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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/10/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa IL NA, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 24.09.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate delle parti, ha pronunciato, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6649 del ruolo gen. dell'anno 2021
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Rosa Pone, presso Parte_1 la quale è elettivamente domiciliati ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Nola, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Amato e Gianfranco Pepe resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.12.2021 la ricorrente indicata in epigrafe, premetteva: - di aver presentato in data 27.12.2017, domanda per il premio nascita anno 2017, cd ''bonus mamma domani'', con numero di protocollo 5102.27/12/2017.0234281; - di aver prodotto, CP_1
1 unitamente alla predetta domanda, poiché cittadina non comunitaria e convivente in Italia con familiare avente cittadinanza italiana : a) carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'unione, rilasciata dalla questura di Napoli, con validità dal 08.10.2015 al 22.6.2019, per motivi familiari;
b) documentazione sanitaria attestante la gravidanza e la nascita del bimbo avvenuta in data
03.01.2017; c) documento d'identità e l'iban personale sul quale accreditare il pagamento (in allegato documento di identità); - di aver, in data 25.09.2018, sollecitato il pagamento all'Ente, atteso il silenzio serbato da quest'ultimo; - che in data 01.10.2018, l'Istituto previdenziale riscontrava tale richiesta rappresentando che il permesso di soggiorno era inferiore ai requisiti richiesti.
Tanto premesso in fatto, deduceva, in diritto, la sussistenza delle condizioni previste ex lege per la concessione della prestazione richiesta, e conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' in persona del legale rapp.te p.t., per sentir accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione del premio nascita cd ''bonus mamma domani'', disciplinato dalla legge stabilità 2017, di importo pari ad euro 800,00 atteso che la ricorrente, al momento dell'invio della domanda presentava tutti i requisiti richiesti dalla legge;
2)
Conseguentemente, condannare l' alla corresponsione del premio nascita di importo pari ad euro 800,00 CP_1 oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data della domanda in favore della ricorrente;
3) Per l'effetto condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione alla procuratrice anticipataria avv. Rosa Pone.” CP_ L' costituitosi, preliminarmente rappresentava: - che le domande presentate dalla ricorrente in data 22.09.2017 e, poi, in data 27.12.2017 erano state respinte in considerazione del permesso di soggiorno inferiore ai requisiti richiesti;
- che, a seguito della dichiarazione di illegittimità della CP_ circolare n. 39 del 27 febbraio 2017 ad opera del Tribunale di Milano (ord. 12.12.17),
l'Istituto aveva disposto (con messaggio n.661 del 13.02.2018) che le domande di premio Per_1 alla nascita presentate dalle donne straniere regolarmente presenti in Italia, in precedenza respinte, erano suscettibili di riesame su istanza della richiedente;
- che la ricorrente non aveva presentato richiesta di riesame, ragion per cui la prestazione non veniva mai riesaminata. Rappresentava, ancora, la sussistenza, allo stato, dei requisiti della regolare presenza in Italia e gli altri requisiti giuridico-fattuali richiesti dalla legge, con la conseguenza che la domanda per il “premio nascita anno 2017” presentata dalla ricorrente poteva essere accolta in autotutela, aggiungendo che, tuttavia, a causa di problematiche di natura tecnica-informatica, non era stato ancora possibile provvedere alla lavorazione e all'accoglimento in autotutela della domanda e chiedendo, dunque, rinvio al fine di consentire la predisposizione del provvedimento di accoglimento in via di autotutela.
2 Con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 25.09.2024, la procuratrice di parte ricorrente, rappresentando che in data 26.04.2023 l' convenuto aveva provveduto alla CP_1 corresponsione della prestazione richiesta, faceva tuttavia rilevare la predetta liquidazione era avvenuta con ritardo da parte dell'Ente convenuto e chiedeva, pertanto, la condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma di €800 da calcolarsi a partire dal 27.12.2017, data della seconda domanda, sino al soddisfo avvenuto in data 26.04.2023, oltre che al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno. Vinte le spese di lite.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 24.09.2025, i difensori delle parti depositavano note scritte consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e lette le note di trattazione, la scrivente provvede, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c., alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
Preliminarmente, occorre rilevare che non vi è discussione tra le parti sul sopravvenuto pagamento della sorta capitale maturata a titolo di “premio nascita” per l'importo di euro 800,00.
Pertanto, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso di giudizio, deve essere dichiarata, unicamente in parte qua , la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come la situazione obiettiva che crea per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, di guisa che viene meno la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 4034/2007, Cass. 14194/2004).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
3 - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cf Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza.
Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione depositata da parte resistente, in particolare della stampa “estratto del cassetto previdenziale” (depositata telematicamente il 02.05.2023), relativa alla ricorrente, in cui è indicato il pagamento della prestazione per l'importo di euro
800,00 con valuta 26.04.2023, nonché della dichiarazioni del difensore della ricorrente, deve ritenersi che il pagamento (pacifico) della prestazione oggetto di giudizio abbia soddisfatto la pretesa della parte ricorrente, determinando in parte qua la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Residuano da esaminare, a questo punto, le ulteriori domande formulate dall'istante, relative alla condanna dell' convenuto al pagamento degli interessi e della rivalutazione maturati sulla CP_1 somma liquidata, da calcolarsi a partire dal 27.12.2017, data della seconda domanda, sino al soddisfo avvenuto in data 26.04.2023, oltre che di una somma da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno, come da conclusioni rassegnate dalla procuratrice di parte ricorrente con le note sostitutive dell'udienza del 25.09.2024 e ribadite con le note sostitutive dell'udienza del 24.09.2025.
Orbene, si osserva quanto segue.
In primo luogo, deve rilevarsi l'inammissibilità della richiesta di condanna dell'Ente convenuto al
“pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno in favore della ricorrente”, attesa la tardività della stessa, essendo stata formulata solo in corso di giudizio, costituendo, dunque, la stessa una domanda nuova.
Residua, ancora, la questione concernente gli accessori del credito: la richiesta attorea relativa al pagamento degli accessori sulla sorta capitale è parzialmente meritevole di accoglimento, ciò in quanto gli interessi legali, ma non la rivalutazione monetaria, risultano dovuti a partire dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
4 Ed invero, nell'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi, trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo quanto previsto dell'art. 429
c.p.c. (cfr. Cass. 17126/2002, 2563/2016). Pertanto, ai fini del conseguimento degli interessi, non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto né l'accertamento di una sua responsabilità, essendo sufficiente, ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di
120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della legge n. 533/73 (cfr. sul punto ex plurimis
Cass. n. 6882/2002 e 17111/2002).
Il principio, costituente all'attualità diritto vivente, è ribadito dall'art. 16, comma 6, della legge n.
412/91 che così prevede: “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2,e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento".
Ciò posto, occorre evidenziare che la presente controversia inerisce alla titolarità del diritto al premio nascita (c.d. “bonus mamma domani”) di cui all'art. 1, comma 353 della Legge n.
232/2016, che così dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 CP_ dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall' in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione”.
La disposizione richiamata ha introdotto una prestazione assistenziale di sostegno alla genitorialità destinata una tantum alle donne che, a prescindere da requisiti reddituali e/o lavorativi, si trovino in stato di gravidanza almeno al settimo mese ovvero in caso di nascita
(anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza), di adozione (nazionale o internazionale) di un minore, nonché in caso di affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o di affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34 della legge 184/1983. Nessun ulteriore requisito soggettivo ha, dunque, previsto il legislatore che non sia quello di essere gestante, genitrice o adottante.
Come efficacemente puntualizzato dalla giurisprudenza, l'applicazione del principio di gerarchia delle fonti del diritto - che non consente ad una fonte normativa secondaria di dettare norme che
5 possano modificare o derogare il contenuto di una fonte normativa primaria - induce a ritenere CP_ che l' non possa legittimamente circoscrivere la portata della fattispecie normativa con proprie circolari, nemmeno adducendo l'analogia della provvidenza in parola con l'assegno di natalità previsto dall'art. 1, comma 125, l. n. 190/2014 (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza,
22/04/2024, n. 10728 (rv. 670997-01). CP_ Appare, sotto tal profilo, decisivo rilevare che le circolari amministrative dell sono atti normativi interni, che, in quanto tali, possono tendere ad indirizzare ed a guidare in modo uniforme l'attività degli organi periferici dell'ente senza però mutare le condizioni cui la legge ha imperativamente sottoposto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una provvidenza
(così già Cass. n. 2568 del 1963 e, più recentemente, Cass. n. 11094 del 2005).
Sulla scorta di tale condivisibile argomentazione, è stata, pertanto, ritenuta illegittima la circolare CP_ dell' (n. 39 del 27 febbraio 2017) che, con riguardo alle lavoratrici extracomunitarie, ha introdotto, per il godimento del premio stesso, presupposti non identificati per legge (id est il possesso di un permesso di soggiorno UE di lunga periodo di cui all'articolo 9 del Decreto
Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007): “il premio di natalità di cui all'art. 1, comma 353, l. n. 232 del 2016 spetta anche alle cittadine extracomunitarie anche se prive di permesso di CP_ soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dovendo ritenersi illegittime le circolari nn. 39 e 61 del 2017 che richiedono tale permesso come presupposto per il riconoscimento del premio” (Cass. civ., Sez. lavoro,
Sentenza, 22/04/2024, n. 10728)
Ratione temporis, il beneficio economico per cui è causa - sebbene abrogato dal d.lgs. n. 230/2021 recante disposizioni per l' “Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46” che, a partire dal 1 marzo 2022, ha introdotto la misura assistenziale parzialmente sostitutiva dell'Assegno Unico universale - continua tuttavia, ad essere dovuto per le gravidanze, nascite o adozioni che si siano verificate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021, sempre che la relativa domanda sia stata presentata entro un anno.
Tutto ciò premesso, nel caso in esame, la documentazione in atti consente di ritenere che la ricorrente abbia maturato, a far data dalla presentazione della domanda avvenuta il 27.12.2017, i requisiti richiesti per l'erogazione del beneficio di cui all'art 1 comma 353, L. n. 232/2016, in ragione della nascita del figlio avvenuta in data 03.01.2017 (come da dichiarazione sostitutiva di certificazione anagrafica versata in atti dalla parte ricorrente, cfr. produzione ricorrente).
Sulla scorta delle brevi considerazioni che precedono, ed accertato il diritto alla prestazione, dovrà riconoscersi il diritto della ricorrente agli interessi maturati per il ritardato pagamento.
6 Alla luce delle precedenti considerazioni, dunque, l'Ente convenuto dovrà essere condannato al pagamento degli interessi legali spettanti dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 27.12.2017, sino al saldo avvenuto il 26.03.2023.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento della rivalutazione monetaria, si rammenta che il già menzionato art. 16, comma 6, L. 412/91 prevede che: “L'importo dovuto a titolo di interessi
è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
In forza di tale norma, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle maggiori somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento danni cagionatogli dalla diminuzione del valore del suo credito. Il che significa che nei casi in cui il tasso legale degli interessi è superiore al tasso di svalutazione, la rivalutazione non va riconosciuta.
Alcuna deduzione in merito è stata svolta dalla parte ricorrente, che non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito. Ne consegue il rigetto della domanda relativa alla rivalutazione monetaria.
Quanto alle spese di lite l'esito complessivo della lite, che ha visto le parti in posizione di reciproca soccombenza- posto che l' è soccombente virtuale sulla domanda volta al CP_1 pagamento della prestazione (ritenendosi che- sulla scorta di una delibazione sommaria- la circostanza che l'ente abbia riconosciuto la fondatezza della pretesa della ricorrente, unitamente alle considerazioni in precedenza svolte, anche in sede giudiziaria la richiesta di parte ricorrente sarebbe stata accolta), nonché soccombente effettivo sulla domanda di pagamento degli interessi legali, mentre parte ricorrente è soccombete a sua volta sulla domanda volta al pagamento della rivalutazione monetaria-, vanno compensate nella misura di 1/3.
Nella restante parte vanno poste a carico dell e si liquidano come da dispositivo secondo i CP_1 parametri minimi di cui al Dm n.55/2014, stante la bassa complessità della controversia.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa IL NA definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di pagamento della sorta capitale della prestazione oggetto di causa;
b) dichiara il diritto della parte al pagamento degli interessi legali spettanti dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 27.12.2017 e sino al saldo CP_ avvenuto il 26.03.2023, con condanna dell' al relativo pagamento;
c) rigetta nel resto;
7 CP_ d) compensa le spese di lite in ragione di 1/3 e condanna l' al pagamento della restante parte delle spese (2/3), che si liquida, già ridotto l'importo, in euro 227,33 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Nola, 15.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa IL NA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa IL NA, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 24.09.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate delle parti, ha pronunciato, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6649 del ruolo gen. dell'anno 2021
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Rosa Pone, presso Parte_1 la quale è elettivamente domiciliati ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Nola, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Amato e Gianfranco Pepe resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.12.2021 la ricorrente indicata in epigrafe, premetteva: - di aver presentato in data 27.12.2017, domanda per il premio nascita anno 2017, cd ''bonus mamma domani'', con numero di protocollo 5102.27/12/2017.0234281; - di aver prodotto, CP_1
1 unitamente alla predetta domanda, poiché cittadina non comunitaria e convivente in Italia con familiare avente cittadinanza italiana : a) carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'unione, rilasciata dalla questura di Napoli, con validità dal 08.10.2015 al 22.6.2019, per motivi familiari;
b) documentazione sanitaria attestante la gravidanza e la nascita del bimbo avvenuta in data
03.01.2017; c) documento d'identità e l'iban personale sul quale accreditare il pagamento (in allegato documento di identità); - di aver, in data 25.09.2018, sollecitato il pagamento all'Ente, atteso il silenzio serbato da quest'ultimo; - che in data 01.10.2018, l'Istituto previdenziale riscontrava tale richiesta rappresentando che il permesso di soggiorno era inferiore ai requisiti richiesti.
Tanto premesso in fatto, deduceva, in diritto, la sussistenza delle condizioni previste ex lege per la concessione della prestazione richiesta, e conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' in persona del legale rapp.te p.t., per sentir accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione del premio nascita cd ''bonus mamma domani'', disciplinato dalla legge stabilità 2017, di importo pari ad euro 800,00 atteso che la ricorrente, al momento dell'invio della domanda presentava tutti i requisiti richiesti dalla legge;
2)
Conseguentemente, condannare l' alla corresponsione del premio nascita di importo pari ad euro 800,00 CP_1 oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data della domanda in favore della ricorrente;
3) Per l'effetto condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione alla procuratrice anticipataria avv. Rosa Pone.” CP_ L' costituitosi, preliminarmente rappresentava: - che le domande presentate dalla ricorrente in data 22.09.2017 e, poi, in data 27.12.2017 erano state respinte in considerazione del permesso di soggiorno inferiore ai requisiti richiesti;
- che, a seguito della dichiarazione di illegittimità della CP_ circolare n. 39 del 27 febbraio 2017 ad opera del Tribunale di Milano (ord. 12.12.17),
l'Istituto aveva disposto (con messaggio n.661 del 13.02.2018) che le domande di premio Per_1 alla nascita presentate dalle donne straniere regolarmente presenti in Italia, in precedenza respinte, erano suscettibili di riesame su istanza della richiedente;
- che la ricorrente non aveva presentato richiesta di riesame, ragion per cui la prestazione non veniva mai riesaminata. Rappresentava, ancora, la sussistenza, allo stato, dei requisiti della regolare presenza in Italia e gli altri requisiti giuridico-fattuali richiesti dalla legge, con la conseguenza che la domanda per il “premio nascita anno 2017” presentata dalla ricorrente poteva essere accolta in autotutela, aggiungendo che, tuttavia, a causa di problematiche di natura tecnica-informatica, non era stato ancora possibile provvedere alla lavorazione e all'accoglimento in autotutela della domanda e chiedendo, dunque, rinvio al fine di consentire la predisposizione del provvedimento di accoglimento in via di autotutela.
2 Con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 25.09.2024, la procuratrice di parte ricorrente, rappresentando che in data 26.04.2023 l' convenuto aveva provveduto alla CP_1 corresponsione della prestazione richiesta, faceva tuttavia rilevare la predetta liquidazione era avvenuta con ritardo da parte dell'Ente convenuto e chiedeva, pertanto, la condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma di €800 da calcolarsi a partire dal 27.12.2017, data della seconda domanda, sino al soddisfo avvenuto in data 26.04.2023, oltre che al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno. Vinte le spese di lite.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 24.09.2025, i difensori delle parti depositavano note scritte consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e lette le note di trattazione, la scrivente provvede, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c., alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
Preliminarmente, occorre rilevare che non vi è discussione tra le parti sul sopravvenuto pagamento della sorta capitale maturata a titolo di “premio nascita” per l'importo di euro 800,00.
Pertanto, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso di giudizio, deve essere dichiarata, unicamente in parte qua , la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come la situazione obiettiva che crea per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, di guisa che viene meno la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 4034/2007, Cass. 14194/2004).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
3 - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cf Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza.
Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione depositata da parte resistente, in particolare della stampa “estratto del cassetto previdenziale” (depositata telematicamente il 02.05.2023), relativa alla ricorrente, in cui è indicato il pagamento della prestazione per l'importo di euro
800,00 con valuta 26.04.2023, nonché della dichiarazioni del difensore della ricorrente, deve ritenersi che il pagamento (pacifico) della prestazione oggetto di giudizio abbia soddisfatto la pretesa della parte ricorrente, determinando in parte qua la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Residuano da esaminare, a questo punto, le ulteriori domande formulate dall'istante, relative alla condanna dell' convenuto al pagamento degli interessi e della rivalutazione maturati sulla CP_1 somma liquidata, da calcolarsi a partire dal 27.12.2017, data della seconda domanda, sino al soddisfo avvenuto in data 26.04.2023, oltre che di una somma da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno, come da conclusioni rassegnate dalla procuratrice di parte ricorrente con le note sostitutive dell'udienza del 25.09.2024 e ribadite con le note sostitutive dell'udienza del 24.09.2025.
Orbene, si osserva quanto segue.
In primo luogo, deve rilevarsi l'inammissibilità della richiesta di condanna dell'Ente convenuto al
“pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno in favore della ricorrente”, attesa la tardività della stessa, essendo stata formulata solo in corso di giudizio, costituendo, dunque, la stessa una domanda nuova.
Residua, ancora, la questione concernente gli accessori del credito: la richiesta attorea relativa al pagamento degli accessori sulla sorta capitale è parzialmente meritevole di accoglimento, ciò in quanto gli interessi legali, ma non la rivalutazione monetaria, risultano dovuti a partire dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
4 Ed invero, nell'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi, trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo quanto previsto dell'art. 429
c.p.c. (cfr. Cass. 17126/2002, 2563/2016). Pertanto, ai fini del conseguimento degli interessi, non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto né l'accertamento di una sua responsabilità, essendo sufficiente, ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di
120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della legge n. 533/73 (cfr. sul punto ex plurimis
Cass. n. 6882/2002 e 17111/2002).
Il principio, costituente all'attualità diritto vivente, è ribadito dall'art. 16, comma 6, della legge n.
412/91 che così prevede: “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2,e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento".
Ciò posto, occorre evidenziare che la presente controversia inerisce alla titolarità del diritto al premio nascita (c.d. “bonus mamma domani”) di cui all'art. 1, comma 353 della Legge n.
232/2016, che così dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 CP_ dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall' in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione”.
La disposizione richiamata ha introdotto una prestazione assistenziale di sostegno alla genitorialità destinata una tantum alle donne che, a prescindere da requisiti reddituali e/o lavorativi, si trovino in stato di gravidanza almeno al settimo mese ovvero in caso di nascita
(anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza), di adozione (nazionale o internazionale) di un minore, nonché in caso di affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o di affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34 della legge 184/1983. Nessun ulteriore requisito soggettivo ha, dunque, previsto il legislatore che non sia quello di essere gestante, genitrice o adottante.
Come efficacemente puntualizzato dalla giurisprudenza, l'applicazione del principio di gerarchia delle fonti del diritto - che non consente ad una fonte normativa secondaria di dettare norme che
5 possano modificare o derogare il contenuto di una fonte normativa primaria - induce a ritenere CP_ che l' non possa legittimamente circoscrivere la portata della fattispecie normativa con proprie circolari, nemmeno adducendo l'analogia della provvidenza in parola con l'assegno di natalità previsto dall'art. 1, comma 125, l. n. 190/2014 (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza,
22/04/2024, n. 10728 (rv. 670997-01). CP_ Appare, sotto tal profilo, decisivo rilevare che le circolari amministrative dell sono atti normativi interni, che, in quanto tali, possono tendere ad indirizzare ed a guidare in modo uniforme l'attività degli organi periferici dell'ente senza però mutare le condizioni cui la legge ha imperativamente sottoposto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una provvidenza
(così già Cass. n. 2568 del 1963 e, più recentemente, Cass. n. 11094 del 2005).
Sulla scorta di tale condivisibile argomentazione, è stata, pertanto, ritenuta illegittima la circolare CP_ dell' (n. 39 del 27 febbraio 2017) che, con riguardo alle lavoratrici extracomunitarie, ha introdotto, per il godimento del premio stesso, presupposti non identificati per legge (id est il possesso di un permesso di soggiorno UE di lunga periodo di cui all'articolo 9 del Decreto
Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007): “il premio di natalità di cui all'art. 1, comma 353, l. n. 232 del 2016 spetta anche alle cittadine extracomunitarie anche se prive di permesso di CP_ soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dovendo ritenersi illegittime le circolari nn. 39 e 61 del 2017 che richiedono tale permesso come presupposto per il riconoscimento del premio” (Cass. civ., Sez. lavoro,
Sentenza, 22/04/2024, n. 10728)
Ratione temporis, il beneficio economico per cui è causa - sebbene abrogato dal d.lgs. n. 230/2021 recante disposizioni per l' “Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46” che, a partire dal 1 marzo 2022, ha introdotto la misura assistenziale parzialmente sostitutiva dell'Assegno Unico universale - continua tuttavia, ad essere dovuto per le gravidanze, nascite o adozioni che si siano verificate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021, sempre che la relativa domanda sia stata presentata entro un anno.
Tutto ciò premesso, nel caso in esame, la documentazione in atti consente di ritenere che la ricorrente abbia maturato, a far data dalla presentazione della domanda avvenuta il 27.12.2017, i requisiti richiesti per l'erogazione del beneficio di cui all'art 1 comma 353, L. n. 232/2016, in ragione della nascita del figlio avvenuta in data 03.01.2017 (come da dichiarazione sostitutiva di certificazione anagrafica versata in atti dalla parte ricorrente, cfr. produzione ricorrente).
Sulla scorta delle brevi considerazioni che precedono, ed accertato il diritto alla prestazione, dovrà riconoscersi il diritto della ricorrente agli interessi maturati per il ritardato pagamento.
6 Alla luce delle precedenti considerazioni, dunque, l'Ente convenuto dovrà essere condannato al pagamento degli interessi legali spettanti dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 27.12.2017, sino al saldo avvenuto il 26.03.2023.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento della rivalutazione monetaria, si rammenta che il già menzionato art. 16, comma 6, L. 412/91 prevede che: “L'importo dovuto a titolo di interessi
è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
In forza di tale norma, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle maggiori somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento danni cagionatogli dalla diminuzione del valore del suo credito. Il che significa che nei casi in cui il tasso legale degli interessi è superiore al tasso di svalutazione, la rivalutazione non va riconosciuta.
Alcuna deduzione in merito è stata svolta dalla parte ricorrente, che non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito. Ne consegue il rigetto della domanda relativa alla rivalutazione monetaria.
Quanto alle spese di lite l'esito complessivo della lite, che ha visto le parti in posizione di reciproca soccombenza- posto che l' è soccombente virtuale sulla domanda volta al CP_1 pagamento della prestazione (ritenendosi che- sulla scorta di una delibazione sommaria- la circostanza che l'ente abbia riconosciuto la fondatezza della pretesa della ricorrente, unitamente alle considerazioni in precedenza svolte, anche in sede giudiziaria la richiesta di parte ricorrente sarebbe stata accolta), nonché soccombente effettivo sulla domanda di pagamento degli interessi legali, mentre parte ricorrente è soccombete a sua volta sulla domanda volta al pagamento della rivalutazione monetaria-, vanno compensate nella misura di 1/3.
Nella restante parte vanno poste a carico dell e si liquidano come da dispositivo secondo i CP_1 parametri minimi di cui al Dm n.55/2014, stante la bassa complessità della controversia.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa IL NA definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di pagamento della sorta capitale della prestazione oggetto di causa;
b) dichiara il diritto della parte al pagamento degli interessi legali spettanti dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 27.12.2017 e sino al saldo CP_ avvenuto il 26.03.2023, con condanna dell' al relativo pagamento;
c) rigetta nel resto;
7 CP_ d) compensa le spese di lite in ragione di 1/3 e condanna l' al pagamento della restante parte delle spese (2/3), che si liquida, già ridotto l'importo, in euro 227,33 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Nola, 15.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa IL NA
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