Articolo 11 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395
Articolo 10Articolo 12
Versione
20 luglio 1923
Art. 11.


Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il presidente della Corte di appello. o, nelle provincie dove non e' sede di Corte di appello, il presidente del Tribunale avente giurisdizione sul capoluogo, procede alla formazione dell'albo.

Entrata in vigore il 20 luglio 1923
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