TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N . 1 5 8 0 / 2 0 2 4 R . G . V . G .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Rini Giuseppe Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1580 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente a [...] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Patrizia Lanza, sito a Bagheria (PA) in via Monaco I n. 28/A, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente a CP_1 C.F._2
Bagheria (PA) in via Ciro Scianna n. 58 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Patrizia Lanza, sito a Bagheria (PA) in via Monaco I n. 28/A, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20.02.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve accogliersi la domanda con la quale e hanno chiesto al Parte_1 CP_1
Tribunale di disciplinare la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei propri figli, e omologando l'accordo dagli stessi raggiunto e Persona_1 Persona_2 riportato con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Le pattuizioni contenute nel ricorso del 27.08.2024, espressamente richiamate all'udienza del
20.02.2025, come manifestate con i punti n. 1-2-4, non sono contrarie a norme di legge imperative né all'ordine pubblico e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli delle parti in causa.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto previsto e pattuito dalle parti con il punto n. 3.
Si dà atto dell'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda delle parti come formulata con il ricorso introduttivo.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa e prende atto delle condizioni indicate dalle parti con il ricorso introduttivo, nei termini stabiliti in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.03.2025
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Rini Giuseppe Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1580 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente a [...] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Patrizia Lanza, sito a Bagheria (PA) in via Monaco I n. 28/A, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente a CP_1 C.F._2
Bagheria (PA) in via Ciro Scianna n. 58 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Patrizia Lanza, sito a Bagheria (PA) in via Monaco I n. 28/A, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20.02.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve accogliersi la domanda con la quale e hanno chiesto al Parte_1 CP_1
Tribunale di disciplinare la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei propri figli, e omologando l'accordo dagli stessi raggiunto e Persona_1 Persona_2 riportato con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Le pattuizioni contenute nel ricorso del 27.08.2024, espressamente richiamate all'udienza del
20.02.2025, come manifestate con i punti n. 1-2-4, non sono contrarie a norme di legge imperative né all'ordine pubblico e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli delle parti in causa.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto previsto e pattuito dalle parti con il punto n. 3.
Si dà atto dell'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda delle parti come formulata con il ricorso introduttivo.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa e prende atto delle condizioni indicate dalle parti con il ricorso introduttivo, nei termini stabiliti in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.03.2025
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle