Sentenza 29 marzo 2007
Massime • 2
L'autonomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attività, nell'esecuzione dell'opera assunta, con propria organizzazione, apprestandone i mezzi e curandone le modalità di intervento, comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera; detta responsabilità viene meno allorchè il committente si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera imponendo all'appaltatore le sue direttive - dalle quali sia poi derivato il danno a terzi -, poichè solo in tal caso può ritenersi che l'appaltatore sia divenuto "nudus minister" del committente in relazione all'evento dannoso.
In tema di responsabilità del proprietario per danni derivanti, ex art. 2053 cod. civ., da rovina dell'edificio, va considerata tale ogni disgregrazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati. Ne consegue che il proprietario dell'edificio, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
Commentario • 1
- 1. Il danno da cose in custodiaRaffaele Gennaro Talarico · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. La responsabilità per danni causati da cose – 2. Il danno da cose in custodia ex 2051 c.c. – 2.1. La derivazione del danno dalla cosa – 2.2. Il rapporto di custodia – 4. Il concorso del danneggiato 1. La responsabilità per danni causati da cose Con l'espressione “danno da cose” si suole indicare una categoria di fattispecie speciali di responsabilità aquiliana, previste dal codice civile e dalle leggi speciali. Tali responsabilità assumono caratteri derogatori rispetto alla figura generale di illecito civile di cui all'art. 2043 c.c. proprio in virtù del particolare rapporto che sussiste tra la cosa dannosa e il soggetto responsabile. Le figure codicistiche ricondotte alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2007, n. 7755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7755 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UNIPOL COMPAGNIA ASSICURATRICE SPA, in persona del suo procuratore e legale rappresentante Dott.ssa Giovanna Gigliotti, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato Massimo Martoriello, difesa dall'avvocato Riccardo Lorini, con studio in 80053 - Castellammare di Stabia, Via A. Volta n. 34, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI IT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato Giovanni D'Amato, difesa dall'avvocato Nicola Pelosi, con procura speciale del Dott. Notaio Giuseppe Salvi in Napoli, del 28/04/03, Rep. 18137;
- controricorrente -
nonché contro
COND. DI VIA ROMA 47 - ERCOLANO, COOP LA RINNOVATRICE A RL;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 11480/03 proposto da:
COOPERATIVA LA RINNOVATRICE A R.L., in persona della legale rappresentante pro tempore sig.a Rosa Scala, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato Francesco Maglione, con studio in 80133 - Napoli, P.zza G. Bovio n. 14, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NI MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato Giovanni D'Amato, difesa dall'avvocato Nicola Pelosi, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
UNIPOL COMP ASSIC SPA, COND VILLA FARAONE;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 13397/03 proposto da:
CONDOMINIO "VILLA FARAONE" VIA ROMA 47 - ERCOLANO, in persona dell'amministratrice pro tempore Dott. Claudio Russo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell'avvocato Carlo De Porcellinis, difeso dall'avvocato Carlo Esposito, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato Giovanni D'Amato, difesa dall'avvocato Nicola Pelosi, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
COOP LA RINNOVATRICE A RL, UNIPOL COMP ASSIC SPA;
- intimate -
avverso la sentenza n. 595/03 della Corte d'Appello di NAPOLI, quarta sezione civile, emessa il 12/02/03, depositata il 18/02/03, R.G. 4347/00;. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/07 dal Consigliere Dott. MAZZA Fabio;
udito l'Avvocato Nicola Pelosi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso, previa riunione dei ricorsi, per l'accoglimento p.q.r. del ricorso principale (1^, 2^ e 3^ motivo), rigetto del 4^ e 5^ motivo (ricorso principale UNIPOL);
rigetto di entrambi i ricorsi incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26.1.1984, in Ercolano, a causa di un violento nubifragio, crollava parte della muratura di un fabbricato condominiale sito in via Roma n. 47 e i detriti si abbattevano sul vicino edificio di proprietà di NN NU, determinando danno all'immobile, nonché il decesso del minore RD IR. La NN conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Napoli, per ottenere il risarcimento del danno, il condominio dello stabile crollato, denominato Villa Faraone, che chiamava in giudizio per garanzia la cooperativa "La Rinnovatrice", cui aveva appaltato i lavori di ripristino resi necessari dal sisma del 23.11,1980. La cooperativa, pur negando ogni sua responsabilità nella produzione dell'evento dannoso, chiamava in garanzia il suo assicuratore, NI s.p.a., che si costituiva chiedendo il rigetto della domanda contro di esso proposta. Il Tribunale adito, con sentenza 10.11.2000, condannava la cooperativa "La Rinnovatrice" al pagamento della somma di Lire 91,787.885, in favore della TI, che proponeva appello principale perché fosse applicata alla concreta fattispecie il disposto dell'art. 2053 c.c.; fosse estesa la condanna al Condominio e alla NI s.p.a.; fosse elevata la misura del risarcimento. Gli appellati si costituivano chiedendo il rigetto del gravame principale e proponevano distinti appelli incidentali: il Condominio perché fosse ridotto il quantum del risarcimento;
la Cooperativa perché fosse rigettata ogni domanda contro di essa proposta;
la NI per essere estromessa dal giudizio o, in via gradata, per il rigetto della domanda di garanzia. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza 18.2.2003, in parziale accoglimento dell'appello principale, estendeva la condanna al risarcimento del danno al Condominio e alla soc. NI. Rigettava nel resto l'appello principale e rigettava gli appelli incidentali. Avverso tale sentenza la soc. NI propone ricorso per cassazione con quattro mezzi di gravame. Gli intimati resistono con distinti controricorsi. Il Condominio, con tre motivi e la Cooperativa, con quattro motivi, producono ricorsi incidentali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti siccome proposti avverso la medesima sentenza. Il giudice dell'appello ha ritenuto la concorrente responsabilità del Condominio, quale proprietario dello stabile parzialmente crollato, avendo accertato, con l'ausilio della consulenza tecnica di ufficio, che l'evento dannoso fu determinato anche da difetti strutturali e carenza di manutenzione ed avendo rilevato che non è stata data la prova liberatrice prevista dall'art. 2053 c.c. Ha confermato il giudizio di responsabilità concorrente della Cooperativa per negligenza nella esecuzione dei lavori ad essa affidati. Ha osservato che la NN ha esteso la domanda nei confronti della NI e ha ritenuto tardivamente e genericamente proposta l'eccezione di prescrizione formulata dalla soc. Cooperativa.
Il ricorrente principale, con i primi tre motivi di gravame, da esaminare congiuntamente perché strettamente collegati, lamenta violazione di legge. Osserva che la Corte territoriale ha fatto mal governo dell'art. 1917 c.c., avendo pronunziato condanna nei confronti di essa società, perché la NN non aveva azione diretta nei suoi confronti e l'estensione della domanda era quindi inammissibile, stante l'autonomia sostanziale del rapporto di assicurazione rispetto alla responsabilità per illecito gravante sul condominio e sull'appaltatore. Osserva ancora che l'estensione della domanda nei suoi confronti non era avvenuta e comunque sarebbe stata tardiva e non accettata, infine censura di violazione di legge la condanna in solido con i convenuti pronunziata nei suoi confronti, negando la ritenuta solidarietà per la diversità dei rispettivi titoli di obbligazione ed osservando altresì che con tale condanna è stato superato il limite del massimale.
Le tre censure sono fondate. La NI era tenuta unicamente alla garanzia assicurativa in favore della soc. La Rinnovatrice in virtù di titolo contrattuale cui era estranea la NN. L'azione da costei proposta essendo fondata su diverso titolo, avente natura extracontrattuale, non era di per se estensibile all'assicuratore del soggetto responsabile dell'illecito aquiliano. Nè può ritenersi che detta estensione sia stata oggetto di tempestiva domanda e sia stata comunque accettata. Infatti la domanda cui il giudice a quo ricollega l'effetto estensivo fu proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusione avanti al giudice di prima istanza, in data 11.3.1993 e nei confronti del convenuti e degli interventori, tra i quali non poteva essere ricompresa la chiamata in garanzia NI. Peraltro detta società non ha mai accettato tale supposta estensione, avendo chiesto il rigetto della domanda contro di essa proposta e l'estromissione dal giudizio. L'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale, con conseguente cassazione della condanna pronunciata contro la NI, comporta l'assorbimento del quarto motivo dello stesso ricorso, con il quale viene lamentata la mancata estromissione dal giudizio. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata senza rinvio, in relazione ai motivi accolti.
Il Condominio, con il primo mezzo del ricorso incidentale, lamenta la violazione degli artt. 2051, 2053, 2055 e 2956 c.c., nonché contraddittorietà della motivazione. Deduce l'erroneità e l'irrazionalità della condanna pronunciata nei suoi confronti, osservando che, al momento dell'evento dannoso, l'edificio era nella piena disponibilità dell'impresa appaltatrice. La censura non merita accoglimento. A norma dell'art. 2053 c.c., nella ipotesi di rovina dell'edificio, che è ravvisabile in ogni disgregazione, anche limitata, dei suoi elementi strutturali o degli elementi accessori in esso stabilmente incorporati, il proprietario dell'immobile può andare esente da responsabilità soltanto se provi che l'evento dannoso non è riconducibile a vizio di costruzione o a difetto di manutenzione (vedi Cass. III, 27.1.2005, n. 1666; Cass. III, 8.9.1998, n. 8876). Nella fattispecie non soltanto manca tale prova, ma è stato affermato dal giudice a quo, sulla base degli accertamenti tecnici eseguiti nel corso del giudizio, la sussistenza di carenze strutturali e di manutenzione.
Con il secondo mezzo di ricorso, il Condominio lamenta violazione di legge in ordine alla liquidazione del danno subito dalla NN. Osserva che il danno è ascrivibile anche ad incuria della NN che non ha provveduto in ordine alla tutela della sua proprietà; che la Corte distrettuale non ha esaminato la documentazione in atti. La censura è inammissibile in quanto mancante di autosufficienza. La ricorrente non indica quali opere o provvedimenti sarebbero stati omessi dalla NN, ne' indica i documenti non esaminati e il loro contenuto, ed impedisce così l'esame del tema di decisione sotteso dalla censura. Con il terzo mezzo di gravame, il ricorrente lamenta violazione di legge, osservando che erroneamente il giudice a quo ha ritenuto non superata la presunzione ex art. 2053 c.c. Afferma che dagli atti di causa risulta l'estraneità di esso condominio alla produzione dell'evento dannoso dedotto in lite. La censura è inammissibile. Il Condominio postula infatti il riesame, da parte di questa Corte di legittimità, delle risultanze processuali, genericamente indicate, sollecitando una valutazione di merito che si sovrapponga a quella del giudice a quo. Il ricorso incidentale del condominio deve essere pertanto rigettato.
La Cooperativa La Rinnovatrice, con il primo mezzo di gravame del ricorso incidentale, lamenta violazione di legge e omessa o insufficiente motivazione in ordine al ritenuto concorso di colpa a suo carico. Argomentando sulla base delle conclusioni delle consulenze svolte nel processo penale per la morte del RD, afferma che l'evento dannoso non è riconducibile a sua responsabilità, essendo stato invece determinato esclusivamente da cause meteoriche e da difetto di costruzione e manutenzione. Afferma ancora di aver operato quale nudus minister della società committente senza alcuna libertà di decisione, ma soltanto eseguendo gli ordini che venivano ad essa impartiti dal direttore dei lavori, e sulla base di tale argomentazione, contesta l'addebito ascrittole dal ctu avente per oggetto il mancato consolidamento delle murature del lato prospiciente il mare. Deduce di non aver mai ricevuto dal committente l'ordine di effettuare detto consolidamento e riporta in proposito, a sostegno del suo assunto, le deposizioni del teste Albarano. La censura non merita accoglimento. Il giudice a quo non era tenuto ad esaminare e porre a base del suo convincimento le consulenze indicate dalla soc. ricorrente, poiché queste erano state disposte ed eseguite in altro processo, celebrato in sede penale in relazione al decesso del minore RD e quindi anche con temi di indagine e decisione non congruenti con quelli del presente giudizio. La Corte distrettuale aveva a disposizione le risultanze della consulenza tecnica svolta nella prima fase del presente giudizio e ad esse si è riportata per le valutazioni tecniche del caso, non avendo motivi validi per discostarsene. La censura, sotto il profilo della preferenza che accorda alle conclusioni delle consulenze svolte nel penale, incide certamente nel merito della decisione impugnata e, pertanto, risulta inammissibile. L'autonomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta, con propria organizzazione, apprestandone i mezzi e curandone le modalità di intervento comporta di regola la di lui responsabilità per i danni arrecati a terzi (vedi Cass. III, 20.4.2004, n. 7499). Detta responsabilità viene meno allorché il committente si sia ingerito nella esecuzione dell'opera imponendo all'appaltatore le sue direttive, dalle quali sia poi derivato il danno a terzi. Solo in tal caso può ritenersi che l'appaltatore sia divenuto nudus minister del committente, in relazione all'evento dannoso. Nel caso di specie, dalla deposizione riportata nel ricorso non risulta siffatta ingerenza, avendo invece il teste asserito che tra committente e appaltatore correva pieno accordo. Cosicché la valutazione espressa sul punto dal giudice a quo appare del tutto coerente, essendo fondata sull'assunto del mancato apprestamento di misure cautelari da parte dell'appaltatore.
Con il secondo mezzo di gravame, la Cooperativa lamenta violazione di legge in relazione al capo decisionale avente ad oggetto il risarcimento del danno subito dalla NN. Afferma che il danno in questione non è immediato ne' diretto, ma soltanto un danno indiretto dovuto alle infiltrazioni di acque meteoriche dalle murature e dai solai e non è quindi risarcibile;
che esso è stato determinato anche dallo stato di abbandono dell'edificio danneggiato, cosicché risulta applicabile alla fattispecie la norma dell'art. 1227 c.c., comma 2, giacché la NN ha omesso di realizzare le poche opere provvisionali che avrebbero potuto evitare l'evento dannoso. Lamenta inoltre erronea valutazione del danno, siccome liquidato in misura eccessiva ed anche in relazione ad opere non connesse con le riparazioni necessitate dall'evento dannoso. La censura non merita accoglimento in quanto inammissibile. Essa introduce una valutazione dei fatti di causa difforme da quella ritenuta dal giudice a quo. incide pertanto nel merito del giudizio reso dalla Corte distrettuale senza peraltro aver evidenziato omissioni o contraddizioni nella motivazione. Con il terzo mezzo di gravame, la Cooperativa lamenta la violazione degli artt. 2934 e 2947 c.c. e degli artt. 112, 115, 184, 189 e 345 c.p.c. (nel vecchio testo), nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in ordine al capo decisionale avente ad oggetto l'eccepita prescrizione. La Corte del merito ha ritenuto che l'eccezione sia stata proposta in maniera generica e per la prima volta nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, e, quindi, tardivamente. La Cooperativa contesta l'assunto del giudice a quo e riporta il testo della udienza per conclusioni del 23.3.1993, nella quale si legge che essa sollevò "la prescrizione estintiva quinquennale". Osserva quindi che l'eccezione fu sollevata tempestivamente e in forma specifica. Rileva ancora che, comunque, alla causa in oggetto, siccome iniziata anteriormente al 30.4.1995, era applicabile il vecchio testo dell'art. 345 c.p.c., comportante l'ammissibilità di nuove eccezioni nel giudizio di appello. Precisa infine che la citazione fu ad essa notificata in data 4.12.1989, a distanza di oltre cinque anni dall'evento dannoso, verificatosi in data 2 6.2.1984. La censura non merita accoglimento, stante la natura solidale delle obbligazioni risarcitorie gravanti sul Condominio e sulla Cooperativa. Tale vincolo di solidarietà comporta infatti l'applicabilità della norma di cui al primo comma dell'art. 1310 c.c., e, conseguentemente l'interruzione del corso della prescrizione anche nei confronti della Cooperativa per effetto dell'atto di citazione notificato al Condominio.
Con il quarto ed ultimo mezzo di gravame, la Cooperativa lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c. Osserva che l'auspicato accoglimento del ricorso incidentale da essa proposto dovrà condurre alla riforma del regolamento delle spese di lite adottato dal giudice a quo. La doglianza non merita accoglimento. I primi tre mezzi del ricorso sono infondati e ciò comporta il rigetto anche dell'ultimo motivo e dell'intero ricorso. Sussistono giusti motivi per disporre tra tutte le parti la compensazione delle spese del giudizio di cassazione e, limitatamente al rapporto processuale tra la NN e la soc. NI, anche le spese dell'intero giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie i motivi primo, secondo e terzo del ricorso principale, assorbito il quarto. Rigetta i ricorsi incidentali. Cassa in relazione, senza rinvio, l'impugnata sentenza. Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione, nonché, limitatamente al rapporto tra la NN e la NI s.p.a., anche quelle del giudizio di merito.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2007