Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/06/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1318/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice rel.
nel procedimento R.G. 1318 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VINCENZI DANIELA
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
OPPICI CHRISTIAN con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 01/04/2025 e Parte_1 hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora Parte_2
interrotta, dalla quale sono nati i figli in data 27/02/2018 e Per_1 Persona_2
in data 29/08/2023, riconosciuti da entrambi.
pagina 1 di 6
“1) I figli minori ed vengono affidati Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale secondo le disposizioni in materia di affido condiviso. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
2) I figli minori ed avranno collocazione prevalente Persona_3 Persona_4
e residenza anagrafica con la madre alla quale, conseguentemente, viene assegnata la casa familiare di Via Volta 11 a Castelnuovo Rangone.
3) Il padre potrà tenere con sè i figli a weekend alterni, in particolare potrà tenere con sé
anche a dormire nelle ore notturne, mentre , vista la tenera età ed il Per_1 Persona_2 naturale bisogno della presenza materna dovrà essere riaccompagnata presso l'abitazione della SI.ra entro le ore Parte_2
20:30/21:00 per poi essere ripresa al mattino alle ore 08:15.
Nei giorni feriali il padre potrà tenere con sé i figli il lunedì ed il venerdì dall'uscita da scuola/asilo fino alla cena, impegnandosi a riportarli entro le ore 20:30/21:00. Nelle settimane il cui i figli trascorrono il weekend con il padre, questi potrà tenere il FI
a dormire con sé anche la notte Per_1 del venerdì e della domenica provvedendo a lui fino all'entrata a scuola del lunedì mattina.
4) Per le vacanze estive le parti potranno tenere i figli per 3 settimane, anche non consecutive, fermo che, in ragione della tenera età, la FI dovrà essere riaccompagnata dalla Persona_2 madre la sera entro le 20:30/21:00.
I genitori potranno tenere i figli 7 giorni continuativi ciascuno durante le vacanze di
Natale e 3 giorni continuativi ciascuno durante le vacanze di Pasqua, specificando che se un genitore avrà i figli il pagina 2 di 6 giorno di Natale l'altro genitore potrà averli la vigilia di Natale, salvo diverso accordo, e se li avrà il giorno di Natale non potrà averli il giorno di Pasqua successivo, ma potrà tenerli il Lunedì dell'Angelo e così di seguito, sempre salvo diverso accordo tra le parti, pertanto il giorno di Natale ed il giorno di
Pasqua saranno trascorsi con i genitori ad anni alterni;
anche in questi casi resta fermo che al momento dovrà essere riaccompagnata dalla madre la sera entro le Persona_2
20:30/21:00.
Ovviamente, non appena potrà restare a dormire col padre, quest'ultimo Persona_2 non dovrà più riportarla di sera dalla madre nei fine settimana o durante le vacanze natalizie e pasquali e varrà la stessa modalità di rientro applicata fin da subito per il fratello . Per_1
5) verserà a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli Parte_1 la somma di € 600,00 (€ 300 per ciascun FI) mensili entro il giorno 1 del mese.
A decorrere da Gennaio 2026 verserà un assegno mensile di € 650,00 (€ 325 per Pt_1 ciascun FI) con rivalutazione ISTAT decorrente da Gennaio 2027, che verrà corrisposta non appena saranno disponibili i dati Istat, per il primo anno sarà dic.2025 su dic. 2026 e poi così di seguito.
Il versamento avverrà mediante bonifico sul c/c intestato a con IBAN Parte_2
[...] 000 107234953.
6) Le spese straordinarie saranno suddivise al 60% in capo al SI. e 40% in capo Pt_1 alla SI.ra salvo le rette dell'asilo e della scuola che saranno suddivise al 50%. Parte_2
Per la esatta individuazione delle spese straordinarie e loro regolamentazione ci si richiama al protocollo del Tribunale di Modena di seguito trascritto.
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e)farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 3 di 6 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)
spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione mediante versamento della sua quota sul C/C del genitore anticipatario.
7) Il IG. si impegna a non richiedere il versamento a proprio favore della quota Pt_1 del 50% dell'assegno unico INPS che, quindi, viene lasciato al 100% alla madre e sarà oggetto di bonifico sul c/c personale di Parte_2
pagina 4 di 6 8) Le parti danno atto che l'assegno di mantenimento ordinario a carico del SI. è Pt_1 stato determinato e concordato considerando la sussistenza dell'assegno unico INPS in favore esclusivo della cosicché qualora dovesse richiedere il Parte_2 Pt_1 versamento in suo favore del 50% dell'assegno unico INPS, o qualora questo dovesse venire meno o comunque fosse ridotto ad importo inferiore ad € 300 mensili, per entrambi i figli, fin da ora le parti riconoscono il mutamento delle circostanze che hanno portato all'odierna quantificazione dell'assegno di mantenimento ordinario e la conseguente sussistenza delle condizioni per la rideterminazione dell'importo di tale assegno, che verrà integrato aggiungendo quanto manca per arrivare all'importo di €
300,00 per entrambi i figli.
9) Sul libretto postale n.
1-1253735383 n. 000049970506 continuerà ad essere accreditata la pensione versata in favore del FI , e la somma portata su tale Per_1 libretto resterà nella disponibilità dei genitori, anche se materialmente in possesso della SI.ra , che potranno utilizzarla ai soli fini della cura e mantenimento Parte_2 del FI. Ogni 6 mesi la IG.ra farà visionare al SInor il saldo del Parte_2 Pt_1 libretto dando giustificazione delle eventuali spese sostenute nelle more.
10) si impegna ad aprire entro il 2030 e mantenere un c/c o libretto o altra forma Pt_1 di risparmio con un versamento capitale di € 3.000,00, intestato e vincolato in favore della FI , avendo cura di mantenere inalterata la somma capitale ed Persona_2 eventuali interessi maturati fino alla maggiore età della FI. Ogni 6 mesi il IG.
, dopo l'apertura del libretto, farà visionare alla SI.ra il saldo del Pt_1 Parte_2 libretto.
11) Ognuna delle parti provvederà a pagare le rate del mutuo acceso per la casa, versando mensilmente la propria quota del 50% sul C/C cointestato con IBAN IT39X
02008 66701 000105120223, che servirà unicamente a questo scopo e che verrà chiuso non appena verrà estinto il mutuo.
12) L'autovettura Audi avente targa EZ817EM, intestata al SI. , ma di Parte_1 fatto utilizzata dalla SInora , entro 30 giorni dall'autorizzazione delle Parte_2 presenti condizioni, verrà ceduta a titolo gratuito alla SI.ra , la quale Parte_2
pagina 5 di 6 provvederà a pagare le spese del passaggio di proprietà e si impegna, fin da ora, a stipulare, sempre nel termine suindicato, la polizza assicurativa per la RCA a suo nome.
13) I SI.ri e dichiarano, a titolo di definizione dei Parte_2 Parte_1 rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dall'altro e viceversa ed in particolare la SInora non ha nulla a Parte_2 pretendere in merito al pagamento del finanziamento richiesto dal SInor Pt_1 per il prestito fatto allo zio e richiamato a pagina 2) del presente ricorso.
[...]
14) le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti sicchè ognuna provvederà a pagare il proprio legale.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di conSIlio della Sezione Prima Civile in data 18/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Bolondi Dott. Riccardo Di Pasquale
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