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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/07/2025, n. 4733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4733 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 7490/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
), rappresentato e difeso da se medesimo, Parte_1 C.F._1
avendone le capacità, nonché dall'avv. Massimo Reboa ) CodiceFiscale_2
che lo rapp.ta e difende giusta procura allegata al presente atto (file telematico), elettivamente domiciliato presso il loro studio comune in Roma alla
Via Flaminia 213; pec , p.e.c. Email_1
); Ricorrente Email_2
e
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
, con sede in Roma alla Via G. Zibordi 105 ed elettivamente Controparte_2
domiciliata in Roma, alla Via Corrado Parona 113, presso lo studio dell'Avv.
Andrea Baffoni ( ), che la rappresenta e difende, giusta C.F._3 procura in calce al ricorso introduttivo, p.e.c.
; Resistente Email_3
CONCLUSIONI: per parte ricorrente quelle formulate nel ricorso introduttivo e per parte appellata quelle rese nella memoria di costituzione;
per entrambe quelle formulate all'udienza, ex art. 127 ter, di conclusioni del 23.4.25 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che con ricorso del 21.12.21, ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c.,
l'avv. chiedeva la liquidazione di crediti professionali per i Parte_1
seguenti giudizi in grado d'appello, in rito lavoro: 1) procedimento avente Rg.
5110/13 su ricorso , notificato il 03.12.2013 , ad istanza di (ex Parte_2
dipendente) alla per illegittimità del licenziamento, conclusosi Controparte_1
con sentenza d'accoglimento e con la condanna della 2) Controparte_1
Successivo giudizio di Cassazione Rg. 28195/2014 instaurato dalla CP_1
tramite l'avv. conclusosi con il rigetto del ricorso;
3) Ricorso
[...] Pt_1
d'appello, sempre in materia di lavoro, ad istanza della , depositato in CP_1
data 23.7.2012, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7254/12 del
26.4.2012 conclusosi con transa-zione del 15.5.2013 e conseguenzialmente concludeva per il pagamento dell'im- porto di € 16.124,32, per compensi professionali ovvero in subordine quello diverso che venisse ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori dal 30esimo giorno dall'emissione degli avvisi di fattura e la maggiorazione dell'importo di € 120,00 a titolo di penale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2002.
Per la notifica del ricorso e l'instaurazione del contraddittorio veniva fissata la prima udienza di discussione del 30.02.2022.
pag. 2/7 Si costituiva la contestando la rituale assunzione degli incarichi Controparte_1
e la loro quantificazione e la mancanza di prova dell'attività espletata.
Il giudizio veniva riservato in decisione all'udienza Collegiale del 23.04.2025 con i termini di gg. 20 per conclusionali e gg. 20 per repliche.
La Corte così ragiona
La stessa parte ricorrente individua la fonte del rapporto professionale, nella convenzione del 27.11.1990 (allegato n. 14 di parte ricorrente) oggetto ed afferma l'avvenuta comunicazione di recesso del 18 aprile 2013 da parte dell'avv. (allegato n. 15 del fascicolo di parte ricorrente). Pt_1
Inoltre dichiara che la convenzione prevedeva per le prestazioni professionali ivi indicate un compenso annuo di £.
3.500.000 ed era limitata a sole 42 prestazione annue ed il costo di Lire 200.000 per ogni atto eccedente.
La convenzione del 27.11.1990 prevedeva: “Le prestazioni previste dal presente capo sono: C1) consulenza ed assistenza legale giudiziale e stragiudiziale,
………….; C2) partecipazione personale o a mezzo sostituto alle udienze civili, amministrative o tributarie avanti al foro di Roma ove l'avv. sia costituito Pt_1 procuratore delle parti. C3) redazione e deposito se nel Foro di Roma sino a 42 scritti o atti giudiziari o stragiudiziali annui.
S'intendono: atti di citazione, comparse conclusionali, note di replica, memorie difensive in genere, atti di precetto, ricorsi o istanze di ogni genere all'Autorità
Giudiziaria adita, in corso di giudizio, corrispondenza con i terzi, denunce e querele penali.
Qualora gli scritti o atti superino il numero di 42 annui concordato, all'avv. spetterà un ulteriore importo di £ 200.000 oltre gli oneri di Parte_1 legge. Viceversa, qualora gli scritti o atti difensivi non raggiungano il suddetto n.42 annui, nessuna differenza sarà dovuta.
pag. 3/7 Oltre a quanto sinora descritto, saranno dovute all'avv. R. Reboa tutte le spese, diritti ed onorari che i vari organi giudiziari liquideranno in caso di vittoria totale o parziale in favore delle parti assistite dallo studio legale ed indipendentemente dalla loro effettiva riscossione da parte delle aziende stesse.
“ …………… “ in riferimento alla scadenza della convenzione avente decorrenza dal 01.01.1990 al 31.12.1990 “La presente convenzione avrà la durata al
31.12.1990 e s'intenderà tacitamente rinnovata alle medesime condizioni per un anno, e così di seguito, ove non disdetta dall'avv. R. Reboa con raccomandata
R.R. da inviarsi almeno trenta giorni prima della data di scadenza”.
L'avv. effettuava regolare disdetta della convenzione con comunicazione Pt_1
alla del 18.04.2013 è chiedeva la revisione degli accordi;
in caso Controparte_1
contrario, la risoluzione del contratto come, previsto dalle pattuizioni intercorse, aveva la durata di un anno con rinnovo in caso di mancata disdetta da effettuarsi entro 30 giorni dalla scadenza;
risoluzione che deve pertanto ritenersi alla data del 31.12.2013.
Ritenuto che con il giudizio avente RG. 5791/2012 contro , CP_3
depositato il 23.07.2012 e notificato in data 28.08.2012, la chiedeva CP_1
la riforma della sentenza n. 7254/12 del Tribunale di Roma, Sez. lavoro del
19/26.04.2012 (R.G. 30473/2010).
Nel giudizio si costituiva , in data 11.09.2012, con Memoria di CP_3 costituzione con appello incidentale anche per la richiesta di inibitoria, chiedendo il rigetto del ricorso in appello e l'accoglimento dell'appello incidentale.
All'udienza camerale del 13 Set. 2012 il Collegio rigettava l'istanza nell'interesse della per la sospensione dell'esecutorietà della appellata Controparte_1
sentenza rinviando la causa all'udienza del 26 Feb. 2014 per la discussione.
pag. 4/7 Nelle more le parti raggiungevano un accordo ed all'udienza del 15 maggio
2013 di comparizione del giudizio le parti sottoscrivevano un accordo transattivo che, con il versamento da parte della di € 55.000,00, Controparte_1 definiva il giudizio R.G. 5791/12 oggetto della richiesta di liquidazione delle spettanze professionali. Il giudizio si è definito pertanto nell'anno 2013 e qualsiasi richiesta di competenza risulta coperta dall'accordo professionale.
La domanda relativa al giudizio indicato va pertanto disattesa.
Il giudizio, innanzi a Questa Corte, Rg. 5110/13 avente ad oggetto l'appello alla sentenza, n. 8090/13, di rigetto dell'impugnativa di licenziamento ad istanza di
, inizia con ricorso notificato il 03.12.2013 è quindi successivo Parte_2
alla convenzione ed in mancanza di accordo, in virtù di quanto previsto dall'art.13 comma sesto della L. n.247/012 che richiama i parametri ministeriali e come confermato dalla Cassazione con sentenza n.33193/2022, il compenso va determinato in base ai parametri ministeriali.
Non è contestato il rilascio del mandato per tale giudizio pertanto la CP_1
si costituiva con il patrocinio dell'avv. con memoria difensiva
[...] Parte_1
depositata il 7.4.2014 ed il giudizio si concludeva all'udienza del 17.4.2014 con sentenza n.3859/14 della Sezione Lavoro di Questa Corte, depositata il
04.07.2014, con riforma integrale della sentenza emessa dal Tribunale di Roma dichiarando l'illegittimità del licenziamento intervenuto il 16.3.2011 con esito negativo per la Controparte_1
L'attività difensiva espletata rientra nell'applicazione dei DM 247/2012 e DM
n.55/2014 da calcolarsi secondo il valore della causa di € 11.576,00, l'attività espletata e la non particolare complessità della questione giuridica trattata e facendo riferimento ai parametri utilizzati dalla sentenza emessa dalla Corte
pag. 5/7 (nell'indicato giudizio) in complessivi € 3.000,00 oltre C.P.A. ed IVA se dovuta oltre il 15% per spese generali e ritenuta d'acconto.
Per il successivo giudizio di Cassazione le parti hanno concordato in data
09.10.14 l'importo di € 5.000,00 a cui devono aggiungersi gli oneri fiscali C.P.A. ed I.V.A. nonché le eventuali spese sostenute per l'iscrizione a ruolo e conseguenziali come da avviso di fattura del 14.10.2014 per un totale imponibile di € 5.950,00 oltre C.P.A ed IVA come per legge e ritenuta d'acconto.
Rilevato che parte ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento della somma di € 120,00 per i tre giudizi indicati, ai sensi dell'art.6 del d.lgs.231/2002 che prevede “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno” in caso di ritardo nel pagamento.
La Corte ritiene che, a tale titolo, possa essere riconosciuto unicamente l'importo di € 80,00 dovendo considerare l'accoglimento per soli due procedimenti con avvisi di fattura.
La Corte ritiene che le spese di lite del presente giudizio vanno compensate tra le parti nella misura di un terzo, attesa la parziale soccombenza del ricorrente con la condanna della , maggiormente soccombente, al Controparte_1 pagamento dei residue due terzi a favore degli avvocati Massimo e Pt_1
e quindi liquida per l'intero secondo il DM 147/22 in ragione dei minimi
[...] tabellari attesa la semplicità delle questioni trattate e la sommarietà del rito in €
2.906,00 oltre € 160,00 per spese ed il 15€ per spese generali IVA se dovuta e
CPA come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento proposto con ricorso da , come in atti, nei confronti della Parte_1 CP_1
in atti, così provvede:
[...]
1) In parziale accoglimento del ricorso come in narrativa condanna la come in atti, al pagamento degli importi di € 5.950,00 e Controparte_1
di € 3.000,00 oltre C.P.A., IVA accessori di legge;
2) Condanna la al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 Pt_1
dell'importo di € 80,00 oltre interessi legali dal dì della domanda
[...]
al saldo.
3) Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna la in atti, al pagamento dei due terzi delle spese di lite del Controparte_1
presente giudizio in favore di liquidate per l'intero in € Parte_1
2.906,00, oltre € 160,00 per spese ed il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. al netto della ritenuta d'acconto come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 2/07/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
Relatore / Estensore dott. Franco Petrolati
Avv. Paolo Caliman
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 7490/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
), rappresentato e difeso da se medesimo, Parte_1 C.F._1
avendone le capacità, nonché dall'avv. Massimo Reboa ) CodiceFiscale_2
che lo rapp.ta e difende giusta procura allegata al presente atto (file telematico), elettivamente domiciliato presso il loro studio comune in Roma alla
Via Flaminia 213; pec , p.e.c. Email_1
); Ricorrente Email_2
e
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
, con sede in Roma alla Via G. Zibordi 105 ed elettivamente Controparte_2
domiciliata in Roma, alla Via Corrado Parona 113, presso lo studio dell'Avv.
Andrea Baffoni ( ), che la rappresenta e difende, giusta C.F._3 procura in calce al ricorso introduttivo, p.e.c.
; Resistente Email_3
CONCLUSIONI: per parte ricorrente quelle formulate nel ricorso introduttivo e per parte appellata quelle rese nella memoria di costituzione;
per entrambe quelle formulate all'udienza, ex art. 127 ter, di conclusioni del 23.4.25 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che con ricorso del 21.12.21, ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c.,
l'avv. chiedeva la liquidazione di crediti professionali per i Parte_1
seguenti giudizi in grado d'appello, in rito lavoro: 1) procedimento avente Rg.
5110/13 su ricorso , notificato il 03.12.2013 , ad istanza di (ex Parte_2
dipendente) alla per illegittimità del licenziamento, conclusosi Controparte_1
con sentenza d'accoglimento e con la condanna della 2) Controparte_1
Successivo giudizio di Cassazione Rg. 28195/2014 instaurato dalla CP_1
tramite l'avv. conclusosi con il rigetto del ricorso;
3) Ricorso
[...] Pt_1
d'appello, sempre in materia di lavoro, ad istanza della , depositato in CP_1
data 23.7.2012, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7254/12 del
26.4.2012 conclusosi con transa-zione del 15.5.2013 e conseguenzialmente concludeva per il pagamento dell'im- porto di € 16.124,32, per compensi professionali ovvero in subordine quello diverso che venisse ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori dal 30esimo giorno dall'emissione degli avvisi di fattura e la maggiorazione dell'importo di € 120,00 a titolo di penale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2002.
Per la notifica del ricorso e l'instaurazione del contraddittorio veniva fissata la prima udienza di discussione del 30.02.2022.
pag. 2/7 Si costituiva la contestando la rituale assunzione degli incarichi Controparte_1
e la loro quantificazione e la mancanza di prova dell'attività espletata.
Il giudizio veniva riservato in decisione all'udienza Collegiale del 23.04.2025 con i termini di gg. 20 per conclusionali e gg. 20 per repliche.
La Corte così ragiona
La stessa parte ricorrente individua la fonte del rapporto professionale, nella convenzione del 27.11.1990 (allegato n. 14 di parte ricorrente) oggetto ed afferma l'avvenuta comunicazione di recesso del 18 aprile 2013 da parte dell'avv. (allegato n. 15 del fascicolo di parte ricorrente). Pt_1
Inoltre dichiara che la convenzione prevedeva per le prestazioni professionali ivi indicate un compenso annuo di £.
3.500.000 ed era limitata a sole 42 prestazione annue ed il costo di Lire 200.000 per ogni atto eccedente.
La convenzione del 27.11.1990 prevedeva: “Le prestazioni previste dal presente capo sono: C1) consulenza ed assistenza legale giudiziale e stragiudiziale,
………….; C2) partecipazione personale o a mezzo sostituto alle udienze civili, amministrative o tributarie avanti al foro di Roma ove l'avv. sia costituito Pt_1 procuratore delle parti. C3) redazione e deposito se nel Foro di Roma sino a 42 scritti o atti giudiziari o stragiudiziali annui.
S'intendono: atti di citazione, comparse conclusionali, note di replica, memorie difensive in genere, atti di precetto, ricorsi o istanze di ogni genere all'Autorità
Giudiziaria adita, in corso di giudizio, corrispondenza con i terzi, denunce e querele penali.
Qualora gli scritti o atti superino il numero di 42 annui concordato, all'avv. spetterà un ulteriore importo di £ 200.000 oltre gli oneri di Parte_1 legge. Viceversa, qualora gli scritti o atti difensivi non raggiungano il suddetto n.42 annui, nessuna differenza sarà dovuta.
pag. 3/7 Oltre a quanto sinora descritto, saranno dovute all'avv. R. Reboa tutte le spese, diritti ed onorari che i vari organi giudiziari liquideranno in caso di vittoria totale o parziale in favore delle parti assistite dallo studio legale ed indipendentemente dalla loro effettiva riscossione da parte delle aziende stesse.
“ …………… “ in riferimento alla scadenza della convenzione avente decorrenza dal 01.01.1990 al 31.12.1990 “La presente convenzione avrà la durata al
31.12.1990 e s'intenderà tacitamente rinnovata alle medesime condizioni per un anno, e così di seguito, ove non disdetta dall'avv. R. Reboa con raccomandata
R.R. da inviarsi almeno trenta giorni prima della data di scadenza”.
L'avv. effettuava regolare disdetta della convenzione con comunicazione Pt_1
alla del 18.04.2013 è chiedeva la revisione degli accordi;
in caso Controparte_1
contrario, la risoluzione del contratto come, previsto dalle pattuizioni intercorse, aveva la durata di un anno con rinnovo in caso di mancata disdetta da effettuarsi entro 30 giorni dalla scadenza;
risoluzione che deve pertanto ritenersi alla data del 31.12.2013.
Ritenuto che con il giudizio avente RG. 5791/2012 contro , CP_3
depositato il 23.07.2012 e notificato in data 28.08.2012, la chiedeva CP_1
la riforma della sentenza n. 7254/12 del Tribunale di Roma, Sez. lavoro del
19/26.04.2012 (R.G. 30473/2010).
Nel giudizio si costituiva , in data 11.09.2012, con Memoria di CP_3 costituzione con appello incidentale anche per la richiesta di inibitoria, chiedendo il rigetto del ricorso in appello e l'accoglimento dell'appello incidentale.
All'udienza camerale del 13 Set. 2012 il Collegio rigettava l'istanza nell'interesse della per la sospensione dell'esecutorietà della appellata Controparte_1
sentenza rinviando la causa all'udienza del 26 Feb. 2014 per la discussione.
pag. 4/7 Nelle more le parti raggiungevano un accordo ed all'udienza del 15 maggio
2013 di comparizione del giudizio le parti sottoscrivevano un accordo transattivo che, con il versamento da parte della di € 55.000,00, Controparte_1 definiva il giudizio R.G. 5791/12 oggetto della richiesta di liquidazione delle spettanze professionali. Il giudizio si è definito pertanto nell'anno 2013 e qualsiasi richiesta di competenza risulta coperta dall'accordo professionale.
La domanda relativa al giudizio indicato va pertanto disattesa.
Il giudizio, innanzi a Questa Corte, Rg. 5110/13 avente ad oggetto l'appello alla sentenza, n. 8090/13, di rigetto dell'impugnativa di licenziamento ad istanza di
, inizia con ricorso notificato il 03.12.2013 è quindi successivo Parte_2
alla convenzione ed in mancanza di accordo, in virtù di quanto previsto dall'art.13 comma sesto della L. n.247/012 che richiama i parametri ministeriali e come confermato dalla Cassazione con sentenza n.33193/2022, il compenso va determinato in base ai parametri ministeriali.
Non è contestato il rilascio del mandato per tale giudizio pertanto la CP_1
si costituiva con il patrocinio dell'avv. con memoria difensiva
[...] Parte_1
depositata il 7.4.2014 ed il giudizio si concludeva all'udienza del 17.4.2014 con sentenza n.3859/14 della Sezione Lavoro di Questa Corte, depositata il
04.07.2014, con riforma integrale della sentenza emessa dal Tribunale di Roma dichiarando l'illegittimità del licenziamento intervenuto il 16.3.2011 con esito negativo per la Controparte_1
L'attività difensiva espletata rientra nell'applicazione dei DM 247/2012 e DM
n.55/2014 da calcolarsi secondo il valore della causa di € 11.576,00, l'attività espletata e la non particolare complessità della questione giuridica trattata e facendo riferimento ai parametri utilizzati dalla sentenza emessa dalla Corte
pag. 5/7 (nell'indicato giudizio) in complessivi € 3.000,00 oltre C.P.A. ed IVA se dovuta oltre il 15% per spese generali e ritenuta d'acconto.
Per il successivo giudizio di Cassazione le parti hanno concordato in data
09.10.14 l'importo di € 5.000,00 a cui devono aggiungersi gli oneri fiscali C.P.A. ed I.V.A. nonché le eventuali spese sostenute per l'iscrizione a ruolo e conseguenziali come da avviso di fattura del 14.10.2014 per un totale imponibile di € 5.950,00 oltre C.P.A ed IVA come per legge e ritenuta d'acconto.
Rilevato che parte ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento della somma di € 120,00 per i tre giudizi indicati, ai sensi dell'art.6 del d.lgs.231/2002 che prevede “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno” in caso di ritardo nel pagamento.
La Corte ritiene che, a tale titolo, possa essere riconosciuto unicamente l'importo di € 80,00 dovendo considerare l'accoglimento per soli due procedimenti con avvisi di fattura.
La Corte ritiene che le spese di lite del presente giudizio vanno compensate tra le parti nella misura di un terzo, attesa la parziale soccombenza del ricorrente con la condanna della , maggiormente soccombente, al Controparte_1 pagamento dei residue due terzi a favore degli avvocati Massimo e Pt_1
e quindi liquida per l'intero secondo il DM 147/22 in ragione dei minimi
[...] tabellari attesa la semplicità delle questioni trattate e la sommarietà del rito in €
2.906,00 oltre € 160,00 per spese ed il 15€ per spese generali IVA se dovuta e
CPA come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento proposto con ricorso da , come in atti, nei confronti della Parte_1 CP_1
in atti, così provvede:
[...]
1) In parziale accoglimento del ricorso come in narrativa condanna la come in atti, al pagamento degli importi di € 5.950,00 e Controparte_1
di € 3.000,00 oltre C.P.A., IVA accessori di legge;
2) Condanna la al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 Pt_1
dell'importo di € 80,00 oltre interessi legali dal dì della domanda
[...]
al saldo.
3) Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna la in atti, al pagamento dei due terzi delle spese di lite del Controparte_1
presente giudizio in favore di liquidate per l'intero in € Parte_1
2.906,00, oltre € 160,00 per spese ed il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. al netto della ritenuta d'acconto come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 2/07/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
Relatore / Estensore dott. Franco Petrolati
Avv. Paolo Caliman
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