle richieste della prima in merito alla ricezione dei due assegni in questione, aveva confermato la consegna del titolo emesso a nome dell'avv. LD (per “gli onorari”) e dato atto che l'altro titolo era stato rifiutato dal legale (v. doc. n. 8 fascicolo;
CP_1
- dall'avviso di ricevimento di cui al doc. n. 5 a) citato, che reca l'indicazione del
“rifiuto” quale esito della notifica eseguita da CP_3
- dalla testimonianza resa da , dipendente di già Testimone_1 CP_3
nell'ottobre 2021, il quale ha dichiarato di avere tentato in quel periodo (“verso la
metà del mese di ottobre”) all'indirizzo dell'avv. LD in PO via Riviera
di Chiaia n. 276 la consegna di un assegno emesso da “per una persona CP_1
presso l'avvocato” e che, per due volte, la consegna della busta contenente l'assegno era stata rifiutata da persona che ivi si era “qualificata come avv.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 7680/2022 r.g. 6 LD” e che, di conseguenza, egli aveva barrato la casella “rifiutato”
sull'avviso di ricevimento.
Si premette che l'attendibilità delle dichiarazioni del testimone, assolutamente estraneo alle vicende per cui è causa e coinvolto in esse solo per avere materialmente curato la consegna de qua, non è scalfita né dalla documentazione depositata dal LD con la memoria di replica né dalla condotta dal LD
serbata nel corso dell'udienza di assunzione della prova delegata (per la descrizione della quale si rinvia alla eloquente lettura del verbale in data 8 marzo
2024) né dalle dichiarazioni del teste . Testimone_2
La produzione dei documenti allegati alla memoria di replica è, all'evidenza,
tardiva ed inammissibile, perché a ben vedere essi valgono come prova contraria dei fatti dedotti dalla debitrice.
Quanto al resto si osserva che:
- il teste ha spontaneamente dichiarato di non ricordare le fattezze della Tes_1
persona qualificatasi come avvocato LD in occasione dei tentativi di notifica riferiti, sicché non si comprende in che termini possa essere dirimente la
“presentazione a sorpresa” che il LD ha ritenuto di voler effettuare all'esito dell'esame testimoniale;
- dirimente piuttosto è il fatto che il teste abbia ricordato di essersi recato per due volte, su incarico di presso l'indirizzo dichiarato in atti dal LD ai CP_1
fini della consegna di una busta contenente un assegno per un cliente dell'avvocato e che è quello cui si riferiscono i documenti prodotti da (la CP_1
CP_ corrispondenza con e la relata di notifica di cui si è detto);
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 7680/2022 r.g.
7 - le dichiarazioni del teste , portiere del condominio in Riviera di Chiaia n. Tes_2
276, sono assai poco credibili se si considera che egli, per un verso, ha dichiarato che l'avv. LD non avrebbe mai avuto nel palazzo il proprio studio professionale (il che è smentito proprio dalla documentazione di causa e dagli atti processuali depositati dal LD nel giudizio a quo e nel presente processo,
tutti recanti l'indicazione dell'indirizzo di via Riviera di Chiaia n. 276 in PO
quale studio professionale dell'avvocato, presso il quale peraltro il ha Pt_1
eletto domicilio) e, per un altro verso, ha riferito di non ricordare se “a metà
ottobre 2021, venne un corriere a portare un assegno” (il che denota la non decisività della sua testimonianza, se si considera che, almeno per quanto riguarda l'assegno intestato ad CH LD, la consegna a mezzo corriere è riconosciuta persino da quest'ultimo).
Tanto premesso, deve ritenersi che i complessivi elementi emersi dalla testimonianza del , dalla corrispondenza intercorsa prima dell'inizio del Tes_1
processo tra e e dalla documentazione comprovante CP_1 Controparte_3
l'emissione del titolo in favore del dimostrino in modo univoco che Pt_1
abbia tentato di estinguere la propria obbligazione nei confronti di CP_1 [...]
attraverso la consegna dell'assegno di cui al documento n. 5 a) e che la Pt_1
consegna non sia stata possibile per causa non imputabile alla debitrice, avendo il legale del rifiutato di riceverla senza alcun motivo. Pt_1
La successione dei fatti, quale sopra descritta, induce a ritenere fondata la deduzione di in punto di abuso del diritto dei due creditori. CP_1
Va qui considerato che il comportamento del creditore deve essere sempre improntato ai canoni di correttezza e buona fede.
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n. 7680/2022 r.g. 8 Il dovere di correttezza “è spirito di lealtà, di chiarezza e di coerenza, fedeltà e
rispetto a quei doveri che, secondo la coscienza generale, devono essere osservati
nei rapporti tra consociati, e consiste nel richiamare il creditore a prendere in
considerazione l'interesse del debitore. Il dovere di buona fede, dal canto suo,
impone al creditore di accettare l'adempimento anche inesatto, se lo scostamento
rispetto a quanto dovuto sia minimo, ed insuscettibile di arrecare un apprezzabile
pregiudizio all'interesse del creditore” (così Cass. sent. n. 7409/2021).
Il creditore il quale, violando tali precetti, introduca un giudizio vuoi di cognizione vuoi di esecuzione, il quale altro scopo non abbia che far lievitare il credito attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili,
compie un abuso del processo, il quale comporta l'inammissibilità della domanda sia in sede di cognizione sia in sede di esecuzione sia in sede di impugnazione.
Con riferimento al caso di specie, sono sintomatici della violazione dei doveri de
quibus:
- il fatto che, quantunque la debitrice, persino prima della pronuncia del titolo posto in esecuzione, avesse manifestato la volontà di pagare quanto eventualmente riconosciuto e chiesto la trasmissione dei conteggi delle somme una volta liquidate e delle coordinate bancarie [doc. n. 4 b) e 4 c) citati], i due precetti siano stati notificati senza alcuna preliminare trasmissione dei conteggi e dopo soli tre giorni dalla pubblicazione della sentenza;
- la speciale “frettolosità” delle iniziative esecutive e pre-esecutive, quale desumibile dalla data di notifica degli atti di precetto (come detto, di soli tre giorni successiva rispetto a quella di pubblicazione del titolo) e da quella di notifica
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n. 7680/2022 r.g. 9 degli atti di pignoramento, intervenuta il 19 ottobre 2021, subito dopo la scadenza,
per di più nel giorno della domenica, del termine dilatorio ex art. 482 c.p.c.;
- l'assenza di elementi di fatto che potessero giustificare una tale sollecitudine e la ricorrenza di circostanze – quali la manifestazione della disponibilità al pagamento e l'indubbia solvibilità finanziaria del debitore – che di contro rendevano esigibile una condotta più accorta e collaborativa;
- il fatto che l'avv. LD abbia iscritto a ruolo la procedura esecutiva autonomamente promossa nonostante la indiscussa ricezione dell'assegno emesso in suo favore e l'evidente irrisorietà della somma (euro 41,40) a suo dire non coperta dall'importo del titolo (e qui si sottolinea che l'iscrizione a ruolo è un adempimento del creditore autonomo e successivo rispetto alla notificazione dell'atto di pignoramento);
- il fatto ulteriore che il LD, nel rappresentare il ritenuto carattere non satisfattivo del pagamento per sé ricevuto, abbia trasmesso la propria comunicazione del 25 ottobre 2021 non all'avv. Castaldo, fiduciario di CP_1
nel giudizio a quo (come era ragionevolmente prevedibile e possibile), ma alla società debitrice mediante inoltro al suo indirizzo pec e senza alcuna specifica indicazione degli elementi identificativi della posizione delle parti, con ciò
serbando un contegno defatigatorio ed irragionevole;
- il rifiuto - da ritenere dimostrato per quanto sopra detto - della consegna del plico contenente l'assegno emesso da in favore di rifiuto CP_1 Parte_1
privo della sia pur minima giustificazione;
- la circostanza, che nonostante questo, il per il tramite dell'avv. Pt_1
LD, abbia iscritto a ruolo l'esecuzione mobiliare in questa sede opposta.
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n. 7680/2022 r.g. 10 La condotta dei due creditori integra all'evidenza gli estremi dell'abuso del processo, perché le pur formalmente legittime forme di tutela del credito sono state nel caso di specie utilizzate per fini diversi ed ulteriori, all'evidenza tesi alla lievitazione, da reputare illegittima, delle spese e del credito.
Va condiviso sul punto il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo il quale viola i doveri di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c. nonché il dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92
c.p.c. il creditore che - nonostante specifiche circostanze, quali l'importante capacità patrimoniale del debitore e l'esiguità del credito azionato, consiglino di attendere l'adempimento spontaneo - proceda comunque ad agire esecutivamente,
in quanto, in una tale situazione, le attività compiute dal creditore appaiono evidentemente pretestuose e volte unicamente a radicare un ulteriore contenzioso,
al solo fine di ottenere la liquidazione di ulteriori spese legali a carico del debitore.
Tanto premesso, in accoglimento delle opposizioni di , la domanda Controparte_1
dei due creditori è dichiarata inammissibile (Cass. sent. n. 7409/2021 citata).
Peraltro, il diritto del LD di procedere ad esecuzione forzata per le ulteriori spese relative al processo esecutivo non sussiste anche perché egli, prima ancora dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, aveva ricevuto il pagamento satisfattivo del credito: non rilevano le diverse deduzioni sul punto svolte, perché
il sostenimento della spesa dell'importo di euro 41,40 non è documentato e perché
dalla lettura del titolo esecutivo risulta evidente che la disposta distrazione è stata ritenuta operante anche per le spese di c.t.u. [l'importo liquidato dal giudice a quo
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 7680/2022 r.g. 11 e riconosciuto al distrattario è pari ad euro 1.200,00, di cui euro 390,00 per spese
“(ivi comprese euro 150,00 per il 50% della CTU) ed euro 810,00 per onorario”].
Lo svincolo delle somme pignorate non può essere disposto nella presente sede,
essendo di competenza del giudice dell'esecuzione. L'eccezione di compensazione poi è stata da opposta in via subordinata. CP_1
Essendosi accertati l'abuso del processo e la violazione dei doveri di lealtà
processuale, merita accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da
: la somma da liquidare è pari ad euro 8.000,00, importo che Controparte_1
corrisponde a quello, arrotondato per eccesso e comprensivo degli accessori, da riconoscere a titolo di spese processuali.
La regolazione di queste (anche per la fase dinanzi al giudice dell'esecuzione)
segue la soccombenza degli attori, secondo la liquidazione di cui al dispositivo,
che tiene conto, come valore della controversia, di quello dato dalla sommatoria dei due importi precettati nonché dei parametri medi per le fasi di studio,
introduttiva e decisoria e minimo per quella istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento delle opposizioni proposte da dichiara Controparte_1
inammissibili le azioni esecutive promosse da ed CH LD;
Parte_1
condanna ed CH LD alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.037,00 (di CP_4
cui euro 800,00 per la fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione) oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa.;
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 7680/2022 r.g. 12 condanna ed CH LD al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 8.000,00 ex art. 96 c.p.c. CP_4
Treviso, 30 dicembre 2024
Il Giudice
Clarice Di Tullio
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 7680/2022 r.g. 13