TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15117/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Esecuzioni mobiliari
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15117/2024 tra on il patrocinio dell'avv. BARBIERI ANTONIO in forza di procura alle liti 2.4.2024 Parte_1
ATTORE
e e con il patrocinio degli avvocati OCCHIENA GRAZIA e Controparte_1 CP_2
FERRACANE CARLO in forza di procura alle liti 21.3.2024
CONVENUTI
Oggi 26 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per 'avv. Cesare Bertacchi in sost. per delega orale dell'avv. BARBIERI ANTONIO Parte_1
e
- per e l'avv. OCCHIENA GRAZIA. Controparte_1 CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Occhiena conclude come da note conclusive autorizzate.
L'avv. Bertacchi conclude come da note conclusive autorizzate.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Esecuzioni mobiliari
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15117/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BARBIERI ANTONIO in forza di procura alle liti 2.4.2024 Parte_1
ATTORE nei confronti di e con il patrocinio degli avvocati OCCHIENA GRAZIA e Controparte_1 CP_2
FERRACANE CARLO in forza di procura alle liti 21.3.2024
CONVENUTI
Udienza di discussione in data 26.5.2025
Conclusioni
Per : Parte_1
“1. Nel merito accogliere l'opposizione stante l'inammissibilità dell'azione esecutiva per insussistenza del titolo esecutivo, per difetto dello ius postulandi e comunque per nullità del precetto e dell'atto di preavviso per violazione degli articoli 605 e 608 c.p.c.
2. In ogni caso accertare e dichiarare la inesistenza del titolo esecutivo e del diritto delle parti procedenti all'esecuzione forzata per il rilascio degli immobili precettati;
3. in via subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare che il contratto preliminare del
27.3.2018 come modificato dall'accordo di mediazione del 28.3.2023, per le causali indicate, non si è risolto di diritto per decorso del termine per la stipula del 31.10.2023 ad ogni effetto e conseguenza di legge;
4. condannare la società in persona di e quest'ultimo in proprio, in via Parte_2 CP_2 solidale tra loro al pagamento delle spese legali e competenze del giudizio compreso il rimborso forfettario e gli accessori come per legge”.
Per e : Controparte_1 CP_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo reietta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione pagina 2 di 6 in via preliminare
- accertato e dichiarato che le domande proposte nel presente giudizio dal signor “Nel Pt_1 merito accogliere l'opposizione stante la inammissibilità dell'azione esecutiva per insussistenza del titolo esecutivo ,
In ogni caso accertare e dichiarare la inesistenza del titolo esecutivo e del diritto delle parti procedenti all'esecuzione forzata per il rilascio degli immobili precettati in via subordinata e salvo gravame accertare e dichiarare che “il contratto preliminare del
27.3.2018 come modificato dall'accordo di mediazione del 28.3.2023, per le causali indicate non si è risolto di diritto per decorso del termine per la stipula del 31.10.2023 ad ogni effetto e conseguenza di legge” sono le stesse già proposte in precedenza nel giudizio di opposizione a precetto avente RG 5137/2024, già conclusosi con sentenza 1275/2025
- dichiarare la litispendenza con riferimento a tali domande e provvedere di conseguenza
- accertare e dichiarare che il presente giudizio verte sulla opposizione agli atti esecutivi “per difetto dello ius postulandi e comunque per nullità dell'atto di preavviso per violazione degli articoli 605 e 608 c.p.c.” nel merito
- Accertato e dichiarato che il contratto preliminare di compravendita relativo al compendio immobiliare sito nel comune di Nichelino,Via Vernea 40 quale descritto nel contratto preliminare stipulato tra le parti in data 27.3.2018 come integrato dal verbale di accordo in mediazione del 28.3.2023, si è risolto per l'inutile decorso del termine essenziale del
31.10.2023 pattuito per il suo adempimento
- Accertato e dichiarato il grave inadempimento del promittente venditore
- Accertato e dichiarato che il verbale di accordo in mediazione 28.3.2023 costituisce titolo esecutivo per il rilascio
- Respingere l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi stante l'esistenza di valido titolo esecutivo
- respingere l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi stante l'esistenza di ius postulandi del sottoscritto difensore in quanto munito di procura alle liti
- respingere l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi stante l'infondatezza della generica contestazione circa la violazione del disposto degli artt. 605 e 608 c.p.c.
- Respingere ogni avversaria domanda e confermare l'obbligo di immediato rilascio del compendio immobiliare di Via Vernea 40 in Nichelino da parte del signor e di Parte_1 chiunque lo occupi ed a qualsiasi titolo ed in favore della società semplice
- Riformare la condanna alle spese assolvendo i conchiudenti da ogni onere al riguardo
- Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario spese generali, cpa e IVA per il presente giudizio sia nella fase cautelare che di merito.
pagina 3 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 617 secondo comma e 615 secondo comma c.p.c. ha chiesto Parte_1 la sospensione dell'esecuzione introdotta con la notificazione in data 28.3.2024 dell'atto di preavviso del tempo di rilascio per (i) mancanza del titolo esecutivo;
(ii) improcedibilità dell'esecuzione per inesistenza del titolo;
(iii) mancanza di una valida procura a procedere esecutivamente;
(iv) violazione dell'art. 608 c.p.c. stabilisce per omessa indicazione nell'atto notificato dell'ora in cui si sarebbe proceduto al rilascio.
e si sono costituiti e hanno sostenuto che il potere di Controparte_1 CP_2 sospensione facesse capo in via esclusiva al giudice di opposizione a precetto, già adito da nel giudizio instaurato davanti allo stesso Tribunale, RG.5137/2024, con atto CP_3 avente identici petitum e causa petendi. Hanno, in ogni caso, contestato la fondatezza dei motivi di opposizione agli atti esecutivi relativi all'inammissibilità dell'azione esecutiva per difetto dello ius postulandi e per nullità del precetto e dell'atto di preavviso per violazione degli artt. 605 e 608 c.p.c. e hanno chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione.
Con ordinanza 26.7.2024, il G.E. ha sospeso l'esecuzione liquidando le spese della fase cautelare in favore di parte opponente e fissando il termine per l'introduzione del merito.
ha introdotto il merito dell'opposizione stante l'inammissibilità dell'azione CP_3 esecutiva per insussistenza del titolo esecutivo, per difetto dello ius postulandi e comunque per nullità del precetto e dell'atto di preavviso per violazione degli articoli 605 e 608 c.p.c. con condanna di controparte alle spese.
e , ribadito che il presente giudizio poteva vertere Controparte_1 CP_2 esclusivamente sull'opposizione agli atti esecutivi per essere stata previamente introdotta l'opposizione a precetto, hanno sostenuto l'infondatezza dei motivi di opposizione tenuto conto che la procura alle liti, pur non allegata all'atto di preavviso, era stata rilasciata sin dal
21.3.2024 e che l'atto indicava chiaramente sia il tempo in cui il rilascio avrebbe dovuto avvenire - 7.5.2024 ore di rito (e quindi tra le ore sette e le ventuno) sia l'immobile atteso che l'unità immobiliare era indicata nel titolo e l'indirizzo di Nichelino via Vernea 40 era riportato in tutti gli atti (contratti, atti di causa, atti amministrativi) relativi alla controversia.
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. Dalle note scritte autorizzate depositate dalle parti è emerso che l'immobile di cui è causa è stato rilasciato in data 14.1.2025 in seguito a una successiva esecuzione.
Il rilascio non impedisce di verificare la fondatezza dell'opposizione agli atti esecutivi dovendo accertarsi il diritto di procedere ad esecuzione al momento della notificazione dell'atto di preavviso del tempo di rilascio.
3. Nel merito, i motivi di opposizione che possono essere esaminati nel presente giudizio sono pagina 4 di 6 solo quelli che configurano l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 secondo comma c.p.c., atteso che quelli che configurano opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c. erano già stati oggetto di precedente opposizione a precetto definita con sentenza del Tribunale di
Torino n. 1275/2025 del 14.3.2025 e devono essere dichiarati inammissibili.
3.1 Con un primo motivo di opposizione, si duole della mancanza di valida CP_3 procura alle liti. Evidenzia che nell'atto di precetto si fa riferimento alla procura rilasciata in data 1° marzo 2023 per il procedimento di mediazione che non risulta, peraltro, utilizzabile per la procedura esecutiva.
Si osserva che il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non è un atto introduttivo di un giudizio, ma atto stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto anche dal creditore personalmente, ovvero da un suo procuratore speciale. Si tratta dunque di una rappresentanza di carattere sostanziale che ben può essere ratificata anche con il conferimento della procura successivamente alla notifica dello stesso.
La procura risulta rilasciata in data 28.3.2024, con conseguente ratifica dell'operato del difensore.
Quanto, invece, al preavviso del tempo di rilascio, si evidenzia che in data 21.3.2024, e dunque anteriormente alla notificazione in data 28.3.2024 dell'atto di preavviso del tempo di rilascio, era stata conferita procura alle liti relativamente alla procedura esecutiva e dunque anteriormente alla richiesta rivolta all'ufficiale giudiziario di procedere alla notificazione dell'atto di preavviso del tempo di rilascio avvenuta in data 27.3.2025.
Alla luce delle considerazioni svolte il primo motivo di opposizione deve essere rigettato
3.2 Risulta, invece, fondato il secondo motivo di opposizione.
L'art. 608 c.p.c. prevede, infatti, che l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà.
Nel caso di specie nell'atto risulta indicato il giorno 7 maggio 2024 “alle ore di rito”.
La mancata indicazione dell'orario determina un vizio del preavviso in quanto non idonea a soddisfare la previsione normativa che richiede l'indicazione dell'ora precisa in cui l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si recherà sul luogo dell'esecuzione.
Indicare nell'atto “ore di rito” equivale a omettere la previsione dell'orario specifico richiesta dall'art. 608 c.p.c. e consente di ritenere mancante uno dei requisiti formali richiesti per l'atto dalla disposizione codicistica che ha quale ratio quella di informare il debitore esecutato non solo del giorno in cui il rilascio avverrà ma anche dell'ora. Se così non fosse, la previsione normativa si sarebbe limitata a richiedere l'indicazione del giorno dell'esecuzione. Al contrario, oltre al giorno è stata ritenuta necessaria anche la previsione dell'ora dell'esecuzione così da consentire al debitore di sapere il momento preciso di esecuzione di pagina 5 di 6 tale atto.
Né può applicarsi l'art. 147 c.p.c. che riguarda l'orario in cui le notificazioni devono essere eseguite e non il tempo di esecuzione del rilascio di un bene. L'art. 608 c.p.c., infatti, diversamente dall'art. 519 c.p.c. non richiama l'art. 147 c.p.c., ma richiede l'indicazione specifica sia del giorno sia dell'ora in cui il rilascio avverrà.
La ratio di tale previsione è collegata alla particolare rilevanza dell'attività che sarà posta in essere dall'Ufficiale giudiziario in quanto comporta il rilascio di un bene.
Alla luce delle considerazioni svolte deve dichiararsi la nullità dell'atto di preavviso del tempo di rilascio notificato in data 28.3.2025 per violazione dell'art. 608 c.p.c.
4. Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese, anche della fase cautelare, la cui condanna disposta con ordinanza 26.7.2024 deve, dunque, essere revocata, attesa la assoluta novità della questione relativa all'indicazione della previsione “ora di rito” nell'atto di preavviso di rilascio e alla prassi dell'utilizzo di tale indicazione nei predetti atti nonché alla soccombenza di parte opponente quanto agli ulteriori motivi di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la nullità dell'atto di preavviso del tempo di rilascio notificato in data 28.3.2025.
DICHIARA l'inammissiiblità dell'opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c.
DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese sia del presente giudizio sia della fase cautelare, con conseguente revoca della condanna alle spese disposta nell'ordinanza del
G.E. 26.7.2024.
Torino, 26 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Esecuzioni mobiliari
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15117/2024 tra on il patrocinio dell'avv. BARBIERI ANTONIO in forza di procura alle liti 2.4.2024 Parte_1
ATTORE
e e con il patrocinio degli avvocati OCCHIENA GRAZIA e Controparte_1 CP_2
FERRACANE CARLO in forza di procura alle liti 21.3.2024
CONVENUTI
Oggi 26 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per 'avv. Cesare Bertacchi in sost. per delega orale dell'avv. BARBIERI ANTONIO Parte_1
e
- per e l'avv. OCCHIENA GRAZIA. Controparte_1 CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Occhiena conclude come da note conclusive autorizzate.
L'avv. Bertacchi conclude come da note conclusive autorizzate.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Esecuzioni mobiliari
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15117/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BARBIERI ANTONIO in forza di procura alle liti 2.4.2024 Parte_1
ATTORE nei confronti di e con il patrocinio degli avvocati OCCHIENA GRAZIA e Controparte_1 CP_2
FERRACANE CARLO in forza di procura alle liti 21.3.2024
CONVENUTI
Udienza di discussione in data 26.5.2025
Conclusioni
Per : Parte_1
“1. Nel merito accogliere l'opposizione stante l'inammissibilità dell'azione esecutiva per insussistenza del titolo esecutivo, per difetto dello ius postulandi e comunque per nullità del precetto e dell'atto di preavviso per violazione degli articoli 605 e 608 c.p.c.
2. In ogni caso accertare e dichiarare la inesistenza del titolo esecutivo e del diritto delle parti procedenti all'esecuzione forzata per il rilascio degli immobili precettati;
3. in via subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare che il contratto preliminare del
27.3.2018 come modificato dall'accordo di mediazione del 28.3.2023, per le causali indicate, non si è risolto di diritto per decorso del termine per la stipula del 31.10.2023 ad ogni effetto e conseguenza di legge;
4. condannare la società in persona di e quest'ultimo in proprio, in via Parte_2 CP_2 solidale tra loro al pagamento delle spese legali e competenze del giudizio compreso il rimborso forfettario e gli accessori come per legge”.
Per e : Controparte_1 CP_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo reietta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione pagina 2 di 6 in via preliminare
- accertato e dichiarato che le domande proposte nel presente giudizio dal signor “Nel Pt_1 merito accogliere l'opposizione stante la inammissibilità dell'azione esecutiva per insussistenza del titolo esecutivo ,
In ogni caso accertare e dichiarare la inesistenza del titolo esecutivo e del diritto delle parti procedenti all'esecuzione forzata per il rilascio degli immobili precettati in via subordinata e salvo gravame accertare e dichiarare che “il contratto preliminare del
27.3.2018 come modificato dall'accordo di mediazione del 28.3.2023, per le causali indicate non si è risolto di diritto per decorso del termine per la stipula del 31.10.2023 ad ogni effetto e conseguenza di legge” sono le stesse già proposte in precedenza nel giudizio di opposizione a precetto avente RG 5137/2024, già conclusosi con sentenza 1275/2025
- dichiarare la litispendenza con riferimento a tali domande e provvedere di conseguenza
- accertare e dichiarare che il presente giudizio verte sulla opposizione agli atti esecutivi “per difetto dello ius postulandi e comunque per nullità dell'atto di preavviso per violazione degli articoli 605 e 608 c.p.c.” nel merito
- Accertato e dichiarato che il contratto preliminare di compravendita relativo al compendio immobiliare sito nel comune di Nichelino,Via Vernea 40 quale descritto nel contratto preliminare stipulato tra le parti in data 27.3.2018 come integrato dal verbale di accordo in mediazione del 28.3.2023, si è risolto per l'inutile decorso del termine essenziale del
31.10.2023 pattuito per il suo adempimento
- Accertato e dichiarato il grave inadempimento del promittente venditore
- Accertato e dichiarato che il verbale di accordo in mediazione 28.3.2023 costituisce titolo esecutivo per il rilascio
- Respingere l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi stante l'esistenza di valido titolo esecutivo
- respingere l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi stante l'esistenza di ius postulandi del sottoscritto difensore in quanto munito di procura alle liti
- respingere l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi stante l'infondatezza della generica contestazione circa la violazione del disposto degli artt. 605 e 608 c.p.c.
- Respingere ogni avversaria domanda e confermare l'obbligo di immediato rilascio del compendio immobiliare di Via Vernea 40 in Nichelino da parte del signor e di Parte_1 chiunque lo occupi ed a qualsiasi titolo ed in favore della società semplice
- Riformare la condanna alle spese assolvendo i conchiudenti da ogni onere al riguardo
- Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario spese generali, cpa e IVA per il presente giudizio sia nella fase cautelare che di merito.
pagina 3 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 617 secondo comma e 615 secondo comma c.p.c. ha chiesto Parte_1 la sospensione dell'esecuzione introdotta con la notificazione in data 28.3.2024 dell'atto di preavviso del tempo di rilascio per (i) mancanza del titolo esecutivo;
(ii) improcedibilità dell'esecuzione per inesistenza del titolo;
(iii) mancanza di una valida procura a procedere esecutivamente;
(iv) violazione dell'art. 608 c.p.c. stabilisce per omessa indicazione nell'atto notificato dell'ora in cui si sarebbe proceduto al rilascio.
e si sono costituiti e hanno sostenuto che il potere di Controparte_1 CP_2 sospensione facesse capo in via esclusiva al giudice di opposizione a precetto, già adito da nel giudizio instaurato davanti allo stesso Tribunale, RG.5137/2024, con atto CP_3 avente identici petitum e causa petendi. Hanno, in ogni caso, contestato la fondatezza dei motivi di opposizione agli atti esecutivi relativi all'inammissibilità dell'azione esecutiva per difetto dello ius postulandi e per nullità del precetto e dell'atto di preavviso per violazione degli artt. 605 e 608 c.p.c. e hanno chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione.
Con ordinanza 26.7.2024, il G.E. ha sospeso l'esecuzione liquidando le spese della fase cautelare in favore di parte opponente e fissando il termine per l'introduzione del merito.
ha introdotto il merito dell'opposizione stante l'inammissibilità dell'azione CP_3 esecutiva per insussistenza del titolo esecutivo, per difetto dello ius postulandi e comunque per nullità del precetto e dell'atto di preavviso per violazione degli articoli 605 e 608 c.p.c. con condanna di controparte alle spese.
e , ribadito che il presente giudizio poteva vertere Controparte_1 CP_2 esclusivamente sull'opposizione agli atti esecutivi per essere stata previamente introdotta l'opposizione a precetto, hanno sostenuto l'infondatezza dei motivi di opposizione tenuto conto che la procura alle liti, pur non allegata all'atto di preavviso, era stata rilasciata sin dal
21.3.2024 e che l'atto indicava chiaramente sia il tempo in cui il rilascio avrebbe dovuto avvenire - 7.5.2024 ore di rito (e quindi tra le ore sette e le ventuno) sia l'immobile atteso che l'unità immobiliare era indicata nel titolo e l'indirizzo di Nichelino via Vernea 40 era riportato in tutti gli atti (contratti, atti di causa, atti amministrativi) relativi alla controversia.
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. Dalle note scritte autorizzate depositate dalle parti è emerso che l'immobile di cui è causa è stato rilasciato in data 14.1.2025 in seguito a una successiva esecuzione.
Il rilascio non impedisce di verificare la fondatezza dell'opposizione agli atti esecutivi dovendo accertarsi il diritto di procedere ad esecuzione al momento della notificazione dell'atto di preavviso del tempo di rilascio.
3. Nel merito, i motivi di opposizione che possono essere esaminati nel presente giudizio sono pagina 4 di 6 solo quelli che configurano l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 secondo comma c.p.c., atteso che quelli che configurano opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c. erano già stati oggetto di precedente opposizione a precetto definita con sentenza del Tribunale di
Torino n. 1275/2025 del 14.3.2025 e devono essere dichiarati inammissibili.
3.1 Con un primo motivo di opposizione, si duole della mancanza di valida CP_3 procura alle liti. Evidenzia che nell'atto di precetto si fa riferimento alla procura rilasciata in data 1° marzo 2023 per il procedimento di mediazione che non risulta, peraltro, utilizzabile per la procedura esecutiva.
Si osserva che il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non è un atto introduttivo di un giudizio, ma atto stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto anche dal creditore personalmente, ovvero da un suo procuratore speciale. Si tratta dunque di una rappresentanza di carattere sostanziale che ben può essere ratificata anche con il conferimento della procura successivamente alla notifica dello stesso.
La procura risulta rilasciata in data 28.3.2024, con conseguente ratifica dell'operato del difensore.
Quanto, invece, al preavviso del tempo di rilascio, si evidenzia che in data 21.3.2024, e dunque anteriormente alla notificazione in data 28.3.2024 dell'atto di preavviso del tempo di rilascio, era stata conferita procura alle liti relativamente alla procedura esecutiva e dunque anteriormente alla richiesta rivolta all'ufficiale giudiziario di procedere alla notificazione dell'atto di preavviso del tempo di rilascio avvenuta in data 27.3.2025.
Alla luce delle considerazioni svolte il primo motivo di opposizione deve essere rigettato
3.2 Risulta, invece, fondato il secondo motivo di opposizione.
L'art. 608 c.p.c. prevede, infatti, che l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà.
Nel caso di specie nell'atto risulta indicato il giorno 7 maggio 2024 “alle ore di rito”.
La mancata indicazione dell'orario determina un vizio del preavviso in quanto non idonea a soddisfare la previsione normativa che richiede l'indicazione dell'ora precisa in cui l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si recherà sul luogo dell'esecuzione.
Indicare nell'atto “ore di rito” equivale a omettere la previsione dell'orario specifico richiesta dall'art. 608 c.p.c. e consente di ritenere mancante uno dei requisiti formali richiesti per l'atto dalla disposizione codicistica che ha quale ratio quella di informare il debitore esecutato non solo del giorno in cui il rilascio avverrà ma anche dell'ora. Se così non fosse, la previsione normativa si sarebbe limitata a richiedere l'indicazione del giorno dell'esecuzione. Al contrario, oltre al giorno è stata ritenuta necessaria anche la previsione dell'ora dell'esecuzione così da consentire al debitore di sapere il momento preciso di esecuzione di pagina 5 di 6 tale atto.
Né può applicarsi l'art. 147 c.p.c. che riguarda l'orario in cui le notificazioni devono essere eseguite e non il tempo di esecuzione del rilascio di un bene. L'art. 608 c.p.c., infatti, diversamente dall'art. 519 c.p.c. non richiama l'art. 147 c.p.c., ma richiede l'indicazione specifica sia del giorno sia dell'ora in cui il rilascio avverrà.
La ratio di tale previsione è collegata alla particolare rilevanza dell'attività che sarà posta in essere dall'Ufficiale giudiziario in quanto comporta il rilascio di un bene.
Alla luce delle considerazioni svolte deve dichiararsi la nullità dell'atto di preavviso del tempo di rilascio notificato in data 28.3.2025 per violazione dell'art. 608 c.p.c.
4. Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese, anche della fase cautelare, la cui condanna disposta con ordinanza 26.7.2024 deve, dunque, essere revocata, attesa la assoluta novità della questione relativa all'indicazione della previsione “ora di rito” nell'atto di preavviso di rilascio e alla prassi dell'utilizzo di tale indicazione nei predetti atti nonché alla soccombenza di parte opponente quanto agli ulteriori motivi di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la nullità dell'atto di preavviso del tempo di rilascio notificato in data 28.3.2025.
DICHIARA l'inammissiiblità dell'opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c.
DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese sia del presente giudizio sia della fase cautelare, con conseguente revoca della condanna alle spese disposta nell'ordinanza del
G.E. 26.7.2024.
Torino, 26 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 6 di 6