Art. 11.
Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il presidente della Corte di appello. o, nelle provincie dove non e' sede di Corte di appello, il presidente del Tribunale avente giurisdizione sul capoluogo, procede alla formazione dell'albo.
Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il presidente della Corte di appello. o, nelle provincie dove non e' sede di Corte di appello, il presidente del Tribunale avente giurisdizione sul capoluogo, procede alla formazione dell'albo.