TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/04/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3811/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3811/2024 promossa da:
con l'Avv. DI GIORGIO ANTONIO Parte_1
ATTORE/I contro on l'Avv. CANTAMESSE GUIDO Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali .
OGGETTO : opposizione ex art. 615 1° comma cpc
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di precetto notificato in data 05/6/2024 dal sig , intimava Controparte_1 all'odierno attore sig. il pagamento della somma di € 18.525,42 oltre ad Parte_1 interessi moratori . Nel proprio atto il sig. recisava che il proprio credito deriva da un titolo esecutivo CP_1 costituito dalla sentenza nr. 2441/2023 ( RG. 4504/2022 ) relativa ai danni e spese causate dal sig. al sig. n relazione al rapporto locatizio terminato con il rilascio coattivo Pt_1 CP_1 degli immobili in esecuzione forzata ( es. n. 1162/2021 ) . In data 20/6/2024 l'attore opponente sig. notificava al convenuto sig. Pt_1 CP_1 opposizione ex art. 615 1° comma nei confronti del sopra indicato precetto , eccependo un errato conteggio delle somme dovute riportate in sentenza o comunque azionate con l'atto di precetto . In particolare l'attore precisa che il Tribunale del merito avrebbe dovuto considerare nel conteggio anche la somma già percepita in anticipo dal convenuto sig. , pertanto , condannare CP_1 l'attore al pagamento della minor somma e che , comunque , il convenuto avrebbe dovuto tener conto della somma incassata a titolo di deposito cauzionale e trattenuta in acconto al risarcimento danni e precettare all'odierno attore il pagamento di una minore somma . Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio il sig. , il quale Controparte_1 contestava integralmente il contenuto dell'opposizione ex art. 615 1° comma cpc formulata dal sig.
pagina 1 di 3 in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto , irrilevante e Parte_1 strumentale , con richiesta di relativa sanzione anche ex art.96 c.3 e 4 cpc a carico dell'opponente . In relazione all'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo ( formulata da parte attrice ) , la stessa veniva rigettata per carenza dei gravi motivi connessi al “ fumus boni iuris “ ed al “ periculum in mora “.
Alla prima udienza della fase di merito , comparivano entrambe le parti , parte convenuta si riportava alla propria comparsa di costituzione del 16/10/2024 e alle relative conclusioni ,in particolare inammissibilità ed in subordine rigetto dell'opposizione e condanna dell'attore opponente ai sensi dell'art. 96 cpc . Parte attrice si riportava al contenuto della propria opposizione . La causa , ritenuta matura per la decisione , veniva rinviata per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma all'udienza del 4/3/2025 , con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie difensive finali .
Alla predetta udienza le parti si riportavano alle memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione .
La presente opposizione ex art. 615 1° comma cpc è infondata e va pertanto rigettata . Parte attrice nella propria opposizione fa riferimento all'art. 10 del contratto locatizio ( già prodotto anche nel giudizio di merito rg. 4504/2022 la cui sentenza costituisce titolo esecutivo nel presente giudizio ) , dove viene indicato che “ a garanzia delle obbligazioni il conduttore consegna nelle mani del locatore , assegno bancario nr. 40191234 della BANCA CARIPARMA per un importo di €1200,00 che il locatore non incasserà per tutta la durata del contratto e si impegna a restituire alla fine della locazione previa verifica dello stato dell'immobile . In particolare l'attore , riferendosi al sopra citato assegno , evidenzia come il giudice della causa di merito ( rg. 4504/2022 ) avrebbe dovuto rilevare ed applicare una compensazione d'ufficio tra l'importo del predetto assegno ed il credito azionato dal sig. quindi , nella sentenza CP_1 n. 2441/2023 , a decurtare la somma a carico del sig. dell'importo di € 1200,00 . Pt_1 A tale riguardo , si evidenzia come in una opposizione all'esecuzione fondata su un titolo esecutivo derivante da una sentenza , possono essere eccepiti solo fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo , non essendo possibile un controllo a ritroso della legittimità e fondatezza del provvedimento giurisdizionale . In pratica la sentenza poteva eventualmente oggetto d'impugnazione in relazione all'importo portato dall'assegno , ma non poteva costituire oggetto di opposizione a precetto . In ogni caso , l'eccezione relativa alla compensazione dell'importo portato dall'assegno risulta comunque infondata , atteso che il convenuto opposto sig. non ha mai incassato CP_1 l'assegno . Inoltre l'ordine di pagamento contenuto nell'assegno bancario e rivolto dal traente alla banca trattaria non equivale al pagamento effettivo , ma a semplice promessa di pagamento . Pertanto il rilascio dell'assegno dal debitore al creditore non può essere considerato pro soluto ,ma solo pro solvendo , condizionato all'effettiva riscossione della somma portata dall'assegno . Si evidenzia , inoltre , che il predetto assegno risulta privo di data di emissione . Sussiste comunque la volontà da parte del convenuto alla restituzione del predetto assegno , nell'ipotesi in cui sarà richiesto dall'attore .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M
pagina 2 di 3 Il Tribunale , definitivamente pronunciando , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita , così dispone :
1. Rigetta l'opposizione ex art. 615 1° comma cpc
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto Parte_1
che si liquidano per compensi professionali in € 5.077,00 oltre Controparte_1 spese generali 15_% oltre CPA ed IVA
MO , 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Liotta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3811/2024 promossa da:
con l'Avv. DI GIORGIO ANTONIO Parte_1
ATTORE/I contro on l'Avv. CANTAMESSE GUIDO Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali .
OGGETTO : opposizione ex art. 615 1° comma cpc
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di precetto notificato in data 05/6/2024 dal sig , intimava Controparte_1 all'odierno attore sig. il pagamento della somma di € 18.525,42 oltre ad Parte_1 interessi moratori . Nel proprio atto il sig. recisava che il proprio credito deriva da un titolo esecutivo CP_1 costituito dalla sentenza nr. 2441/2023 ( RG. 4504/2022 ) relativa ai danni e spese causate dal sig. al sig. n relazione al rapporto locatizio terminato con il rilascio coattivo Pt_1 CP_1 degli immobili in esecuzione forzata ( es. n. 1162/2021 ) . In data 20/6/2024 l'attore opponente sig. notificava al convenuto sig. Pt_1 CP_1 opposizione ex art. 615 1° comma nei confronti del sopra indicato precetto , eccependo un errato conteggio delle somme dovute riportate in sentenza o comunque azionate con l'atto di precetto . In particolare l'attore precisa che il Tribunale del merito avrebbe dovuto considerare nel conteggio anche la somma già percepita in anticipo dal convenuto sig. , pertanto , condannare CP_1 l'attore al pagamento della minor somma e che , comunque , il convenuto avrebbe dovuto tener conto della somma incassata a titolo di deposito cauzionale e trattenuta in acconto al risarcimento danni e precettare all'odierno attore il pagamento di una minore somma . Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio il sig. , il quale Controparte_1 contestava integralmente il contenuto dell'opposizione ex art. 615 1° comma cpc formulata dal sig.
pagina 1 di 3 in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto , irrilevante e Parte_1 strumentale , con richiesta di relativa sanzione anche ex art.96 c.3 e 4 cpc a carico dell'opponente . In relazione all'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo ( formulata da parte attrice ) , la stessa veniva rigettata per carenza dei gravi motivi connessi al “ fumus boni iuris “ ed al “ periculum in mora “.
Alla prima udienza della fase di merito , comparivano entrambe le parti , parte convenuta si riportava alla propria comparsa di costituzione del 16/10/2024 e alle relative conclusioni ,in particolare inammissibilità ed in subordine rigetto dell'opposizione e condanna dell'attore opponente ai sensi dell'art. 96 cpc . Parte attrice si riportava al contenuto della propria opposizione . La causa , ritenuta matura per la decisione , veniva rinviata per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma all'udienza del 4/3/2025 , con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie difensive finali .
Alla predetta udienza le parti si riportavano alle memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione .
La presente opposizione ex art. 615 1° comma cpc è infondata e va pertanto rigettata . Parte attrice nella propria opposizione fa riferimento all'art. 10 del contratto locatizio ( già prodotto anche nel giudizio di merito rg. 4504/2022 la cui sentenza costituisce titolo esecutivo nel presente giudizio ) , dove viene indicato che “ a garanzia delle obbligazioni il conduttore consegna nelle mani del locatore , assegno bancario nr. 40191234 della BANCA CARIPARMA per un importo di €1200,00 che il locatore non incasserà per tutta la durata del contratto e si impegna a restituire alla fine della locazione previa verifica dello stato dell'immobile . In particolare l'attore , riferendosi al sopra citato assegno , evidenzia come il giudice della causa di merito ( rg. 4504/2022 ) avrebbe dovuto rilevare ed applicare una compensazione d'ufficio tra l'importo del predetto assegno ed il credito azionato dal sig. quindi , nella sentenza CP_1 n. 2441/2023 , a decurtare la somma a carico del sig. dell'importo di € 1200,00 . Pt_1 A tale riguardo , si evidenzia come in una opposizione all'esecuzione fondata su un titolo esecutivo derivante da una sentenza , possono essere eccepiti solo fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo , non essendo possibile un controllo a ritroso della legittimità e fondatezza del provvedimento giurisdizionale . In pratica la sentenza poteva eventualmente oggetto d'impugnazione in relazione all'importo portato dall'assegno , ma non poteva costituire oggetto di opposizione a precetto . In ogni caso , l'eccezione relativa alla compensazione dell'importo portato dall'assegno risulta comunque infondata , atteso che il convenuto opposto sig. non ha mai incassato CP_1 l'assegno . Inoltre l'ordine di pagamento contenuto nell'assegno bancario e rivolto dal traente alla banca trattaria non equivale al pagamento effettivo , ma a semplice promessa di pagamento . Pertanto il rilascio dell'assegno dal debitore al creditore non può essere considerato pro soluto ,ma solo pro solvendo , condizionato all'effettiva riscossione della somma portata dall'assegno . Si evidenzia , inoltre , che il predetto assegno risulta privo di data di emissione . Sussiste comunque la volontà da parte del convenuto alla restituzione del predetto assegno , nell'ipotesi in cui sarà richiesto dall'attore .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M
pagina 2 di 3 Il Tribunale , definitivamente pronunciando , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita , così dispone :
1. Rigetta l'opposizione ex art. 615 1° comma cpc
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto Parte_1
che si liquidano per compensi professionali in € 5.077,00 oltre Controparte_1 spese generali 15_% oltre CPA ed IVA
MO , 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Liotta
pagina 3 di 3